CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31401/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 10 ottobre 2019 del Tribunale di Grosseto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che i rilievi, cui il motivo di ricorso dell'imputata - con il quale si censura la logicità e l'aderenza ai risultati dell'istruttoria probatoria espletata della motivazione che correda la decisione impugnata - è affidato, risultano privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg 5 e 6 sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è affatto confrontato, pretendendo, tra l'altro, in maniera non consentita, di rimettere in discussione il merito del processo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il