CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 32807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Ragusa confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Modica, in data 21.9.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 581, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., in quanto il giudice di secondo grado ha omesso ogni riferimento alla dichiarazione della parte civile, secondo cui l'imputato avrebbe colpito con calci al fondoschiena l'Amore, nonostante quest'ultimo avesse dichiarato di trovarsi seduto su di un trattore, ad un'altezza di m. 1,50, ed ogni valutazione sulla compatibilità di tale dichiarazione con la dinamica dei fatti. 3. Con requisitoria scritta del 12.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Va, innanzitutto rilevato che il denunciato vizio di motivazione non può essere scrutinato in questa sede di legittimità, in quanto, trattandosi di ricorso presentato contro una sentenza di appello pronunciata per un reato di competenza del giudice di pace, l'impugnazione non poteva essere proposta per motivi riguardanti la motivazione, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dallo stesso art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 2018, n. 11. Va rilevato, inoltre, un ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei prec:edenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass.,, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa del