CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 23017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLEARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale sono stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990 in relazione a diversi episodli di cessione di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma 1 dell'art. 73 d.P.R.30971990 e, con il secondo, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce le medesime doglianze formulate dal Cadoni, e in particolare l'erronea qualificazione dei fatti ai sensi del comma 1 dell'art. 73 d.P.R.309/1990, non avendo il giudice considerato l'esiguità della cocaina ceduta e, con il secondo motivo, relative al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, lamenta la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Le doglianze relativa alla qualificazione dei fatti - dedotte da tutti i ricorrenti e da trattarsi congiuntamente - non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 9 e 10 della sentenza gravata, laddove ha negato la qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, ritenendo corretta quella ai sensi del primo comma del medesimo articolo pur trattandosi di cessioni di quantità modeste di stupefacente, facendo riferimento alla pluralità di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti contestato agli imputati, concernenti droghe pesanti, posto che viene contestata anche la cessione di cocaina. Il giudice ha altresì richiamato le modalità organizzate e ben strutturate dell'attività illecita, svolta non" su strada" ma all'interno di appartamenti dotati di sistemi di sicurezza, quali portoncini blindati, spioncini elettronici e sistemi di microtelecamere nonché per la presenza di vedette con apposite turnazioni, elementi che prendevano tali basi logistiche come delle vere e proprie centrali operative dello spaccio sicure ed accessibili ai tossicodipendenti della zona di Cagliari in ogni momento. Il giudice ha anche richiamato la presenza di precisi segnali convenzionali, noti agli acquirenti, tali da segnalare lo svolgimento di un'attività di spaccio, la presenza di secchielli nelle adiacenze dei bagni al fine di eliminare lo stupefacente in caso di intervento improvviso delle forze dell'ordine, nonché le dichiarazioni rese dagli acquirenti assuntori di sostanze stupefacenti e le attività investigative svolte dalle agenti sotto copertura, da cui ha desunto lo svolgimento dell'attività illecita con metodi organizzativi professionali ed imprenditoriali, tali da assicurare il controllo dello spaccio in una apprezzabile zona del territorio. In ordine alla doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art.62 n.4 cod. pen. formulata dal Cadoni e dal Pireddu, si ricorda che, ai fini del riconoscimento della suddetta attenuante, è necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez.3, n. 13659 del 16/02/2024 Ild. (dep. 04/04/2024 ) Rv. 286097). Nel caso in disamina il giudice ha affermato che il solo dato quantitativo dello stupefacente nt.1)44 ceduto nei singoli episodi contestationsente la qualificazione dei fatti come di lieve entità, in ragione della complessiva modalità di realizzazione del reato che attesta una ampia e comprovata capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale la sostanza stupefacente, così evidenziando la gravità dell'evento dannos4ericoloso prodotto dalla condotta criminosa, elemento ostativo alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'ad, 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo