CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16060/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lun- gotevere dei Mellini, n.24; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA] rina [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 2327/16 , depositata il 13 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., assuntrice del concordato fallimentare dell'A- zienda [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., propose istanza d'insinuazione tardiva nel fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l'ammissione al passivo, in prede- duzione, di un credito di Euro 549.035,05, a titolo di restituzione dei frutti civili di un immobile venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] in bonisall'[OSCURATO:SOCIETA] in bonis con atto del 12 novembre 1998. Premesso che l'immobile risultava locato al Ministero dell'interno, con contratto scaduto e non rinnovato, l'attrice riferì che il contratto di compra- vendita era statodichiarato inefficace dal Tribunale di Padova, ai sensi dello art. 67 della legge fall., con sentenza del 30 gennaio 2008, passata in giudi- cato a seguito della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello.Aggiunse che per effetto del concordato, omologato dal Tribunale di Padova con sentenza del 3 luglio 2007 e dichiarato esecutivo con decreto del 19 luglio 2008, ad essa assuntrice erano state trasferite anche le cause pendenti promosse dal fallimento. 1.1. Con sentenza del 10 marzo 2015, il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo che l'assuntore non potesse agire per la restituzione dei frutti del bene venduto con l'atto revocato, dal momento che nella domanda di concordato era stato chiesto soltanto il trasferimento delle azioni di perti- nenza della massa autorizzate dal Giudice delegato, tra le quali era compresa solo la revocatoria, e non anche quella di restituzione dei frutti, non proposta dal curatore. 2. Sull'impugnazione della società [OSCURATO:PERSONA], spiegò intervento nel giudizio la [OSCURATO:PERSONA] immobiliari S.r.l., in qualità di proponente del concordato fallimentare dell'[OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Con sentenza del 13 aprile 2016, la Corte d'appello di Roma ha di- chiarato inammissibile l'intervento della Corum e rigettato il gravame propo- sto dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che la cessione delle azioni di massa in favore dell'assuntore implica che le stesse, ancorché non avviate, siano state comunque autoriz- zate dal giudice delegato alla data di presentazione della domanda di concor- dato, la Corte ha rilevato che nella specie la mancata autorizzazione dell'a- zione di restituzione dei frutti, oltre a risultare incontestata, emergeva sia dalla sentenza che aveva accolto la revocatoria, sia dal parere espresso dal curatore ai sensi dell'art. 129 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sia infine dalla sentenza di omologazione del concordato, la quale faceva riferimento esclu- sivamente alle azioni di massa precedentemente autorizzate. Ha ritenuto non pertinenti le doglianze sollevate dall'appellante in ordine alla legittimazione ad agire, escludendo che il Tribunale avesse inteso ricono- scere una legittimazione del fallito, ed infondate quelle riflettenti la natura costitutiva della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria, osservando che quest'ultima non comporta la nullità del contratto, ma solo l'inefficacia dello stesso nei confronti della massa dei creditori. Precisato inoltre che, pur avendo il proprio presupposto nell'accoglimento della revocatoria, la domanda di restituzione dei frutti doveva essere autorizzata, ha escluso che la relativa pronuncia costituisse un accessorio per il quale non risultava necessaria una apposita domanda. 3. Avverso la predetta sentenza lasocietà [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria. Il curatore del fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico, complesso motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, osservando che, nel ritenere non pertinenti le censure riguardanti la legittimazione ad agire per la restituzione dei frutti, la Corte d'appello non ha considerato che il riconosci- mento della titolarità dell'azione in favore di essa assuntrice costituiva il pre- supposto necessarioper l'accoglimento della domanda. Precisato inoltre che alla data dell'omologazione del concordato ilTribunale di Padova non si era ancora pronunciato sulla revocatoria, il cui accoglimento costituiva la pre- messa imprescindibile della restituzione dei frutti, sostiene che l'esercizio dell'azione non poteva essere autorizzato prima che se ne verificasseroi pre- supposti, aggiungendo che l'autorizzazione non poteva considerarsi limitata alla predetta domanda, ma si estendeva ad ogni effetto conseguente alla stessa, spettando al curatore la scelta delle azioni idonee a realizzare i van- taggi che la sua iniziativa intendeva perseguire. Afferma comunque che la domanda di condanna alla restituzione dei frutti doveva ritenersi implicita- mente compresa nell'azione revocatoria, trovando fondamento nell'effetto re- stitutorio indiretto conseguente alla dichiarazione d'inefficacia dell'atto di compravendita, il quale escludeva anche la prescrizione del relativo diritto, non azionabile da essa ricorrente in pendenza della lite. 1.1. In quanto accompagnate da puntuali riferimenti alla natura ed all'ef- ficacia dell'azione revocatoria fallimentare ed al rapporto tra la stessa e l'a- zione di restituzione dei frutti, le predette censure consentono d'individuare senza incertezze le questioni proposte con il ricorso, riguardanti la spettanza della facoltà di agire per la restituzione a seguito dell'accoglimento della re- vocatoria, e resistono pertanto all'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa del fallimento in relazione alla mancataindicazione delle norme di legge di cui la ricorrente ha inteso far valere la violazione. L'indicazione delle norme che si assumono violate non costituisce infatti un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità delle cen- sure sollevatecon il ricorso per cassazione, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e d'identificare i limiti dell'impugnazione: la re- lativa omissione può quindi comportare la dichiarazione d'inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentono d'individuare le norme ed i principi di diritto rimasti asseritamente inosservati, in tal modo precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (cfr. Cass., Sez. V, 20/09/2017, n. 21819; Cass., Sez. III, 7/11/2013, n. 25044; 16/03/2012, n. 4233). 1.2. Le censure proposte dalla ricorrente risultano invece inammissibili, per difetto di specificità, nella parte concernente l'estraneità della questione sollevata con il primo motivo di gravame rispetto al decisum della sentenza di primo grado, non essendo accompagnate da una trascrizione dei passi sa- lienti dell'atto di appello, indispensabile per consentire una corretta individua- zione dell'effettivo contenuto del motivo: quest'ultimo è stato infatti interpre- tato dalla sentenza impugnata nel senso che la legittimazione all'esercizio della revocatoria non spettava al fallito, ma all'assuntore, e ritenuto pertanto eccentrico rispetto alla ratio decidendidella sentenza di primo grado, la quale, secondo la Corte d'appello,non aveva riconosciuto al fallito alcuna legittima- zione. In questa sede, la ricorrente non contesta tale affermazione, ma si limita ad insistere sulla propria legittimazionead agire per la restituzione dei frutti, individuandone ilfondamento nel positivo esperimento dell'azione re- vocatoria, anziché nell'autorizzazione a tal fine concessa dal Giudice delegato, senza neppure chiarire quale fosse, a suo avviso, l'esatta portata delle cen- sure mosse alla sentenza di primo grado. La parte che in sede di legittimità intenda censurare la dichiarazione d'i- nammissibilità dell'appello per difetto di specificità è invece tenuta a preci- sare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficien- temente specifico il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, ripor- tandone il contenuto a corredo delle proprie censure, in modo tale da eviden- ziarne la puntualità e la pertinenza: la natura processuale del vizio lamentato, per il cui riscontro questa Corte può procedere all'esame diretto degli atti di causa, non dispensa infatti il ricorrente dall'onere di individuare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando i fatti processuali da cui può desumersi l'errore denunciato, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2021, n. 24048; Cass., Sez. V, 29/09/2017, n. 22880; Cass., Sez. III, 16/10/2007, n. 21621). In quanto avente ad oggetto l'intervenuto acquisto da parte dell'attrice del diritto di agire per la restituzione dei frutti, in virtù dell'inclusione dello stesso tra quelli ad essa trasferiti con il concordato oppure quale conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria, la questione decisa dalla sentenza impugnata non riguarda d'altronde la legittimazione ad causam della ricor- rente, intesa come diritto potestativo della stessa di ottenere dal giudice una decisione di merito, da riscontrarsi sulla base della mera allegazione dei fatti dedotti a sostegno della domanda, ma l'effettiva titolarità del rapporto con- troverso, la quale investe la concreta sussistenza di quei fatti , e quindi la fondatezzadella domanda (cfr. Cass., Sez. I, 27/03/2017, n. 7776; Cass., Sez. lav., 12/08/2016, n. 17092; Cass., Sez. II, 23/05/2012, n. 8175). 1.3. Le censure riguardanti quest'ultimo aspetto sono peraltro fondate. Non può infatti condividersi la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui tra le azioni trasferite alla ricorrente, in qualità di assuntrice, per effetto dell'omologazione del concordato dell'[OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi inclusa anche quella di restituzione dei frutti civili dell'im- mobile alienato dalla società fallita all'[OSCURATO:SOCIETA] con l'atto assoggettato a re- vocatoria fallimentare, dal momento che il concordato prevedeva, in confor- mità del disposto dell'art. 124 della legge fall., il trasferimento delle azioni autorizzate dal Giudice delegato, tra le quali non era compresa la predetta azione, ma solo la revocatoria. Sotto un primo profilo, la corte del merito ha infatti totalmente omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], quale parte vittoriosa nel giudizio conclusosi con la sentenza che aveva dichiarato inefficace la vendita(sentenza pronunciata nei suoi diretti confronti, e non già nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), era divenuta perciò stesso titolare del credito contro- verso, indipendentemente dal fatto che l’azione restitutoria, discendente dall’accoglimento di quella revocatoria e di certo promuovibile successiva- mente, in via separata da quest’ultima, le fosse (o meno) stata espressa- mente trasferita dal curatore. Sotto altro profilo va poi ribadito, secondo quanto ripetutamente affer- mato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, concessa dal giudice delegato al curatore del fallimento, ai sensi degli artt. 25, comma primo, n. 6 e 31 della legge fall., copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumen- talmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale cui l'au- torizzazione si riferisce (cfr. Cass., Sez. VI, 5/11/2020, n. 24651; Cass., Sez. I, 15/01/2016, n. 614; 2/03/2001, n. 3052). Nel caso in cui abbia ad oggetto l'esercizio dell'azione revocatoria, essa non è pertanto limitata alla dichiara- zione d'inefficacia dell'atto dispositivo cui si riferisce, ma si estende anche alla restituzione del bene eventualmentetrasferito con lo stesso, nonché alla re- stituzione dei frutti: pur non essendo un'azione di nullità, annullamento o risoluzione, giacché l'atto revocato resta pienamente valido ed efficace fra le parti, anche se dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori, l'azione in esame si inserisce infatti nella procedura concorsuale, quale stru- mento di tutela dei creditori contro gli atti dispositivi compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni, e mira a reintegrare la garanzia patrimoniale; ilsuo accoglimento comporta pertanto, come effetto della vis executiva propria della procedura fallimentare,la reale restituzione al fallimento del bene che ha costituito oggetto dell'atto revocato, (cfr. Cass., Sez. Un., 23/11/2018, n. 30416; Cass., Sez. I, 29/07/2014, n. 17196; 19/10/2007, n. 22008), la quale non richiede neppure un'esplicita domanda, dal momento che il suo perse- guimento è necessariamente compreso nel petitum originario , ed il relativo debito sorge per effetto della la sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto pote- stativo esercitato dalla massa con l'azione del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2015, n. 13767; 16/09/2009, n. 19989). In termini non diversi va ri- solta la questione riguardante la restituzione dei frutti (cfr. Cass., Sez. I, 23/05/2018, n. 12850; 15/12/2011, n. 27084; 25/06/2009, n. 14896) , la quale, pur richiedendo la proposizione di una espressa domanda, in quanto costituente oggetto di un'obbligazione autonoma rispetto a quella di restitu- zione del bene (cfr. Cass., Sez. Un., 18/03/ 2010, n. 6538), è anch'essa ri- collegabile alla dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, rispetto alla quale si pone in rapporto di accessorietào comunque di complementarietà, mirando a reintegrare il patrimonio del fallito anche dei frutti non percepiti dalla data della proposizione della domanda giudiziale, con la conseguenza che anch'essa non richiede un'autorizzazione espressa e distinta rispetto a quella della revocatoria . Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la natura costitutiva di dell'azionerevocatoria , la quale, pur escludendo che l'obbliga- zione restitutoria possa sorgere prima della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, non smentiscela funzione reintegrativa dell'azione di re- stituzione, che l'accomuna alla domanda principale, né il carattere accessorio della stessa, che rende superfluo il rilascio diuna distinta autorizzazione, non solo nel caso in cui essa sia esercitata unitamente all'azione principale, ma anche quando, come nella specie, venga esercitata separatamente e succes- sivamente alla pronuncia d'inefficacia dello atto dispositivo. Può dunque escludersi che, come ritenuto dalla Corte territoriale, il tra- sferimento in favore dell'assuntrice del concordato della facoltà di agire per la restituzione dei frutti del bene alienato dalla società fallita con l'atto dichia- rato inefficace trovasse ostacolo, nel caso in esame, nel disposto dell'art. 124, quarto comma, della legge fall., che, nel consentire la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, limita tale possibilità alleazioni già autorizzate dal giudice delegato, richiedendo inoltre la specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. In quanto avente il medesimo fondamento e la medesima finalità della revocatoria, l'esercizio della predetta azione doveva ritenersi implicita- mente autorizzato unitamente a quello della revocatoria, la cui pendenza alla data di omologazione del concordato consente d'altronde di escludere che la cessione dallo stesso prevista avesse ad oggetto il bene restituito alla massa, anziché le domande volte alla reintegrazione della stessa. 2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei termini appena illu- strati, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spe