Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 27652/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KePROBA..51 • 1, O 5 1 ').1 [OSCURATO:PERSONA], nata ao t.r-d- a (Turchia) il avverso la sentenza del 19/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 18 aprile 2024 la Corte d'appello di Brescia, dopo avere convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], effettuato sulla base del mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria dei [OSCURATO:PERSONA] il 27 Aprile del 2020 e a seguito di sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per i reati di furto, furto aggravato e rapina a mano armata previsti dal codice penale olandese, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento del decreto di convalida dell'arresto e del provvedimento che ha applicato la misura cautelare.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per essere stata la misura cautelare — come l'arresto che la ha preceduta — applicata sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura nazionale olandese e, quindi, vigendo la legge 22 aprile 2005 n. 69, mentre la condanna del ricorrente riguarda reati anteriori alla vigenza della legge, sicché il Presidente della Corte di appello, ritenendo applicabili gli artt., 716, 717 e 718 cod. proc pen., ha disposto che, dopo il provvedimento cautelare, la procedura seguisse le forme della estradizione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 717, comma 2, cod. proc. pen., che costituisce norma di maggiore garanzia rispetto a quella regolante la esecuzione di un mandato di arresto europeo — perché prevede almeno 24 ore di preavviso al difensore per sua la necessaria partecipazione all'udienza prima degli adempimenti previsti dallo art. 717, comma 1, cod. proc. pen. — mentre nella fattispecie tra l'interrogatorio e la comunicazione che lo ha preceduto sono trascorse poche ore.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione circa la sussistenza del pericolo di fuga, che è stato fondato apoditticamente sulla abitudine di [OSCURATO:PERSONA] di recarsi allo estero per lavoro, ma trascurando che egli da tempo abita, lavora e vive con la sua famiglia in Turchia.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge per mancanza di motivazione circa la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] con il soggetto destinatario del mandato di arresto europeo, affermando che essa si fonderebbero sugli accertamenti dattiloscopici allegati al fascicolo, mentre dagli atti emerge che la comparazione delle impronte ha dato esito negativo, nel senso che [OSCURATO:PERSONA] non risultava censito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Relativamente ai primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, si osserva che le richieste di esecuzione di un mandato di arresto europeo relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale anteriore alla vigenza della legge 22 aprile 2005, n. 69.

Tuttavia la richiesta di mandato di arresto europeo può ritenersi equipollente alla domanda di estradizione, purché siano soddisfatti sia i requisiti e i contenuti formali, sia i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente dettati in tema di estradizione, la cui disciplina sarà applicata dall'Italia in sede di trattazione della richiesta (Sez. 6, n. 58531 del 28/12/2018, Kluzinski, Rv. 275506; Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, Kivis, Rv. 260451).

Nel caso in esame, al difensore d'ufficio l'avviso della fissazione di garanzia fu dato soltanto poche ore prima dello del suo svolgimento.

Tuttavia, il difensore, resosi presente all'interrogatorio, avrebbe dovuto eccepire la nullità, a regime intermedio, nel termine previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc pen. 2.

Il ricorrente è stato idoneamente identificato tramite il suo documento di identità stata accertata tramite il suo documento d'identità e comparandone la foto con quella proveniente dall'interpolo.

Pertanto, il quarto motivo di ricorso è infondato.

3. Invece, è fondato il terzo motivo di ricorso.

Nel provvedimento impugnato la Corte d'appello ha ritenuto sussistere il rischio che [OSCURATO:PERSONA] possa sottrarsi alla esecuzione della consegna, «trattandosi di soggetto (...) solito recarsi per lavoro all'estero», e ha valutato che solo la custodia cautelare in carcere fosse confacente al caso per la mancanza di collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con il territorio italiano e per la sua capacità di spostarsi in diversi paesi, come dal lui stesso dichiarato.

Tuttavia, cosi argomentando, il provvedimento impugnato confonde la materiale possibilità di allontanamento con il concreto pericolo di fuga (ossia di allontanamento clandestino).

Invece, il pericolo di fuga, che giustifica la limitazione della libertà personale, deve essere fondato su elementi specifici, concreti e sintomatici di un pericolo di allontanamento, che sia clandestino, da parte dell'estradando da valutarsi sulla base di dati indicativi di un'attività positiva del soggetto rivelativa di una preparazione della fuga (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178; Sez. 1, n. 31765 del 10/09/2020, Akim, Rv. 279893; Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057).

Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone l'immediata rz o, liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altro. .....? Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale Cn.1 c0..4 • C..) in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. nonchè per = C_D .... gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KePROBA..51 • 1, O 5 1 ').1 [OSCURATO:PERSONA], nata ao t.r-d- a (Turchia) il avverso la sentenza del 19/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Firenze; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 18 aprile 2024 la Corte d'appello di Brescia, dopo avere convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], effettuato sulla base del mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria dei [OSCURATO:PERSONA] il 27 Aprile del 2020 e a seguito di sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per i reati di furto, furto aggravato e rapina a mano armata previsti dal codice penale olandese, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento del decreto di convalida dell'arresto e del provvedimento che ha applicato la misura cautelare. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per essere stata la misura cautelare — come l'arresto che la ha preceduta — applicata sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura nazionale olandese e, quindi, vigendo la legge 22 aprile 2005 n. 69, mentre la condanna del ricorrente riguarda reati anteriori alla vigenza della legge, sicché il Presidente della Corte di appello, ritenendo applicabili gli artt., 716, 717 e 718 cod. proc pen., ha disposto che, dopo il provvedimento cautelare, la procedura seguisse le forme della estradizione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 717, comma 2, cod. proc. pen., che costituisce norma di maggiore garanzia rispetto a quella regolante la esecuzione di un mandato di arresto europeo — perché prevede almeno 24 ore di preavviso al difensore per sua la necessaria partecipazione all'udienza prima degli adempimenti previsti dallo art. 717, comma 1, cod. proc. pen. — mentre nella fattispecie tra l'interrogatorio e la comunicazione che lo ha preceduto sono trascorse poche ore. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione circa la sussistenza del pericolo di fuga, che è stato fondato apoditticamente sulla abitudine di [OSCURATO:PERSONA] di recarsi allo estero per lavoro, ma trascurando che egli da tempo abita, lavora e vive con la sua famiglia in Turchia. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge per mancanza di motivazione circa la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] con il soggetto destinatario del mandato di arresto europeo, affermando che essa si fonderebbero sugli accertamenti dattiloscopici allegati al fascicolo, mentre dagli atti emerge che la comparazione delle impronte ha dato esito negativo, nel senso che [OSCURATO:PERSONA] non risultava censito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Relativamente ai primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, si osserva che le richieste di esecuzione di un mandato di arresto europeo relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale anteriore alla vigenza della legge 22 aprile 2005, n. 69. Tuttavia la richiesta di mandato di arresto europeo può ritenersi equipollente alla domanda di estradizione, purché siano soddisfatti sia i requisiti e i contenuti formali, sia i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente dettati in tema di estradizione, la cui disciplina sarà applicata dall'Italia in sede di trattazione della richiesta (Sez. 6, n. 58531 del 28/12/2018, Kluzinski, Rv. 275506; Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, Kivis, Rv. 260451). Nel caso in esame, al difensore d'ufficio l'avviso della fissazione di garanzia fu dato soltanto poche ore prima dello del suo svolgimento. Tuttavia, il difensore, resosi presente all'interrogatorio, avrebbe dovuto eccepire la nullità, a regime intermedio, nel termine previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc pen. 2. Il ricorrente è stato idoneamente identificato tramite il suo documento di identità stata accertata tramite il suo documento d'identità e comparandone la foto con quella proveniente dall'interpolo. Pertanto, il quarto motivo di ricorso è infondato. 3. Invece, è fondato il terzo motivo di ricorso. Nel provvedimento impugnato la Corte d'appello ha ritenuto sussistere il rischio che [OSCURATO:PERSONA] possa sottrarsi alla esecuzione della consegna, «trattandosi di soggetto (...) solito recarsi per lavoro all'estero», e ha valutato che solo la custodia cautelare in carcere fosse confacente al caso per la mancanza di collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con il territorio italiano e per la sua capacità di spostarsi in diversi paesi, come dal lui stesso dichiarato. Tuttavia, cosi argomentando, il provvedimento impugnato confonde la materiale possibilità di allontanamento con il concreto pericolo di fuga (ossia di allontanamento clandestino). Invece, il pericolo di fuga, che giustifica la limitazione della libertà personale, deve essere fondato su elementi specifici, concreti e sintomatici di un pericolo di allontanamento, che sia clandestino, da parte dell'estradando da valutarsi sulla base di dati indicativi di un'attività positiva del soggetto rivelativa di una preparazione della fuga (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178; Sez. 1, n. 31765 del 10/09/2020, Akim, Rv. 279893; Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057). Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone l'immediata rz o, liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altro. .....? Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale Cn.1 c0..4 • C..) in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. nonchè per = C_D .... gli ademp
Decreto Cassazione n. 27652/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris