CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4,z 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, in funzione difiesame, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 31 gennaio 2022, ha applicato nei suoi'dà misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di cui al capo 19 dell'incolpazione provvisoria (estorsione aggravata per aver agito in più persone riunite e ai sensi dell'art. 416-b/s.1 cod. pen.). 1.1.Si tratta della contestazione di aver imposto, in concorso con il cognato [OSCURATO:PERSONA], con minaccia e violenza alle persone offese, imprenditori del settore ortofrutticolo, l'acquisto presso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] di prodotti in quantità maggiore rispetto al reale fabbisogno e a prezzi maggiorati rispetto al mercato, impedendo alle medesime persone offese di rivolgersi ad altri fornitori, costringendole anche a versare somme di danaro mai dovuto, fatto contestato come commesso in più persone riunite e con la circostanza aggravante di aver posto in essere la minaccia attraverso persone appartenenti al clan di cui al capo 1, nonché al fine di agevolare la famiglia dei barcellonesi. 1.2. Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle attività di indagine, confluite, negli anni, in diverse operazioni (da ultimo quella cd. Dinastia, con applicazione di misure cautelari, nel mese di febbraio 2020, anche a carico di taluni degli indagati compresi nell'ordinanza genetica della misura in esame), che avevano condotto ad acclarare l'esistenza di un gruppo mafioso, operante nel messinese, di cui quello oggetto del provvedimento genetico costituisce prosecuzione, come dimostrato, secondo i convergenti provvedimenti cautelari, anche dalla coincidenza di alcuni dei partecipi. Nel provvedimento impugnato si valorizza (cfr. pag. 4 e ss.) l'indagine avviata dopo l'incendio di natura dolosa dell'attività denominata Santorini, avvenuto il 29 dicembre 2017 nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (fatto che si inquadra nel tentativo della mafia barcellonese di monopolizzare i servizi di sicurezza dei locali notturni della zona e che si ascrive proprio a [OSCURATO:PERSONA]), che aveva condotto ad acclarare la persistente attività, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata famiglia dei barcellonesi. Tanto, attraverso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], storici componenti del sodalizio che, a decorrere dal 2019, a vario titolo avevano beneficiato della mitigazione del trattamento detentivo in atto a loro carico, tanto da riuscire a reimmettersi nel circuito criminale di appartenenza, riprendendo le redini del clan, pur trovandosi agli arresti domiciliari, operando anche in nuovi settori di interesse (traffico di stupefacenti e prostituzione)i occupandosi, altresì, del mantenimento dei sodali ristretti in carcere. Secondo il provvedimento censurato, le indagini avevano consentito di acclarare, anche attraverso le intercettazioni con agente intrusore informatico nel telefono cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto, che i maggiorenti del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed anche [OSCURATO:PERSONA], arrestato in data 11 marzo 2020 e deceduto il 21 marzo 2021, avevano siglato un accordo per consentire la costruzione di una bacinella comune, ove sarebbero confluiti i proventi illeciti e assicurare il mantenimento dei sodali detenuti, comprendendo, in tale fondo, anche i proventi conseguiti ai danni di realtà economiche soggette al "pizzo" (estorsioni aggravate ai danni della [OSCURATO:PERSONA] 3G s.r.I., della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., dell'[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei fratelli Maggio, già sottoposte ad estorsione nell'ambito di diverso procedimento denominato Gotha 7), in totale continuità con le attività estorsive illecite . attuate in passato, ai danni degli imprenditori della zona di riferimento del sodalizio. 1.3.La vicenda per la quale è stato applicato a carico del ricorrente il titolo custodiale è descritta a pag. 9 e ss. dell'ordinanza impugnata che, a sua volta, richiama il titolo genetico (pag. 216 e ss.), ove vengono indicate le fonti di prova (dichiarazioni delle persone offese; conversazioni telefoniche registrate, tra cui quella al prog. n. 19577 del 4 luglio 2018, nt. 105/18 a partire dal quale si riportano le numerose telefonate registrate, sino al 20 gennaio 2019; captazioni ambientali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], in particolare quella relativa al colloquio svolto, il 6 gennaio 2019, con [OSCURATO:PERSONA] e tutte le successive conversazioni anche tra il Foti e le persone offese del capo 19, che quest'ultimo riceveva presso l'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari; conversazione registrata in ambientale il 3 giugno 2019 all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], operante quale commerciante nel settore ortofrutticolo, intercorsa tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]). Si precisano le ragioni per le quali il fatto è stato correttamente qualificato, dal Giudice per le indagini preliminari, quale estorsione aggravata e si escludono elementi positivi da poter considerare ai fini del superamento della cd. doppia presunzione di esigenze cautelari, connessa al titolo di reato per il quale si procede (cfr. pag. 26 e ss.) in quanto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. S. Campanella, che denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riferimento alla misura cautelare applicata.2.1. Si deduce che il Tribunale del riesame fa riferimento al provvedimento genetico che, tuttavia, non indicherebbe alcun elemento, individualizzante e specifico, a carico del ricorrente quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si evidenzia che Merlino si sarebbe limitato a chiedere, alle persone offese, la restituzione di somme di sua spettanza in quanto derivanti da precedenti forniture di prodotti ortofrutticoli dei cui corrispettivi il Russo era rimasto debitore. Anzi, il suo coinvolgimento nelle vicende estorsive acclarate nell'ambito della corposa indagine sfociata nella ordinanza cautelare genetica, vedrebbe Merlino interessato soltanto dalla vicenda cd. Russo senza che a suo carico siano emerse ulteriori attività di carattere estorsivo. Si rimarca l'incensuratezza dell'indagato, commerciante di prodotti ortofrutticoli, una qualità che; rispetto ad altri innumerevoli venditori con i quali questi si è interfacciato, non ha condotto ad elevare a suo carico alcuna contestazione per pretese di carattere estorsivo avanzate ai loro danni, nonostante il continuo e durevole monitoraggio, attraverso l'attività di intercettazione in atto nei suoi confronti e a carico del cognato Gatto. Si sottolinea, poi, che a pag. 27 dell'ordinanza impugnata il Tribunale fa riferimento ad un presunto pericolo di inquinamento probatorio (pericolo che le persone offese quali testimoni possano essere avvicinate e indotte, con metodi intimidatori, a dichiarare il falso o ad essere reticenti) ; che il Giudice dell'ordinanza genetica non aveva posto in alcun punto a carico del ricorrente. Infine, si sottolinea che sarebbe del tutto apparente la motivazione quanto ai criteri di scelta della misura cautelare tenendo presenti numerosi elementi di fatto, dai quali poter desumere il superamento della presunzione, che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare. 2.2.A pag. 8 del ricorso si sottolineano elementi indicati come positivi, quali l'assenza del coinvolgimento di Merlino, ormai quarantenne, in procedimenti di criminalità organizzata, la mancata applicazione a suo carico di misure cautelari fino a questo momento, l'assenza del suo coinvolgimento ditt reati fine del sodalizio, l'assenza di contatti con soggetti, diversi dal cognato Gatto, intranei al sodalizio che si assume di aver agevolato, l'assenza di caratteristiche tipiche delle condotte estorsive quanto a quella acclarata nel caso di specie. Si sottolinea, infine, l'assenza di motivazione sufficiente circa la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico, tenuto conto che il Tribunale sottolinea soltanto un'ipotetica inaffidabilità del Merlino quanto all'osservanza delle prescrizioni, senza che se ne specifichino le ragioni, facendo, peraltro, riferimento alla figura del Gatto, come intraneo al sodalizio ma che si interfaccia con il ricorrente non in quanto mafioso ma perché suo cognato. Infine, sarebbe del tutto omessa la motivazione circa la concessione della meno grave misura degli arresti domiciliari con lo strumento di controllo a distanza. 3.11 difensore ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale anche riportandosi al contenuto della memoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.Si osserva, in via generale, che va condiviso l'approdo interpretativo al quale è giunta la costante giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (tra le altre, trattandosi di indirizzo costante, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). 1.2. In ogni caso, si rileva che la motivazione del provvedimento impugnato è non manifestamente illogica e completa laddove valorizza, ai fini della riscontrata pericolosità all'attualità, la consistente gravità della condotta, posto che l'indagato ha agito in concorso con noto esponente della cosca operante sul territorio, [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, espressamente, all'inizio del rapporto estorsivo aveva speso nei confronti della vittima, [OSCURATO:PERSONA], il nome del vertice del clan barcellonese, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 19 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale ha spiegato, con motivazione completa e corretta, in punto di diritto, le ragioni per reputare che la lunga durata nel tempo della condotta e il timore di ritorsioni cagionato alla vittima, in modo insistente e reiterato, fossero modalità esecutive particolarmente allarmanti e tali da richiedere, quale misura adeguata, quella più grave in esecuzione. Tale motivazione appare in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471). Del resto la detta presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere opera anche per la presente fattispecie incriminatrice, prevista dagli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. Infine, si deve evidenziare che la motivazione sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari è non manifestamente illogica (cfr. pag 27), posto che si afferma che Merlino, ove posto agli arresti domiciliari, non sarebbe affidabile per l'acclarato costante contatto con il cognato Gatto, quest'ultimo indicato come inserito nell'organigramma del clan, dunque ravvisando l'inadeguatezza dell'ambiente domiciliare a schermare da contatti con l'ambiente esterno, vista l'ordinario rapporto con soggetti inseriti pacificamente in contesto mafioso, al di là del riscontrato rapporto di parentela o affinità. 1.4. Da ultimo, rispetto all'eccepita omessa motivazione sull'adeguatezza degli arresti domiciliari con lo strumento di controllo del braccialetto elettronico, è corretto l'indirizzo ermeneutico che è riportato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella sua memoria scritta. In base a tale orientamento di legittimità, invero, il giudizio di inadeguatezza in radice di altre misure cautelari, diverse da quella custodiale in carcere, a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).2.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non derivando, dalla presente pronuncia, la liberazione dell'indagato, devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Man