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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23789/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] MarilùStefania.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e daMarilù [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui la medesima Corte diappello, in data 24 ottobre 2024, aveva dichiarato inammissibile la richiesta direvoca della confisca ex art. 12 sexies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di un immobileacquistato in comunione legale dai coniugi opponenti, disposta con sentenza delTribunale di Paola del 4 luglio 2019, confermata dalla Corte di appello diCatanzaro il 28 maggio 2021, irrevocabile il 15 settembre 2022, nei confronti diEmilio [OSCURATO:PERSONA], condannato per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Rilevato che gli instanti avevano eccepito l’insussistenza del requisito della“ragionevolezza temporale” tra l’acquisto dell’immobile e l’accertamento dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa e al sodalizio dinarcotrafficanti, la Corte di appello ha ritenuto che correttamente ilprovvedimento opposto avesse escluso la legittimazione del condannato achiedere la revoca della confisca disposta con la sentenza definitiva, mentre lalegittimazione della terza interessata doveva ritenersi limitata alla rivendicazionedella proprietà del bene, non potendo costei contestare i presupposti dellamisura ablativa.2.

Avverso il provvedimento della Corte di appello ricorrono per cassazioneEmilio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori.2.1 [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di censura, con cui eccepisce violazione dilegge e vizio di motivazione.2.1.1 Si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto il condannato nonlegittimato a contestare la confisca disposta nel processo di cognizione inviolazione del criterio della “ragionevolezza temporale”, invocando la deducibilitàin sede esecutiva dell’illegalità della misura di sicurezza, in ossequio alleindicazioni giurisprudenziali in tema di illegalità della pena.2.1.2 Lamenta un’irragionevole disparità di trattamento tra la confiscadisposta in sede esecutiva, revocabile dal giudice dell’esecuzione, e quelladisposta in sede di cognizione.2.2 [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di censura, con cui eccepisceviolazione di legge.2.2.1 Si duole che, a seguito della conversione in opposizione ex art. 667,comma 4, cod. proc. pen. del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 24ottobre 2024, non le sia stato notificato al domicilio eletto alcun decreto dicitazione a giudizio, ma unicamente copia del verbale dell’udienza in cui era statodisposto il rinvio del procedimento di opposizione.2.2.2.

Critica la decisione della Corte di appello per avere, mediante ilrichiamo a orientamenti giurisprudenziali che attengono al diverso istituto dellaconfisca di prevenzione, ritenuto il terzo interessato non legittimato a contestarei presupposti della confisca, con particolare riferimento al profilo della“ragionevolezza temporale”, indicato quale parametro integrativo di legalità dellamisura reale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi, decisi negli stretti limiti delle questioni prospettate a questaCorte, non meritano accoglimento.2.

Infondata è l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza del 24 ottobre 2024, che ha dichiarato inammissibile de planol ’ istanza di revoca della confisca allargata, ha aderito all ’ indirizzogiurisprudenziale prevalente, secondo cui «la confisca disposta ai sensi dell’art.12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) consentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, nonessendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosiapplicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure diprevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/9/2018, dep. 2019,Marongiu, Rv. 276491; in senso analogo, Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, LaMastra, Rv. 227330, e Sez. 2, n. 1885 del 22/04/1999, Colonna, Rv. 214358,nonché, in tempi più recenti,Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv.281825, secondo cui deve promuoversi il rimedio straordinario della revisione delgiudicato per elidere l’accertamento giudiziale sulla penale responsabilità, sulquale la misura di sicurezza si fonda).

Il rigore dell’orientamento evocato è statotemperato con riferimento alla confisca disposta in sede esecutiva, allorché si èstabilito che sia applicabile un meccanismo analogo a quello della revisione, giàritenuto operante per la confisca di prevenzione, sempre che vengano addottielementi che non si pongano in conflitto con l’accertamento coperto dalgiudicato, ma si risolvano in prove nuove, tali essendo anche quelle esistenti manon valutate (Sez. 1, n. 4196 del 9/1/2009, Laforet, Rv. 242844; Sez. 1, n.27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01).La Corte di merito, in sede di opposizione, si è confrontata anche con ladiversa opzione propugnata da Sez. 1, n. 39770 del 12/07/2021, Venuti, n. m.(nella medesima direzione cfr. Sez. 1, n. 8778 del 12/10/2022, dep. 2023,Barbaro, n. m.), che ammette la rivalutazione in sede esecutiva della confiscaestesa disposta dal giudice penale, su domanda del soggetto che ha preso parteal procedimento che ha generato il titolo, purché la domanda sia fondata su unfatto nuovo rispetto ai dati storici già valutati in sede di cognizione, tale nonpotendo considerarsi il novum interpretativo su temi di diritto come laragionevolezza temporale.In linea con quanto affermato in materia di confisca di prevenzione, si ritieneche in nessun caso lo strumento revocatorio possa essere utilizzato al fine diinvocare, a fronte di un giudicato, modifiche di inquadramento giuridico derivantida evoluzioni interpretative giurisprudenziali (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019,Arona, Rv. 278481 – 01).Il ricorrente critica la decisione del giudice di merito, per aver escluso che ladedotta inosservanza del canone della “ragionevolezza temporale” possagiustificare la rivisitazione del giudicato, eccependo la violazione del principio dilegalità della pena, applicabile anche alle misure di sicurezza.La prospettazione non merita tuttavia adesione, dovendo prendersi atto delgiudicato formatosi, per effetto dell’esaurimento delle fasi di impugnazione delgiudizio di cognizione, sulla questione afferente alla legittimità della confisca exart. 12 sexies cit., sottoposta da [OSCURATO:PERSONA] al vaglio del giudice di secondogrado, con l’atto di appello avverso la sentenza di condanna, e al giudice dilegittimità, tramite espressa deduzione in ricorso della risalenza dell’acquistoimmobiliare in comunione rispetto alla commissione del reato.Questa Corte ha più volte affermato che il divieto del bis in idem è principiogenerale dell’ordinamento, applicabile anche nella fase esecutiva.I vari casi di attenuazione del rigore del giudicato in tema di rilevabilità exofficio dell’illegalità della pena, estesa dalla giurisprudenza anche alla misura disicurezza personale illegale (Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv.202432-01; v. anche, in motivazione, Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019, Renna,Rv. 277830 – 01, punto 2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), si riferiscono a ipotesi diprevalenza della tutela dei diritti fondamentali della persona, quali la libertàpersonale (come affermato, in parte motiva, da Sez.

U, n. 38809 del31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, che richiama Sez.

U, n. 46653 del26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 - 01, “nell’attuale fase di sviluppodell’ordinamento giuridico, la questione centrale non è se la regola dellaintangibilità del giudicato trovi deroghe, perché ciò è ormai un dato acquisito;bensì «quello di verificare se si sia verificata una lesione di un diritto o di unagaranzia fondamentale della persona che giustifichi una limitazione della suaintangibilità pur formalmente prevista»”), là dove il ricorrente invoca in questasede la tutela di un interesse di natura patrimoniale, che risulta tendenzialmenterecessivo rispetto al valore fondamentale del giudicato, «attraverso il quale siesprimono preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell’assetto deirapporti giuridici» (Corte cost. n. 210 del 2013): come il Giudice delle leggi haavuto occasione di rilevare (Corte cost. n. 200 del 2016), benché nonriconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, il principio del ne bisin idem è «immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita, perchénon è compatibile con tale funzione dell’ordinamento giuridico una normativa nelcui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizionigiurisdizionali in perpetuo divenire», e si proietta, nel diritto penale, dalladimensione correlata al valore obiettivo del giudicato «fino a investire la sfera deidiritti dell’individuo, in quanto “principio di civiltà giuridica” (ordinanza n. 150 del1995; inoltre, sentenze n. 284 del 2003 e n. 115 del 1987), oltretutto dotato di“forza espansiva” (sentenza n. 230 del 2004), e contraddistinto dalla natura di“garanzia” personale (sentenza n. 381 del 2006)».Va, peraltro, osservato, proprio con riferimento ai mutamentigiurisprudenziali e su un piano generale, che Corte cost., sent. n. 230 del 2012,ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod.proc. pen., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza dicondanna (nonché del decreto penale e della sentenza di applicazione della penasu richiesta delle parti), anche il «mutamento giurisprudenziale», determinato dauna decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale ilfatto giudicato non è previsto dalla legge come reato.Persino con riferimento al tema dell’attribuzione di responsabilità penale,pertanto, la Corte costituzionale ha escluso che la consecutio tra due contrastantilinee interpretative giurisprudenziali equivalga ad un atto di produzionenormativa.La constatazione che, nella stessa prospettiva del ricorrente, difetta nel casoconcreto la sottoposizione al vaglio del giudice dell’esecuzione di un tema nuovoe/o di una prova nuova rispetto al quadro valutato dal giudice della cognizionerende irrilevante l’ulteriore doglianza in ordine all’ingiustificata disparità tra laconfisca disposta dal giudice nel processo penale, secondo la prevalentegiurisprudenza non revocabile in executivis, e l’analoga misura ablativa dispostadal giudice dell’esecuzione, la cui revocabilità è comunque subordinataall’allegazione di nuovi elementi di fatto.In altri termini, anche le tensioni giurisprudenziali sopra ricordate e dellequali è traccia nei provvedimenti di merito adottati nel presente procedimentosono prive di rilievo nel caso concreto, nel senso che, quale che sial’orientamento prescelto, comunque non si giungerebbe a conclusioni piùfavorevoli per il ricorrente.3.

Destituito di fondamento è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1 Non ricorre l’eccepita violazione del contradittorio, in esito alla disaminadegli atti presenti nel fascicolo, cui la Corte ha accesso in ragione della naturaprocessuale della questione da risolvere (cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01).All’udienza camerale del 15 aprile 2025, la Corte di appello, rilevato il difettodi integrità del contraddittorio, indicava quale nuova data per la trattazione delprocedimento di opposizione l’udienza del 20 maggio 2025 e disponeva lanotificazione del provvedimento di fissazione ai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] eAgenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati alla criminalità organizzata.Alla successiva udienza [OSCURATO:PERSONA], cui era notificato ilverbale dell’udienza camerale del 15 aprile 2025, presenziava rendendodichiarazioni, senza eccepire alcunché sulla ritualità della notifica dell’avviso diudienza.Ne consegue che alla ricorrente è stato pienamente garantito il diritto didifesa, senza che alcuna lesione possa configurarsi.3.2 Il restante motivo di ricorso non è consentito, in quanto incentrato sulla“irragionevolezza temporale” della confisca, questione preclusa alla Gramignaquale terza interessata.Se il terzo interessato dal provvedimento ablatorio, che non abbia presoparte al processo di cognizione, è legittimato a tutelare in sede esecutiva la suaposizione sostanziale, va detto nondimeno che le eccezioni dallo stessodeducibili, secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, attengonoesclusivamente all’effettiva titolarità o disponibilità del bene, senza che siaconsentito contestare l’esistenza dei presupposti fondanti la misura, tra cui la“ragionevolezza temporale” tra acquisto del bene e commissione del reato chelegittima l’ablazione e la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il redditodichiarato dal condannato (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025,Abbate, Rv. 288582 – 01; Sez. 3, n. 36354 del 07/10/2025, Santoro, Rv.288831 - 01).Tale indirizzo, cui il Collegio ritiene di dover dare seguito, ha ricevuto direcente l’avallo delle Sezioni Unite con la sentenza n. 30355 del 27/03/2025,Putignano, Rv. 288300 – 01, che, pur pronunziata nella materia delle misure diprevenzione, afferma un principio generale suscettibile di applicazione in tema diconfisca penale per l’evidente analogia della ratio sottesa.Tanto meno v’è spazio per la sollecitata declaratoria d’ufficio dell’illegalitàdella misura di sicurezza patrimoniale, ammessa da questa Corte in presenza diuna macroscopica violazione che risulti manifesta dal provvedimento soggetto alvaglio di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 6072 del 12/11/2025, dep. 2026, Colantuono,Rv. 289501 – 01), vizio a monte non riscontrabile nel caso di specie alla streguadel contenuto dell’ordinanza impugnata, che non si addentra nel merito della“ragionevolezza temporale” dell’ablazione definitivamente disposta con lasentenza di condanna.In ogni caso, in disparte tale assorbente considerazione (che, comunque,condurrebbe al rigetto del ricorso), va sottolineato come il rilievo officioso di unaquestione giuridica presuppone che la stessa sia in astratto suscettibile di esserededotta dalla parte, laddove, in caso contrario, come appunto nella specie, siconsentirebbe al giudice di adottare un provvedimento favorevole che la partenon potrebbe invocare.Tanto è sufficiente, in questa sede, a giustificare la non condivisione delleconclusioni alle quali è giunta la citata Sez. 1, n. 6072 del 12/11/2025, dep.2026, Colantuono.4.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] MarilùStefania.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e daMarilù [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui la medesima Corte diappello, in data 24 ottobre 2024, aveva dichiarato inammissibile la richiesta direvoca della confisca ex art. 12 sexies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di un immobileacquistato in comunione legale dai coniugi opponenti, disposta con sentenza delTribunale di Paola del 4 luglio 2019, confermata dalla Corte di appello diCatanzaro il 28 maggio 2021, irrevocabile il 15 settembre 2022, nei confronti diEmilio [OSCURATO:PERSONA], condannato per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Rilevato che gli instanti avevano eccepito l’insussistenza del requisito della“ragionevolezza temporale” tra l’acquisto dell’immobile e l’accertamento dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria mafiosa e al sodalizio dinarcotrafficanti, la Corte di appello ha ritenuto che correttamente ilprovvedimento opposto avesse escluso la legittimazione del condannato achiedere la revoca della confisca disposta con la sentenza definitiva, mentre lalegittimazione della terza interessata doveva ritenersi limitata alla rivendicazionedella proprietà del bene, non potendo costei contestare i presupposti dellamisura ablativa.2. Avverso il provvedimento della Corte di appello ricorrono per cassazioneEmilio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori.2.1 [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di censura, con cui eccepisce violazione dilegge e vizio di motivazione.2.1.1 Si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto il condannato nonlegittimato a contestare la confisca disposta nel processo di cognizione inviolazione del criterio della “ragionevolezza temporale”, invocando la deducibilitàin sede esecutiva dell’illegalità della misura di sicurezza, in ossequio alleindicazioni giurisprudenziali in tema di illegalità della pena.2.1.2 Lamenta un’irragionevole disparità di trattamento tra la confiscadisposta in sede esecutiva, revocabile dal giudice dell’esecuzione, e quelladisposta in sede di cognizione.2.2 [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi di censura, con cui eccepisceviolazione di legge.2.2.1 Si duole che, a seguito della conversione in opposizione ex art. 667,comma 4, cod. proc. pen. del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 24ottobre 2024, non le sia stato notificato al domicilio eletto alcun decreto dicitazione a giudizio, ma unicamente copia del verbale dell’udienza in cui era statodisposto il rinvio del procedimento di opposizione.2.2.2. Critica la decisione della Corte di appello per avere, mediante ilrichiamo a orientamenti giurisprudenziali che attengono al diverso istituto dellaconfisca di prevenzione, ritenuto il terzo interessato non legittimato a contestarei presupposti della confisca, con particolare riferimento al profilo della“ragionevolezza temporale”, indicato quale parametro integrativo di legalità dellamisura reale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, decisi negli stretti limiti delle questioni prospettate a questaCorte, non meritano accoglimento.2. Infondata è l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza del 24 ottobre 2024, che ha dichiarato inammissibile de planol ’ istanza di revoca della confisca allargata, ha aderito all ’ indirizzogiurisprudenziale prevalente, secondo cui «la confisca disposta ai sensi dell’art.12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) consentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, nonessendo contemplato tale potere dall’art. 676 cod. proc. pen. e non potendosiapplicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure diprevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/9/2018, dep. 2019,Marongiu, Rv. 276491; in senso analogo, Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, LaMastra, Rv. 227330, e Sez. 2, n. 1885 del 22/04/1999, Colonna, Rv. 214358,nonché, in tempi più recenti,Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv.281825, secondo cui deve promuoversi il rimedio straordinario della revisione delgiudicato per elidere l’accertamento giudiziale sulla penale responsabilità, sulquale la misura di sicurezza si fonda). Il rigore dell’orientamento evocato è statotemperato con riferimento alla confisca disposta in sede esecutiva, allorché si èstabilito che sia applicabile un meccanismo analogo a quello della revisione, giàritenuto operante per la confisca di prevenzione, sempre che vengano addottielementi che non si pongano in conflitto con l’accertamento coperto dalgiudicato, ma si risolvano in prove nuove, tali essendo anche quelle esistenti manon valutate (Sez. 1, n. 4196 del 9/1/2009, Laforet, Rv. 242844; Sez. 1, n.27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634 - 01).La Corte di merito, in sede di opposizione, si è confrontata anche con ladiversa opzione propugnata da Sez. 1, n. 39770 del 12/07/2021, Venuti, n. m.(nella medesima direzione cfr. Sez. 1, n. 8778 del 12/10/2022, dep. 2023,Barbaro, n. m.), che ammette la rivalutazione in sede esecutiva della confiscaestesa disposta dal giudice penale, su domanda del soggetto che ha preso parteal procedimento che ha generato il titolo, purché la domanda sia fondata su unfatto nuovo rispetto ai dati storici già valutati in sede di cognizione, tale nonpotendo considerarsi il novum interpretativo su temi di diritto come laragionevolezza temporale.In linea con quanto affermato in materia di confisca di prevenzione, si ritieneche in nessun caso lo strumento revocatorio possa essere utilizzato al fine diinvocare, a fronte di un giudicato, modifiche di inquadramento giuridico derivantida evoluzioni interpretative giurisprudenziali (Sez. 1, n. 35756 del 30/05/2019,Arona, Rv. 278481 – 01).Il ricorrente critica la decisione del giudice di merito, per aver escluso che ladedotta inosservanza del canone della “ragionevolezza temporale” possagiustificare la rivisitazione del giudicato, eccependo la violazione del principio dilegalità della pena, applicabile anche alle misure di sicurezza.La prospettazione non merita tuttavia adesione, dovendo prendersi atto delgiudicato formatosi, per effetto dell’esaurimento delle fasi di impugnazione delgiudizio di cognizione, sulla questione afferente alla legittimità della confisca exart. 12 sexies cit., sottoposta da [OSCURATO:PERSONA] al vaglio del giudice di secondogrado, con l’atto di appello avverso la sentenza di condanna, e al giudice dilegittimità, tramite espressa deduzione in ricorso della risalenza dell’acquistoimmobiliare in comunione rispetto alla commissione del reato.Questa Corte ha più volte affermato che il divieto del bis in idem è principiogenerale dell’ordinamento, applicabile anche nella fase esecutiva.I vari casi di attenuazione del rigore del giudicato in tema di rilevabilità exofficio dell’illegalità della pena, estesa dalla giurisprudenza anche alla misura disicurezza personale illegale (Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv.202432-01; v. anche, in motivazione, Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019, Renna,Rv. 277830 – 01, punto 2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), si riferiscono a ipotesi diprevalenza della tutela dei diritti fondamentali della persona, quali la libertàpersonale (come affermato, in parte motiva, da Sez. U, n. 38809 del31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, che richiama Sez. U, n. 46653 del26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 - 01, “nell’attuale fase di sviluppodell’ordinamento giuridico, la questione centrale non è se la regola dellaintangibilità del giudicato trovi deroghe, perché ciò è ormai un dato acquisito;bensì «quello di verificare se si sia verificata una lesione di un diritto o di unagaranzia fondamentale della persona che giustifichi una limitazione della suaintangibilità pur formalmente prevista»”), là dove il ricorrente invoca in questasede la tutela di un interesse di natura patrimoniale, che risulta tendenzialmenterecessivo rispetto al valore fondamentale del giudicato, «attraverso il quale siesprimono preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell’assetto deirapporti giuridici» (Corte cost. n. 210 del 2013): come il Giudice delle leggi haavuto occasione di rilevare (Corte cost. n. 200 del 2016), benché nonriconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, il principio del ne bisin idem è «immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita, perchénon è compatibile con tale funzione dell’ordinamento giuridico una normativa nelcui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizionigiurisdizionali in perpetuo divenire», e si proietta, nel diritto penale, dalladimensione correlata al valore obiettivo del giudicato «fino a investire la sfera deidiritti dell’individuo, in quanto “principio di civiltà giuridica” (ordinanza n. 150 del1995; inoltre, sentenze n. 284 del 2003 e n. 115 del 1987), oltretutto dotato di“forza espansiva” (sentenza n. 230 del 2004), e contraddistinto dalla natura di“garanzia” personale (sentenza n. 381 del 2006)».Va, peraltro, osservato, proprio con riferimento ai mutamentigiurisprudenziali e su un piano generale, che Corte cost., sent. n. 230 del 2012,ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 cod.proc. pen., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza dicondanna (nonché del decreto penale e della sentenza di applicazione della penasu richiesta delle parti), anche il «mutamento giurisprudenziale», determinato dauna decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale ilfatto giudicato non è previsto dalla legge come reato.Persino con riferimento al tema dell’attribuzione di responsabilità penale,pertanto, la Corte costituzionale ha escluso che la consecutio tra due contrastantilinee interpretative giurisprudenziali equivalga ad un atto di produzionenormativa.La constatazione che, nella stessa prospettiva del ricorrente, difetta nel casoconcreto la sottoposizione al vaglio del giudice dell’esecuzione di un tema nuovoe/o di una prova nuova rispetto al quadro valutato dal giudice della cognizionerende irrilevante l’ulteriore doglianza in ordine all’ingiustificata disparità tra laconfisca disposta dal giudice nel processo penale, secondo la prevalentegiurisprudenza non revocabile in executivis, e l’analoga misura ablativa dispostadal giudice dell’esecuzione, la cui revocabilità è comunque subordinataall’allegazione di nuovi elementi di fatto.In altri termini, anche le tensioni giurisprudenziali sopra ricordate e dellequali è traccia nei provvedimenti di merito adottati nel presente procedimentosono prive di rilievo nel caso concreto, nel senso che, quale che sial’orientamento prescelto, comunque non si giungerebbe a conclusioni piùfavorevoli per il ricorrente.3. Destituito di fondamento è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1 Non ricorre l’eccepita violazione del contradittorio, in esito alla disaminadegli atti presenti nel fascicolo, cui la Corte ha accesso in ragione della naturaprocessuale della questione da risolvere (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01).All’udienza camerale del 15 aprile 2025, la Corte di appello, rilevato il difettodi integrità del contraddittorio, indicava quale nuova data per la trattazione delprocedimento di opposizione l’udienza del 20 maggio 2025 e disponeva lanotificazione del provvedimento di fissazione ai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] eAgenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati alla criminalità organizzata.Alla successiva udienza [OSCURATO:PERSONA], cui era notificato ilverbale dell’udienza camerale del 15 aprile 2025, presenziava rendendodichiarazioni, senza eccepire alcunché sulla ritualità della notifica dell’avviso diudienza.Ne consegue che alla ricorrente è stato pienamente garantito il diritto didifesa, senza che alcuna lesione possa configurarsi.3.2 Il restante motivo di ricorso non è consentito, in quanto incentrato sulla“irragionevolezza temporale” della confisca, questione preclusa alla Gramignaquale terza interessata.Se il terzo interessato dal provvedimento ablatorio, che non abbia presoparte al processo di cognizione, è legittimato a tutelare in sede esecutiva la suaposizione sostanziale, va detto nondimeno che le eccezioni dallo stessodeducibili, secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, attengonoesclusivamente all’effettiva titolarità o disponibilità del bene, senza che siaconsentito contestare l’esistenza dei presupposti fondanti la misura, tra cui la“ragionevolezza temporale” tra acquisto del bene e commissione del reato chelegittima l’ablazione e la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il redditodichiarato dal condannato (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025,Abbate, Rv. 288582 – 01; Sez. 3, n. 36354 del 07/10/2025, Santoro, Rv.288831 - 01).Tale indirizzo, cui il Collegio ritiene di dover dare seguito, ha ricevuto direcente l’avallo delle Sezioni Unite con la sentenza n. 30355 del 27/03/2025,Putignano, Rv. 288300 – 01, che, pur pronunziata nella materia delle misure diprevenzione, afferma un principio generale suscettibile di applicazione in tema diconfisca penale per l’evidente analogia della ratio sottesa.Tanto meno v’è spazio per la sollecitata declaratoria d’ufficio dell’illegalitàdella misura di sicurezza patrimoniale, ammessa da questa Corte in presenza diuna macroscopica violazione che risulti manifesta dal provvedimento soggetto alvaglio di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 6072 del 12/11/2025, dep. 2026, Colantuono,Rv. 289501 – 01), vizio a monte non riscontrabile nel caso di specie alla streguadel contenuto dell’ordinanza impugnata, che non si addentra nel merito della“ragionevolezza temporale” dell’ablazione definitivamente disposta con lasentenza di condanna.In ogni caso, in disparte tale assorbente considerazione (che, comunque,condurrebbe al rigetto del ricorso), va sottolineato come il rilievo officioso di unaquestione giuridica presuppone che la stessa sia in astratto suscettibile di esserededotta dalla parte, laddove, in caso contrario, come appunto nella specie, siconsentirebbe al giudice di adottare un provvedimento favorevole che la partenon potrebbe invocare.Tanto è sufficiente, in questa sede, a giustificare la non condivisione delleconclusioni alle quali è giunta la citata Sez. 1, n. 6072 del 12/11/2025, dep.2026, Colantuono.4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris