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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 30509/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 25325-202.1 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DI sAgnì3 [OSCURATO:PERSONA])([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 2269/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 6 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Nola, [OSCURATO:PERSONA]„ per sentir dichiarare la risoluzione dei contratti di affitto agrario relativi al fondo denominato "[OSCURATO:PERSONA]", sito in [OSCURATO:PERSONA], intercorrenti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1957, e [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1949, assumendo che tali contratti fossero scaduti nel 1992 o, comunque, nel 1997, per aver il proprio dante causa, [OSCURATO:PERSONA], intimato disdetta agli affittuari nel 1991 e ribadito successivamente con lettere raccomandate la volontà di ottenere il rilascio, ed evidenziando che, pur essendo stato richiesto all'epoca di tali note l'espletamento del tentativo di conciliazione, l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Agricoltura aveva ritenuto di non effettuarlo, reputando che non sussistesse tra le parti alcuna controversia.

Si costituirono tutti i convenuti chiedendo preliminarmente la sospensione del processo per aver proposto domanda di riscatto agrario ed eccepirono il difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio tutti gli affittuari; eccepirono, inoltre, che non vi fosse prova della ricezione della disdetta del 1991, inviata comunque ad uno solo dei destinatari, sia pure per conto di tutti, e che il contratto risaliva al 1969, con le conseguenze che ne derivavano in tema di finito affitto.

Ric. 2021 n. 25325 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -2- Il Tribunale dichiarò l'improcedibilità del ricorso sul rilievo che la domanda giudiziale non era stata preceduta dal tentativo di conciliazione nei confronti di tutti gli affittuari.

Avverso tale decisione, propose appello la Moccia, deducendo che vi era agli atti il tentativo di conciliazione rivolto agli originari affittuari del 1991, nonché la richiesta di convocazione rivolta agli attuali occupanti ed allo [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 e che, pur se l'ufficio amministrativo non aveva ritenuto di procedere alla convocazione, comunque la richiesta doveva considerarsi validamente effettuata.

Si costituirono gli appellati eccependo che davanti all'IPA non erano stati convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i coeredi dei cinque affittuari defunti che risultavano dalle dichiarazioni sostitutive prodotte; ribadirono le eccezioni relative al difetto di integrità del contraddittorio e e.1 dif tto di prova della ricezione della disdetta e, nel merito, confermaroncJyT contratto era sorto nel 1969.

La Corte di appello di Napoli, pur procedendo all'integrazione della motivazione della sentenza impugnata, rigettò il gravame, ritenendo che la disdetta del 1997 avesse comportato la revoca di quella inviata nel 1991 e che il tentativo di conciliazione avrebbe dovuto essere ripetuto in relazione alla nuova disdetta„ anche in considerazione del tempo trascorso tra esso e l'azione di rilascio.

Avverso la sentenza di secondo grado la Moccia propose ricorso per cassazione.

Questa Corte, con sentenza n. 4679/2016 - nell'accogliere il ricorso basato su un unico motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità ritenne che la disdetta del 1991 non fosse stata posta nel nulla dalla disdetta del 1997 e che la comunicazione ex art. 46, primo comma,

I. n. 203/1982 effettuata nel 1991 avesse reso proponibile la domanda di rilascio, ancorché proposta - ad opera dell'avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA] - a Ric. 2021 n. 25325 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -3- distanza di oltre 15 anni, trattandosi di rilascio richiesto sulla base degli stessi presupposti (scadenza del contratto nell'anno 1997) in relazione ai quali era stato richiesto il tentativo di conciliazione, precisando che gli effetti di una disdetta potessero essere superati soltanto da un'univoca manifestazione di volontà di segno contrario, che era mancata nel caso in esame, e che fosse del tutto irrilevante la circostanza che l'Ispettorato non avesse ritenuto di attivare il tentativo di conciliazione, stante comunque la proponibilità dell'azione di rilascio - ex art. 46, quinto comma,

I. n. 203/1982 - una volta decorsi sessanta giorni dalla comunicazione finalizzata ad attivare il tentativo, a prescindere dalla circostanza che questo non fosse stato definito o non fosse stato neppure iniziato. [OSCURATO:PERSONA] riassunse il giudizio dinanzi alla già indicata Corte di merito; si costituirono in quella sede Felice, Adelaide, Ciro, Margherita, Tobia (nato nel 1949) e Tobia (nato nel 1957) [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 2269 del 2021, pubblicata il 24 giugno del medesimo anno, la Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], definitivamente decidendo sul giudizio di rinvio, accolse la domanda di risoluzione per finito affitto e per l'effetto dichiarò risolti alla data del 10 novembre 2012 i contratti di affitto de quibus, condannò gli appellati resistenti in riassunzione al rilascio dei fondi e compensò le spese di giudizio per i due terzi, condannando gli appellati resistenti in riassunzione a pagare il residuo terzo in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentando di essere aventi causa, in qualità di eredi legittimi, della de cuius [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito, con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale e illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 25325 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -4- Sarno, [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1949) e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1957) in proprio, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi e successori nel diritto controverso di [OSCURATO:PERSONA].

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA 'DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (Cass.27/01/2011, n. 1943; 29/01/2013, n. 2046; v. anche Cass.02/03/2016. n. 4116 e Cass., ord., 21/06/2017, n. 15414).

Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove Ric. 2021 n. 25325 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -5- la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass., sez. un., 29/05/2014, n. 12065).

1.3. Nella specie i ricorrenti hanno solo allegato, ma non hanno in alcun modo provato (v. anche elenco allegati al ricorso, in cui non si indica alcuna documentazione volta a fornire tale prova), la loro qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] (Cass., sez. un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4468 e 29/05/2014, n. 12065, quest'ultima già richiamata; v. anche Cass., ord., 4/11/2016, n. 22507 e Cass, ord., 10/5/2018, n. 11276).

Ne consegue, in applicazione dei principi sopra ricordati, ribaditi anche da Cass., ord., 26/09/2019, n. 24050, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2. L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento dell'esame del ricorso incidentale condizionato non tardivo.

3. Tenuto conto della peculiarità delle questioni proposte e della particolarità della vicenda, anche processuale, all'esame, le spese del presente giudizio di cassazione ben possono essere interamente compensate per intero tra le parti.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un Ric. 2021 n. 25325 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -6- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v.

Cass.13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ufteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 25325-202.1 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DI sAgnì3 [OSCURATO:PERSONA])([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso Io studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 2269/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 6 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Nola, [OSCURATO:PERSONA]„ per sentir dichiarare la risoluzione dei contratti di affitto agrario relativi al fondo denominato "[OSCURATO:PERSONA]", sito in [OSCURATO:PERSONA], intercorrenti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1957, e [OSCURATO:PERSONA], nato nel 1949, assumendo che tali contratti fossero scaduti nel 1992 o, comunque, nel 1997, per aver il proprio dante causa, [OSCURATO:PERSONA], intimato disdetta agli affittuari nel 1991 e ribadito successivamente con lettere raccomandate la volontà di ottenere il rilascio, ed evidenziando che, pur essendo stato richiesto all'epoca di tali note l'espletamento del tentativo di conciliazione, l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Agricoltura aveva ritenuto di non effettuarlo, reputando che non sussistesse tra le parti alcuna controversia. Si costituirono tutti i convenuti chiedendo preliminarmente la sospensione del processo per aver proposto domanda di riscatto agrario ed eccepirono il difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio tutti gli affittuari; eccepirono, inoltre, che non vi fosse prova della ricezione della disdetta del 1991, inviata comunque ad uno solo dei destinatari, sia pure per conto di tutti, e che il contratto risaliva al 1969, con le conseguenze che ne derivavano in tema di finito affitto. Ric. 2021 n. 25325 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- Il Tribunale dichiarò l'improcedibilità del ricorso sul rilievo che la domanda giudiziale non era stata preceduta dal tentativo di conciliazione nei confronti di tutti gli affittuari. Avverso tale decisione, propose appello la Moccia, deducendo che vi era agli atti il tentativo di conciliazione rivolto agli originari affittuari del 1991, nonché la richiesta di convocazione rivolta agli attuali occupanti ed allo [OSCURATO:PERSONA] nel 1997 e che, pur se l'ufficio amministrativo non aveva ritenuto di procedere alla convocazione, comunque la richiesta doveva considerarsi validamente effettuata. Si costituirono gli appellati eccependo che davanti all'IPA non erano stati convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i coeredi dei cinque affittuari defunti che risultavano dalle dichiarazioni sostitutive prodotte; ribadirono le eccezioni relative al difetto di integrità del contraddittorio e e.1 dif tto di prova della ricezione della disdetta e, nel merito, confermaroncJyT contratto era sorto nel 1969. La Corte di appello di Napoli, pur procedendo all'integrazione della motivazione della sentenza impugnata, rigettò il gravame, ritenendo che la disdetta del 1997 avesse comportato la revoca di quella inviata nel 1991 e che il tentativo di conciliazione avrebbe dovuto essere ripetuto in relazione alla nuova disdetta„ anche in considerazione del tempo trascorso tra esso e l'azione di rilascio. Avverso la sentenza di secondo grado la Moccia propose ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 4679/2016 - nell'accogliere il ricorso basato su un unico motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità ritenne che la disdetta del 1991 non fosse stata posta nel nulla dalla disdetta del 1997 e che la comunicazione ex art. 46, primo comma, I. n. 203/1982 effettuata nel 1991 avesse reso proponibile la domanda di rilascio, ancorché proposta - ad opera dell'avente causa dell'[OSCURATO:PERSONA] - a Ric. 2021 n. 25325 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -3- distanza di oltre 15 anni, trattandosi di rilascio richiesto sulla base degli stessi presupposti (scadenza del contratto nell'anno 1997) in relazione ai quali era stato richiesto il tentativo di conciliazione, precisando che gli effetti di una disdetta potessero essere superati soltanto da un'univoca manifestazione di volontà di segno contrario, che era mancata nel caso in esame, e che fosse del tutto irrilevante la circostanza che l'Ispettorato non avesse ritenuto di attivare il tentativo di conciliazione, stante comunque la proponibilità dell'azione di rilascio - ex art. 46, quinto comma, I. n. 203/1982 - una volta decorsi sessanta giorni dalla comunicazione finalizzata ad attivare il tentativo, a prescindere dalla circostanza che questo non fosse stato definito o non fosse stato neppure iniziato. [OSCURATO:PERSONA] riassunse il giudizio dinanzi alla già indicata Corte di merito; si costituirono in quella sede Felice, Adelaide, Ciro, Margherita, Tobia (nato nel 1949) e Tobia (nato nel 1957) [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 2269 del 2021, pubblicata il 24 giugno del medesimo anno, la Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA], definitivamente decidendo sul giudizio di rinvio, accolse la domanda di risoluzione per finito affitto e per l'effetto dichiarò risolti alla data del 10 novembre 2012 i contratti di affitto de quibus, condannò gli appellati resistenti in riassunzione al rilascio dei fondi e compensò le spese di giudizio per i due terzi, condannando gli appellati resistenti in riassunzione a pagare il residuo terzo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentando di essere aventi causa, in qualità di eredi legittimi, della de cuius [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito, con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale e illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 25325 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -4- Sarno, [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1949) e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1957) in proprio, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi e successori nel diritto controverso di [OSCURATO:PERSONA]. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA 'DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l'onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (Cass.27/01/2011, n. 1943; 29/01/2013, n. 2046; v. anche Cass.02/03/2016. n. 4116 e Cass., ord., 21/06/2017, n. 15414). Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove Ric. 2021 n. 25325 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -5- la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass., sez. un., 29/05/2014, n. 12065). 1.3. Nella specie i ricorrenti hanno solo allegato, ma non hanno in alcun modo provato (v. anche elenco allegati al ricorso, in cui non si indica alcuna documentazione volta a fornire tale prova), la loro qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] (Cass., sez. un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4468 e 29/05/2014, n. 12065, quest'ultima già richiamata; v. anche Cass., ord., 4/11/2016, n. 22507 e Cass, ord., 10/5/2018, n. 11276). Ne consegue, in applicazione dei principi sopra ricordati, ribaditi anche da Cass., ord., 26/09/2019, n. 24050, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2. L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento dell'esame del ricorso incidentale condizionato non tardivo. 3. Tenuto conto della peculiarità delle questioni proposte e della particolarità della vicenda, anche processuale, all'esame, le spese del presente giudizio di cassazione ben possono essere interamente compensate per intero tra le parti. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un Ric. 2021 n. 25325 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -6- ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass.13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ufteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
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