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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 9 novembre 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:926
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0255_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 9 novembre 2021 – Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta (Causa C‑255/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione – Finalità specifiche – Assenza» Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 2008/118 – Prodotti soggetti ad accisa – Normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione – Imposta destinata unicamente a contribuire al bilancio degli enti territoriali – Assenza di finalità specifica – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2008/118, art. 1, § 2) (vedi punti 28, 32-37, 40 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali. ( 1 ) GU C 279 del 24.8.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0255_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 9 novembre 2021 – Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Gaeta (Causa C‑255/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione – Finalità specifiche – Assenza» Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 2008/118 – Prodotti soggetti ad accisa – Normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione – Imposta destinata unicamente a contribuire al bilancio degli enti territoriali – Assenza di finalità specifica – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2008/118, art. 1, § 2) (vedi punti 28, 32-37, 40 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali. ( 1 ) GU C 279 del 24.8.2020 .
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