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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 23453/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \A/[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 38/2025, emessa il 10 aprile 2025 e depositata il 29 aprile 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto il 3 giugno 2023 un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a circa 0,89 g/I, accertato in orario notturno.

2. Il giudice di merito irrogava la pena di giorni quindici di arresto ed euro ottocento di ammenda, oltre spese processuali, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi sei, e disponeva la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, determinato in trenta ore complessive da svolgersi presso il Comune di Cantalupo del Sannio, così applicando gli artt. 20-bis cod.pen., 545-bis cod.proc.pen., 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione.

4. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che, trattandosi di contravvenzione, la riduzione per il rito abbreviato avrebbe dovuto essere applicata nella misura della metà e non di un terzo, con conseguente erronea determinazione della pena base e della pena finale, nonché del corrispondente ragguaglio del lavoro di pubblica utilità.

5. Con il secondo motivo denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., 53, 56-bis e 56-ter legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e all'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, lamentando che il giudice avesse illegittimamente applicato il modello generale delle pene sostitutive brevi, imponendo le prescrizioni di cui all'art. 56-ter legge n. 689 del 1981, non previste dalla disciplina speciale applicabile alla fattispecie.

6. La ricorrente concludeva per l'annullamento della sentenza, deducendo la radicale illegalità del trattamento sanzionatorio. 1CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Va ribadito, in via preliminare, che la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato per contravvenzione è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sicché il ricorso per cassazione è pienamente ammissibile anche con riguardo ai vizi attinenti al trattamento sanzionatorio.

3. Le censure articolate con il secondo motivo; avente carattere assorbente, sono manifestamente fondate.

4. Invero, l'art. 186, comma 9 -bis, d.lgs. n. 285 del 1992 introduce un modello speciale di sostituzione della pena, demandando espressamente al lavoro di pubblica utilità disciplinato dall'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, con rinvio che deve ritenersi pieno, esclusivo e derogatorio rispetto alla disciplina generale.

5. Tale assetto normativo è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che n tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi. (Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496 - 01).

Di conseguenza in tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria deve avvenire esclusivamente mediante il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, senza applicazione delle pene sostitutive brevi di cui alla legge n. 689 del 1981.

La ratio di tale indirizzo interpretativo risiede nel rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen., che impone di ritenere recessiva la disciplina generale delle pene sostitutive brevi rispetto alla regolazione specifica dettata per la guida in stato di ebbrezza, la quale presenta caratteri strutturali e funzionali autonomi.

6. Ne deriva che il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9 -bis, cod. strada non può essere assimilato al lavoro di pubblica utilitàsostitutivo disciplinato dall'art. 56-bis legge n. 689 del 1981, né può comportare l'automatica applicazione delle prescrizioni limitative di cui al successivo art. 56-ter.

7. Nel caso di specie, il giudice di merito, nel disporre la sostituzione della pena, ha fatto applicazione del paradigma normativo delle pene sostitutive brevi, richiamando gli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 56-bis e 56-ter legge n. 689 del 1981, ed imponendo all'imputata una serie di prescrizioni incidenti sulla libertà personale (limitazioni territoriali, divieti di frequentazione, ritiro del passaporto, obblighi di condotta).

8. Tale operazione si risolve in una manifesta violazione di legge, determinando l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio non previsto dall'ordinamento e, pertanto, affetto da illegalità sostanziale, secondo il consolidato principio per cui è illegittima la pena applicata .in base ad un titolo normativo diverso da quello previsto dalla legge per la specifica fattispecie.

9. Parimenti fondato è il primo motivo di ricorso.

10. Risulta, infatti, che il giudice ha applicato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, mentre, trattandosi di contravvenzione, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. impone la riduzione della metà.

È indubbio che in caso di giudizio abbreviato avente ad oggetto una contravvenzione, la pena deve essere diminuita della metà e non di un terzo.

11. L'errore si riflette direttamente sul quantum della pena e, conseguentemente, sul ragguaglio della stessa in lavoro di pubblica utilità, determinando un ulteriore profilo di ~ del trattamento sanzionatorio.

12. Le violazioni riscontrate incidono esclusivamente sul trattamento sanzionatorio che deve essere determinato soltanto dal giudice del merito, restando ferma l'affermazione di responsabilità.

13. Deve, pertanto, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale capo, con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa persona fisica, affinché proceda a nuova determinazione della pena attenendosi ai seguenti principi: applicazione della riduzione della metà ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; sostituzione della pena esclusivamente mediante lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000; esclusione delle prescrizioni di cui all'art. 56-ter legge n. 689 del 1981. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo \A/[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 38/2025, emessa il 10 aprile 2025 e depositata il 29 aprile 2025, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto il 3 giugno 2023 un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a circa 0,89 g/I, accertato in orario notturno. 2. Il giudice di merito irrogava la pena di giorni quindici di arresto ed euro ottocento di ammenda, oltre spese processuali, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi sei, e disponeva la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, determinato in trenta ore complessive da svolgersi presso il Comune di Cantalupo del Sannio, così applicando gli artt. 20-bis cod.pen., 545-bis cod.proc.pen., 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione. 4. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che, trattandosi di contravvenzione, la riduzione per il rito abbreviato avrebbe dovuto essere applicata nella misura della metà e non di un terzo, con conseguente erronea determinazione della pena base e della pena finale, nonché del corrispondente ragguaglio del lavoro di pubblica utilità. 5. Con il secondo motivo denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545-bis cod. proc. pen., 53, 56-bis e 56-ter legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e all'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, lamentando che il giudice avesse illegittimamente applicato il modello generale delle pene sostitutive brevi, imponendo le prescrizioni di cui all'art. 56-ter legge n. 689 del 1981, non previste dalla disciplina speciale applicabile alla fattispecie. 6. La ricorrente concludeva per l'annullamento della sentenza, deducendo la radicale illegalità del trattamento sanzionatorio. 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Va ribadito, in via preliminare, che la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato per contravvenzione è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sicché il ricorso per cassazione è pienamente ammissibile anche con riguardo ai vizi attinenti al trattamento sanzionatorio. 3. Le censure articolate con il secondo motivo; avente carattere assorbente, sono manifestamente fondate. 4. Invero, l'art. 186, comma 9 -bis, d.lgs. n. 285 del 1992 introduce un modello speciale di sostituzione della pena, demandando espressamente al lavoro di pubblica utilità disciplinato dall'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, con rinvio che deve ritenersi pieno, esclusivo e derogatorio rispetto alla disciplina generale. 5. Tale assetto normativo è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che n tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi. (Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496 - 01). Di conseguenza in tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria deve avvenire esclusivamente mediante il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, senza applicazione delle pene sostitutive brevi di cui alla legge n. 689 del 1981. La ratio di tale indirizzo interpretativo risiede nel rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen., che impone di ritenere recessiva la disciplina generale delle pene sostitutive brevi rispetto alla regolazione specifica dettata per la guida in stato di ebbrezza, la quale presenta caratteri strutturali e funzionali autonomi. 6. Ne deriva che il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186, comma 9 -bis, cod. strada non può essere assimilato al lavoro di pubblica utilitàsostitutivo disciplinato dall'art. 56-bis legge n. 689 del 1981, né può comportare l'automatica applicazione delle prescrizioni limitative di cui al successivo art. 56-ter. 7. Nel caso di specie, il giudice di merito, nel disporre la sostituzione della pena, ha fatto applicazione del paradigma normativo delle pene sostitutive brevi, richiamando gli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 56-bis e 56-ter legge n. 689 del 1981, ed imponendo all'imputata una serie di prescrizioni incidenti sulla libertà personale (limitazioni territoriali, divieti di frequentazione, ritiro del passaporto, obblighi di condotta). 8. Tale operazione si risolve in una manifesta violazione di legge, determinando l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio non previsto dall'ordinamento e, pertanto, affetto da illegalità sostanziale, secondo il consolidato principio per cui è illegittima la pena applicata .in base ad un titolo normativo diverso da quello previsto dalla legge per la specifica fattispecie. 9. Parimenti fondato è il primo motivo di ricorso. 10. Risulta, infatti, che il giudice ha applicato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, mentre, trattandosi di contravvenzione, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. impone la riduzione della metà. È indubbio che in caso di giudizio abbreviato avente ad oggetto una contravvenzione, la pena deve essere diminuita della metà e non di un terzo. 11. L'errore si riflette direttamente sul quantum della pena e, conseguentemente, sul ragguaglio della stessa in lavoro di pubblica utilità, determinando un ulteriore profilo di ~ del trattamento sanzionatorio. 12. Le violazioni riscontrate incidono esclusivamente sul trattamento sanzionatorio che deve essere determinato soltanto dal giudice del merito, restando ferma l'affermazione di responsabilità. 13. Deve, pertanto, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale capo, con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa persona fisica, affinché proceda a nuova determinazione della pena attenendosi ai seguenti principi: applicazione della riduzione della metà ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; sostituzione della pena esclusivamente mediante lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000; esclusione delle prescrizioni di cui all'art. 56-ter legge n. 689 del 1981. 3 P.Q.M
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