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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12164/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RUSSO Davide, n. a Palermo il 5/5/1975, avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo il 13 gennaio 2021, che, all'esito del giudizio abbreviato, riconosciuta la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina impropria consumata, aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti di censura in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione, anche per travisamento della prova, omessa valutazione di prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. b, d ed e; art. 628 cpv. cod. pen.), per avere la Corte (nella indiscussa ontologia del fatto consumato) riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina impropria consumata, nonostante l'evidente iato, cronologico e funzionale, tra il momento dell'impossessamento della cosa altrui, il consolidamento del possesso della stessa cosa sottratta e la minaccia usata nei confronti della vittima, senza alcuna finalità di "difendere" un possesso già consolidato o di conseguire l'impunità già guadagnata per una condotta di sottrazione già abbondantemente consumata.

1.2. Gli stessi vizi sono denunziati quanto a ritenuta consumazione della fattispecie, avendo la persona offesa mantenuto il costante controllo sulla merce sottratta sino alla definitiva restituzione.

1.3. Ancora i medesimi vizi sono denunziati in ordine alla motivazione spesa per negare la richiesta circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., in ragione del fatto che nessun danno patrimoniale era stato provocato con la condotta sottrattiva e neppure la vittima aveva patito paterni o ingiurie corporali per effetto della condotta violenta dell'agente, la Corte di merito ha poi negato la richiesta attenuante con motivazione palesemente eccentrica rispetto alla imputazione; ha infatti richiamato una fattispecie solo tentata (in luogo della rapina consumata contestata) ed ha ritenuto non particolarmente lieve un danno di poche decine di euro, peraltro neppure realizzatosi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati.

1.1. La Corte territoriale ha inteso (in consonanza di valutazione con il giudice di primo grado) racchiudere nella unità funzionale di intenti due azioni poste in continuità teleologica: la sottrazione non violenta di beni in possesso della persona offesa e la successiva minaccia alla persona, funzionale a mantenere il possesso della cosa già sottratta e conseguire l'impunità.

Il che integra il paradigma della rapina impropria consumata, sia per il già conseguito possesso della cosa altrui, che per la contestualità funzionale di sottrazione e violenza o minaccia alla persona.

La giurisprudenza di questa Corte può dirsi sul punto consolidata (da ultimo Sez. 2, n. 23231, del 13/4/2022, n.m.; Sez. 7, ord. n. 34056, del 29/5/2018, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 2013 Rv. 257310 - 01; Sez. 2, n. 30127 del 2009 Rv. 244821 - 01; n. 39924 del 2008) e afferma costantemente che in tema di qualificazione della rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, con la conseguenza che per la configurazione del reato complesso, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità.

1.2. I primi due motivi sollecitano comunque la Corte di legittimità ad una differente qualificazione del fatto (furto tentato, seguito da minaccia), che la Corte territoriale ha inteso (con il giudice di primo grado) racchiudere nella tipicità descrittiva della rapina consumata, con motivazione che, aderendo scrupolosamente ai dati di fatto assunti nel giudizio a prova contratta, non appare affatto illogica, men che meno in forma manifesta.

1.3. Quanto al terzo motivo, la circostanza invocata (aver provocato un danno patrimoniale di particolare lievità) è stata respinta dalla Corte di merito sulla base una argomentazione duplice, una fallace (delitto solo tentato) e l'altra opinabile (danno sottrattivo dell'ammontare di poco meno di 80 euro), ma non manifestamente illogica.

Il motivo si scontra comunque con una costante giurisprudenza di legittimità che esclude tale qualificazione circostanziale in riferimento ai delitti (come la rapina) ad offensività plurale, in ragione del paterna subito per l'aggressione alla persona, funzionale a consolidare il possesso illecito appena conseguito e a guadagnare l'impunità per la condotta di reato.

L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. presuppone, infatti, non solo che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, ma che tale sia anche l'ulteriore effetto pregiudizievole subito dall'offeso (Sez. 2, n. 50660, del 5/10/2017, Rv. 271695).

La motivazione della Corte di merito, così come integrata, risulta pertanto esente da vizi esiziali di logicità.2.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: RUSSO Davide, n. a Palermo il 5/5/1975, avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo il 13 gennaio 2021, che, all'esito del giudizio abbreviato, riconosciuta la responsabilità dell'imputato per il reato di rapina impropria consumata, aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti di censura in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizio esiziale di motivazione, anche per travisamento della prova, omessa valutazione di prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. b, d ed e; art. 628 cpv. cod. pen.), per avere la Corte (nella indiscussa ontologia del fatto consumato) riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina impropria consumata, nonostante l'evidente iato, cronologico e funzionale, tra il momento dell'impossessamento della cosa altrui, il consolidamento del possesso della stessa cosa sottratta e la minaccia usata nei confronti della vittima, senza alcuna finalità di "difendere" un possesso già consolidato o di conseguire l'impunità già guadagnata per una condotta di sottrazione già abbondantemente consumata. 1.2. Gli stessi vizi sono denunziati quanto a ritenuta consumazione della fattispecie, avendo la persona offesa mantenuto il costante controllo sulla merce sottratta sino alla definitiva restituzione. 1.3. Ancora i medesimi vizi sono denunziati in ordine alla motivazione spesa per negare la richiesta circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., in ragione del fatto che nessun danno patrimoniale era stato provocato con la condotta sottrattiva e neppure la vittima aveva patito paterni o ingiurie corporali per effetto della condotta violenta dell'agente, la Corte di merito ha poi negato la richiesta attenuante con motivazione palesemente eccentrica rispetto alla imputazione; ha infatti richiamato una fattispecie solo tentata (in luogo della rapina consumata contestata) ed ha ritenuto non particolarmente lieve un danno di poche decine di euro, peraltro neppure realizzatosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati. 1.1. La Corte territoriale ha inteso (in consonanza di valutazione con il giudice di primo grado) racchiudere nella unità funzionale di intenti due azioni poste in continuità teleologica: la sottrazione non violenta di beni in possesso della persona offesa e la successiva minaccia alla persona, funzionale a mantenere il possesso della cosa già sottratta e conseguire l'impunità. Il che integra il paradigma della rapina impropria consumata, sia per il già conseguito possesso della cosa altrui, che per la contestualità funzionale di sottrazione e violenza o minaccia alla persona. La giurisprudenza di questa Corte può dirsi sul punto consolidata (da ultimo Sez. 2, n. 23231, del 13/4/2022, n.m.; Sez. 7, ord. n. 34056, del 29/5/2018, Rv. 273617; Sez. 2, n. 43764 del 2013 Rv. 257310 - 01; Sez. 2, n. 30127 del 2009 Rv. 244821 - 01; n. 39924 del 2008) e afferma costantemente che in tema di qualificazione della rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, con la conseguenza che per la configurazione del reato complesso, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità. 1.2. I primi due motivi sollecitano comunque la Corte di legittimità ad una differente qualificazione del fatto (furto tentato, seguito da minaccia), che la Corte territoriale ha inteso (con il giudice di primo grado) racchiudere nella tipicità descrittiva della rapina consumata, con motivazione che, aderendo scrupolosamente ai dati di fatto assunti nel giudizio a prova contratta, non appare affatto illogica, men che meno in forma manifesta. 1.3. Quanto al terzo motivo, la circostanza invocata (aver provocato un danno patrimoniale di particolare lievità) è stata respinta dalla Corte di merito sulla base una argomentazione duplice, una fallace (delitto solo tentato) e l'altra opinabile (danno sottrattivo dell'ammontare di poco meno di 80 euro), ma non manifestamente illogica. Il motivo si scontra comunque con una costante giurisprudenza di legittimità che esclude tale qualificazione circostanziale in riferimento ai delitti (come la rapina) ad offensività plurale, in ragione del paterna subito per l'aggressione alla persona, funzionale a consolidare il possesso illecito appena conseguito e a guadagnare l'impunità per la condotta di reato. L'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. presuppone, infatti, non solo che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, ma che tale sia anche l'ulteriore effetto pregiudizievole subito dall'offeso (Sez. 2, n. 50660, del 5/10/2017, Rv. 271695). La motivazione della Corte di merito, così come integrata, risulta pertanto esente da vizi esiziali di logicità.2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di con
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