Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 12849/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5880 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.943/2022 depositat a il 25 luglio 2022 del la Corte di appello di Brescia.

Udita la relazione svolta alla camera di consigliodel 28 marzo 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025

1. ― Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2016 , [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoopposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stata ingiunto di consegnare a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due macchinari denominati Cubolux 2013 6 ST coi relativi kit di sollevamento stampi ed attrezzatura maschi.

Ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio previa risoluzione, per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], dell’accordoconcluso il 31 dicembre 2014, che regolava unacollaborazione avente ad oggetto lo sfruttamento di un brevetto nella comune titolarità delle contendenti.

Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Cremona ha revocato il decreto ingiuntivo e accolto la domanda di risoluzione con riguardo all'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'aver smontato il macchinarioCubolux che le era stato consegnato, avendo essa addottoinfondatamente la mancanza di pezzi di ricambio ― che aveva provveduto a sostituire ordinandoli a terzi soggetti ― , così ponendo in atto unariparazione non autorizzata contrattualmente: ciò sul presupposto che ilrichiamato contratto di collaborazione prevedeva che la [OSCURATO:SOCIETA] «doveva costruire e produrre in esclusiva»i prodotti per [OSCURATO:PERSONA] , « alla quale invece veniva riconosciuta l’esclusiva di acquisto e di commercializzazione su tutto il mercato italiano, salvo le eccezioni contrattualmente previste».

Ha spiegato la sentenza che Luben si era impegnataper tutta la durata del contratto a non costruire o produrre i prodotti [OSCURATO:SOCIETA] e che ad essa era stata riservata la possibilità di effettuare i sopralluoghi, le installazioni, i training e il service dei prodotti commercializzati : « Pertanto », ha concluso il Tribunale, « il fatto che la Luben sia intervenuta sui macchinari, smontandone uno, costituisce senza dubbio un inadempimento contrattuale di rilevante gravità che giustifica da sola la risoluzione del contratto del 31 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1453 c.c.».

2. ― Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado è stato respinto dalla Corte di appello di Brescia con Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 sentenza del 25 luglio 2022.

3. ― Ricorre per cassazione, facendo valere cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue.

Primo motivo: violazione dell'art. 1362 c.c. .

Si denuncia la mancata considerazione del comportamento tenuto dalle parti, provato tramite testimonianza, al fine dell’interpretazione della clausola 4.1 del contratto di regolamentazione dell'attività di collaborazione per lo sfruttamento di un comune brevetto, stipulato dalle parti il 31 dicembre 2014; la clausola predetta disciplinava i poteri di intervento di [OSCURATO:PERSONA] sui macchinari oggetto di commercializzazione.

Secondo motivo: violazione degli artt. 1363, 1366, 1371 c.c. e 112 c.p.c..

Ci si duole della mancata applicazione , con riguardo al richiamato contratto del 31 dicembre 2014, dei principi ermeneutici relativi all’ interpretazione complessiva delle clausole del contratto , all’interpretazione secondo buona fe de e all’interpreta zione diretta all’equo contemperamento degli interessi delle parti; si lamenta pure che la Corte di appello non abbia conferito rilievo alla mancata allegazione del fatto che la vendita della macchina rispetto alla quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato l’attività di riparazione non autorizzata dovesse aver luogo nel mercato italiano.

Terzo motivo: violazionedell'art. 112 c.p.c..

Si deduce un error in procedendo conseguente alla mancata applicazione dei principi in materia di interpretazione del contratto ex art. 1363, 1366, 1371 c.c..

Quarto motivo: violazione degli artt. 1218 c.c. e 112 c.p.c..

Si censura la sentenza impugnata per aver operato una inversione dell'onere probatorio in ordine allapretesa modifica costruttiva della macchinaposta in vendita dalla ricorrente .

Quinto motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c..

Si prospetta l'error Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 in procedendo in relazione alla mancata applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c..

2. ─ Il primo motivo è inammissibile.

Secondo la ricorrente, la Corte di merito, nell’interpretare il contratto di collaborazione tra le contendenti, non avrebbetenuto conto della condotta delle stesse, provata nel corso dell’istruttoria.

E’ spiegato che un testimone indicato da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del 18 settembre 2017, avrebbe dichiarato che il legale rappresenta n te dell’odierna controricorrente, «ricevuta lachiamata del cliente Bormioli che richiedeva un intervento tecnico, disse allo stesso di contattare la [OSCURATO:PERSONA]».

Da ciò la società istante ricava che «nella prassi dei rapporti tra le due società, [OSCURATO:PERSONA] poteva riparare le macchine prodotte da [OSCURATO:SOCIETA]».

Il motivo è carente di specificità.

Lacensura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito impone al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi relativi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34687 ) : rilevanza che va declinata in termini di «potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione»(così Cass. 13 agosto 2001, n. 11089 , in motivazione ; cfr. pure, sempre in motivazione, la cit. Cass. 12 dicembre 2023, n. 34687).

La società istante, mancando di trascrivere il preciso contenuto della deposizione testimoniale da cui pretende di ricavare la condotta indebitamente trascurata dalla Corte di merito,impedisce di apprezzare la rilevanza che questa poteva concretamente assumere sul piano ermeneutico: l’invitoal testimone a rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA] per un non meglio precisato «intervento tecnico» è evenienza di cui non riesce a cogliersi la decisivitàai fini che interessano, visto che , da un lato , la clausola accordava p acificamente alla ricorrente la facoltà di svolgere Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 un’attività manutentiva diversa da quella consistente nell’apportare vere e proprie modifiche al macchinarioe, dall’altro, la genericità della locuzione impiegatanel ricorso non permette di comprendere a qual e dellediverse attività il testimone intendesse riferirsi( se a quella di mera manutenzione o quella di vera e propria modificazione).

3. ― Il secondo e il terzo motivo sono pure inammissibili.

Secondola ricorrente, anzitutto, « il fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rilevato il malfunzionamento di una Cubolux, sia intervenuta sulla stessa, dotandola del pezzo mancante, non ha in nessun modo interferito con la ripartizione concordata delle utilità economiche derivanti dal brevetto comune», dal momento che «essa non ha tratto dal proprio intervento un vantaggio economico diverso e maggiore da quello che avrebbe ottenuto se avesse venduto la macchina, mentre [OSCURATO:SOCIETA] non ha avuto alcuna diminuzione di guadagno».

E’ questa una deduzioneinammissibile, in quanto si fonda su argomenti fattuali che sfuggono alsindacato di legittimità.

La società istante rileva, poi, che, mentre la clausola 2.2 del contrattodel 31 dicembre 2014 regola va le esclusive di produzione e di vendita (riferite, rispettivamente a [OSCURATO:SOCIETA] e a [OSCURATO:PERSONA])per quanto riguarda il mercato italiano, «la clausola 2.3 lascia[va]le parti libere per quanto riguarda il mercato internazionale»: onde «entrambe le società erano libere di produrre la Cubolux e vendere la stessa sul mercato internazionale». [OSCURATO:PERSONA] a ssume che questa sarebbe l’unica interpretazione possibile delle due clausole, in base ai canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1363, 1366 e 1371 c.c. e deduce che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva allegato che la vendita del macchinario sulla quale essa ricorrente era intervenuta nell'ottobre del 2015 do veva avvenire nel mercato italiano: circostanza, questa, che la ricorrente anzi espressamente nega, facendo parola della cessione a un cliente spagnolo.

La censura , che si fonda su di una violazione delle richiamate Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 norme ermeneutiche, non può avere ingresso in questa sede.

L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c..

Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 agosto 2004, n. 15381).

La ricorrente, sul punto,si limita a dedurre che « non sarebbe equo supporre che una delle due titolari del brevetto([OSCURATO:SOCIETA]) avesse il diritto esclusivo e illimitato di produrre la Cubolux e la libertà di venderla all'estero, mentre l'altra([OSCURATO:PERSONA]) avesse solo un diritto di esclusiva di vendita limitato al territorio italiano ( peraltro, con esclusione di tre importanti imprese vetrarie)»: in tal modo,essaistante muovealla sentenza un’argomentatacensura che è fondata sull’asserita violazione dell’art. 137 1 c.c., indebitamente trascurando i criteri di interpretazione soggettiva: come è noto, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; Cass. 22 marzo 2010, n. 6852).Era dunque necessario che l’istante spiegasse, anzitutto, per quale ragione l’interpretazione da essa perorata fosse coerente coi canoni ermeneutici soggettivi: ciò che è invece mancato.

In secondo luogo, la pr ospettata interpretazione in tant o giocherebbeun ruolo nel presente giudizio, in quanto la vendita di cui si dibatte fosse stata eseguita sul mercato estero: ma di questa eventualità la sentenza impugnata non parla e il ricorrente non ha dedotto di aver sollevato laquestione nel corso del giudizio di merito ; ebbene, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass.9 agosto 2018, n. 20694).

Né la mancata precisazione del fatto che la vendita era avvenuta in Italia e bbe a determinare una violazion e della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).Come è del tutto evidente,la deduzione priva di tale elemento circostanziale era comunque idonea a investire i Giudici di merito della decisione sul dedotto inadempimento all’obbligazione, il quale si basava, puramente e semplicemente, sul divieto , in capo a [OSCURATO:PERSONA] , di operare lo smontaggio del macchinario fornitole(cfr. ricorso per ca ssazione , pag. 5).

S e è vero che s i determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi in cui il giudice del merito sostituisca la causa petendi dedotta dall'attore con una Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda (Cass. 6 aprile 2021, n. 9255 ) , una tale ipotesi qui certamente non ricorre, dal momento che il Tribunale e la Corte di appello hanno statuito su di una domanda basata sulla richiamata allegazione attoreae spettava al l’odierna ricorrente eccepire e provare i fatti impeditivi del dirittofatto valere da controparte.

4. ― Quarto e quinto motivo sono infondati .

Secondo la ricorrente, la Corte di appello, nel ritenere cheLube n Glass avrebbe dovuto provare che l'intervento eseguito sul macchinario fornitole non avesse costituito una modificadello stesso, avrebbe violato gli artt. 1218 c.c. e 112 c.p.c., in quanto [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai allegato che l'interventoebbe a determinare una tale trasformazione .

Aggiunge che era onere della controparte dimostrare che il vizio lamentato non esisteva.

Il senso della decisione impugnata è che [OSCURATO:PERSONA] poteva intervenire sul macchi n ario con attività eccedente quella di mera manutenzionee che le fosse quindi precluso operarne lo smontaggio e sostituire componenti del lo stesso.

In tal senso , la decisione risulta pienamente coerente con la prospettazione di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto con l’opposizione a decreto ingiuntivo l’odierna controricorrente aveva imputato a [OSCURATO:PERSONA] aver «smontato un macchinario Cubolux di nuova generazione che le era stato consegnato, adducendo infondatamente la mancanza di pezzi che aveva sostituito ordinandoli a terzi; e quindi di avere compiuto un'attività di riparazione non autorizzata con sostituzionidi parti non necessarie» (così la sentenza impugnata, pagg. 18 s.; cfr. pure pag. 23della pronuncia, ove si spiega che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA] aveva imputato a [OSCURATO:PERSONA] di aver smontato la Cubolux sul presupposto che mancavano dei pezzi che erano poi stati ordinati a terzi, contestando al l'opposta che solo essa produttrice era a conoscenza della identità delle componenti del macchinario, del loro Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 dimensionamento e del loro posizionamento); che una tale operazione sia stata effettivamente posta in atto è poi confermat o dall’odierna ricorrente, vistoche a pag. 8 del ricorso è dichiarato: «Per eseguire una riparazione è necessario aprire il macchinario, verificare cosa non funzioni e, eventualmente, sostituire la parte ammalorata.

Ciò ha fatto [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla Cubolux 2013 10ST».

E’ cons eguentemente escluso che sul punto la sentenza impugnata sia viziata per aver statuito su un inadempimento diverso da quello allegato.

Deve pure negarsi che la Corte di appello sia incorsa in una violazionedelle regole circa l’onere probatorio: in quanto obbligata , la ricorrente era tenuta a provare il proprio adempimento, e quindi che l’intervento da essa eseguito era consistito , come da essa dedotto, in una mera manutenzione ; come è noto, infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento(per tutte: Cass. 21 maggio 2019, n. 13685;Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584).

Pera l tro, come s i è detto, è stata la stessa odierna ricorrente a riconoscere, in questa sede, di aver operatola sostituzione di una componente del macchinario.

5. ― Il ricorso va quindi respinto.

6. ― Segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio del la soccombente [OSCURATO:PERSONA].

7. ― La controricorrente ha domandato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 c.p.c. sul presupposto che la domanda di risoluzione non avrebbe alcuna utilità pratica per la ricorrente, stante l’intervenuta Sez.

I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 cessazione del contratto.

La deduzione, che , se fosse vera, determinerebbe, a ben vedere , l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non merita condivisione: il rigetto della domanda risolutoria, che ha effetto retroattivo e che quindi operaa dispetto della sopravvenuta estinzione del rapporto per scadenza del termine, spiegherebbe effetto quanto meno con riguardo alla d isciplina delle spese processuali.

Per risalente giurisprudenza di questa Corte, poi, l'interesse alla impugnazione deve consistere nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile, che puòriguardare anche la sola soccombenza nelle spese processuali (Cass. 18 marzo 1963, n. 672).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, che liquida in euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5880 R.G.anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.943/2022 depositat a il 25 luglio 2022 del la Corte di appello di Brescia. Udita la relazione svolta alla camera di consigliodel 28 marzo 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 1. ― Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2016 , [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoopposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stata ingiunto di consegnare a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due macchinari denominati Cubolux 2013 6 ST coi relativi kit di sollevamento stampi ed attrezzatura maschi. Ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio previa risoluzione, per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], dell’accordoconcluso il 31 dicembre 2014, che regolava unacollaborazione avente ad oggetto lo sfruttamento di un brevetto nella comune titolarità delle contendenti. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Cremona ha revocato il decreto ingiuntivo e accolto la domanda di risoluzione con riguardo all'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'aver smontato il macchinarioCubolux che le era stato consegnato, avendo essa addottoinfondatamente la mancanza di pezzi di ricambio ― che aveva provveduto a sostituire ordinandoli a terzi soggetti ― , così ponendo in atto unariparazione non autorizzata contrattualmente: ciò sul presupposto che ilrichiamato contratto di collaborazione prevedeva che la [OSCURATO:SOCIETA] «doveva costruire e produrre in esclusiva»i prodotti per [OSCURATO:PERSONA] , « alla quale invece veniva riconosciuta l’esclusiva di acquisto e di commercializzazione su tutto il mercato italiano, salvo le eccezioni contrattualmente previste». Ha spiegato la sentenza che Luben si era impegnataper tutta la durata del contratto a non costruire o produrre i prodotti [OSCURATO:SOCIETA] e che ad essa era stata riservata la possibilità di effettuare i sopralluoghi, le installazioni, i training e il service dei prodotti commercializzati : « Pertanto », ha concluso il Tribunale, « il fatto che la Luben sia intervenuta sui macchinari, smontandone uno, costituisce senza dubbio un inadempimento contrattuale di rilevante gravità che giustifica da sola la risoluzione del contratto del 31 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1453 c.c.». 2. ― Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado è stato respinto dalla Corte di appello di Brescia con Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 sentenza del 25 luglio 2022. 3. ― Ricorre per cassazione, facendo valere cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni con memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I motivi di ricorso si riassumono come segue. Primo motivo: violazione dell'art. 1362 c.c. . Si denuncia la mancata considerazione del comportamento tenuto dalle parti, provato tramite testimonianza, al fine dell’interpretazione della clausola 4.1 del contratto di regolamentazione dell'attività di collaborazione per lo sfruttamento di un comune brevetto, stipulato dalle parti il 31 dicembre 2014; la clausola predetta disciplinava i poteri di intervento di [OSCURATO:PERSONA] sui macchinari oggetto di commercializzazione. Secondo motivo: violazione degli artt. 1363, 1366, 1371 c.c. e 112 c.p.c.. Ci si duole della mancata applicazione , con riguardo al richiamato contratto del 31 dicembre 2014, dei principi ermeneutici relativi all’ interpretazione complessiva delle clausole del contratto , all’interpretazione secondo buona fe de e all’interpreta zione diretta all’equo contemperamento degli interessi delle parti; si lamenta pure che la Corte di appello non abbia conferito rilievo alla mancata allegazione del fatto che la vendita della macchina rispetto alla quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato l’attività di riparazione non autorizzata dovesse aver luogo nel mercato italiano. Terzo motivo: violazionedell'art. 112 c.p.c.. Si deduce un error in procedendo conseguente alla mancata applicazione dei principi in materia di interpretazione del contratto ex art. 1363, 1366, 1371 c.c.. Quarto motivo: violazione degli artt. 1218 c.c. e 112 c.p.c.. Si censura la sentenza impugnata per aver operato una inversione dell'onere probatorio in ordine allapretesa modifica costruttiva della macchinaposta in vendita dalla ricorrente . Quinto motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c.. Si prospetta l'error Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 in procedendo in relazione alla mancata applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c.. 2. ─ Il primo motivo è inammissibile. Secondo la ricorrente, la Corte di merito, nell’interpretare il contratto di collaborazione tra le contendenti, non avrebbetenuto conto della condotta delle stesse, provata nel corso dell’istruttoria. E’ spiegato che un testimone indicato da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del 18 settembre 2017, avrebbe dichiarato che il legale rappresenta n te dell’odierna controricorrente, «ricevuta lachiamata del cliente Bormioli che richiedeva un intervento tecnico, disse allo stesso di contattare la [OSCURATO:PERSONA]». Da ciò la società istante ricava che «nella prassi dei rapporti tra le due società, [OSCURATO:PERSONA] poteva riparare le macchine prodotte da [OSCURATO:SOCIETA]». Il motivo è carente di specificità. Lacensura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito impone al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi relativi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34687 ) : rilevanza che va declinata in termini di «potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione»(così Cass. 13 agosto 2001, n. 11089 , in motivazione ; cfr. pure, sempre in motivazione, la cit. Cass. 12 dicembre 2023, n. 34687). La società istante, mancando di trascrivere il preciso contenuto della deposizione testimoniale da cui pretende di ricavare la condotta indebitamente trascurata dalla Corte di merito,impedisce di apprezzare la rilevanza che questa poteva concretamente assumere sul piano ermeneutico: l’invitoal testimone a rivolgersi a [OSCURATO:PERSONA] per un non meglio precisato «intervento tecnico» è evenienza di cui non riesce a cogliersi la decisivitàai fini che interessano, visto che , da un lato , la clausola accordava p acificamente alla ricorrente la facoltà di svolgere Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 un’attività manutentiva diversa da quella consistente nell’apportare vere e proprie modifiche al macchinarioe, dall’altro, la genericità della locuzione impiegatanel ricorso non permette di comprendere a qual e dellediverse attività il testimone intendesse riferirsi( se a quella di mera manutenzione o quella di vera e propria modificazione). 3. ― Il secondo e il terzo motivo sono pure inammissibili. Secondola ricorrente, anzitutto, « il fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rilevato il malfunzionamento di una Cubolux, sia intervenuta sulla stessa, dotandola del pezzo mancante, non ha in nessun modo interferito con la ripartizione concordata delle utilità economiche derivanti dal brevetto comune», dal momento che «essa non ha tratto dal proprio intervento un vantaggio economico diverso e maggiore da quello che avrebbe ottenuto se avesse venduto la macchina, mentre [OSCURATO:SOCIETA] non ha avuto alcuna diminuzione di guadagno». E’ questa una deduzioneinammissibile, in quanto si fonda su argomenti fattuali che sfuggono alsindacato di legittimità. La società istante rileva, poi, che, mentre la clausola 2.2 del contrattodel 31 dicembre 2014 regola va le esclusive di produzione e di vendita (riferite, rispettivamente a [OSCURATO:SOCIETA] e a [OSCURATO:PERSONA])per quanto riguarda il mercato italiano, «la clausola 2.3 lascia[va]le parti libere per quanto riguarda il mercato internazionale»: onde «entrambe le società erano libere di produrre la Cubolux e vendere la stessa sul mercato internazionale». [OSCURATO:PERSONA] a ssume che questa sarebbe l’unica interpretazione possibile delle due clausole, in base ai canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1363, 1366 e 1371 c.c. e deduce che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva allegato che la vendita del macchinario sulla quale essa ricorrente era intervenuta nell'ottobre del 2015 do veva avvenire nel mercato italiano: circostanza, questa, che la ricorrente anzi espressamente nega, facendo parola della cessione a un cliente spagnolo. La censura , che si fonda su di una violazione delle richiamate Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 norme ermeneutiche, non può avere ingresso in questa sede. L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 agosto 2004, n. 15381). La ricorrente, sul punto,si limita a dedurre che « non sarebbe equo supporre che una delle due titolari del brevetto([OSCURATO:SOCIETA]) avesse il diritto esclusivo e illimitato di produrre la Cubolux e la libertà di venderla all'estero, mentre l'altra([OSCURATO:PERSONA]) avesse solo un diritto di esclusiva di vendita limitato al territorio italiano ( peraltro, con esclusione di tre importanti imprese vetrarie)»: in tal modo,essaistante muovealla sentenza un’argomentatacensura che è fondata sull’asserita violazione dell’art. 137 1 c.c., indebitamente trascurando i criteri di interpretazione soggettiva: come è noto, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; Cass. 22 marzo 2010, n. 6852).Era dunque necessario che l’istante spiegasse, anzitutto, per quale ragione l’interpretazione da essa perorata fosse coerente coi canoni ermeneutici soggettivi: ciò che è invece mancato. In secondo luogo, la pr ospettata interpretazione in tant o giocherebbeun ruolo nel presente giudizio, in quanto la vendita di cui si dibatte fosse stata eseguita sul mercato estero: ma di questa eventualità la sentenza impugnata non parla e il ricorrente non ha dedotto di aver sollevato laquestione nel corso del giudizio di merito ; ebbene, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass.9 agosto 2018, n. 20694). Né la mancata precisazione del fatto che la vendita era avvenuta in Italia e bbe a determinare una violazion e della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).Come è del tutto evidente,la deduzione priva di tale elemento circostanziale era comunque idonea a investire i Giudici di merito della decisione sul dedotto inadempimento all’obbligazione, il quale si basava, puramente e semplicemente, sul divieto , in capo a [OSCURATO:PERSONA] , di operare lo smontaggio del macchinario fornitole(cfr. ricorso per ca ssazione , pag. 5). S e è vero che s i determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi in cui il giudice del merito sostituisca la causa petendi dedotta dall'attore con una Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda (Cass. 6 aprile 2021, n. 9255 ) , una tale ipotesi qui certamente non ricorre, dal momento che il Tribunale e la Corte di appello hanno statuito su di una domanda basata sulla richiamata allegazione attoreae spettava al l’odierna ricorrente eccepire e provare i fatti impeditivi del dirittofatto valere da controparte. 4. ― Quarto e quinto motivo sono infondati . Secondo la ricorrente, la Corte di appello, nel ritenere cheLube n Glass avrebbe dovuto provare che l'intervento eseguito sul macchinario fornitole non avesse costituito una modificadello stesso, avrebbe violato gli artt. 1218 c.c. e 112 c.p.c., in quanto [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai allegato che l'interventoebbe a determinare una tale trasformazione . Aggiunge che era onere della controparte dimostrare che il vizio lamentato non esisteva. Il senso della decisione impugnata è che [OSCURATO:PERSONA] poteva intervenire sul macchi n ario con attività eccedente quella di mera manutenzionee che le fosse quindi precluso operarne lo smontaggio e sostituire componenti del lo stesso. In tal senso , la decisione risulta pienamente coerente con la prospettazione di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto con l’opposizione a decreto ingiuntivo l’odierna controricorrente aveva imputato a [OSCURATO:PERSONA] aver «smontato un macchinario Cubolux di nuova generazione che le era stato consegnato, adducendo infondatamente la mancanza di pezzi che aveva sostituito ordinandoli a terzi; e quindi di avere compiuto un'attività di riparazione non autorizzata con sostituzionidi parti non necessarie» (così la sentenza impugnata, pagg. 18 s.; cfr. pure pag. 23della pronuncia, ove si spiega che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA] aveva imputato a [OSCURATO:PERSONA] di aver smontato la Cubolux sul presupposto che mancavano dei pezzi che erano poi stati ordinati a terzi, contestando al l'opposta che solo essa produttrice era a conoscenza della identità delle componenti del macchinario, del loro Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 dimensionamento e del loro posizionamento); che una tale operazione sia stata effettivamente posta in atto è poi confermat o dall’odierna ricorrente, vistoche a pag. 8 del ricorso è dichiarato: «Per eseguire una riparazione è necessario aprire il macchinario, verificare cosa non funzioni e, eventualmente, sostituire la parte ammalorata. Ciò ha fatto [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla Cubolux 2013 10ST». E’ cons eguentemente escluso che sul punto la sentenza impugnata sia viziata per aver statuito su un inadempimento diverso da quello allegato. Deve pure negarsi che la Corte di appello sia incorsa in una violazionedelle regole circa l’onere probatorio: in quanto obbligata , la ricorrente era tenuta a provare il proprio adempimento, e quindi che l’intervento da essa eseguito era consistito , come da essa dedotto, in una mera manutenzione ; come è noto, infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento(per tutte: Cass. 21 maggio 2019, n. 13685;Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584). Pera l tro, come s i è detto, è stata la stessa odierna ricorrente a riconoscere, in questa sede, di aver operatola sostituzione di una componente del macchinario. 5. ― Il ricorso va quindi respinto. 6. ― Segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio del la soccombente [OSCURATO:PERSONA]. 7. ― La controricorrente ha domandato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 c.p.c. sul presupposto che la domanda di risoluzione non avrebbe alcuna utilità pratica per la ricorrente, stante l’intervenuta Sez. I–RG 5880/2023 camera di consiglio 28.3.2025 cessazione del contratto. La deduzione, che , se fosse vera, determinerebbe, a ben vedere , l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non merita condivisione: il rigetto della domanda risolutoria, che ha effetto retroattivo e che quindi operaa dispetto della sopravvenuta estinzione del rapporto per scadenza del termine, spiegherebbe effetto quanto meno con riguardo alla d isciplina delle spese processuali. Per risalente giurisprudenza di questa Corte, poi, l'interesse alla impugnazione deve consistere nella possibilità di conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile, che puòriguardare anche la sola soccombenza nelle spese processuali (Cass. 18 marzo 1963, n. 672). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00, che liquida in euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pre
Decreto Cassazione n. 12849/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris