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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2026

ECLI:EU:C:2026:72
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 5 febbraio 2026 ( * ) « Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma – Tutela del processo decisionale – Rifiuto di divulgare documenti relativi ai voti degli Stati membri riguardanti la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 – Regolamento (UE) n. 182/2011 – Comitatologia – Decisione 1999/468/CE – Procedura di regolamentazione con controllo – Impugnazione incidentale» Nella causa C‑540/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 agosto 2023, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente da Ș.

Ciubotaru, C. Ehrbar e A. Spina, successivamente da C. Ehrbar e A. Spina, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] & Burling LLP, con sede in Saint-Josse-ten-Noode (Belgio),

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Meise (Belgio), rappresentati da P. [OSCURATO:PERSONA], advocaat, ricorrenti in primo grado, sostenuti da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da M.K.

Bulterman, M.H.S.

Gijzen e C.S.

Schillemans, in qualità di agenti, interveniente in sede d’impugnazione, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] & Burling e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑201/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:333), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2021) 2541 final della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella misura in cui, con quest’ultima, tale istituzione ha rifiutato, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso ai documenti relativi ai voti individuali degli Stati membri espressi nell’ambito di una procedura di comitatologia volta alla modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU 2006, L 404, pag. 26), nella parte in cui detto allegato riguarda le specie vegetali contenenti derivati dell’idrossiantracene. 2 Con la loro impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] & Burling LLP e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «ricorrenti in primo grado») chiedono l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 era applicabile al caso di specie.

Contesto normativo Regolamento n. 1049/2001 3 I considerando 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001 così recitano: «(2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.

La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 [TUE] e dalla [C]arta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (…) (4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, [CE]». 4 L’articolo 1 di tale regolamento così prevede: «L’obiettivo del presente regolamento è di:

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio [dell’Unione europea] e della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo “le istituzioni”) sancito dall’articolo 255 [CE] in modo tale da garantire l’accesso più ampio possibile; (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento: «1.

Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: (…)

b) la vita privata e l’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali. (…)

3. L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione».

Regolamento (CE) n. 178/2002 6 L’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 652/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU 2014, L 189, pag. 1), al paragrafo 1 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] è assistita da un comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (…) Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio[, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU 2011, L 55, pag. 13)] (…)».

Regolamento n. 1925/2006 7 L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2019/650 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 aprile 2019 (GU 2019, L 110, pag. 21), intitolato «Sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza della Comunità», ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1.

Si segue la procedura di cui al presente articolo qualora una sostanza diversa dalle vitamine o dai minerali, o un ingrediente contenente una sostanza, diversa dalle vitamine o dai minerali, siano aggiunti agli alimenti o utilizzati nella produzione di alimenti in condizioni tali da comportare l’ingestione di quantità di tale sostanza ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di assumere in condizioni normali di consumo nell’ambito di una dieta equilibrata e varia, e/o tali da rappresentare altrimenti un rischio potenziale per i consumatori.

2. Di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare una decisione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento dopo che, in ogni singolo caso, l’Autorità [europea per la sicurezza alimentare (EFSA)] ha valutato le informazioni disponibili e secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, al fine di includere, se necessario, la sostanza o l’ingrediente di cui all’allegato

III. (…) (…)». 8 L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Procedura di comitato», ai paragrafi 1 e 3 enuncia quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento [n. 178/2002]. (…)

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE [del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU 1999, L 184, pag. 23)], tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa».

Regolamento n. 182/2011 9 Ai sensi dei considerando 6, 10, e da 19 a 21 del regolamento n. 182/2011: «(6) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l’adozione di atti di esecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla [OSCURATO:PERSONA]. (…) (10) È opportuno stabilire i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l’adozione degli atti di esecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Per conseguire una maggiore coerenza, i requisiti procedurali dovrebbero essere proporzionati alla natura e all’impatto degli atti di esecuzione da adottare. (…) (19) Dovrebbe essere assicurato l’accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati, conformemente al regolamento [n. 1049/2001]. (20) [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tenere un registro che contenga le informazioni relative ai lavori dei comitati.

Pertanto, le norme relative alla protezione dei documenti classificati applicabili alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero applicarsi altresì all’uso del registro. (21) La decisione [1999/468] dovrebbe essere abrogata.

Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione [1999/468] e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis , dovrebbero essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento.

Gli effetti dell’articolo 5 bis della decisione [1999/468] dovrebbero essere mantenuti provvisoriamente ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo». 10 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Scelta delle procedure», stabilisce, al paragrafo 2, quanto segue: «La procedura d’esame si applica, in particolare, per l’adozione di:

a) atti di esecuzione di portata generale; (…)». 11 Ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni comuni»: «1. Le disposizioni comuni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure di cui agli articoli da 4 a 8.

2. [OSCURATO:PERSONA] è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. Il comitato è presieduto da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. (…)

3. Il presidente sottopone al comitato il progetto di atto di esecuzione che deve essere adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]. (…)

4. Fino a quando il comitato non esprime un parere, ogni suo membro può proporre modifiche e il presidente può presentare versioni modificate del progetto di atto di esecuzione.

Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. (…)

5. In casi debitamente giustificati, il presidente può ottenere l’opinione del comitato con procedura scritta.

Il presidente comunica ai membri del comitato il progetto di atto di esecuzione e fissa un termine per la presentazione di un parere in funzione dell’urgenza della questione in esame.

Si presume che qualsiasi membro del comitato che non si sia opposto al progetto di atto di esecuzione o che non si sia esplicitamente astenuto dal votarlo entro la scadenza del termine fissato abbia tacitamente approvato il progetto di atto di esecuzione. (…)

6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. (…) (…)». 12 L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Procedura consultiva», enuncia quanto segue: «1.

Nei casi in cui si applica la procedura consultiva, il comitato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. (…)

2. [OSCURATO:PERSONA] decide sul progetto di atto di esecuzione da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere espresso». 13 Ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Regolamento interno»: «1.

Ogni comitato adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo da redigersi ad opera della [OSCURATO:PERSONA] previa consultazione con gli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] pubblica tale regolamento di procedura tipo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti e le norme sulla protezione dei dati applicabili alla [OSCURATO:PERSONA]». 14 L’articolo 10 del regolamento n. 182/2011, intitolato «Informazioni sui lavori dei comitati», prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:

a) un elenco dei comitati;

b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati;

c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;

d) i progetti di atti di esecuzione su cui i comitati sono invitati a esprimere un parere;

e) i risultati delle votazioni;

f) i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione di pareri dei comitati;

g) le informazioni riguardanti l’adozione del progetto di atti di esecuzione definitivi da parte della [OSCURATO:PERSONA]; nonché

h) i dati statistici sul lavoro dei comitati.

2. [OSCURATO:PERSONA] pubblica inoltre una relazione annuale sul lavoro dei comitati.

3. [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili.

4. Contemporaneamente al loro invio ai membri del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] mette a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed f), informandoli anche della disponibilità di detti documenti.

5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), sono resi pubblici nel registro». 15 L’articolo 11 di tale regolamento, intitolato «Diritto di controllo del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio», stabilisce che, nel caso in cui l’atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d’esecuzione previsti nell’atto di base, nel qual caso la [OSCURATO:PERSONA] riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse. 16 Ai sensi dell’articolo 12 di detto regolamento: «La decisione [1999/468] è abrogata.

Gli effetti dell’articolo 5 bis della decisione [1999/468] sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento». 17 L’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti» così prevede: «1.

Laddove gli atti di base adottati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento prevedano l’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente alla decisione [1999/468], si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 3 della decisione [1999/468], si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 4 del presente regolamento; (…)

e) qualora l’atto di base faccia riferimento agli articoli 7 e 8 della decisione [1999/468], si applicano gli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

2. Gli articoli 3 e 9 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti ai fini del paragrafo

1. (…)».

Decisione 1999/468 18 Ai sensi del considerando 7 bis della decisione 1999/468, come modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU 2006, L 200, pag. 11): «è necessario ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 [CE], anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

Tale procedura deve consentire ai due rami dell’autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all’adozione di siffatte misure.

Gli elementi essenziali di un atto legislativo possono essere modificati soltanto dal legislatore in base al trattato». 19 L’articolo 5 bis di tale decisione, intitolato «Procedura di regolamentazione con controllo», ai paragrafi da 1 a 4 prevedeva quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

2. Il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.

Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame.

Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 205, paragrafi 2 e 4 [CE] per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della [OSCURATO:PERSONA].

Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell’articolo precitato.

Il presidente non partecipa al voto.

3. Se le misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] sono conformi al parere del comitato, si applica la procedura seguente:

a) la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio il progetto di misure al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio per controllo;

b) il [OSCURATO:PERSONA] europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi all’adozione di detto progetto da parte della [OSCURATO:PERSONA], adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto dalla [OSCURATO:PERSONA] eccede le competenze di esecuzione previste nell’atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell’atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

c) se entro tre mesi da quando è stata loro presentata la proposta, il [OSCURATO:PERSONA] europeo o il Consiglio si oppongono al progetto di misure, la [OSCURATO:PERSONA] non le adotta.

In tal caso la [OSCURATO:PERSONA] può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato;

d) se allo scadere di tale termine né il [OSCURATO:PERSONA] europeo né il Consiglio si sono opposti al progetto di misure, la [OSCURATO:PERSONA] adotta le misure.

4. Se le misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si applica la procedura seguente:

a) la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al [OSCURATO:PERSONA] europeo;

b) il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta entro due mesi da quando la stessa gli è stata presentata;

c) se entro questo termine il Consiglio si oppone a maggioranza qualificata alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. (…)

d) se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte, le sottopone senza indugio al [OSCURATO:PERSONA] europeo. Se il Consiglio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio le misure al [OSCURATO:PERSONA] europeo;

e) il [OSCURATO:PERSONA] europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta conformemente alla lettera a), può opporsi all’adozione delle misure in questione, (…)

f) se entro questo termine il [OSCURATO:PERSONA] europeo si oppone alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. (…)

g) se allo scadere di tale termine il [OSCURATO:PERSONA] europeo non si è opposto alle misure proposte, queste sono adottate dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA], a seconda dei casi».

Regolamento interno tipo 20 L’articolo 10 del regolamento interno tipo per i comitati (GU 2011, C 206, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento interno tipo»), intitolato «Processo verbale e resoconto sommario delle riunioni», al paragrafo 2 così dispone: «Ai fini dell’articolo 10 del regolamento [n. 182/2011], il presidente è responsabile della redazione di un resoconto sommario che riassume ciascun punto iscritto all’ordine del giorno e il risultato delle votazioni su ogni progetto di atto di esecuzione sottoposto al comitato.

Questo resoconto sommario non reca menzione della posizione individuale dei membri nel corso delle deliberazioni del comitato». 21 L’articolo 13 del regolamento interno tipo, intitolato «Accesso ai documenti e riservatezza», così dispone: «1.

Le domande di accesso ai documenti del comitato sono trattate in conformità del regolamento [n. 1049/2001].

Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] deliberare sulle richieste relative all’accesso a tali documenti, conformemente al suo regolamento interno, modificato dalla decisione [2001/937/CE, CECA, Euratom della [OSCURATO:PERSONA], del 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno (GU 2001, L 345, pag. 94)]. (…)

2. Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato.

3. I documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi sono riservati (…), tranne qualora sia stato concesso l’accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o la [OSCURATO:PERSONA] li abbia resi pubblici in altro modo.

4. I membri del comitato nonché gli esperti e i rappresentanti di terzi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo.

Il presidente si assicura che gli esperti e i rappresentanti di terzi siano messi a conoscenza degli obblighi in materia di riservatezza che sono tenuti ad osservare».

Fatti 22 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 7 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «2 Il 4 dicembre 2020 i [ricorrenti in primo grado] hanno presentato, tramite il portale online della [OSCURATO:PERSONA], una domanda di accesso relativa a documenti contenenti i voti di 22 Stati membri in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi – sezione legislazione alimentare generale [ [OSCURATO:PERSONA] on Plants, Animals, Food and Feeds ; in prosieguo: lo “[OSCURATO:PERSONA]”].

Tali voti sono stati espressi a favore del progetto di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che modifica l’allegato III del regolamento [n. 1925/2006], che ha portato all’adozione del regolamento (UE) 2021/468 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 marzo 2021, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene (GU 2021, L 96, pag. 6[; (…)]). 3 L’11 gennaio 2021 la direzione generale (DG) della Salute e della sicurezza alimentare della [OSCURATO:PERSONA] ha inviato per posta a “[OSCURATO:PERSONA] & Burling LLP” una risposta alla domanda di accesso ai documenti del 4 dicembre 2020. 4 In tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che 21 documenti (…) erano stati individuati come rientranti nella domanda.

L’accesso a tali documenti è stato rifiutato sulla base dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale prevista all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento [n. 1049/2001]. 5 Con messaggio di posta elettronica del 29 gennaio 2021, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 a seguito della risposta iniziale negativa. 6 Il 15 febbraio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato i [ricorrenti in primo grado], con messaggio di posta elettronica indirizzato al sig. [OSCURATO:PERSONA], che il termine impartito per l’adozione di una decisione di conferma era stato prorogato di altri 15 giorni lavorativi, vale a dire fino al 12 marzo 2021. 7 Il 10 marzo 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un nuovo messaggio di posta elettronica ai [ricorrenti in primo grado], precisando di non essere in grado di adottare una decisione di conferma entro il termine prorogato».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2021, i ricorrenti in primo grado hanno proposto, in assenza di risposta esplicita alla loro domanda di conferma del 29 gennaio 2021, menzionata al punto 5 della sentenza impugnata, un ricorso diretto all’annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto di detta domanda.

Orbene, il 7 aprile 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato e notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] la decisione controversa, con la quale confermava il suo rifiuto di concedere l’accesso ai documenti richiesti, fondandosi sull’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale, prevista all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.

Essa vi ha peraltro invocato l’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, al fine di giustificare il suo rifiuto di concedere l’accesso ai dati personali contenuti nei documenti richiesti. 24 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2021, i ricorrenti in primo grado, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, hanno adattato il loro ricorso al fine di chiedere l’annullamento della decisione controversa. 25 A sostegno del loro ricorso, tali ricorrenti hanno dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, dedotto in via principale, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, il secondo, in sostanza, sulla mancata dimostrazione di un pregiudizio arrecato al processo decisionale mediante la divulgazione dei documenti richiesti e sulla serietà di tale pregiudizio, il terzo, sull’erronea allegazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del regolamento n. 182/2011 per giustificare il suo rifiuto di concedere l’accesso ai documenti richiesti, il quarto, sull’erronea allegazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del regolamento interno tipo per giustificare il suo rifiuto di autorizzare l’accesso ai documenti richiesti e, il quinto, sulla violazione del principio di trasparenza e su un pregiudizio alla legittimità democratica degli atti di esecuzione adottati in forza della procedura stabilita dal regolamento n. 182/2011. 26 Più specificamente, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti in primo grado sostenevano che, in ragione del suo stesso tenore letterale, l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 non era applicabile alla loro domanda di accesso ai documenti.

Da un lato, la loro domanda avrebbe riguardato i voti di 22 Stati membri che erano stati espressi a favore del progetto di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che modifica l’allegato III del regolamento n. 1925/2006 per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene.

Orbene, tali voti non avrebbero costituito «discussioni e consultazioni preliminari», ma sarebbero stati il risultato di queste ultime.

Un tale voto sarebbe stato «esterno» al processo decisionale «interno», l’unico tutelato dall’eccezione di cui trattasi.

Dall’altro lato, un voto del genere non avrebbe espresso l’opinione di un singolo membro di un comitato, ma avrebbe costituito un atto mediante il quale si esercita un potere sovrano a nome di uno Stato membro. 27 A tale riguardo, il Tribunale ha ritenuto che i documenti richiesti fossero stati emessi nell’ambito del processo decisionale che ha portato all’adozione del regolamento n. 2021/468 e che è stato condotto sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1925/2006, conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento e, di conseguenza, conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468.

Dalla sentenza impugnata risulta che è in applicazione di tale articolo che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto il progetto di regolamento che ha portato all’adozione del regolamento n. 2021/468 allo [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe emesso un parere positivo su tale progetto, progetto che è stato successivamente sottoposto al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio prima di essere adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 28 Il Tribunale ha ricordato che lo [OSCURATO:PERSONA], composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], è un comitato permanente che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1925/2006, assiste la [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione.

A tale riguardo, ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato che, se è vero che i voti degli Stati membri sono espressione dei loro diritti sovrani, essi sono stati tuttavia espressi in seno a tale comitato, al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di elaborare una presa di posizione, e ciò prima che il progetto di regolamento che ha portato all’adozione del regolamento n. 2021/468 fosse sottoposto al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio.

Pertanto, come indicato ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, il risultato di tali voti individuali avrebbe avuto un’influenza sul processo decisionale interno della [OSCURATO:PERSONA] e questi ultimi devono, di conseguenza, essere considerati atti preparatori di tale progetto di regolamento di cui detta istituzione doveva tener conto nell’ambito del suo processo decisionale interno e, quindi, essere considerati «facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. 29 Perciò, ritenendo soddisfatte le condizioni di applicabilità di tale disposizione, il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso dedotto dai ricorrenti in primo grado.

Esso ha precisato, al riguardo, al punto 44 della sentenza impugnata, che la questione di stabilire se i voti degli Stati membri siano essi stessi discussioni o il risultato di discussioni è irrilevante, in quanto tali voti costituiscono, quanto meno, la fase finale delle discussioni effettuate in seno alla [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha invocato, su tale punto, la sentenza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑371/20 e T‑554/20, EU:T:2022:556), la quale, secondo il punto 45 della sentenza impugnata, avrebbe confermato che, in casi debitamente giustificati, la [OSCURATO:PERSONA] può rifiutare l’accesso a documenti vertenti sulla posizione individuale degli Stati membri in seno allo [OSCURATO:PERSONA]. 30 Il Tribunale ha poi esaminato congiuntamente i motivi di ricorso dal secondo al quinto dedotti in subordine dai ricorrenti in primo grado, con i quali essi affermavano, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non aveva dimostrato che la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe arrecato un serio pregiudizio al processo decisionale e, dall’altro, era incorsa in un errore di diritto ritenendo che la divulgazione di cui trattasi non potesse essere giustificata.

Essi invocavano, infine, la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio generale di trasparenza garantito dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché il pregiudizio alla legittimità democratica degli atti di esecuzione adottati in forza della procedura stabilita dal regolamento n. 182/2011. 31 In primo luogo, il Tribunale ha esaminato gli argomenti presentati dai ricorrenti in primo grado, diretti a contestare la decisione controversa, secondo cui l’intero quadro normativo applicabile alla comitatologia prevede chiaramente la riservatezza delle posizioni di voto individuali degli Stati membri.

Esso ha dichiarato, al punto 68 della sentenza impugnata, che detto quadro normativo non ostava al diritto di accesso ai documenti sancito dal regolamento n. 1049/2001 e non poteva giustificare, in quanto tale, l’esistenza di un rischio di serio pregiudizio al processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. 32 Facendo riferimento, in particolare, a più riprese alla sentenza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑371/20 e T‑554/20, EU:T:2022:556), il Tribunale, sotto un primo profilo, ha ricordato, al punto 59 della sentenza impugnata, che, conformemente alla giurisprudenza, la normativa dell’Unione in materia di accesso ai documenti non poteva giustificare che un’istituzione rifiutasse, in linea di principio, l’accesso a documenti relativi alle sue discussioni per il fatto che tali documenti contengono informazioni relative alla posizione assunta dai rappresentanti degli Stati membri. 33 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, il regolamento interno tipo, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, il Tribunale ha ritenuto, al punto 63 della sentenza impugnata, che le disposizioni del regolamento interno di un comitato, o anche quelle del regolamento interno tipo, non potessero consentire di concedere ai documenti oggetto di una domanda di accesso una tutela che andasse oltre quanto previsto dal regolamento n. 1049/2001. 34 Sotto un terzo profilo, il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse parimenti erroneamente basata sull’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 182/2011 per giustificare il suo rifiuto di accesso ai documenti richiesti.

Secondo il punto 67 della sentenza impugnata, se è vero che tale disposizione prevede solo la tenuta di un registro dei lavori del comitato interessato per registrare il risultato totale delle votazioni e non i voti individuali degli Stati membri, resta il fatto che detta disposizione riguarda solo il contenuto di detto registro e non l’accesso del pubblico ai documenti rientranti in tali lavori. 35 In secondo luogo, per quanto riguarda il rischio che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], comporta la divulgazione dei documenti richiesti e, in particolare, il rischio di pregiudicare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell’ambito della procedura di comitatologia, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, che le ragioni invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero astratte e fondate sulla premessa che le procedure di comitatologia tutelano la riservatezza delle posizioni individuali degli Stati membri, premessa che, secondo il Tribunale, è errata. 36 Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui, con essa, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato l’accesso ai voti individuali dei rappresentanti degli Stati membri sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, e ha ritenuto che non fosse necessario esaminare la questione dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente tale da giustificare la divulgazione dei documenti richiesti o di un’eventuale violazione del principio di trasparenza.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 37 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – respingere tutti i motivi di ricorso accolti dal Tribunale in primo grado; – statuire definitivamente sulla controversia; – o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e – riservare le spese del presente procedimento, in caso di rinvio della causa al Tribunale, oppure condannare i ricorrenti in primo grado alle spese, in caso di pronuncia definitiva sulla controversia. 38 I ricorrenti in primo grado chiedono che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione; – confermare integralmente la sentenza impugnata; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 39 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], che, con decisione del presidente della Corte del 9 febbraio 2024, è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti in primo grado, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione, di confermare integralmente la sentenza impugnata e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 40 Con la loro impugnazione incidentale, i ricorrenti in primo grado chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata, considerato che il Tribunale ha dichiarato applicabile l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001; – statuire essa stessa in via definitiva, dichiarando che i voti individuali espressi dagli Stati membri nell’ambito di una procedura di comitatologia devono, senza eccezioni, essere resi pubblici; oppure – in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e – in caso di rinvio della causa al Tribunale, riservare le spese del presente procedimento oppure, in caso di pronuncia definitiva sulla controversia, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 41 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione incidentale e – condannare i ricorrenti in primo grado alle spese dei due gradi di giudizio.

Sull’impugnazione incidentale 42 A sostegno della loro impugnazione incidentale, i ricorrenti in primo grado deducono un motivo unico, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 fosse applicabile al caso di specie e chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nel suo complesso.

Argomenti delle parti 43 Con il loro motivo unico d’impugnazione, i ricorrenti in primo grado sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 35 a 47 della sentenza impugnata, che i voti individuali degli Stati membri espressi in seno allo [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere considerati facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.

Essi affermano che il fatto di ammettere che detti voti rientrano in tali discussioni e consultazioni preliminari significherebbe che solo l’atto finale di un processo come quello di cui trattasi, vale a dire, nel caso di specie, il regolamento n. 2021/468, non rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione del regolamento n. 1049/2001. 44 Secondo i ricorrenti in primo grado, sotto un primo profilo, tali voti non costituirebbero pareri temporanei tali da mutare in qualsiasi momento, bensì il risultato di discussioni.

Essi non costituirebbero neppure discussioni interne o consultazioni preliminari dello [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’atto di votare su una questione interverrebbe dopo la fine dei dibattiti o delle discussioni su tale questione.

Orbene, solo le discussioni o le consultazioni sarebbero contemplate dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. 45 Sotto un secondo profilo, come risulterebbe dalla sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e [OSCURATO:PERSONA] (C‑506/08 P, EU:C:2011:496), i voti non rientrerebbero nella categoria delle «riflessioni per uso interno» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.

Essi non rientrerebbero neppure nel tipo di parere per il quale sarebbe necessario che i membri del comitato di cui trattasi dispongano di uno «spazio di riflessione».

I voti individuali degli Stati membri in seno allo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero l’espressione della loro sovranità e non sarebbero voti «interni» alla [OSCURATO:PERSONA] o a tale comitato. 46 Sotto un terzo profilo, alla luce dell’articolo 2 TUE, considerare i voti individuali espressi dagli Stati membri nell’ambito di una procedura di comitatologia come rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 pregiudicherebbe la legittimità democratica degli atti di esecuzione dell’Unione.

Non solo ai cittadini dell’Unione europea verrebbe impedito di conoscere il senso del voto di tali Stati, ma, in un caso come quello di specie, essi non sarebbero neppure in grado di controllare la legittimità di una decisione adottata nell’ambito di una procedura come quella di cui trattasi. 47 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento.

Giudizio della Corte 48 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 opera una distinzione chiara in funzione della circostanza che un procedimento sia chiuso o meno.

Da un lato, secondo il primo comma di tale paragrafo 3, rientra nella sfera di applicazione dell’eccezione mirante alla tutela del processo decisionale qualsiasi documento redatto da un’istituzione ad uso interno, o ricevuto da un’istituzione e che riguardi una questione sulla quale quest’ultima non abbia ancora preso una decisione (sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e [OSCURATO:PERSONA], C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punto 78). 49 Dall’altro lato, ritenendo che, una volta adottata la decisione, le esigenze di tutela del processo decisionale presentino una rilevanza minore (sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e [OSCURATO:PERSONA], C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punto 80), il legislatore dell’Unione, al secondo comma di detto paragrafo 3, ha sottoposto l’allegazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 a condizioni rigorose.

Detta eccezione riguarda infatti unicamente taluni tipi di documenti, vale a dire i documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, e la giustificazione del rifiuto di accesso a tali documenti è che la divulgazione sia tale da pregiudicare «gravemente» il processo decisionale dell’istituzione (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑477/10 P, EU:C:2012:394, punto 77). 50 Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, resta il fatto che, come già rilevato dalla Corte, detta eccezione si applica a qualsiasi documento contenente siffatte riflessioni (sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e [OSCURATO:PERSONA], C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punto 93). 51 Nel caso di specie, dalle disposizioni che disciplinano la procedura nell’ambito della quale sono stati espressi i voti degli Stati membri interessati dalla domanda dei ricorrenti in primo grado risulta che l’espressione di tali voti costituisce una fase del processo decisionale di cui trattasi e detti voti devono essere considerati riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. 52 Più specificamente, con tali voti, emessi in seno allo [OSCURATO:PERSONA], gli Stati membri si sono espressi a favore di un progetto di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che modifica l’allegato III del regolamento n. 1925/2006, il quale, in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento, può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo disciplinata dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468. 53 È al termine del voto in seno a tale comitato, il quale assiste la [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 58 del regolamento n. 178/2002 e all’articolo 5 bis , paragrafo 1, della decisione 1999/468, e alla luce del conseguente parere favorevole di detto comitato, che la [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell’articolo 5 bis , paragrafo 3, lettera a), di detta decisione, ha sottoposto tale progetto di regolamento al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio per controllo. 54 Pertanto, come correttamente constatato dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata, i voti oggetto della domanda dei ricorrenti in primo grado, sulla base dei quali il comitato interessato emette un parere prima che la [OSCURATO:PERSONA] sottoponga il suo progetto di regolamento al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, costituiscono «riflessioni», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, che non possono essere considerate, in quanto tali, come il risultato ultimo del processo decisionale di cui trattasi. 55 Invero, in primo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, nessun elemento del regolamento n. 1049/2001 consente di escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento i documenti che non sono denominati «riflessioni», ma che sono in possesso dell’istituzione interessata e sono per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno alla medesima.

Pertanto, poiché non si può contestare che i voti oggetto della domanda dei ricorrenti in primo grado concretizzino le riflessioni che gli Stati membri hanno espresso, in seno allo [OSCURATO:PERSONA], sulle misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della modifica dell’allegato III del regolamento n. 1925/2006, si deve ritenere che tali voti costituiscano riflessioni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. 56 In secondo luogo, dall’articolo 5 bis , paragrafi 3 e 4, della decisione 1999/468 risulta che il parere positivo o negativo emesso dal comitato interessato, nella fattispecie dallo [OSCURATO:PERSONA], al termine del voto espresso dai rappresentanti degli Stati membri che lo compongono, non è l’elemento idoneo a determinare se le misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] saranno o meno adottate, in quanto tale istituzione è, in ogni caso, tenuta a presentare una proposta di misure al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio indipendentemente dal senso del parere emesso da tale comitato. 57 È vero che, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468, se le misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] sono, come nel caso di specie, conformi al parere del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] «sottopone senza indugio» il progetto di misure al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio per controllo.

Tuttavia, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti in primo grado, la formulazione di tale disposizione non può avere la conseguenza di far variare, in funzione del senso del parere emesso dal comitato interessato, né lo status di tale comitato che, conformemente al paragrafo 1 di detto articolo 5 bis , assiste la [OSCURATO:PERSONA], né la natura dei voti espressi dagli Stati membri in seno a detto comitato.

Pertanto, non si può ritenere che tali voti portino, di per sé, all’adozione di un regolamento di modifica come, nel caso di specie, il regolamento n. 2021/468. 58 Tali considerazioni non possono essere messe in discussione dall’argomento dei ricorrenti in primo grado esposto al punto 46 della presente sentenza.

Invero, il fatto che i voti degli Stati membri espressi nell’ambito di un processo come il processo decisionale invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 non significa che ai cittadini dell’Unione sia, in generale, impedito di conoscere il senso di tali voti, e non può quindi essere considerato tale da pregiudicare la legittimità democratica degli atti di esecuzione dell’Unione.

Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla disposizione in parola, l’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, può essere rifiutato, anche una volta adottata la decisione, solo qualora la divulgazione di tale documento pregiudicasse seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse prevalente alla sua divulgazione. 59 Orbene, occorre ricordare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), il regolamento n. 1049/2001, letto alla luce del considerando 4 di quest’ultimo, ha lo scopo di dare al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti delle istituzioni.

Se è vero che tale diritto è sottoposto, anche quando si tratta di documenti rientranti nell’attività di un’istituzione nella sua qualità di legislatore, a determinate limitazioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato, ciò non toglie che, dal momento che talune eccezioni derogano, al riguardo, al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑726/22 P, EU:C:2025:17, punto 62 e giurisprudenza citata). 60 Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il motivo unico d’impugnazione dedotto dai ricorrenti in primo grado e, di conseguenza, l’impugnazione incidentale nella sua interezza.

Sull’impugnazione principale 61 A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi vertenti, il primo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto quest’ultimo ha dichiarato che il quadro giuridico applicabile alla comitatologia non era pertinente nell’ambito dell’esame della questione se la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe pregiudicato seriamente il processo decisionale di tale istituzione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, e, il secondo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto, nell’ambito di tale esame, esso non ha valutato, in modo globale, l’insieme dei fattori pertinenti.

Sul primo motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 62 Il primo motivo d’impugnazione è suddiviso in due parti. 63 Con la prima parte del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’applicazione del principio di interpretazione coerente del regolamento n. 1049/2001 con altre norme settoriali che non riguardano direttamente l’accesso ai documenti e, pertanto, di aver violato il suo obbligo di motivazione. 64 Riferendosi, più specificamente, ai punti 64 e 67 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 182/2011 e l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno tipo non fossero pertinenti in materia di accesso ai documenti.

Tali disposizioni sarebbero pertinenti ai fini dell’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 e avrebbero dovuto essere prese in considerazione nell’ambito dell’analisi vertente sull’esistenza di un rischio di pregiudizio al processo decisionale di detta istituzione.

A sostegno di tali affermazioni, la [OSCURATO:PERSONA] invoca le sentenze del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punti 58 e 59), del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA] (C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punti 79 e segg.), del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑477/10 P, EU:C:2012:394), nonché del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punti da 59 a 64). 65 Alla luce di tali sentenze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il fatto che le norme di comitatologia prevedano che i resoconti sommari delle deliberazioni svolte sulla base di tali norme debbano menzionare il risultato delle votazioni senza indicare le posizioni individuali dei membri faccia parte delle «ragioni oggettive» pertinenti da prendere in considerazione nella valutazione concreta della riservatezza dei documenti relativi ai voti individuali.

Poiché il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali si sarebbe discostato dalle sentenze menzionate al punto precedente della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso abbia altresì violato il suo obbligo di motivazione. 66 Con la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 13 del regolamento interno tipo.

Citando in particolare i punti 66 e 67 della sentenza impugnata, essa afferma, in sostanza, che, se le norme di comitatologia non fossero debitamente prese in considerazione, esse diverrebbero prive di oggetto.

Orbene, l’interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 13 del regolamento interno tipo contrasterebbe con la sua formulazione, nonché con quella dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento, in quanto queste due disposizioni rifletterebbero il carattere sensibile delle posizioni individuali espresse dagli Stati membri. 67 Dal combinato disposto di tali disposizioni nonché dall’articolo 10 del regolamento n. 182/2011, al quale rinvia l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno tipo, risulterebbe chiaramente che le posizioni individuali dei membri del comitato interessato nonché i documenti trasmessi a tali membri sono considerati contenenti informazioni sensibili. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, a tale riguardo, la differenza tra, da un lato, il paragrafo 2 dell’articolo 13 del regolamento interno tipo, che sarebbe formulato in termini assoluti, e, dall’altro, il paragrafo 3 di tale articolo 13, che menziona esplicitamente le eccezioni relative ai documenti scambiati con rappresentanti di terzi in seno ai comitati di comitatologia.

Pur ammettendo che «il principio guida è la trasparenza», la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che da tale differenza nonché dalle disposizioni del regolamento n. 182/2011 risulti che il legislatore dell’Unione ha inteso conferire una maggiore tutela alle «discussioni» che intervengono nell’ambito della procedura di comitatologia, nonché alle posizioni individuali espresse dai membri di tali comitati.

Tali regole non possono essere escluse per il solo motivo che i documenti scambiati nell’ambito delle procedure di comitatologia rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. 68 Facendo riferimento, peraltro, al punto 63 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che norme come l’articolo 339 TFUE non costituirebbero una lex specialis che consente di derogare ai requisiti previsti dal regolamento n. 1049/2001, ma potrebbero e dovrebbero essere prese in considerazione nell’ambito della sua applicazione, dato che detto regolamento non fissa previamente e in abstracto un livello particolare di trasparenza applicabile alle attività dell’Unione e non limita i diversi elementi di diritto o di fatto che possono essere presi in considerazione per dimostrare in concreto che la divulgazione di un documento può arrecare pregiudizio agli interessi che possono essere tutelati dal suo articolo

4. 69 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per le stesse ragioni menzionate ai punti da 66 a 68 della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su una motivazione astratta, vertente sulla preservazione della cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito delle procedure di comitatologia in generale. 70 I ricorrenti in primo grado, sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], contestano tale argomento.

Giudizio della Corte 71 Con le due parti del suo primo motivo d’impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, da un lato, l’interpretazione, da parte del Tribunale, delle disposizioni del regolamento n. 182/2011 e del regolamento interno tipo.

Secondo detta istituzione, tali disposizioni sanciscono la riservatezza dei lavori di un comitato come lo [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la riservatezza delle posizioni espresse dagli Stati membri in seno a quest’ultimo.

Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la correlazione stabilita dal Tribunale tra le succitate disposizioni e quelle del regolamento n. 1049/2001. 72 Orbene, con tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, alla Corte di riconoscere, nel caso di specie, l’esistenza di una presunzione generale di riservatezza e, pertanto, di non divulgazione di taluni documenti rientranti nelle procedure di comitatologia, in particolare, documenti relativi alle posizioni individuali degli Stati membri espresse durante i lavori di comitati quali lo [OSCURATO:PERSONA]. 73 Occorre ricordare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza consolidata, per giustificare il rifiuto di accesso a un documento di cui è stata chiesta la divulgazione, non basta, in linea di principio, che tale documento rientri in un’attività fra quelle menzionate all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

L’istituzione interessata deve anche spiegare come l’accesso a detto documento potrebbe arrecare concretamente pregiudizio all’interesse tutelato dall’eccezione prevista in tale articolo e da essa invocata (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punto 53, e del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 64 e giurisprudenza citata). 74 Orbene, la Corte ha riconosciuto che l’istituzione dell’Unione interessata può fondarsi al riguardo su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, poiché considerazioni di ordine generale analoghe possono applicarsi a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura (sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 65 e giurisprudenza citata). 75 Il riconoscimento di una tale presunzione generale a beneficio di una nuova categoria di documenti presuppone però che sia previamente dimostrato che la divulgazione del tipo di documenti rientranti in tale categoria sarebbe, in modo ragionevolmente prevedibile, tale da pregiudicare effettivamente l’interesse tutelato dall’eccezione in questione.

Inoltre, posto che le presunzioni generali costituiscono un’eccezione all’obbligo di esame concreto ed individuale, da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, di ciascun documento oggetto di una domanda di accesso, e, in via più generale, un’eccezione al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione, esse devono essere oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione in senso restrittivo (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 80 e giurisprudenza citata). 76 In questo tipo di situazioni, il riconoscimento di una presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti di una determinata natura arrecherebbe, in linea di principio, pregiudizio alla tutela di uno degli interessi elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 permette all’istituzione interessata di trattare una domanda complessiva e di rispondere alla stessa in modo altrettanto complessivo (sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 68 e giurisprudenza citata). 77 Nel caso di specie, in primo luogo, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 182/2011, in combinato disposto con il considerando 19 di tale regolamento, precisa che il diritto di accesso ai documenti rientranti nel suo ambito di applicazione si esercita nel contesto del regolamento n. 1049/2001.

A tale riguardo, come risulta dallo stesso punto della sentenza impugnata, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 182/2011, che si limita a elencare gli elementi che devono essere inclusi nel registro tenuto per i lavori di un comitato come lo [OSCURATO:PERSONA], è privo di pertinenza, in quanto detta disposizione non contiene alcuna norma particolare riguardante l’accesso a tali elementi o ad altri documenti. 78 In secondo luogo, come ricordato dal Tribunale ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata, neppure le disposizioni del regolamento interno tipo possono essere interpretate nel senso che esse escluderebbero l’accesso del pubblico alle posizioni individuali degli Stati membri.

In particolare, la circostanza che l’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento preveda che il resoconto sommario dei lavori dei comitati non menzioni tali posizioni individuali non può in alcun modo pregiudicare, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 64 di tale sentenza, l’accesso del pubblico, su richiesta, a documenti che attestano dette posizioni individuali.

Quanto all’articolo 13 del summenzionato regolamento, esso contiene disposizioni che disciplinano espressamente i rapporti tra quest’ultimo e il regolamento n. 1049/2001.

Infatti, secondo il paragrafo 1 di tale articolo 13, le domande di accesso ai documenti dei comitati sono, senza eccezioni, trattate dalla [OSCURATO:PERSONA] in conformità del regolamento n. 1049/2001. 79 È vero che, come sottolineato dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata, il paragrafo 2 di detto articolo 13 dispone che le «deliberazioni» dei comitati hanno carattere riservato.

Tuttavia, è giocoforza constatare che il paragrafo 3 dello stesso articolo 13, che sottopone i documenti trasmessi ai membri dei comitati, agli esperti e ai rappresentanti di terzi al regime previsto dal regolamento n. 1049/2001 nonostante il loro carattere riservato, non contiene alcuna eccezione. 80 In ogni caso, l’articolo 13 del regolamento interno tipo, che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 182/2011, è un testo «ad opera» della [OSCURATO:PERSONA], e «pubblica[to]» dalla medesima «previa consultazione con gli Stati membri», deve essere interpretato in modo conforme al regolamento n. 1049/2001, con il quale, come ricordato al punto 59 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha sancito il principio del più ampio accesso possibile ai documenti delle istituzioni dell’Unione. 81 Ne consegue che il Tribunale ha dichiarato correttamente e nel rispetto del suo obbligo di motivazione, ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, che il contesto normativo relativo alle procedure di comitatologia non poteva ostare, di per sé, al diritto di accesso ai documenti risultante dal regolamento n. 1049/2001 e non poteva consentire, di per sé, alla [OSCURATO:PERSONA] di affermare un rischio di serio pregiudizio al suo processo decisionale. 82 La giurisprudenza invocata al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] è, nel caso di specie, priva di pertinenza. 83 Sotto un primo profilo, nella sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑139/07 P, EU:C:2010:376), la Corte ha giudicato che presunzioni generali come quelle di cui al punto 74 della presente sentenza possono risultare dalla normativa applicabile ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato nonché dalla giurisprudenza relativa al diritto di consultare i documenti del relativo fascicolo amministrativo.

Come constatato dalla Corte al punto 56 di tale sentenza, il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1), applicabile nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, non prevedeva «alcun diritto di accesso ai documenti del fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] in capo gli interessati» nell’ambito di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato.

Orbene, ciò non vale né per il regolamento n. 182/2011 né per il regolamento interno tipo, i quali, come risulta dai punti 77 e 78 della presente sentenza, si riferiscono o espressamente o sostanzialmente al regime di accesso ai documenti previsto dal regolamento n. 1049/2001. 84 Sotto un secondo profilo, considerazioni analoghe a quelle enunciate nella sentenza citata al punto precedente valgono, come precisato dalla Corte al punto 59 della sua sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑477/10 P, EU:C:2012:394), in materia di procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

Invero, al punto 62 di tale sentenza è stato dichiarato che un accesso generalizzato, sulla base del regolamento n. 1049/2001, ai documenti scambiati, nell’ambito di un siffatto procedimento, tra la [OSCURATO:PERSONA] e le parti notificanti o i terzi sarebbe tale da porre in pericolo l’equilibrio che il legislatore dell’Unione ha voluto garantire tra l’obbligo per le imprese interessate di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni commerciali eventualmente sensibili al fine di consentire a quest’ultima di valutare la compatibilità dell’operazione di concentrazione programmata con il mercato comune, da un lato, e la garanzia di una tutela rafforzata collegata, in forza del segreto d’ufficio e del segreto commerciale, alle informazioni trasmesse a tale titolo alla [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, non si può ritenere che il regolamento interno tipo sia il risultato di un siffatto equilibrio raggiunto dal legislatore dell’Unione per proteggere i lavori dei comitati di comitatologia. 85 Sotto un terzo profilo, nella sua sentenza del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738), la Corte ha riconosciuto l’esistenza di una presunzione generale come quella menzionata al punto 74 della presente sentenza per quanto riguarda i documenti relativi a un procedimento per inadempimento.

Dal punto 59 di tale prima sentenza risulta che il diritto dell’Unione non prevede il diritto, per un singolo, di consultare il fascicolo relativo a un siffatto procedimento, anche se quest’ultimo è stato avviato mediante la denuncia dello stesso.

Tuttavia, è giocoforza constatare che non sono pertinenti, nel caso di specie, considerazioni come quelle rilevate al punto 63 di detta prima sentenza, che si riferiscono specificamente alle conseguenze che potrebbe avere un’eventuale divulgazione di documenti rientranti in un siffatto fascicolo sullo svolgimento del procedimento per inadempimento di cui trattasi. 86 Sotto un quarto profilo, il quadro normativo applicabile alle procedure di comitatologia non può neppure essere paragonato alle norme che disciplinano la divulgazione delle memorie depositate da un’istituzione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

Secondo la giurisprudenza, non è previsto un diritto di accesso generalizzato dei terzi alle memorie presentate alla Corte nell’ambito di tali procedimenti (sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 99). 87 Infine, la giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo argomento non può essere applicabile nel caso di specie, data la natura particolare del procedimento in cui rientrano i documenti richiesti. 88 A tale riguardo, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 182/2011, i comitati quali lo [OSCURATO:PERSONA] assistono la [OSCURATO:PERSONA], in particolare nella procedura di adozione di atti di esecuzione di portata generale.

Peraltro, secondo il considerando 7 bis della decisione 1999/468, la procedura di regolamentazione con controllo, applicata nel caso di specie, deve consentire ai due rami dell’autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all’adozione di misure intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. 89 Occorre pertanto tener conto, nell’esame dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA], dei vantaggi che derivano, secondo il considerando 2 del regolamento n. 1049/2001, da una maggiore trasparenza, consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico (sentenza del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio, C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punto 45). 90 Se è vero che tali considerazioni hanno una rilevanza del tutto particolare quando le istituzioni dell’Unione agiscono in veste di legislatore (sentenza del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio, C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punto 46), esse sono nondimeno rilevanti anche quando la [OSCURATO:PERSONA] esercita le sue competenze nell’ambito di una procedura di adozione di atti di esecuzione di portata generale, come la procedura di elaborazione di un progetto di regolamento che modifica l’allegato III del regolamento n. 1925/2006, atti che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, possono interessare i cittadini dell’Unione nel loro insieme. 91 Alla luce di quanto precede, il primo motivo d’impugnazione dev’essere respinto.

Sul secondo motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 92 Il secondo motivo d’impugnazione si divide in due parti. 93 Con la prima parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione e di aver valutato in modo incompleto i motivi sui quali si basa la decisione controversa. 94 In particolare, il Tribunale avrebbe suddiviso in due categorie i motivi esposti in tale decisione, vale a dire quelli riguardanti «la posizione individuale degli Stati membri nelle procedure di comitatologia», esaminati ai punti da 54 a 69 della sentenza impugnata, e quelli riguardanti «la cooperazione degli Stati membri nell’ambito della procedura di comitatologia», esaminati ai punti da 70 a 76 di detta sentenza.

Il Tribunale non avrebbe esaminato il rischio di divulgazione dei documenti di cui trattasi alla luce del principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Orbene, tale disposizione potrebbe giustificare la mancata divulgazione di informazioni riservate qualora la loro divulgazione possa compromettere il processo legislativo. 95 Il Tribunale avrebbe peraltro omesso di tener conto del fatto che la procedura di adozione del regolamento n. 2021/468 non era interamente completata, il che costituiva un elemento essenziale che dimostrava «che non era escluso che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse riaprire le discussioni prima della [sua] adozione finale (…)».

Pertanto, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione e avrebbe proceduto ad una «valutazione incompleta degli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione [controversa]». 96 Con la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale non ha valutato globalmente le circostanze dedotte nell’ambito della valutazione, da parte di tale istituzione, dell’esistenza di un rischio di serio pregiudizio al processo decisionale invocato nella decisione controversa. 97 I ricorrenti in primo grado contestano tale argomento.

Giudizio della Corte 98 Con le due parti del suo secondo motivo d’impugnazione, che è opportuno esaminare congiuntamente, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di aver omesso, nell’ambito della sua valutazione dell’esistenza di un rischio di serio pregiudizio al processo decisionale di tale istituzione, di procedere ad una valutazione globale degli elementi da essa dedotti.

In particolare, il Tribunale avrebbe escluso la pertinenza, da un lato, dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e, dall’altro, delle norme di comitatologia relative alla riservatezza dei lavori dei comitati quali lo [OSCURATO:PERSONA].

In tali circostanze, il Tribunale avrebbe inoltre violato il suo obbligo di motivazione. 99 Come risulta dai punti 73 e 74 della presente sentenza, fatti salvi i casi di riconoscimento, da parte della Corte, di una presunzione generale di non divulgazione di una categoria di documenti, le istituzioni dell’Unione sono tenute a procedere a un esame individuale e concreto di ciascuno dei documenti richiesti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e a fornire spiegazioni specifiche sul rischio di pregiudizio al processo decisionale da esse invocato e non possono quindi limitarsi a motivi astratti e di ordine generale per giustificare la non divulgazione di tali documenti. 100 Orbene, come risulta dalle considerazioni esposte nell’ambito dell’esame del primo motivo della presente impugnazione, la premessa sulla quale si è basata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, vale a dire quella secondo cui il quadro normativo che disciplina le procedure di comitatologia tutela, nei confronti di qualsiasi domanda di accesso ai documenti, la riservatezza delle posizioni individuali degli Stati membri, è errata. 101 Alla luce di tali constatazioni, nessuno degli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo secondo motivo d’impugnazione è tale da mettere in discussione il punto 73 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha ritenuto che la decisione controversa sia fondata su una motivazione astratta vertente sulla preservazione della cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito delle procedure di comitatologia in generale. 102 Ciò vale, in particolare, per la circostanza, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il Tribunale non ha esaminato come argomento autonomo quello che essa traeva dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, al quale quest’ultimo si è comunque espressamente riferito al punto 72 della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha infatti rilevato, ai punti 73 e 74 di tale sentenza, senza che la [OSCURATO:PERSONA] lo contesti nella fase della presente impugnazione, che le conseguenze negative considerate nella decisione controversa per quanto riguarda la cooperazione degli Stati membri non presentavano il minimo nesso concreto con le circostanze specifiche del processo decisionale di cui trattasi, atteso che tali conseguenze negative si basano sulla premessa secondo cui le procedure di comitatologia tutelavano la riservatezza delle posizioni individuali degli Stati membri nei confronti di qualsiasi domanda di accesso ai documenti, premessa che, come ricordato al punto 100 della presente sentenza, è errata. 103 Lo stesso vale per quanto riguarda le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle norme di comitatologia relative alla riservatezza delle procedure come quella di cui trattasi nel caso di specie.

Al riguardo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, che, sebbene il quadro giuridico relativo alle procedure di comitatologia non potesse ostare al diritto di accesso ai documenti risultante dal regolamento n. 1049/2001 né indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad affermare un rischio di serio pregiudizio al processo decisionale per il solo fatto dell’applicabilità di tale quadro giuridico, ciò non impediva affatto a tale istituzione, in casi debitamente giustificati, di rifiutare l’accesso a documenti come i documenti richiesti nel caso di specie, qualora la loro divulgazione rischiasse di arrecare un pregiudizio concreto agli interessi tutelati dalle eccezioni previste all’articolo 4 di tale regolamento.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non afferma di aver esposto, nella decisione controversa, elementi concreti idonei a dimostrare l’esistenza di un siffatto rischio per quanto riguarda il processo decisionale di cui trattasi. 104 Del resto, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] faccia valere che il Tribunale ha erroneamente scisso i motivi presentati nella decisione controversa in due categorie, è giocoforza constatare che tale istituzione non spiega né in che modo il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’insieme degli elementi pertinenti nel caso di specie né le ragioni per le quali un altro metodo di esame di tali motivi avrebbe condotto a un risultato diverso. 105 In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non può neppure sostenere che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione. 106 Infine, deve essere respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la circostanza che la procedura di adozione del regolamento n. 2021/468 non era stata interamente completata, la quale risulta, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione controversa. 107 Invero, da un lato, occorre constatare che risulta in particolare dal punto 25 e dal dispositivo della sentenza impugnata che, in tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA], la quale, nella sua impugnazione, non adduce alcuno snaturamento al riguardo, ha invocato il secondo comma del paragrafo 3 dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, e non il primo comma di tale paragrafo 3, vertente sulla tutela di un processo decisionale ancora in corso.

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 114 delle sue conclusioni, se la [OSCURATO:PERSONA] si basa su tale secondo comma, essa non può basarsi sul presunto mancato completamento della procedura per sostenere che la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe seriamente il suo processo decisionale. 108 Dall’altro lato, e in ogni caso, il regolamento n. 2021/468 è stato adottato il 18 marzo 2021, vale a dire prima dell’adozione, il 7 aprile dello stesso anno, della decisione controversa.

Non si può quindi ritenere che la procedura di adozione di tale regolamento non fosse interamente completata al momento dell’adozione di tale decisione. 109 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo d’impugnazione e, di conseguenza, l’impugnazione nella sua interezza.

Sulle spese 110 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 111 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 112 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nella sua impugnazione principale e i ricorrenti in primo grado hanno chiesto la condanna di tale istituzione alle spese, occorre condannarla alle spese relative all’impugnazione principale. 113 Poiché i ricorrenti in primo grado sono rimasti soccombenti nella loro impugnazione incidentale e la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la loro condanna alle spese, occorre condannarli alle spese relative all’impugnazione incidentale. 114 L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. 115 Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese relative all’impugnazione principale. 3) [OSCURATO:PERSONA] & Burling LLP e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese relative all’impugnazione incidentale. 4) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese.

Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 5 febbraio 2026 ( * ) « Impugnazione – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma – Tutela del processo decisionale – Rifiuto di divulgare documenti relativi ai voti degli Stati membri riguardanti la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 – Regolamento (UE) n. 182/2011 – Comitatologia – Decisione 1999/468/CE – Procedura di regolamentazione con controllo – Impugnazione incidentale» Nella causa C‑540/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 agosto 2023, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente da Ș. Ciubotaru, C. Ehrbar e A. Spina, successivamente da C. Ehrbar e A. Spina, in qualità di agenti, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] & Burling LLP, con sede in Saint-Josse-ten-Noode (Belgio), [OSCURATO:PERSONA], residente in Meise (Belgio), rappresentati da P. [OSCURATO:PERSONA], advocaat, ricorrenti in primo grado, sostenuti da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e C.S. Schillemans, in qualità di agenti, interveniente in sede d’impugnazione, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] & Burling e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑201/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:333), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2021) 2541 final della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2021 (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella misura in cui, con quest’ultima, tale istituzione ha rifiutato, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso ai documenti relativi ai voti individuali degli Stati membri espressi nell’ambito di una procedura di comitatologia volta alla modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU 2006, L 404, pag. 26), nella parte in cui detto allegato riguarda le specie vegetali contenenti derivati dell’idrossiantracene. 2 Con la loro impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] & Burling LLP e il sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «ricorrenti in primo grado») chiedono l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 era applicabile al caso di specie. Contesto normativo Regolamento n. 1049/2001 3 I considerando 2 e 4 del regolamento n. 1049/2001 così recitano: «(2)      Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 [TUE] e dalla [C]arta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (…) (4)      Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, [CE]». 4 L’articolo 1 di tale regolamento così prevede: «L’obiettivo del presente regolamento è di: a)      definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio [dell’Unione europea] e della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo “le istituzioni”) sancito dall’articolo 255 [CE] in modo tale da garantire l’accesso più ampio possibile; (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento: «1.      Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: (…) b)      la vita privata e l’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali. (…) 3.      L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione». Regolamento (CE) n. 178/2002 6 L’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 652/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU 2014, L 189, pag. 1), al paragrafo 1 così dispone: «[OSCURATO:PERSONA] è assistita da un comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (…) Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio[, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU 2011, L 55, pag. 13)] (…)». Regolamento n. 1925/2006 7 L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2019/650 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 aprile 2019 (GU 2019, L 110, pag. 21), intitolato «Sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza della Comunità», ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1.      Si segue la procedura di cui al presente articolo qualora una sostanza diversa dalle vitamine o dai minerali, o un ingrediente contenente una sostanza, diversa dalle vitamine o dai minerali, siano aggiunti agli alimenti o utilizzati nella produzione di alimenti in condizioni tali da comportare l’ingestione di quantità di tale sostanza ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare di assumere in condizioni normali di consumo nell’ambito di una dieta equilibrata e varia, e/o tali da rappresentare altrimenti un rischio potenziale per i consumatori. 2.      Di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare una decisione volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento dopo che, in ogni singolo caso, l’Autorità [europea per la sicurezza alimentare (EFSA)] ha valutato le informazioni disponibili e secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, al fine di includere, se necessario, la sostanza o l’ingrediente di cui all’allegato III. (…) (…)». 8 L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Procedura di comitato», ai paragrafi 1 e 3 enuncia quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento [n. 178/2002]. (…) 3.      Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis , paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE [del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU 1999, L 184, pag. 23)], tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della stessa». Regolamento n. 182/2011 9 Ai sensi dei considerando 6, 10, e da 19 a 21 del regolamento n. 182/2011: «(6)      Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli Stati membri per l’adozione di atti di esecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] è opportuno, ai fini di un tale controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla [OSCURATO:PERSONA]. (…) (10)      È opportuno stabilire i criteri intesi a definire la procedura da seguire per l’adozione degli atti di esecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Per conseguire una maggiore coerenza, i requisiti procedurali dovrebbero essere proporzionati alla natura e all’impatto degli atti di esecuzione da adottare. (…) (19)      Dovrebbe essere assicurato l’accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati, conformemente al regolamento [n. 1049/2001]. (20)      [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tenere un registro che contenga le informazioni relative ai lavori dei comitati. Pertanto, le norme relative alla protezione dei documenti classificati applicabili alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero applicarsi altresì all’uso del registro. (21)      La decisione [1999/468] dovrebbe essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione [1999/468] e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis , dovrebbero essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell’articolo 5 bis della decisione [1999/468] dovrebbero essere mantenuti provvisoriamente ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo». 10 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Scelta delle procedure», stabilisce, al paragrafo 2, quanto segue: «La procedura d’esame si applica, in particolare, per l’adozione di: a)      atti di esecuzione di portata generale; (…)». 11 Ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni comuni»: «1.      Le disposizioni comuni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure di cui agli articoli da 4 a 8. 2.      [OSCURATO:PERSONA] è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. Il comitato è presieduto da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. (…) 3.      Il presidente sottopone al comitato il progetto di atto di esecuzione che deve essere adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]. (…) 4.      Fino a quando il comitato non esprime un parere, ogni suo membro può proporre modifiche e il presidente può presentare versioni modificate del progetto di atto di esecuzione. Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. (…) 5.      In casi debitamente giustificati, il presidente può ottenere l’opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente comunica ai membri del comitato il progetto di atto di esecuzione e fissa un termine per la presentazione di un parere in funzione dell’urgenza della questione in esame. Si presume che qualsiasi membro del comitato che non si sia opposto al progetto di atto di esecuzione o che non si sia esplicitamente astenuto dal votarlo entro la scadenza del termine fissato abbia tacitamente approvato il progetto di atto di esecuzione. (…) 6.      Il parere del comitato è iscritto a verbale. (…) (…)». 12 L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Procedura consultiva», enuncia quanto segue: «1.      Nei casi in cui si applica la procedura consultiva, il comitato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a votazione. (…) 2.      [OSCURATO:PERSONA] decide sul progetto di atto di esecuzione da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclusioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere espresso». 13 Ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Regolamento interno»: «1.      Ogni comitato adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo da redigersi ad opera della [OSCURATO:PERSONA] previa consultazione con gli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] pubblica tale regolamento di procedura tipo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio regolamento interno al regolamento di procedura tipo. 2.      Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti e le norme sulla protezione dei dati applicabili alla [OSCURATO:PERSONA]». 14 L’articolo 10 del regolamento n. 182/2011, intitolato «Informazioni sui lavori dei comitati», prevede quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene: a)      un elenco dei comitati; b)      gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati; c)      i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli; d)      i progetti di atti di esecuzione su cui i comitati sono invitati a esprimere un parere; e)      i risultati delle votazioni; f)      i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione di pareri dei comitati; g)      le informazioni riguardanti l’adozione del progetto di atti di esecuzione definitivi da parte della [OSCURATO:PERSONA]; nonché h)      i dati statistici sul lavoro dei comitati. 2.      [OSCURATO:PERSONA] pubblica inoltre una relazione annuale sul lavoro dei comitati. 3.      [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili. 4.      Contemporaneamente al loro invio ai membri del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] mette a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed f), informandoli anche della disponibilità di detti documenti. 5.      I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), sono resi pubblici nel registro». 15 L’articolo 11 di tale regolamento, intitolato «Diritto di controllo del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio», stabilisce che, nel caso in cui l’atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d’esecuzione previsti nell’atto di base, nel qual caso la [OSCURATO:PERSONA] riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse. 16 Ai sensi dell’articolo 12 di detto regolamento: «La decisione [1999/468] è abrogata. Gli effetti dell’articolo 5 bis della decisione [1999/468] sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento». 17 L’articolo 13 di detto regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti» così prevede: «1.      Laddove gli atti di base adottati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento prevedano l’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente alla decisione [1999/468], si applicano le seguenti disposizioni: a)      qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 3 della decisione [1999/468], si applica la procedura consultiva di cui all’articolo 4 del presente regolamento; (…) e)      qualora l’atto di base faccia riferimento agli articoli 7 e 8 della decisione [1999/468], si applicano gli articoli 10 e 11 del presente regolamento. 2.      Gli articoli 3 e 9 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti ai fini del paragrafo 1. (…)». Decisione 1999/468 18 Ai sensi del considerando 7 bis della decisione 1999/468, come modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU 2006, L 200, pag. 11): «è necessario ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 [CE], anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali. Tale procedura deve consentire ai due rami dell’autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all’adozione di siffatte misure. Gli elementi essenziali di un atto legislativo possono essere modificati soltanto dal legislatore in base al trattato». 19 L’articolo 5 bis di tale decisione, intitolato «Procedura di regolamentazione con controllo», ai paragrafi da 1 a 4 prevedeva quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. 2.      Il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 205, paragrafi 2 e 4 [CE] per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della [OSCURATO:PERSONA]. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3.      Se le misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] sono conformi al parere del comitato, si applica la procedura seguente: a)      la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio il progetto di misure al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio per controllo; b)      il [OSCURATO:PERSONA] europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, o il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, possono opporsi all’adozione di detto progetto da parte della [OSCURATO:PERSONA], adducendo a motivo della loro opposizione il fatto che il progetto di misure sottoposto dalla [OSCURATO:PERSONA] eccede le competenze di esecuzione previste nell’atto di base o che il progetto non è compatibile con il fine o il contenuto dell’atto di base o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità; c)      se entro tre mesi da quando è stata loro presentata la proposta, il [OSCURATO:PERSONA] europeo o il Consiglio si oppongono al progetto di misure, la [OSCURATO:PERSONA] non le adotta. In tal caso la [OSCURATO:PERSONA] può sottoporre al comitato un progetto di misure modificato o presentare una proposta legislativa in base al trattato; d)      se allo scadere di tale termine né il [OSCURATO:PERSONA] europeo né il Consiglio si sono opposti al progetto di misure, la [OSCURATO:PERSONA] adotta le misure. 4.      Se le misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si applica la procedura seguente: a)      la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al [OSCURATO:PERSONA] europeo; b)      il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla proposta entro due mesi da quando la stessa gli è stata presentata; c)      se entro questo termine il Consiglio si oppone a maggioranza qualificata alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. (…) d)      se il Consiglio prevede di adottare le misure proposte, le sottopone senza indugio al [OSCURATO:PERSONA] europeo. Se il Consiglio non delibera entro il suddetto termine di due mesi, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio le misure al [OSCURATO:PERSONA] europeo; e)      il [OSCURATO:PERSONA] europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta conformemente alla lettera a), può opporsi all’adozione delle misure in questione, (…) f)      se entro questo termine il [OSCURATO:PERSONA] europeo si oppone alle misure proposte, queste ultime non sono adottate. (…) g)      se allo scadere di tale termine il [OSCURATO:PERSONA] europeo non si è opposto alle misure proposte, queste sono adottate dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA], a seconda dei casi». Regolamento interno tipo 20 L’articolo 10 del regolamento interno tipo per i comitati (GU 2011, C 206, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento interno tipo»), intitolato «Processo verbale e resoconto sommario delle riunioni», al paragrafo 2 così dispone: «Ai fini dell’articolo 10 del regolamento [n. 182/2011], il presidente è responsabile della redazione di un resoconto sommario che riassume ciascun punto iscritto all’ordine del giorno e il risultato delle votazioni su ogni progetto di atto di esecuzione sottoposto al comitato. Questo resoconto sommario non reca menzione della posizione individuale dei membri nel corso delle deliberazioni del comitato». 21 L’articolo 13 del regolamento interno tipo, intitolato «Accesso ai documenti e riservatezza», così dispone: «1.      Le domande di accesso ai documenti del comitato sono trattate in conformità del regolamento [n. 1049/2001]. Spetta alla [OSCURATO:PERSONA] deliberare sulle richieste relative all’accesso a tali documenti, conformemente al suo regolamento interno, modificato dalla decisione [2001/937/CE, CECA, Euratom della [OSCURATO:PERSONA], del 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno (GU 2001, L 345, pag. 94)]. (…) 2.      Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato. 3.      I documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi sono riservati (…), tranne qualora sia stato concesso l’accesso a tali documenti a norma del paragrafo 1 o la [OSCURATO:PERSONA] li abbia resi pubblici in altro modo. 4.      I membri del comitato nonché gli esperti e i rappresentanti di terzi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che gli esperti e i rappresentanti di terzi siano messi a conoscenza degli obblighi in materia di riservatezza che sono tenuti ad osservare». Fatti 22 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 7 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «2      Il 4 dicembre 2020 i [ricorrenti in primo grado] hanno presentato, tramite il portale online della [OSCURATO:PERSONA], una domanda di accesso relativa a documenti contenenti i voti di 22 Stati membri in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi – sezione legislazione alimentare generale [ [OSCURATO:PERSONA] on Plants, Animals, Food and Feeds ; in prosieguo: lo “[OSCURATO:PERSONA]”]. Tali voti sono stati espressi a favore del progetto di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che modifica l’allegato III del regolamento [n. 1925/2006], che ha portato all’adozione del regolamento (UE) 2021/468 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 marzo 2021, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene (GU 2021, L 96, pag. 6[; (…)]). 3      L’11 gennaio 2021 la direzione generale (DG) della Salute e della sicurezza alimentare della [OSCURATO:PERSONA] ha inviato per posta a “[OSCURATO:PERSONA] & Burling LLP” una risposta alla domanda di accesso ai documenti del 4 dicembre 2020. 4      In tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che 21 documenti (…) erano stati individuati come rientranti nella domanda. L’accesso a tali documenti è stato rifiutato sulla base dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale prevista all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento [n. 1049/2001]. 5      Con messaggio di posta elettronica del 29 gennaio 2021, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 a seguito della risposta iniziale negativa. 6      Il 15 febbraio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato i [ricorrenti in primo grado], con messaggio di posta elettronica indirizzato al sig. [OSCURATO:PERSONA], che il termine impartito per l’adozione di una decisione di conferma era stato prorogato di altri 15 giorni lavorativi, vale a dire fino al 12 marzo 2021. 7      Il 10 marzo 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato un nuovo messaggio di posta elettronica ai [ricorrenti in primo grado], precisando di non essere in grado di adottare una decisione di conferma entro il termine prorogato». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2021, i ricorrenti in primo grado hanno proposto, in assenza di risposta esplicita alla loro domanda di conferma del 29 gennaio 2021, menzionata al punto 5 della sentenza impugnata, un ricorso diretto all’annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto di detta domanda. Orbene, il 7 aprile 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato e notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] la decisione controversa, con la quale confermava il suo rifiuto di concedere l’accesso ai documenti richiesti, fondandosi sull’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale, prevista all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. Essa vi ha peraltro invocato l’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, al fine di giustificare il suo rifiuto di concedere l’accesso ai dati personali contenuti nei documenti richiesti. 24 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 aprile 2021, i ricorrenti in primo grado, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, hanno adattato il loro ricorso al fine di chiedere l’annullamento della decisione controversa. 25 A sostegno del loro ricorso, tali ricorrenti hanno dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, dedotto in via principale, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, il secondo, in sostanza, sulla mancata dimostrazione di un pregiudizio arrecato al processo decisionale mediante la divulgazione dei documenti richiesti e sulla serietà di tale pregiudizio, il terzo, sull’erronea allegazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del regolamento n. 182/2011 per giustificare il suo rifiuto di concedere l’accesso ai documenti richiesti, il quarto, sull’erronea allegazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del regolamento interno tipo per giustificare il suo rifiuto di autorizzare l’accesso ai documenti richiesti e, il quinto, sulla violazione del principio di trasparenza e su un pregiudizio alla legittimità democratica degli atti di esecuzione adottati in forza della procedura stabilita dal regolamento n. 182/2011. 26 Più specificamente, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti in primo grado sostenevano che, in ragione del suo stesso tenore letterale, l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 non era applicabile alla loro domanda di accesso ai documenti. Da un lato, la loro domanda avrebbe riguardato i voti di 22 Stati membri che erano stati espressi a favore del progetto di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che modifica l’allegato III del regolamento n. 1925/2006 per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell’idrossiantracene. Orbene, tali voti non avrebbero costituito «discussioni e consultazioni preliminari», ma sarebbero stati il risultato di queste ultime. Un tale voto sarebbe stato «esterno» al processo decisionale «interno», l’unico tutelato dall’eccezione di cui trattasi. Dall’altro lato, un voto del genere non avrebbe espresso l’opinione di un singolo membro di un comitato, ma avrebbe costituito un atto mediante il quale si esercita un potere sovrano a nome di uno Stato membro. 27 A tale riguardo, il Tribunale ha ritenuto che i documenti richiesti fossero stati emessi nell’ambito del processo decisionale che ha portato all’adozione del regolamento n. 2021/468 e che è stato condotto sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1925/2006, conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento e, di conseguenza, conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468. Dalla sentenza impugnata risulta che è in applicazione di tale articolo che la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto il progetto di regolamento che ha portato all’adozione del regolamento n. 2021/468 allo [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe emesso un parere positivo su tale progetto, progetto che è stato successivamente sottoposto al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio prima di essere adottato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 28 Il Tribunale ha ricordato che lo [OSCURATO:PERSONA], composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], è un comitato permanente che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1925/2006, assiste la [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione. A tale riguardo, ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato che, se è vero che i voti degli Stati membri sono espressione dei loro diritti sovrani, essi sono stati tuttavia espressi in seno a tale comitato, al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di elaborare una presa di posizione, e ciò prima che il progetto di regolamento che ha portato all’adozione del regolamento n. 2021/468 fosse sottoposto al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio. Pertanto, come indicato ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, il risultato di tali voti individuali avrebbe avuto un’influenza sul processo decisionale interno della [OSCURATO:PERSONA] e questi ultimi devono, di conseguenza, essere considerati atti preparatori di tale progetto di regolamento di cui detta istituzione doveva tener conto nell’ambito del suo processo decisionale interno e, quindi, essere considerati «facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. 29 Perciò, ritenendo soddisfatte le condizioni di applicabilità di tale disposizione, il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso dedotto dai ricorrenti in primo grado. Esso ha precisato, al riguardo, al punto 44 della sentenza impugnata, che la questione di stabilire se i voti degli Stati membri siano essi stessi discussioni o il risultato di discussioni è irrilevante, in quanto tali voti costituiscono, quanto meno, la fase finale delle discussioni effettuate in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha invocato, su tale punto, la sentenza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑371/20 e T‑554/20, EU:T:2022:556), la quale, secondo il punto 45 della sentenza impugnata, avrebbe confermato che, in casi debitamente giustificati, la [OSCURATO:PERSONA] può rifiutare l’accesso a documenti vertenti sulla posizione individuale degli Stati membri in seno allo [OSCURATO:PERSONA]. 30 Il Tribunale ha poi esaminato congiuntamente i motivi di ricorso dal secondo al quinto dedotti in subordine dai ricorrenti in primo grado, con i quali essi affermavano, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non aveva dimostrato che la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe arrecato un serio pregiudizio al processo decisionale e, dall’altro, era incorsa in un errore di diritto ritenendo che la divulgazione di cui trattasi non potesse essere giustificata. Essi invocavano, infine, la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio generale di trasparenza garantito dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché il pregiudizio alla legittimità democratica degli atti di esecuzione adottati in forza della procedura stabilita dal regolamento n. 182/2011. 31 In primo luogo, il Tribunale ha esaminato gli argomenti presentati dai ricorrenti in primo grado, diretti a contestare la decisione controversa, secondo cui l’intero quadro normativo applicabile alla comitatologia prevede chiaramente la riservatezza delle posizioni di voto individuali degli Stati membri. Esso ha dichiarato, al punto 68 della sentenza impugnata, che detto quadro normativo non ostava al diritto di accesso ai documenti sancito dal regolamento n. 1049/2001 e non poteva giustificare, in quanto tale, l’esistenza di un rischio di serio pregiudizio al processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. 32 Facendo riferimento, in particolare, a più riprese alla sentenza del 14 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑371/20 e T‑554/20, EU:T:2022:556), il Tribunale, sotto un primo profilo, ha ricordato, al punto 59 della sentenza impugnata, che, conformemente alla giurisprudenza, la normativa dell’Unione in materia di accesso ai documenti non poteva giustificare che un’istituzione rifiutasse, in linea di principio, l’accesso a documenti relativi alle sue discussioni per il fatto che tali documenti contengono informazioni relative alla posizione assunta dai rappresentanti degli Stati membri. 33 Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, il regolamento interno tipo, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, il Tribunale ha ritenuto, al punto 63 della sentenza impugnata, che le disposizioni del regolamento interno di un comitato, o anche quelle del regolamento interno tipo, non potessero consentire di concedere ai documenti oggetto di una domanda di accesso una tutela che andasse oltre quanto previsto dal regolamento n. 1049/2001. 34 Sotto un terzo profilo, il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse parimenti erroneamente basata sull’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 182/2011 per giustificare il suo rifiuto di accesso ai documenti richiesti. Secondo il punto 67 della sentenza impugnata, se è vero che tale disposizione prevede solo la tenuta di un registro dei lavori del comitato interessato per registrare il risultato totale delle votazioni e non i voti individuali degli Stati membri, resta il fatto che detta disposizione riguarda solo il contenuto di detto registro e non l’accesso del pubblico ai documenti rientranti in tali lavori. 35 In secondo luogo, per quanto riguarda il rischio che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], comporta la divulgazione dei documenti richiesti e, in particolare, il rischio di pregiudicare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell’ambito della procedura di comitatologia, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, che le ragioni invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero astratte e fondate sulla premessa che le procedure di comitatologia tutelano la riservatezza delle posizioni individuali degli Stati membri, premessa che, secondo il Tribunale, è errata. 36 Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui, con essa, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato l’accesso ai voti individuali dei rappresentanti degli Stati membri sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, e ha ritenuto che non fosse necessario esaminare la questione dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente tale da giustificare la divulgazione dei documenti richiesti o di un’eventuale violazione del principio di trasparenza. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 37 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata; –        respingere tutti i motivi di ricorso accolti dal Tribunale in primo grado; –        statuire definitivamente sulla controversia; –        o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e –        riservare le spese del presente procedimento, in caso di rinvio della causa al Tribunale, oppure condannare i ricorrenti in primo grado alle spese, in caso di pronuncia definitiva sulla controversia. 38 I ricorrenti in primo grado chiedono che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione; –        confermare integralmente la sentenza impugnata; e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 39 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], che, con decisione del presidente della Corte del 9 febbraio 2024, è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti in primo grado, chiede alla Corte di respingere l’impugnazione, di confermare integralmente la sentenza impugnata e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 40 Con la loro impugnazione incidentale, i ricorrenti in primo grado chiedono che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata, considerato che il Tribunale ha dichiarato applicabile l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001; –        statuire essa stessa in via definitiva, dichiarando che i voti individuali espressi dagli Stati membri nell’ambito di una procedura di comitatologia devono, senza eccezioni, essere resi pubblici; oppure –        in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e –        in caso di rinvio della causa al Tribunale, riservare le spese del presente procedimento oppure, in caso di pronuncia definitiva sulla controversia, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 41 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione incidentale e –        condannare i ricorrenti in primo grado alle spese dei due gradi di giudizio. Sull’impugnazione incidentale 42 A sostegno della loro impugnazione incidentale, i ricorrenti in primo grado deducono un motivo unico, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 fosse applicabile al caso di specie e chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nel suo complesso. Argomenti delle parti 43 Con il loro motivo unico d’impugnazione, i ricorrenti in primo grado sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 35 a 47 della sentenza impugnata, che i voti individuali degli Stati membri espressi in seno allo [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere considerati facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. Essi affermano che il fatto di ammettere che detti voti rientrano in tali discussioni e consultazioni preliminari significherebbe che solo l’atto finale di un processo come quello di cui trattasi, vale a dire, nel caso di specie, il regolamento n. 2021/468, non rientra nell’ambito di applicazione di detta disposizione del regolamento n. 1049/2001. 44 Secondo i ricorrenti in primo grado, sotto un primo profilo, tali voti non costituirebbero pareri temporanei tali da mutare in qualsiasi momento, bensì il risultato di discussioni. Essi non costituirebbero neppure discussioni interne o consultazioni preliminari dello [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’atto di votare su una questione interverrebbe dopo la fine dei dibattiti o delle discussioni su tale questione. Orbene, solo le discussioni o le consultazioni sarebbero contemplate dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. 45 Sotto un secondo profilo, come risulterebbe dalla sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e [OSCURATO:PERSONA] (C‑506/08 P, EU:C:2011:496), i voti non rientrerebbero nella categoria delle «riflessioni per uso interno» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. Essi non rientrerebbero neppure nel tipo di parere per il quale sarebbe necessario che i membri del comitato di cui trattasi dispongano di uno «spazio di riflessione». I voti individuali degli Stati membri in seno allo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero l’espressione della loro sovranità e non sarebbero voti «interni» alla [OSCURATO:PERSONA] o a tale comitato. 46 Sotto un terzo profilo, alla luce dell’articolo 2 TUE, considerare i voti individuali espressi dagli Stati membri nell’ambito di una procedura di comitatologia come rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 pregiudicherebbe la legittimità democratica degli atti di esecuzione dell’Unione. Non solo ai cittadini dell’Unione europea verrebbe impedito di conoscere il senso del voto di tali Stati, ma, in un caso come quello di specie, essi non sarebbero neppure in grado di controllare la legittimità di una decisione adottata nell’ambito di una procedura come quella di cui trattasi. 47 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. Giudizio della Corte 48 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 opera una distinzione chiara in funzione della circostanza che un procedimento sia chiuso o meno. Da un lato, secondo il primo comma di tale paragrafo 3, rientra nella sfera di applicazione dell’eccezione mirante alla tutela del processo decisionale qualsiasi documento redatto da un’istituzione ad uso interno, o ricevuto da un’istituzione e che riguardi una questione sulla quale quest’ultima non abbia ancora preso una decisione (sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e [OSCURATO:PERSONA], C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punto 78). 49 Dall’altro lato, ritenendo che, una volta adottata la decisione, le esigenze di tutela del processo decisionale presentino una rilevanza minore (sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e [OSCURATO:PERSONA], C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punto 80), il legislatore dell’Unione, al secondo comma di detto paragrafo 3, ha sottoposto l’allegazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 a condizioni rigorose. Detta eccezione riguarda infatti unicamente taluni tipi di documenti, vale a dire i documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, e la giustificazione del rifiuto di accesso a tali documenti è che la divulgazione sia tale da pregiudicare «gravemente» il processo decisionale dell’istituzione (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑477/10 P, EU:C:2012:394, punto 77). 50 Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, resta il fatto che, come già rilevato dalla Corte, detta eccezione si applica a qualsiasi documento contenente siffatte riflessioni (sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e [OSCURATO:PERSONA], C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punto 93). 51 Nel caso di specie, dalle disposizioni che disciplinano la procedura nell’ambito della quale sono stati espressi i voti degli Stati membri interessati dalla domanda dei ricorrenti in primo grado risulta che l’espressione di tali voti costituisce una fase del processo decisionale di cui trattasi e detti voti devono essere considerati riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. 52 Più specificamente, con tali voti, emessi in seno allo [OSCURATO:PERSONA], gli Stati membri si sono espressi a favore di un progetto di regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che modifica l’allegato III del regolamento n. 1925/2006, il quale, in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento, può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo disciplinata dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468. 53 È al termine del voto in seno a tale comitato, il quale assiste la [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 58 del regolamento n. 178/2002 e all’articolo 5 bis , paragrafo 1, della decisione 1999/468, e alla luce del conseguente parere favorevole di detto comitato, che la [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell’articolo 5 bis , paragrafo 3, lettera a), di detta decisione, ha sottoposto tale progetto di regolamento al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio per controllo. 54 Pertanto, come correttamente constatato dal Tribunale al punto 43 della sentenza impugnata, i voti oggetto della domanda dei ricorrenti in primo grado, sulla base dei quali il comitato interessato emette un parere prima che la [OSCURATO:PERSONA] sottoponga il suo progetto di regolamento al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, costituiscono «riflessioni», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, che non possono essere considerate, in quanto tali, come il risultato ultimo del processo decisionale di cui trattasi. 55 Invero, in primo luogo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, nessun elemento del regolamento n. 1049/2001 consente di escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento i documenti che non sono denominati «riflessioni», ma che sono in possesso dell’istituzione interessata e sono per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno alla medesima. Pertanto, poiché non si può contestare che i voti oggetto della domanda dei ricorrenti in primo grado concretizzino le riflessioni che gli Stati membri hanno espresso, in seno allo [OSCURATO:PERSONA], sulle misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della modifica dell’allegato III del regolamento n. 1925/2006, si deve ritenere che tali voti costituiscano riflessioni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. 56 In secondo luogo, dall’articolo 5 bis , paragrafi 3 e 4, della decisione 1999/468 risulta che il parere positivo o negativo emesso dal comitato interessato, nella fattispecie dallo [OSCURATO:PERSONA], al termine del voto espresso dai rappresentanti degli Stati membri che lo compongono, non è l’elemento idoneo a determinare se le misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] saranno o meno adottate, in quanto tale istituzione è, in ogni caso, tenuta a presentare una proposta di misure al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio indipendentemente dal senso del parere emesso da tale comitato. 57 È vero che, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468, se le misure previste dalla [OSCURATO:PERSONA] sono, come nel caso di specie, conformi al parere del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] «sottopone senza indugio» il progetto di misure al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio per controllo. Tuttavia, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti in primo grado, la formulazione di tale disposizione non può avere la conseguenza di far variare, in funzione del senso del parere emesso dal comitato interessato, né lo status di tale comitato che, conformemente al paragrafo 1 di detto articolo 5 bis , assiste la [OSCURATO:PERSONA], né la natura dei voti espressi dagli Stati membri in seno a detto comitato. Pertanto, non si può ritenere che tali voti portino, di per sé, all’adozione di un regolamento di modifica come, nel caso di specie, il regolamento n. 2021/468. 58 Tali considerazioni non possono essere messe in discussione dall’argomento dei ricorrenti in primo grado esposto al punto 46 della presente sentenza. Invero, il fatto che i voti degli Stati membri espressi nell’ambito di un processo come il processo decisionale invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 non significa che ai cittadini dell’Unione sia, in generale, impedito di conoscere il senso di tali voti, e non può quindi essere considerato tale da pregiudicare la legittimità democratica degli atti di esecuzione dell’Unione. Al riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla disposizione in parola, l’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, può essere rifiutato, anche una volta adottata la decisione, solo qualora la divulgazione di tale documento pregiudicasse seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse prevalente alla sua divulgazione. 59 Orbene, occorre ricordare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), il regolamento n. 1049/2001, letto alla luce del considerando 4 di quest’ultimo, ha lo scopo di dare al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti delle istituzioni. Se è vero che tale diritto è sottoposto, anche quando si tratta di documenti rientranti nell’attività di un’istituzione nella sua qualità di legislatore, a determinate limitazioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato, ciò non toglie che, dal momento che talune eccezioni derogano, al riguardo, al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑726/22 P, EU:C:2025:17, punto 62 e giurisprudenza citata). 60 Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il motivo unico d’impugnazione dedotto dai ricorrenti in primo grado e, di conseguenza, l’impugnazione incidentale nella sua interezza. Sull’impugnazione principale 61 A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi vertenti, il primo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto quest’ultimo ha dichiarato che il quadro giuridico applicabile alla comitatologia non era pertinente nell’ambito dell’esame della questione se la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe pregiudicato seriamente il processo decisionale di tale istituzione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, e, il secondo, su un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto, nell’ambito di tale esame, esso non ha valutato, in modo globale, l’insieme dei fattori pertinenti. Sul primo motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 62 Il primo motivo d’impugnazione è suddiviso in due parti. 63 Con la prima parte del primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’applicazione del principio di interpretazione coerente del regolamento n. 1049/2001 con altre norme settoriali che non riguardano direttamente l’accesso ai documenti e, pertanto, di aver violato il suo obbligo di motivazione. 64 Riferendosi, più specificamente, ai punti 64 e 67 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 182/2011 e l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno tipo non fossero pertinenti in materia di accesso ai documenti. Tali disposizioni sarebbero pertinenti ai fini dell’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 e avrebbero dovuto essere prese in considerazione nell’ambito dell’analisi vertente sull’esistenza di un rischio di pregiudizio al processo decisionale di detta istituzione. A sostegno di tali affermazioni, la [OSCURATO:PERSONA] invoca le sentenze del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punti 58 e 59), del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA] (C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punti 79 e segg.), del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑477/10 P, EU:C:2012:394), nonché del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punti da 59 a 64). 65 Alla luce di tali sentenze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il fatto che le norme di comitatologia prevedano che i resoconti sommari delle deliberazioni svolte sulla base di tali norme debbano menzionare il risultato delle votazioni senza indicare le posizioni individuali dei membri faccia parte delle «ragioni oggettive» pertinenti da prendere in considerazione nella valutazione concreta della riservatezza dei documenti relativi ai voti individuali. Poiché il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali si sarebbe discostato dalle sentenze menzionate al punto precedente della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso abbia altresì violato il suo obbligo di motivazione. 66 Con la seconda parte del primo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 13 del regolamento interno tipo. Citando in particolare i punti 66 e 67 della sentenza impugnata, essa afferma, in sostanza, che, se le norme di comitatologia non fossero debitamente prese in considerazione, esse diverrebbero prive di oggetto. Orbene, l’interpretazione da parte del Tribunale dell’articolo 13 del regolamento interno tipo contrasterebbe con la sua formulazione, nonché con quella dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento, in quanto queste due disposizioni rifletterebbero il carattere sensibile delle posizioni individuali espresse dagli Stati membri. 67 Dal combinato disposto di tali disposizioni nonché dall’articolo 10 del regolamento n. 182/2011, al quale rinvia l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno tipo, risulterebbe chiaramente che le posizioni individuali dei membri del comitato interessato nonché i documenti trasmessi a tali membri sono considerati contenenti informazioni sensibili. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, a tale riguardo, la differenza tra, da un lato, il paragrafo 2 dell’articolo 13 del regolamento interno tipo, che sarebbe formulato in termini assoluti, e, dall’altro, il paragrafo 3 di tale articolo 13, che menziona esplicitamente le eccezioni relative ai documenti scambiati con rappresentanti di terzi in seno ai comitati di comitatologia. Pur ammettendo che «il principio guida è la trasparenza», la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che da tale differenza nonché dalle disposizioni del regolamento n. 182/2011 risulti che il legislatore dell’Unione ha inteso conferire una maggiore tutela alle «discussioni» che intervengono nell’ambito della procedura di comitatologia, nonché alle posizioni individuali espresse dai membri di tali comitati. Tali regole non possono essere escluse per il solo motivo che i documenti scambiati nell’ambito delle procedure di comitatologia rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. 68 Facendo riferimento, peraltro, al punto 63 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che norme come l’articolo 339 TFUE non costituirebbero una lex specialis che consente di derogare ai requisiti previsti dal regolamento n. 1049/2001, ma potrebbero e dovrebbero essere prese in considerazione nell’ambito della sua applicazione, dato che detto regolamento non fissa previamente e in abstracto un livello particolare di trasparenza applicabile alle attività dell’Unione e non limita i diversi elementi di diritto o di fatto che possono essere presi in considerazione per dimostrare in concreto che la divulgazione di un documento può arrecare pregiudizio agli interessi che possono essere tutelati dal suo articolo 4. 69 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per le stesse ragioni menzionate ai punti da 66 a 68 della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, ai punti da 73 a 76 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su una motivazione astratta, vertente sulla preservazione della cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito delle procedure di comitatologia in generale. 70 I ricorrenti in primo grado, sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], contestano tale argomento. Giudizio della Corte 71 Con le due parti del suo primo motivo d’impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, da un lato, l’interpretazione, da parte del Tribunale, delle disposizioni del regolamento n. 182/2011 e del regolamento interno tipo. Secondo detta istituzione, tali disposizioni sanciscono la riservatezza dei lavori di un comitato come lo [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la riservatezza delle posizioni espresse dagli Stati membri in seno a quest’ultimo. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la correlazione stabilita dal Tribunale tra le succitate disposizioni e quelle del regolamento n. 1049/2001. 72 Orbene, con tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, alla Corte di riconoscere, nel caso di specie, l’esistenza di una presunzione generale di riservatezza e, pertanto, di non divulgazione di taluni documenti rientranti nelle procedure di comitatologia, in particolare, documenti relativi alle posizioni individuali degli Stati membri espresse durante i lavori di comitati quali lo [OSCURATO:PERSONA]. 73 Occorre ricordare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza consolidata, per giustificare il rifiuto di accesso a un documento di cui è stata chiesta la divulgazione, non basta, in linea di principio, che tale documento rientri in un’attività fra quelle menzionate all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. L’istituzione interessata deve anche spiegare come l’accesso a detto documento potrebbe arrecare concretamente pregiudizio all’interesse tutelato dall’eccezione prevista in tale articolo e da essa invocata (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punto 53, e del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 64 e giurisprudenza citata). 74 Orbene, la Corte ha riconosciuto che l’istituzione dell’Unione interessata può fondarsi al riguardo su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, poiché considerazioni di ordine generale analoghe possono applicarsi a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura (sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 65 e giurisprudenza citata). 75 Il riconoscimento di una tale presunzione generale a beneficio di una nuova categoria di documenti presuppone però che sia previamente dimostrato che la divulgazione del tipo di documenti rientranti in tale categoria sarebbe, in modo ragionevolmente prevedibile, tale da pregiudicare effettivamente l’interesse tutelato dall’eccezione in questione. Inoltre, posto che le presunzioni generali costituiscono un’eccezione all’obbligo di esame concreto ed individuale, da parte dell’istituzione dell’Unione interessata, di ciascun documento oggetto di una domanda di accesso, e, in via più generale, un’eccezione al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione, esse devono essere oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione in senso restrittivo (sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA], C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 80 e giurisprudenza citata). 76 In questo tipo di situazioni, il riconoscimento di una presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti di una determinata natura arrecherebbe, in linea di principio, pregiudizio alla tutela di uno degli interessi elencati all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 permette all’istituzione interessata di trattare una domanda complessiva e di rispondere alla stessa in modo altrettanto complessivo (sentenza del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 68 e giurisprudenza citata). 77 Nel caso di specie, in primo luogo, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 182/2011, in combinato disposto con il considerando 19 di tale regolamento, precisa che il diritto di accesso ai documenti rientranti nel suo ambito di applicazione si esercita nel contesto del regolamento n. 1049/2001. A tale riguardo, come risulta dallo stesso punto della sentenza impugnata, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 182/2011, che si limita a elencare gli elementi che devono essere inclusi nel registro tenuto per i lavori di un comitato come lo [OSCURATO:PERSONA], è privo di pertinenza, in quanto detta disposizione non contiene alcuna norma particolare riguardante l’accesso a tali elementi o ad altri documenti. 78 In secondo luogo, come ricordato dal Tribunale ai punti da 63 a 68 della sentenza impugnata, neppure le disposizioni del regolamento interno tipo possono essere interpretate nel senso che esse escluderebbero l’accesso del pubblico alle posizioni individuali degli Stati membri. In particolare, la circostanza che l’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento preveda che il resoconto sommario dei lavori dei comitati non menzioni tali posizioni individuali non può in alcun modo pregiudicare, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 64 di tale sentenza, l’accesso del pubblico, su richiesta, a documenti che attestano dette posizioni individuali. Quanto all’articolo 13 del summenzionato regolamento, esso contiene disposizioni che disciplinano espressamente i rapporti tra quest’ultimo e il regolamento n. 1049/2001. Infatti, secondo il paragrafo 1 di tale articolo 13, le domande di accesso ai documenti dei comitati sono, senza eccezioni, trattate dalla [OSCURATO:PERSONA] in conformità del regolamento n. 1049/2001. 79 È vero che, come sottolineato dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata, il paragrafo 2 di detto articolo 13 dispone che le «deliberazioni» dei comitati hanno carattere riservato. Tuttavia, è giocoforza constatare che il paragrafo 3 dello stesso articolo 13, che sottopone i documenti trasmessi ai membri dei comitati, agli esperti e ai rappresentanti di terzi al regime previsto dal regolamento n. 1049/2001 nonostante il loro carattere riservato, non contiene alcuna eccezione. 80 In ogni caso, l’articolo 13 del regolamento interno tipo, che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 182/2011, è un testo «ad opera» della [OSCURATO:PERSONA], e «pubblica[to]» dalla medesima «previa consultazione con gli Stati membri», deve essere interpretato in modo conforme al regolamento n. 1049/2001, con il quale, come ricordato al punto 59 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha sancito il principio del più ampio accesso possibile ai documenti delle istituzioni dell’Unione. 81 Ne consegue che il Tribunale ha dichiarato correttamente e nel rispetto del suo obbligo di motivazione, ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, che il contesto normativo relativo alle procedure di comitatologia non poteva ostare, di per sé, al diritto di accesso ai documenti risultante dal regolamento n. 1049/2001 e non poteva consentire, di per sé, alla [OSCURATO:PERSONA] di affermare un rischio di serio pregiudizio al suo processo decisionale. 82 La giurisprudenza invocata al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA] è, nel caso di specie, priva di pertinenza. 83 Sotto un primo profilo, nella sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑139/07 P, EU:C:2010:376), la Corte ha giudicato che presunzioni generali come quelle di cui al punto 74 della presente sentenza possono risultare dalla normativa applicabile ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato nonché dalla giurisprudenza relativa al diritto di consultare i documenti del relativo fascicolo amministrativo. Come constatato dalla Corte al punto 56 di tale sentenza, il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1), applicabile nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, non prevedeva «alcun diritto di accesso ai documenti del fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] in capo gli interessati» nell’ambito di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato. Orbene, ciò non vale né per il regolamento n. 182/2011 né per il regolamento interno tipo, i quali, come risulta dai punti 77 e 78 della presente sentenza, si riferiscono o espressamente o sostanzialmente al regime di accesso ai documenti previsto dal regolamento n. 1049/2001. 84 Sotto un secondo profilo, considerazioni analoghe a quelle enunciate nella sentenza citata al punto precedente valgono, come precisato dalla Corte al punto 59 della sua sentenza del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑477/10 P, EU:C:2012:394), in materia di procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Invero, al punto 62 di tale sentenza è stato dichiarato che un accesso generalizzato, sulla base del regolamento n. 1049/2001, ai documenti scambiati, nell’ambito di un siffatto procedimento, tra la [OSCURATO:PERSONA] e le parti notificanti o i terzi sarebbe tale da porre in pericolo l’equilibrio che il legislatore dell’Unione ha voluto garantire tra l’obbligo per le imprese interessate di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni commerciali eventualmente sensibili al fine di consentire a quest’ultima di valutare la compatibilità dell’operazione di concentrazione programmata con il mercato comune, da un lato, e la garanzia di una tutela rafforzata collegata, in forza del segreto d’ufficio e del segreto commerciale, alle informazioni trasmesse a tale titolo alla [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, non si può ritenere che il regolamento interno tipo sia il risultato di un siffatto equilibrio raggiunto dal legislatore dell’Unione per proteggere i lavori dei comitati di comitatologia. 85 Sotto un terzo profilo, nella sua sentenza del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/[OSCURATO:PERSONA] (C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738), la Corte ha riconosciuto l’esistenza di una presunzione generale come quella menzionata al punto 74 della presente sentenza per quanto riguarda i documenti relativi a un procedimento per inadempimento. Dal punto 59 di tale prima sentenza risulta che il diritto dell’Unione non prevede il diritto, per un singolo, di consultare il fascicolo relativo a un siffatto procedimento, anche se quest’ultimo è stato avviato mediante la denuncia dello stesso. Tuttavia, è giocoforza constatare che non sono pertinenti, nel caso di specie, considerazioni come quelle rilevate al punto 63 di detta prima sentenza, che si riferiscono specificamente alle conseguenze che potrebbe avere un’eventuale divulgazione di documenti rientranti in un siffatto fascicolo sullo svolgimento del procedimento per inadempimento di cui trattasi. 86 Sotto un quarto profilo, il quadro normativo applicabile alle procedure di comitatologia non può neppure essere paragonato alle norme che disciplinano la divulgazione delle memorie depositate da un’istituzione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. Secondo la giurisprudenza, non è previsto un diritto di accesso generalizzato dei terzi alle memorie presentate alla Corte nell’ambito di tali procedimenti (sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 99). 87 Infine, la giurisprudenza invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo argomento non può essere applicabile nel caso di specie, data la natura particolare del procedimento in cui rientrano i documenti richiesti. 88 A tale riguardo, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 182/2011, i comitati quali lo [OSCURATO:PERSONA] assistono la [OSCURATO:PERSONA], in particolare nella procedura di adozione di atti di esecuzione di portata generale. Peraltro, secondo il considerando 7 bis della decisione 1999/468, la procedura di regolamentazione con controllo, applicata nel caso di specie, deve consentire ai due rami dell’autorità legislativa di effettuare un controllo preliminare all’adozione di misure intese a modificare elementi non essenziali di un atto adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. 89 Occorre pertanto tener conto, nell’esame dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA], dei vantaggi che derivano, secondo il considerando 2 del regolamento n. 1049/2001, da una maggiore trasparenza, consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico (sentenza del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio, C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punto 45). 90 Se è vero che tali considerazioni hanno una rilevanza del tutto particolare quando le istituzioni dell’Unione agiscono in veste di legislatore (sentenza del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio, C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punto 46), esse sono nondimeno rilevanti anche quando la [OSCURATO:PERSONA] esercita le sue competenze nell’ambito di una procedura di adozione di atti di esecuzione di portata generale, come la procedura di elaborazione di un progetto di regolamento che modifica l’allegato III del regolamento n. 1925/2006, atti che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, possono interessare i cittadini dell’Unione nel loro insieme. 91 Alla luce di quanto precede, il primo motivo d’impugnazione dev’essere respinto. Sul secondo motivo d ’ impugnazione Argomenti delle parti 92 Il secondo motivo d’impugnazione si divide in due parti. 93 Con la prima parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver violato il suo obbligo di motivazione e di aver valutato in modo incompleto i motivi sui quali si basa la decisione controversa. 94 In particolare, il Tribunale avrebbe suddiviso in due categorie i motivi esposti in tale decisione, vale a dire quelli riguardanti «la posizione individuale degli Stati membri nelle procedure di comitatologia», esaminati ai punti da 54 a 69 della sentenza impugnata, e quelli riguardanti «la cooperazione degli Stati membri nell’ambito della procedura di comitatologia», esaminati ai punti da 70 a 76 di detta sentenza. Il Tribunale non avrebbe esaminato il rischio di divulgazione dei documenti di cui trattasi alla luce del principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Orbene, tale disposizione potrebbe giustificare la mancata divulgazione di informazioni riservate qualora la loro divulgazione possa compromettere il processo legislativo. 95 Il Tribunale avrebbe peraltro omesso di tener conto del fatto che la procedura di adozione del regolamento n. 2021/468 non era interamente completata, il che costituiva un elemento essenziale che dimostrava «che non era escluso che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse riaprire le discussioni prima della [sua] adozione finale (…)». Pertanto, il Tribunale avrebbe violato il suo obbligo di motivazione e avrebbe proceduto ad una «valutazione incompleta degli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione [controversa]». 96 Con la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale non ha valutato globalmente le circostanze dedotte nell’ambito della valutazione, da parte di tale istituzione, dell’esistenza di un rischio di serio pregiudizio al processo decisionale invocato nella decisione controversa. 97 I ricorrenti in primo grado contestano tale argomento. Giudizio della Corte 98 Con le due parti del suo secondo motivo d’impugnazione, che è opportuno esaminare congiuntamente, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, in sostanza, al Tribunale di aver omesso, nell’ambito della sua valutazione dell’esistenza di un rischio di serio pregiudizio al processo decisionale di tale istituzione, di procedere ad una valutazione globale degli elementi da essa dedotti. In particolare, il Tribunale avrebbe escluso la pertinenza, da un lato, dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e, dall’altro, delle norme di comitatologia relative alla riservatezza dei lavori dei comitati quali lo [OSCURATO:PERSONA]. In tali circostanze, il Tribunale avrebbe inoltre violato il suo obbligo di motivazione. 99 Come risulta dai punti 73 e 74 della presente sentenza, fatti salvi i casi di riconoscimento, da parte della Corte, di una presunzione generale di non divulgazione di una categoria di documenti, le istituzioni dell’Unione sono tenute a procedere a un esame individuale e concreto di ciascuno dei documenti richiesti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e a fornire spiegazioni specifiche sul rischio di pregiudizio al processo decisionale da esse invocato e non possono quindi limitarsi a motivi astratti e di ordine generale per giustificare la non divulgazione di tali documenti. 100 Orbene, come risulta dalle considerazioni esposte nell’ambito dell’esame del primo motivo della presente impugnazione, la premessa sulla quale si è basata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, vale a dire quella secondo cui il quadro normativo che disciplina le procedure di comitatologia tutela, nei confronti di qualsiasi domanda di accesso ai documenti, la riservatezza delle posizioni individuali degli Stati membri, è errata. 101 Alla luce di tali constatazioni, nessuno degli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo secondo motivo d’impugnazione è tale da mettere in discussione il punto 73 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha ritenuto che la decisione controversa sia fondata su una motivazione astratta vertente sulla preservazione della cooperazione tra gli Stati membri nell’ambito delle procedure di comitatologia in generale. 102 Ciò vale, in particolare, per la circostanza, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il Tribunale non ha esaminato come argomento autonomo quello che essa traeva dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, al quale quest’ultimo si è comunque espressamente riferito al punto 72 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha infatti rilevato, ai punti 73 e 74 di tale sentenza, senza che la [OSCURATO:PERSONA] lo contesti nella fase della presente impugnazione, che le conseguenze negative considerate nella decisione controversa per quanto riguarda la cooperazione degli Stati membri non presentavano il minimo nesso concreto con le circostanze specifiche del processo decisionale di cui trattasi, atteso che tali conseguenze negative si basano sulla premessa secondo cui le procedure di comitatologia tutelavano la riservatezza delle posizioni individuali degli Stati membri nei confronti di qualsiasi domanda di accesso ai documenti, premessa che, come ricordato al punto 100 della presente sentenza, è errata. 103 Lo stesso vale per quanto riguarda le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle norme di comitatologia relative alla riservatezza delle procedure come quella di cui trattasi nel caso di specie. Al riguardo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, che, sebbene il quadro giuridico relativo alle procedure di comitatologia non potesse ostare al diritto di accesso ai documenti risultante dal regolamento n. 1049/2001 né indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad affermare un rischio di serio pregiudizio al processo decisionale per il solo fatto dell’applicabilità di tale quadro giuridico, ciò non impediva affatto a tale istituzione, in casi debitamente giustificati, di rifiutare l’accesso a documenti come i documenti richiesti nel caso di specie, qualora la loro divulgazione rischiasse di arrecare un pregiudizio concreto agli interessi tutelati dalle eccezioni previste all’articolo 4 di tale regolamento. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non afferma di aver esposto, nella decisione controversa, elementi concreti idonei a dimostrare l’esistenza di un siffatto rischio per quanto riguarda il processo decisionale di cui trattasi. 104 Del resto, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] faccia valere che il Tribunale ha erroneamente scisso i motivi presentati nella decisione controversa in due categorie, è giocoforza constatare che tale istituzione non spiega né in che modo il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’insieme degli elementi pertinenti nel caso di specie né le ragioni per le quali un altro metodo di esame di tali motivi avrebbe condotto a un risultato diverso. 105 In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non può neppure sostenere che il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione. 106 Infine, deve essere respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la circostanza che la procedura di adozione del regolamento n. 2021/468 non era stata interamente completata, la quale risulta, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione controversa. 107 Invero, da un lato, occorre constatare che risulta in particolare dal punto 25 e dal dispositivo della sentenza impugnata che, in tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA], la quale, nella sua impugnazione, non adduce alcuno snaturamento al riguardo, ha invocato il secondo comma del paragrafo 3 dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, e non il primo comma di tale paragrafo 3, vertente sulla tutela di un processo decisionale ancora in corso. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 114 delle sue conclusioni, se la [OSCURATO:PERSONA] si basa su tale secondo comma, essa non può basarsi sul presunto mancato completamento della procedura per sostenere che la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe seriamente il suo processo decisionale. 108 Dall’altro lato, e in ogni caso, il regolamento n. 2021/468 è stato adottato il 18 marzo 2021, vale a dire prima dell’adozione, il 7 aprile dello stesso anno, della decisione controversa. Non si può quindi ritenere che la procedura di adozione di tale regolamento non fosse interamente completata al momento dell’adozione di tale decisione. 109 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo d’impugnazione e, di conseguenza, l’impugnazione nella sua interezza. Sulle spese 110 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 111 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 112 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nella sua impugnazione principale e i ricorrenti in primo grado hanno chiesto la condanna di tale istituzione alle spese, occorre condannarla alle spese relative all’impugnazione principale. 113 Poiché i ricorrenti in primo grado sono rimasti soccombenti nella loro impugnazione incidentale e la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la loro condanna alle spese, occorre condannarli alle spese relative all’impugnazione incidentale. 114 L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. 115 Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese relative all’impugnazione principale. 3) [OSCURATO:PERSONA] & Burling LLP e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese relative all’impugnazione incidentale. 4) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si fa carico delle proprie spese. Firme * Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris