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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00926/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3189 /20 22 R.G. propost o da L.T.G.– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Oggetto:credito d’imposta correlato a carbon tax– recupero –notificazione atto impositivo-autotutela contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza n. 5309 / 22/ 20 21 della Commissione tributaria regionaledella Campania , depositata il 2 8 / 6 /20 21 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro .

Rilevatoche: 1.La L.T.G. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’atto di recupero n.

TF5CRAA00345con il quale l’Agenzia delle entrate aveva proceduto al recuperodelle somme relative agli oneri fiscali che erano stati pagati dalla società mediante compensazione di crediti d’imposta nell’anno 2012correlati con la cd. carbon tax .

2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse i l ricorso , mentre l a Commissione tributariaregionale della Campania , investita dell’appello dell ’Agenzia fiscale, dichiarò inammissibile l’originario ricorso della contribuente perchéproposto tardivamente .

3. Avverso tale ultima pronuncia la L.T.G. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo,cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso .

4. Con l’unico motivo di ricorso si è dedotta , in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 deld.lgs n. 546 del 1992 nonché dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 e degliartt. 145 e 156 c.p.c.

La ricorrente ha sostenuto che la notificazione neisuoi confronti dell’atto impositivo sarebbe nulla sia perché nell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notificazionenon è stata indicata la qualità della persona che ha ricevuto l’atto (non essendo stata sbarrata n é la casella “destinatario persona giuridica”,né la casella “addetto al servizio del destinatario e della persona giuridica”),sia perché non è stata data prova della spedizione, mediante raccomandata, della comunicazione di avvenuta notifica, nella speci e necessariaai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, dal momento chel’atto non era stato consegnato personalmente al destinatario.

Consideratoche:

1. Con memoria ex art. 380 - bis 1, c.p.c. depositata il 9 febbraio 2024, la ricorrenteha rappresentato e documentato che nelle more del presente giudizio l’Agenzia delle e ntrate ha annullato in via di autotutela , giusta comunicazionedell’8 giugno 2022, l’atto dalla cui impugnativa è sort a la controversia. 2.Larimozione da parte dell ’a mministrazione finanziaria , nell ’ esercizio del propriopotere di autotutela, dell’atto di recupero contestato determina il venir meno di ogni interesse del contribuente all ’ accertamento dell’infondatezza della pretesa fiscale impugnata e all’accoglimento dell’unico motivo su cui si fonda la sua impugnazione , con conseguentedeclaratoria di cessazione della materia del contendere . 3.Lespese del presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate, tenuto conto, da un lato, della riconosciuta illegittimità dell’atto impositivo da parte dell’Ufficio, che lo ho annullato d’ufficio ai sensidell’art. 2, comma 1, lett. d ) del D.M. 11.2.1997, n. 37 (doppia imposizione), dall’altro, dell’espressa richiesta della contribuente, nella propria memoria, di una statuizione di cessazione della materia del contenderecon compensazione delle spese processuali.

P.Q.M La Corte , pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3189 /20 22 R.G. propost o da L.T.G.– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – Oggetto:credito d’imposta correlato a carbon tax– recupero –notificazione atto impositivo-autotutela contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza n. 5309 / 22/ 20 21 della Commissione tributaria regionaledella Campania , depositata il 2 8 / 6 /20 21 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1.La L.T.G. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’atto di recupero n. TF5CRAA00345con il quale l’Agenzia delle entrate aveva proceduto al recuperodelle somme relative agli oneri fiscali che erano stati pagati dalla società mediante compensazione di crediti d’imposta nell’anno 2012correlati con la cd. carbon tax . 2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse i l ricorso , mentre l a Commissione tributariaregionale della Campania , investita dell’appello dell ’Agenzia fiscale, dichiarò inammissibile l’originario ricorso della contribuente perchéproposto tardivamente . 3. Avverso tale ultima pronuncia la L.T.G. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo,cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso . 4. Con l’unico motivo di ricorso si è dedotta , in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 deld.lgs n. 546 del 1992 nonché dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 e degliartt. 145 e 156 c.p.c. La ricorrente ha sostenuto che la notificazione neisuoi confronti dell’atto impositivo sarebbe nulla sia perché nell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notificazionenon è stata indicata la qualità della persona che ha ricevuto l’atto (non essendo stata sbarrata n é la casella “destinatario persona giuridica”,né la casella “addetto al servizio del destinatario e della persona giuridica”),sia perché non è stata data prova della spedizione, mediante raccomandata, della comunicazione di avvenuta notifica, nella speci e necessariaai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, dal momento chel’atto non era stato consegnato personalmente al destinatario. Consideratoche: 1. Con memoria ex art. 380 - bis 1, c.p.c. depositata il 9 febbraio 2024, la ricorrenteha rappresentato e documentato che nelle more del presente giudizio l’Agenzia delle e ntrate ha annullato in via di autotutela , giusta comunicazionedell’8 giugno 2022, l’atto dalla cui impugnativa è sort a la controversia. 2.Larimozione da parte dell ’a mministrazione finanziaria , nell ’ esercizio del propriopotere di autotutela, dell’atto di recupero contestato determina il venir meno di ogni interesse del contribuente all ’ accertamento dell’infondatezza della pretesa fiscale impugnata e all’accoglimento dell’unico motivo su cui si fonda la sua impugnazione , con conseguentedeclaratoria di cessazione della materia del contendere . 3.Lespese del presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate, tenuto conto, da un lato, della riconosciuta illegittimità dell’atto impositivo da parte dell’Ufficio, che lo ho annullato d’ufficio ai sensidell’art. 2, comma 1, lett. d ) del D.M. 11.2.1997, n. 37 (doppia imposizione), dall’altro, dell’espressa richiesta della contribuente, nella propria memoria, di una statuizione di cessazione della materia del contenderecon compensazione delle spese processuali. P.Q.M La Corte , pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le
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