CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 31214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. per il riesame di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il Difensore: in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', del Foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver illustrato ampiamente i motivi di ricorso, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 16 gennaio - 2 febbraio 2023 ha confermato integralmente l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 29 novembre 2022 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere (anche) a [OSCURATO:PERSONA], indagato per la violazione degli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (rispettivamente, capo n. 4 e capo n. 5, in esso assorbito il capo n. 9). 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), e c-bis, cod. proc. pen. Si rammenta - e si documenta - di avere a suo tempo eccepito innanzi al Tribunale per il riesame con apposita memoria (materialmente allegata al ricorso) la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza del requisito fisico della motivazione quanto alla esistenza di esigenze cautelari da salvaguardare. Ed essendosi in presenza di assenza grafica, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, difetterebbe il potere integrativo in capo al Tribunale per il riesame, che sarebbe stato invece, impropriamente esercitato dai Giudici di merito (pp. 2 e 12-14 del provvedimento impugnato). L'affermazione cumulativa di esigenze cautelari per tutti gli indagati, come si legge nel provvedimento genetico, sarebbe illegittima perché sostanzialmente mancante, come affermato in più precedenti di legittimità che si richiamano. Peraltro, il Tribunale avrebbe totalmente trascurato quanto si era sottolineato nella memoria difensiva e cioè che si è in presenza di soggetto incensurato il quale si è affacciato sulla scena investigativa in modo saltuario quale mero corriere e per un periodo di tempo limitato. In ogni caso, il richiamo, per così dire, "omnibus" alla doppia presunzione posta dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non sarebbe sufficiente nemmeno ove integrato dal riferimento alla massiccia quantità di droga, poiché affermazione generalissima e del tutto apparente; bisognerebbe invece motivare autonomamente per ciascuna persona. Si richiamano precedenti di legittimità, anche recenti, stimati pertinenti. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e difetto di motivazione, quanto al ruolo del ricorrente di partecipe all'associazione protesdial narcotraffico t contestata al capo n. 4) dell'editto.L'ordinanza impugnata non avrebbe motivato circa la distinzione tra partecipazione associativa e mero concorso di persone nel reato. Inoltre, il ruolo del ricorrente, di semplice corriere, retribuito per i singoli trasporti ma che non partecipa degli utili complessivi, e per di più a disposizione di un solo presunto partecipe, [OSCURATO:PERSONA] ., non sarebbe idonea a provare la intraneità associativa di [OSCURATO:PERSONA]. E non si ha prova - si afferma - di contatti con altri presunti associati né della consegna da parte di Celentano di droga o altro e, se droga, non si sa se hashish o se cocaina. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole promiscuamente della violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e di vizio motivazionale quanto al rigetto della richiesta di concessione degli arresti domiciliari, rigetto basato su una giustificazione illogica, non comprendendosi perché un mero corriere incensurato e senza pendenze possa continuare a svolgere la sua attività illecita da casa e per giunta con il braccialetto elettronico applicato. Il ricorrente chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 28 aprile 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. E' stata tempestivamente chiesta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], la trattazione orale del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Quanto al primo motivo (con il quale si denunzia nullità per difetto assoluto di motivazione quanto alle esigenze cautelari, vizio che non sarebbe sanabile da parte del Tribunale per il riesame), ha già spiegato, correttamente, l'ordinanza impugnata che la motivazione sulle esigenze cautelari in realtà non è radicalmente mancante ma si basa sulla presunzione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, integrata da un, pur succinto, riferimento alla quantità di droga (p. 2 del provvedimento impugnato): e, non essendo radicalmente mancante, è stata arricchita dal Tribunale per il riesame (pp. 12-14). Peraltro, è stato puntualizzato che «In tema di misure caute/ari personali, la motivazione del provvedimento in relazione alle esigenze indicate nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte, esclusivamente, dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i correi, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli indagati, non essendo necessario ripetere per ciascuno di essi, in modo puramente formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa» (Sez. 2, n. 9483 del 04/11/2015, dep. 2016, Magnifico e altro, Rv. 266355; in termini, Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282978-02). 3. In relazione al secondo motivo (con cui si contesta il ruolo attribuito al ricorrente di partecipe all'associazione), a ben vedere, alle pp. 3-12 dell'ordinanza vi è sufficiente e non illogica motivazione in tema di partecipazione associativa; peraltro, il Tribunale ha spiegato che non è vero (tesi difensiva già sostenuta alla p. 8 della memoria e replicata, in maniera assertiva, nel ricorso, v. pp. 17-18) che Celentano avesse rapporti soltanto con [OSCURATO:PERSONA] poiché, invece, intratteneva rapporti anche con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] (p. 12 dell'ordinanza). 4. Quanto, poi, al terzo motivo (in materia di denegata concessione degli arresti domiciliari, anche con il braccialetto elettronico), opera, in effetti, la presunzione, non assoluta, di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere; in ogni caso, alla p. 13 del provvedimento impugnato si rinviene sufficiente e non illogica spiegazione sulla inaffidabilità dell'indagato, avuto riferimento alla professionalità dimostrata dallo stesso ed ai guadagni che traeva dall'attività illecita. 5.Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempiment