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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04919/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 luglio 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per la ricettazione di un assegno. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la Corte di appello non aveva preso in alcuna considerazione che il titolo in questione fosse stato consegnato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], e non da altro soggetto; anzi, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che la consegna era stata effettuata dalla figlia di [OSCURATO:PERSONA] (pag.11 trascrizione del 13.02.2019); inoltre, le dichiarazioni di Ferrara, soggetto portatore di contrapposti interessi sia di natura personale che giudiziari, non avevano avuto alcun riscontro ed erano assolutamente inverosimili. 1.2 Il difensore osserva che, pur ammettendo che l'imputato avesse avuto la disponibilità del titolo, restava da dimostrare la sua effettiva conoscenza della natura illecita dello stesso. 1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare di ufficio la intervenuta prescrizione del reato, visto che Ferrara aveva dichiarato di aver ricevuto un primo titolo nel 2011 e subito dopo quello di cui al capo di imputazione, precisando che dopo un anno dal ricevimento di quest'ultimo assegno, nel 2013faveva deciso di denunciare [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, l'assegno era stato consegnato nel 2012, per cui era maturato il termine di prescrizione. 1.4 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere, attesa la non manifesta infondatezza del motivo relativo alla eccepita prescrizione 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso non risulta essere stato proposto in appello, in cui si lamentava genericamente che non era "stata fornita prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto l'effettiva disponibilità del titolo"; si deve quindi ribadire che, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rileva bili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 - del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).

Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame.

Non manifestamente infondato, è invece, il motivo relativo alla eccepita prescrizione.

Il difensore ha infatti rilevato che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il teste Ferrara aveva affermato di aere versato l'assegno di cui al capo di imputazione nel 2013, dopo un anno dalla ricezione dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, il ricorrente ha offerto un elemento incontrovertibile dal quale si ricava che la data del commesso reato non era quella indicata nel capo di imputazione (novembre 2014); considerata quindi la non manifesta infondatezza del motivo e che soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precludendo pertanto la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, la sentenza impugnata deve essere annullata per essere decorso, alla data attuale, il termine di prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 luglio 2022, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per la ricettazione di un assegno. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che la Corte di appello non aveva preso in alcuna considerazione che il titolo in questione fosse stato consegnato a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], e non da altro soggetto; anzi, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che la consegna era stata effettuata dalla figlia di [OSCURATO:PERSONA] (pag.11 trascrizione del 13.02.2019); inoltre, le dichiarazioni di Ferrara, soggetto portatore di contrapposti interessi sia di natura personale che giudiziari, non avevano avuto alcun riscontro ed erano assolutamente inverosimili. 1.2 Il difensore osserva che, pur ammettendo che l'imputato avesse avuto la disponibilità del titolo, restava da dimostrare la sua effettiva conoscenza della natura illecita dello stesso. 1.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare di ufficio la intervenuta prescrizione del reato, visto che Ferrara aveva dichiarato di aver ricevuto un primo titolo nel 2011 e subito dopo quello di cui al capo di imputazione, precisando che dopo un anno dal ricevimento di quest'ultimo assegno, nel 2013faveva deciso di denunciare [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, l'assegno era stato consegnato nel 2012, per cui era maturato il termine di prescrizione. 1.4 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere, attesa la non manifesta infondatezza del motivo relativo alla eccepita prescrizione 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso non risulta essere stato proposto in appello, in cui si lamentava genericamente che non era "stata fornita prova che il [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto l'effettiva disponibilità del titolo"; si deve quindi ribadire che, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rileva bili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 - del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. Non manifestamente infondato, è invece, il motivo relativo alla eccepita prescrizione. Il difensore ha infatti rilevato che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il teste Ferrara aveva affermato di aere versato l'assegno di cui al capo di imputazione nel 2013, dopo un anno dalla ricezione dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, il ricorrente ha offerto un elemento incontrovertibile dal quale si ricava che la data del commesso reato non era quella indicata nel capo di imputazione (novembre 2014); considerata quindi la non manifesta infondatezza del motivo e che soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, precludendo pertanto la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, la sentenza impugnata deve essere annullata per essere decorso, alla data attuale, il termine di prescrizione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato