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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05600/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 6008del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 19 febbraio 1961 a Melfi (PZ) ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 58, C.F: [OSCURATO:PERSONA] 61B19 F104S, rappresentato e difeso, unitamente e/o disgiuntamente, per procura in calce al ricorso, dai professori avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48H10 E716U – pec: prof.avv.enricofollieri @ pec.it – [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S24 A944W – pec: avv.luigifollieri @ pec.it – [OSCURATO:TELEFONO]) della “[OSCURATO:PERSONA]”, elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 18 presso lo studio Follieri nonché digitalmente al seguente indirizzo pec: prof.avv.enricofollieri @ pec.it.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede legale in Genova, Via de Marini, n. 1, rappresentata dall’[OSCURATO:PERSONA] ERG [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 74D53 I480J), rappresentata e difesa, in via fra loro disgiunta, in forza di procura speciale alle liti allegata al controricorso e da intendersi apposta in calce allo stesso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 65T50 L833G - indirizzo PEC cristina.martorana @ milano.pecavvocati.it), e dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 59C17 H501E - indirizzo PEC alessandrobotto @ ordineavvocatiroma.org), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti difensori sito in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, 67 (“Legance –[OSCURATO:PERSONA]”).

Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Potenza n° 3018 depositata il 19 dicembre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’ordinanza indicata in intestazione la Corte d’appello di Potenza ha liquidato in favore dell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] – sul cui fondo agricolo, sito in Melfi, località Sant’Alessandro, Piano dei Gelsi, [OSCURATO:PERSONA], era stata realizzata una pala eolica, a seguito di procedimento di espropriazione e asservimento attivato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –complessivi euro 64.174,12, di cui euro 57.040,00 a titolo di indennità di espropriazione, euro 411,25 per indennità di asservimento, euro 6.722,87 per occupazione legittima, oltre interessi. 2.- Per giungere a tale quantificazione, la Corte del merito, sulla scorta della c.t.u., ha ritenuto che la stima dei suoli da espropriare dovesse essere condotta col metodo indiretto, basato sulla capitalizzazione del reddito ricavabile dal capitale fondiario, utilizzando i dati ricavabili dal mercato degli affitti, non essendo applicabile nella fattispecie né il metodo sintetico-comparativo, in considerazione della mancanza di comparabili, né quello analitico-ricostruttivo, utilizzabile solo in presenza di area edificabile.

Col metodo della capitalizzazione il c.t.u. aveva determinato il valore di euro 1,2347 al mq, ma, poiché la stessa autorità espropriante nella Determina n° 24AA.2020/D.00285 della Regione [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2020 aveva offerto euro 2,5 al mq, il c.t.u. aveva ritenuto che questo fosse il giusto prezzo.

A tale conclusione aderiva anche la Corte, assegnando euro 2,5 al mq quale indennità di esproprio, e riducendola del settanta percento quanto all’indennità di asservimento, sempre in base agli accertamenti del consulente.

Sulla scorta dell’indennità di esproprio, la Corte liquidava, poi, in dodicesimi l’indennità per l’occupazione temporanea dal 1° settembre 2020 sino al 21 settembre 2022, data di restituzione dei suoli, e quella di occupazione d’urgenza, dal 1° settembre 2020 sino al 19 maggio 2022 (data della Determina regionale n° 24BD.2022/D.00153 di esproprio del 19 maggio 2022).

La Corte, inoltre, sempre sulla base della c.t.u., escludeva che le parti residue del fondo avessero subito un deprezzamento.

Infine, escludeva il danno rivendicato dal Rauseo e asseritamente derivante dall’eliminazione di un piazzale, dato che il c.t.u. non era riuscito ad indentificarne la posizione e l’effettiva grandezza, e il danno consistente nelle spese per la costruzione, in altra parte dell’appezzamento, del “magazzino/rimessa”, poiché l’impossibilità di realizzazione del manufatto era dipesa dalla scadenza del permesso di costruire ottenuto dal proprietario, non rinnovato prima della scadenza. 3.- Avverso tale decisione il Rauseo ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre mezzi illustrati da memoria.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza dell’impugnazione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo il ricorrente lamenta, sotto tre profili, la violazione degli artt. 22-bis, 50, 32 e 37 del d.P.R. n° 327/2001 e dei principi per la determinazione del valore venale (art. 834 cod. civ.), in relazione all’art. 360 n° 3 e n° 5 del cod. proc. civ.

Col primo profilo (lettera A) deduce che “la realizzazione di un parco eolico, su terreni utilizzati in precedenza per colture agricole, rappresenta un’ipotesi di sfruttamento di suolo diversa e tale da costituire un potenziale commerciale – vendita, locazione, servitù, diritto di superficie, permuta etc. –sicuramente superiore a quello strettamente agricolo”.

L’ordinanza, dunque, avrebbe dovuto liquidare gli indennizzi facendo riferimento all’uso eminentemente industriale del terreno e non a quello agricolo.

Col secondo e col terzo profilo (sub lettere B e C) lamenta che la Corte non abbia considerato i sette comparabili da lui dimessi in atti, con i quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva preso in locazione fondi limitrofi o aveva ottenuto su di essi il diritto di superficie per un corrispettivo medio di circa euro trenta al mq, con la conseguenza che per la perdita della proprietà sarebbe spettato un indennizzo di euro sessanta al mq.

L’ordinanza sarebbe dunque errata, non avendo applicato il metodo sintetico-comparativo. 5.-Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili.

Anzitutto, va rammentato che un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte non ritiene consentito proporre cumulativa-mente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex multis: Cass., sez.

III, 23 giugno 2017, n° 15651).

Tale principio subisce una deroga solo quando la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (così Cass., sez.

I, 9 dicembre 2021, n° 39169).

Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nella presente fattispecie, nella quale, infatti, non è possibile ricondurre con certezza le doglianze sub lettere A), B) e C) all’uno o all’altro dei due vizi denunciati col n° 3 e col n° 5 dell’art.360 del cod. proc. civ., ossia alla violazione di legge o al difetto motivazionale.

In ogni modo, come già detto nella precedente parte narrativa, la Corte ha utilizzato per la stima dei fondi la “procedura indiretta, basata sulla capitalizzazione del reddito spettante al capitale fondiario costituito dalla terra e da quanto su di esso stabilmente investito, utilizzando i dati rilevati nel mercato degli affitti” (ordinanza pagina 7), consistente, com’è noto, nella attualizzazione al momento della stima (mediante un saggio di sconto) della serie di redditi ricavabili dal cespite.

L’adozione di tale metodo non appare usuale nella prassi applicativa delle espropriazioni per pubblica utilità ed il suo uso potrebbe teoricamente essere criticato, in quanto poggia, per l’appunto, su un criterio reddituale (e non patrimoniale) del bene, contrariamente – ma solo ad una prima apparenza –al principio espresso sin dalla legge 25 giugno 1865 n° 2359 (art. 39), secondo il quale “la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita”, dunque ad un criterio prettamente patrimoniale (il valore venale dell’immobile) e non legato al reddito.

Nondimeno, esso appare corretto e coerente con i criteri dettati dall’odierno art. 40, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001 nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n° 181/2011, in quanto consente di assegnare al fondo un valore venale pieno (ricavandolo dalla capitalizzazione dei canoni di affitto ritraibili dal cespite) rispondente alle peculiarità del suolo, dunque un valore direttamente proporzionale alla consistenza patrimoniale dell’immobile, tanto più che il calcolo dei canoni è stato fatto prendendo in considerazione “il capitale fondiario costituito dalla terra e da quanto su di esso stabilmente investito” (ordinanza pagina D’altra parte, il metodo comparativo invocato dal ricorrente presuppone che vi sia un mercato di beni omogenei, che qui, invece, la Corte ha ritenuto mancante sulla scorta delle plausibili indagini del c.t.u.; mentre il metodo analitico-ricostruttivo presuppone la possibilità di intervento edilizio sul bene, che qui, invece, è esclusa.

In conclusione, è inammissibile e comunque infondata la censura relativa al metodo di stima del suolo.

Passando all’esame del primo profilo, il ricorrente pare dedurre una diversa qualificazione del suolo, in quanto il fondo sarebbe suscettibile di un utilizzo industriale.

Se così è (il motivo non lo lascia chiaramente intendere), esso sarebbe inammissibile, in quanto dalla lettura dell’ordinanza entrambe le parti sono pacificamente partite dal presupposto della natura agricola del suolo e della conseguente sua inedificabilità.

Sulla base di tale premessa (peraltro confermata dal c.t.u.) la Corte ha assunto la sua decisione: sicché la valorizzazione nella presente sede processuale di una diversa qualifica del terreno appare del tutto nuova e, dunque, inammissibile.

Quanto allo sfruttamento industriale del fondo, la Corte non ha affatto pretermesso l’ipotesi di un uso dell’area diverso da quello agricolo, ma anzi ha tenuto ben presente tale aspetto, che ha costituito, per l’appunto, il punto centrale della c.t.u. e della stessa ordinanza gravata.

Del pari inammissibili sono i rilievi critici concernenti la mancata considerazione dei sette comparabili.

A quanto già sopra detto, deve aggiungersi che l’ordinanza ha recepito le plausibili conclusioni del c.t.u., secondo le quali i rogiti allegati dal ricorrente consisterebbero in locazioni ultranovennali ed in costituzioni di superfici e servitù, caratterizzate da pattuizioni di particolare favore per la Breva wind s.r.l. (possibilità di modificare l’allocazione delle opere rispetto all’impegno preso al momento della sottoscrizione, possibilità di recesso dal contratto senza penalità) e di altrettanto particolare rigore per il proprietario (quali l’impegno a non compiere per tutta la durata del contratto attività che intralcino il funzionamento, la gestione, l’utilizzazione e la manutenzione del sito, l’impegno a non sottoscrivere altro patto o contratto che consenta a terzi di compiere attività che renda più oneroso o difficile l’esercizio dei diritti concessi con il contratto di locazione), sicché il corrispettivo di volta in volta pattuito tra Breva e proprietario non poteva considerarsi applicabile al diverso caso della perdita del diritto di proprietà ed all’asservimento.

Più a monte, giova rammentare, da un lato, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass., sez.

VI-2, 12 ottobre 2017 n° 24054): critica che qui non è stata svolta.

Dall’altro, la critica alla c.t.u. può avere ingresso in base all’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. solo ove essa denunci un preciso fatto storico, sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il consulente e, quindi, giudice del merito abbia omesso di considerare (per tutte: Cass., sez.

L, 12 aprile 2024, n° 9925): circostanza che qui non ricorre assolutamente, in quanto la Corte ha menzionato nella motivazione i rilievi critici mossi alla consulenza d’ufficio, dichiarando nondimeno di aderire comunque alle determinazioni dell’Ausiliare; oppure, a maggior ragione, quando il c.t.u. abbia risposto nella relazione finale alle osservazioni formulate dalle parti nel corso delle indagini. 6.-Col secondo motivo, sempre formulato ai sensi degli artt. 360 n° 3 e 5 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 40 del d.P.R. n° 327/2001 e dei principi per la determinazione del valore venale del soprassuolo.

La Corte, aderendo alla c.t.u., avrebbe erroneamente concluso nel senso che il piazzale eliminato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era identificabile e misurabile in base ai documenti dimessi in atti, ma senza considerare che alla SCIA presentata per la realizzazione di esso era allegata una planimetria e che in un allegato erano presenti i dati catastali.

Inoltre, dal verbale di immissione in possesso risultava l’esistenza dello spiazzo. 7.-Mazzo inammissibile al pari del precedente, non solo per le ragioni già esposte, ma anche perché esso tende a superare l’accertamento in fatto compiuto prima dal c.t.u. e poi dalla Corte, secondo il quale non è stato possibile accertare né la posizione esatta, né le dimensioni dello stesso.

Trattandosi del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie è evidente che la censura tenda ad ottenere in questa sede una interpretazione di segno diverso rispetto a quella, del tutto plausibile, data dal giudice del merito. 8.- Col terzo mezzo – intitolato “ violazione art. 33 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, art. 16 l. 22 ottobre 1971 n. 865 e dei principi relativi alla diminuzione del valore del fondo residuo non espropriato in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.” ed articolato in due profili – il ricorrente lamenta (profilo sub lettera A) che la pala eolica sia stata realizzata nel cuore dell’azienda agricola, con conseguente “scomodo”, segnalato dal c.t.p., che cagionerebbe la riduzione del quindici percento del valore economico dell’azienda, quantificato nel 2004 (da un istituto di credito) in euro 468.150,00 e ragguagliabile a valori attuali ad euro 750 mila.

Col secondo profilo (lettera B) lamenta che la Corte non abbia considerato, nella liquidazione delle indennità, la distanza che dopo la realizzazione della pala eolica avrebbe dovuto essere rispettata (300 metri ai sensi del d.m. 10 settembre 2010), con conseguente impossibilità di sopraelevare il ricovero delle macchine agricole, per il quale era già stata ottenuto permesso di costruire. 9.- Anche questo mezzo è inammissibile, sia per la promiscuità delle censure, sia perché involge apprezzamenti del materiale istruttorio integralmente rimessi al giudice del merito.

Peraltro, il passaggio motivazionale – secondo il quale al Rauseo non spettava alcun indennizzo per la perdita della possibilità di sopraelevazione, avendo colpevolmente fatto scadere il termine previsto nel permesso di costruire senza chiederne il rinnovo – non è stato adeguatamente censurato dal ricorrente, il quale si è limitato ad allegare di aver depositato “la concessione edilizia solo per dimostrare la serietà del suo intento di sopraelevare un appartamento ad uso abitativo” (ricorso pagina 24), con ciò non considerando che, una volta che un documento sia dimesso in atti, la parte non può pretendere che il giudice lo apprezzi secondo l’intenzione della parte e non, invece, secondo il suo “prudente apprezzamento” (art. 116 cod. proc. civ.).

Giova solo aggiungere che il d.m. 10 settembre 2010 (allegato 4, punto 5.3) non prescrive una distanza legale, ma detta delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

Infatti, la previsione della minima distanza di duecento metri di un autogeneratore da unità abitative (peraltro la norma dice “stabilmente abitate”: circostanza che qui non risulta affatto dall’ordinanza gravata) è infatti prevista per rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la valutazione degli elementi necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’impianto dei generatori eolici, ma non impone alcuna fascia di rispetto. 10.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell’unica resistente costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 1,304 milioni circa: 1,368 milioni meno euro 64 mila, riconosciuti dalla Corte d’appello) – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le spese del presente giudizio, che liquida in euro 18.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti.

Dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 6008del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 19 febbraio 1961 a Melfi (PZ) ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 58, C.F: [OSCURATO:PERSONA] 61B19 F104S, rappresentato e difeso, unitamente e/o disgiuntamente, per procura in calce al ricorso, dai professori avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48H10 E716U – pec: prof.avv.enricofollieri @ pec.it – [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S24 A944W – pec: avv.luigifollieri @ pec.it – [OSCURATO:TELEFONO]) della “[OSCURATO:PERSONA]”, elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 18 presso lo studio Follieri nonché digitalmente al seguente indirizzo pec: prof.avv.enricofollieri @ pec.it. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede legale in Genova, Via de Marini, n. 1, rappresentata dall’[OSCURATO:PERSONA] ERG [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 74D53 I480J), rappresentata e difesa, in via fra loro disgiunta, in forza di procura speciale alle liti allegata al controricorso e da intendersi apposta in calce allo stesso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 65T50 L833G - indirizzo PEC cristina.martorana @ milano.pecavvocati.it), e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 59C17 H501E - indirizzo PEC alessandrobotto @ ordineavvocatiroma.org), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti difensori sito in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, 67 (“Legance –[OSCURATO:PERSONA]”). Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Potenza n° 3018 depositata il 19 dicembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’ordinanza indicata in intestazione la Corte d’appello di Potenza ha liquidato in favore dell’imprenditore agricolo [OSCURATO:PERSONA] – sul cui fondo agricolo, sito in Melfi, località Sant’Alessandro, Piano dei Gelsi, [OSCURATO:PERSONA], era stata realizzata una pala eolica, a seguito di procedimento di espropriazione e asservimento attivato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –complessivi euro 64.174,12, di cui euro 57.040,00 a titolo di indennità di espropriazione, euro 411,25 per indennità di asservimento, euro 6.722,87 per occupazione legittima, oltre interessi. 2.- Per giungere a tale quantificazione, la Corte del merito, sulla scorta della c.t.u., ha ritenuto che la stima dei suoli da espropriare dovesse essere condotta col metodo indiretto, basato sulla capitalizzazione del reddito ricavabile dal capitale fondiario, utilizzando i dati ricavabili dal mercato degli affitti, non essendo applicabile nella fattispecie né il metodo sintetico-comparativo, in considerazione della mancanza di comparabili, né quello analitico-ricostruttivo, utilizzabile solo in presenza di area edificabile. Col metodo della capitalizzazione il c.t.u. aveva determinato il valore di euro 1,2347 al mq, ma, poiché la stessa autorità espropriante nella Determina n° 24AA.2020/D.00285 della Regione [OSCURATO:PERSONA] in data 8 luglio 2020 aveva offerto euro 2,5 al mq, il c.t.u. aveva ritenuto che questo fosse il giusto prezzo. A tale conclusione aderiva anche la Corte, assegnando euro 2,5 al mq quale indennità di esproprio, e riducendola del settanta percento quanto all’indennità di asservimento, sempre in base agli accertamenti del consulente. Sulla scorta dell’indennità di esproprio, la Corte liquidava, poi, in dodicesimi l’indennità per l’occupazione temporanea dal 1° settembre 2020 sino al 21 settembre 2022, data di restituzione dei suoli, e quella di occupazione d’urgenza, dal 1° settembre 2020 sino al 19 maggio 2022 (data della Determina regionale n° 24BD.2022/D.00153 di esproprio del 19 maggio 2022). La Corte, inoltre, sempre sulla base della c.t.u., escludeva che le parti residue del fondo avessero subito un deprezzamento. Infine, escludeva il danno rivendicato dal Rauseo e asseritamente derivante dall’eliminazione di un piazzale, dato che il c.t.u. non era riuscito ad indentificarne la posizione e l’effettiva grandezza, e il danno consistente nelle spese per la costruzione, in altra parte dell’appezzamento, del “magazzino/rimessa”, poiché l’impossibilità di realizzazione del manufatto era dipesa dalla scadenza del permesso di costruire ottenuto dal proprietario, non rinnovato prima della scadenza. 3.- Avverso tale decisione il Rauseo ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre mezzi illustrati da memoria. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza dell’impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo il ricorrente lamenta, sotto tre profili, la violazione degli artt. 22-bis, 50, 32 e 37 del d.P.R. n° 327/2001 e dei principi per la determinazione del valore venale (art. 834 cod. civ.), in relazione all’art. 360 n° 3 e n° 5 del cod. proc. civ. Col primo profilo (lettera A) deduce che “la realizzazione di un parco eolico, su terreni utilizzati in precedenza per colture agricole, rappresenta un’ipotesi di sfruttamento di suolo diversa e tale da costituire un potenziale commerciale – vendita, locazione, servitù, diritto di superficie, permuta etc. –sicuramente superiore a quello strettamente agricolo”. L’ordinanza, dunque, avrebbe dovuto liquidare gli indennizzi facendo riferimento all’uso eminentemente industriale del terreno e non a quello agricolo. Col secondo e col terzo profilo (sub lettere B e C) lamenta che la Corte non abbia considerato i sette comparabili da lui dimessi in atti, con i quali la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva preso in locazione fondi limitrofi o aveva ottenuto su di essi il diritto di superficie per un corrispettivo medio di circa euro trenta al mq, con la conseguenza che per la perdita della proprietà sarebbe spettato un indennizzo di euro sessanta al mq. L’ordinanza sarebbe dunque errata, non avendo applicato il metodo sintetico-comparativo. 5.-Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili. Anzitutto, va rammentato che un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte non ritiene consentito proporre cumulativa-mente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex multis: Cass., sez. III, 23 giugno 2017, n° 15651). Tale principio subisce una deroga solo quando la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (così Cass., sez. I, 9 dicembre 2021, n° 39169). Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nella presente fattispecie, nella quale, infatti, non è possibile ricondurre con certezza le doglianze sub lettere A), B) e C) all’uno o all’altro dei due vizi denunciati col n° 3 e col n° 5 dell’art.360 del cod. proc. civ., ossia alla violazione di legge o al difetto motivazionale. In ogni modo, come già detto nella precedente parte narrativa, la Corte ha utilizzato per la stima dei fondi la “procedura indiretta, basata sulla capitalizzazione del reddito spettante al capitale fondiario costituito dalla terra e da quanto su di esso stabilmente investito, utilizzando i dati rilevati nel mercato degli affitti” (ordinanza pagina 7), consistente, com’è noto, nella attualizzazione al momento della stima (mediante un saggio di sconto) della serie di redditi ricavabili dal cespite. L’adozione di tale metodo non appare usuale nella prassi applicativa delle espropriazioni per pubblica utilità ed il suo uso potrebbe teoricamente essere criticato, in quanto poggia, per l’appunto, su un criterio reddituale (e non patrimoniale) del bene, contrariamente – ma solo ad una prima apparenza –al principio espresso sin dalla legge 25 giugno 1865 n° 2359 (art. 39), secondo il quale “la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita”, dunque ad un criterio prettamente patrimoniale (il valore venale dell’immobile) e non legato al reddito. Nondimeno, esso appare corretto e coerente con i criteri dettati dall’odierno art. 40, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001 nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n° 181/2011, in quanto consente di assegnare al fondo un valore venale pieno (ricavandolo dalla capitalizzazione dei canoni di affitto ritraibili dal cespite) rispondente alle peculiarità del suolo, dunque un valore direttamente proporzionale alla consistenza patrimoniale dell’immobile, tanto più che il calcolo dei canoni è stato fatto prendendo in considerazione “il capitale fondiario costituito dalla terra e da quanto su di esso stabilmente investito” (ordinanza pagina D’altra parte, il metodo comparativo invocato dal ricorrente presuppone che vi sia un mercato di beni omogenei, che qui, invece, la Corte ha ritenuto mancante sulla scorta delle plausibili indagini del c.t.u.; mentre il metodo analitico-ricostruttivo presuppone la possibilità di intervento edilizio sul bene, che qui, invece, è esclusa. In conclusione, è inammissibile e comunque infondata la censura relativa al metodo di stima del suolo. Passando all’esame del primo profilo, il ricorrente pare dedurre una diversa qualificazione del suolo, in quanto il fondo sarebbe suscettibile di un utilizzo industriale. Se così è (il motivo non lo lascia chiaramente intendere), esso sarebbe inammissibile, in quanto dalla lettura dell’ordinanza entrambe le parti sono pacificamente partite dal presupposto della natura agricola del suolo e della conseguente sua inedificabilità. Sulla base di tale premessa (peraltro confermata dal c.t.u.) la Corte ha assunto la sua decisione: sicché la valorizzazione nella presente sede processuale di una diversa qualifica del terreno appare del tutto nuova e, dunque, inammissibile. Quanto allo sfruttamento industriale del fondo, la Corte non ha affatto pretermesso l’ipotesi di un uso dell’area diverso da quello agricolo, ma anzi ha tenuto ben presente tale aspetto, che ha costituito, per l’appunto, il punto centrale della c.t.u. e della stessa ordinanza gravata. Del pari inammissibili sono i rilievi critici concernenti la mancata considerazione dei sette comparabili. A quanto già sopra detto, deve aggiungersi che l’ordinanza ha recepito le plausibili conclusioni del c.t.u., secondo le quali i rogiti allegati dal ricorrente consisterebbero in locazioni ultranovennali ed in costituzioni di superfici e servitù, caratterizzate da pattuizioni di particolare favore per la Breva wind s.r.l. (possibilità di modificare l’allocazione delle opere rispetto all’impegno preso al momento della sottoscrizione, possibilità di recesso dal contratto senza penalità) e di altrettanto particolare rigore per il proprietario (quali l’impegno a non compiere per tutta la durata del contratto attività che intralcino il funzionamento, la gestione, l’utilizzazione e la manutenzione del sito, l’impegno a non sottoscrivere altro patto o contratto che consenta a terzi di compiere attività che renda più oneroso o difficile l’esercizio dei diritti concessi con il contratto di locazione), sicché il corrispettivo di volta in volta pattuito tra Breva e proprietario non poteva considerarsi applicabile al diverso caso della perdita del diritto di proprietà ed all’asservimento. Più a monte, giova rammentare, da un lato, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (Cass., sez. VI-2, 12 ottobre 2017 n° 24054): critica che qui non è stata svolta. Dall’altro, la critica alla c.t.u. può avere ingresso in base all’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. solo ove essa denunci un preciso fatto storico, sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il consulente e, quindi, giudice del merito abbia omesso di considerare (per tutte: Cass., sez. L, 12 aprile 2024, n° 9925): circostanza che qui non ricorre assolutamente, in quanto la Corte ha menzionato nella motivazione i rilievi critici mossi alla consulenza d’ufficio, dichiarando nondimeno di aderire comunque alle determinazioni dell’Ausiliare; oppure, a maggior ragione, quando il c.t.u. abbia risposto nella relazione finale alle osservazioni formulate dalle parti nel corso delle indagini. 6.-Col secondo motivo, sempre formulato ai sensi degli artt. 360 n° 3 e 5 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 40 del d.P.R. n° 327/2001 e dei principi per la determinazione del valore venale del soprassuolo. La Corte, aderendo alla c.t.u., avrebbe erroneamente concluso nel senso che il piazzale eliminato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era identificabile e misurabile in base ai documenti dimessi in atti, ma senza considerare che alla SCIA presentata per la realizzazione di esso era allegata una planimetria e che in un allegato erano presenti i dati catastali. Inoltre, dal verbale di immissione in possesso risultava l’esistenza dello spiazzo. 7.-Mazzo inammissibile al pari del precedente, non solo per le ragioni già esposte, ma anche perché esso tende a superare l’accertamento in fatto compiuto prima dal c.t.u. e poi dalla Corte, secondo il quale non è stato possibile accertare né la posizione esatta, né le dimensioni dello stesso. Trattandosi del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie è evidente che la censura tenda ad ottenere in questa sede una interpretazione di segno diverso rispetto a quella, del tutto plausibile, data dal giudice del merito. 8.- Col terzo mezzo – intitolato “ violazione art. 33 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, art. 16 l. 22 ottobre 1971 n. 865 e dei principi relativi alla diminuzione del valore del fondo residuo non espropriato in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.” ed articolato in due profili – il ricorrente lamenta (profilo sub lettera A) che la pala eolica sia stata realizzata nel cuore dell’azienda agricola, con conseguente “scomodo”, segnalato dal c.t.p., che cagionerebbe la riduzione del quindici percento del valore economico dell’azienda, quantificato nel 2004 (da un istituto di credito) in euro 468.150,00 e ragguagliabile a valori attuali ad euro 750 mila. Col secondo profilo (lettera B) lamenta che la Corte non abbia considerato, nella liquidazione delle indennità, la distanza che dopo la realizzazione della pala eolica avrebbe dovuto essere rispettata (300 metri ai sensi del d.m. 10 settembre 2010), con conseguente impossibilità di sopraelevare il ricovero delle macchine agricole, per il quale era già stata ottenuto permesso di costruire. 9.- Anche questo mezzo è inammissibile, sia per la promiscuità delle censure, sia perché involge apprezzamenti del materiale istruttorio integralmente rimessi al giudice del merito. Peraltro, il passaggio motivazionale – secondo il quale al Rauseo non spettava alcun indennizzo per la perdita della possibilità di sopraelevazione, avendo colpevolmente fatto scadere il termine previsto nel permesso di costruire senza chiederne il rinnovo – non è stato adeguatamente censurato dal ricorrente, il quale si è limitato ad allegare di aver depositato “la concessione edilizia solo per dimostrare la serietà del suo intento di sopraelevare un appartamento ad uso abitativo” (ricorso pagina 24), con ciò non considerando che, una volta che un documento sia dimesso in atti, la parte non può pretendere che il giudice lo apprezzi secondo l’intenzione della parte e non, invece, secondo il suo “prudente apprezzamento” (art. 116 cod. proc. civ.). Giova solo aggiungere che il d.m. 10 settembre 2010 (allegato 4, punto 5.3) non prescrive una distanza legale, ma detta delle “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Infatti, la previsione della minima distanza di duecento metri di un autogeneratore da unità abitative (peraltro la norma dice “stabilmente abitate”: circostanza che qui non risulta affatto dall’ordinanza gravata) è infatti prevista per rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la valutazione degli elementi necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’impianto dei generatori eolici, ma non impone alcuna fascia di rispetto. 10.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell’unica resistente costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite (euro 1,304 milioni circa: 1,368 milioni meno euro 64 mila, riconosciuti dalla Corte d’appello) – si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., le spese del presente giudizio, che liquida in euro 18.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà
Sentenza Cassazione n. 05600/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris