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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07910/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 24 giugno 2022 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza del Tribunale di Messina n. 2044 del 2014 per il reato degli articoli 56, 110, 624, 625 cod. pen. commesso il 31 luglio 2014; 2) sentenza del Tribunale di Messina n. 2437 del 2019 per il reato degli articoli 624 bis, 586 e 590 cod. pen. commessi il 4 ottobre del 2014; 3) sentenza del Tribunale di Messina n. 94 del 2015, per i reati degli articoli 628 cod. pen. commessi il 20, 24 e 28 ottobre 2014.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza con riferimento alle sentenze 2) e 3), e l'ha respinta con riferimento alla sentenza 1).

In motivazione ha specificato che, non essendo stata allegata la sentenza, non vi erano elementi da cui desumere la continuazione con riferimento ad un fatto che si era comunque verificato circa tre mesi prima degli altri.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che non era suo onere produrre la sentenza, perché l'art. 186 disp. att.

Cod. proc. pen. dispone che esse vadano acquisite d'ufficio.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il giudice dell'esecuzione ha motivato il rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione con la seguente affermazione: "la mancata allegazione della motivazione della sentenza (comprensiva di capo di imputazione) di cui al superiore punto 1 non consente a questo giudicante di conoscere le modalità dell'azione posta in essere, e quindi impedisce ogni valutazione in ordine alla sussistenza di una anticipata programmazione della stessa unitamente ai reati successivi".

Il giudice, quindi, non afferma che non vi siano i presupposti per porre i reati oggetto della pronuncia in continuazione con gli altri per cui il medesimo disegno criminoso è stato riconosciuto, ma sostiene di non avere elementi per decidere perchè non dispone della sentenza.

Una motivazione di questo tipo non è conforme al sistema processuale, che nell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. impone al giudice dell'esecuzione di acquisire d'ufficio le sentenze per cui è fatta richiesta di continuazione.

Pur essendo corretto, infatti, quanto rileva nelle proprie conclusioni il Procuratore generale, ovvero che la norma dell'art. 186 citata non esonera l'istante dall'onere di allegazione degli elementi da cui si dovrebbe dedurre l'esistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580), è anche vero che la ordinanza impugnata contesta la mancata allegazione non di tali elementi, ma della sentenza in quanto tale.

In presenza di una norma che prevede espressamente l'obbligo del giudice dell'esecuzione di acquisire tale sentenza, una motivazione di questo tipo è, pertanto, priva di tenuta logica.5c/( L'ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 giugno 2022 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza del Tribunale di Messina n. 2044 del 2014 per il reato degli articoli 56, 110, 624, 625 cod. pen. commesso il 31 luglio 2014; 2) sentenza del Tribunale di Messina n. 2437 del 2019 per il reato degli articoli 624 bis, 586 e 590 cod. pen. commessi il 4 ottobre del 2014; 3) sentenza del Tribunale di Messina n. 94 del 2015, per i reati degli articoli 628 cod. pen. commessi il 20, 24 e 28 ottobre 2014. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza con riferimento alle sentenze 2) e 3), e l'ha respinta con riferimento alla sentenza 1). In motivazione ha specificato che, non essendo stata allegata la sentenza, non vi erano elementi da cui desumere la continuazione con riferimento ad un fatto che si era comunque verificato circa tre mesi prima degli altri. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che non era suo onere produrre la sentenza, perché l'art. 186 disp. att. Cod. proc. pen. dispone che esse vadano acquisite d'ufficio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione ha motivato il rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione con la seguente affermazione: "la mancata allegazione della motivazione della sentenza (comprensiva di capo di imputazione) di cui al superiore punto 1 non consente a questo giudicante di conoscere le modalità dell'azione posta in essere, e quindi impedisce ogni valutazione in ordine alla sussistenza di una anticipata programmazione della stessa unitamente ai reati successivi". Il giudice, quindi, non afferma che non vi siano i presupposti per porre i reati oggetto della pronuncia in continuazione con gli altri per cui il medesimo disegno criminoso è stato riconosciuto, ma sostiene di non avere elementi per decidere perchè non dispone della sentenza. Una motivazione di questo tipo non è conforme al sistema processuale, che nell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. impone al giudice dell'esecuzione di acquisire d'ufficio le sentenze per cui è fatta richiesta di continuazione. Pur essendo corretto, infatti, quanto rileva nelle proprie conclusioni il Procuratore generale, ovvero che la norma dell'art. 186 citata non esonera l'istante dall'onere di allegazione degli elementi da cui si dovrebbe dedurre l'esistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580), è anche vero che la ordinanza impugnata contesta la mancata allegazione non di tali elementi, ma della sentenza in quanto tale. In presenza di una norma che prevede espressamente l'obbligo del giudice dell'esecuzione di acquisire tale sentenza, una motivazione di questo tipo è, pertanto, priva di tenuta logica.5c/( L'ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 07910/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris