Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17092/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iulio Micioni e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 377/2020depositata il 11/08/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello di Perugia n. 377/2020, che,Numero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026dichiarata la nullità della decisione di primo grado per vizio dicostituzione del giudice, ha deciso nel merito confermando lacondanna dell’appellante al pagamento, in favore di Giovannettidanni da vizi dell’impianto di condizionamento installato presso lostudio professionale veterinario di quest’ultimo.2.

Il giudice di appello ha accertato che: l’impianto realizzato dovevaqualificarsi, secondo il progetto, come impianto di condizionamentoe ricambio d’aria; lo stesso non funzionava secondo lecaratteristiche progettuali; tale difformità era riconducibile a viziesecutivi, in particolare all’errato posizionamento della batteria; ivizi avevano natura occulta ed erano stati conosciuti solo a seguitodi relazione tecnica del novembre 2009; la denuncia e l’azionerisultavano tempestive ex art. 1667 c.c.; il danno era liquidatoequitativamente comprendendo costi di ripristino e disagio.3.

Ricorre, sulla base di quattro motivi [OSCURATO:PERSONA].

L’intimato nonha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.1667, comma 2, c.c., per omessa declaratoria della decadenza dallagaranzia, assumendo l’erronea qualificazione dei vizi riscontraticome occulti.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.In disparte che il motivo critica la valutazione meritale diqualificazione del vizio, dedicando solo l’ultimo cpv al precettoasseritamente violato - art. 1667 c.c. in tema di limiti temporali -questa Corte (da ultimo Cass., Sez. 2, n. 18409/2025) è consolidataNumero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026nell’affermare che, in tema di appalto, l'obbligo di denunziare, apena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, ledifformità o i vizi dell'opera, ex art. 1667, comma 2, c.c.,presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazionedell'opera, espressa, tacita o presunta, del committente, almomento della consegna o della verifica.La Corte territoriale ha accertato in fatto che i vizi derivavano dadifformità esecutive non immediatamente percepibili, richiedenti unaverifica tecnica circa la corrispondenza tra opera realizzata eprogetto.Tale accertamento si sottrae al sindacato di legittimità, risolvendosiin un apprezzamento di merito, conforme al principio secondo cui ladistinzione tra vizi apparenti e occulti costituisce valutazione di fattoriservata al giudice del merito (Cass., Sez. 2, n. 19146/2013; Cass.,Sez. 2, n. 7267/2023).È altresì principio consolidato che il vizio va qualificato come occultoquando non sia rilevabile con l’ordinaria diligenza e richiedacognizioni tecniche o verifiche specialistiche (Cass., Sez. 2, n.24002/2025; Sez. 2, n. 22649/2025; Cass., Sez. 2, 24002/2025).Né assume rilievo il collaudo, avendo la Corte territoriale accertatoche esso riguardava il funzionamento della macchina e non laconformità dell’impianto al progetto; accertamento che si pone inlinea con l’indirizzo secondo cui l’accettazione dell’opera nonpreclude la garanzia per i vizi non riconoscibili.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto controversodecisivo in relazione al collaudo e alla verifica dell’impianto avvenutaNumero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026il 15 dicembre 2008, che avrebbe disvelato senza possibilità diequivoci il vizio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato solo il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il motivo è inammissibile.A seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., èdenunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, conesclusione di ogni censura attinente alla valutazione delle prove oalla ricostruzione del fatto (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014; Cass.,Sez.

U., 8054/2014).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha esaminato i fatti allegati,escludendone la decisività, con motivazione non apparente; sicché lacensura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito,inammissibile in questa sede (Cass., Sez. 3, n. 15276/2021; Cass.,Sez. 1, n. 6519/2019).3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1668 c.c., per avere la decisioneimpugnata riconosciuto il diritto al risarcimento del danno delcommittente in difetto del requisito della colpa dell’appaltatore.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, pur senza esplicita menzione del requisitodella colpa, l’ha implicitamente accertata attraverso la verifica dellemodalità esecutive dell’opera, risultate difformi dal progetto.Secondo consolidato orientamento, infatti, l’accertamento di vizi odifformità dell’opera imputabili all’esecuzione, integra, in difetto diprova contraria, anche il presupposto della colpa dell’appaltatore aifini del risarcimento del danno (Cass., Sez. 2, n. 5525/2024, inNumero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026motivazione pagg.5 e 6) poiché “il committente, il quale agisce neiconfronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. per ilrisarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non ètenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto,vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa èpresunta fino a prova contraria” (Cass., Sez. 2, n. 21269/2009).È stato anche affermato che “In tema di appalto, i vizi fattualmenteriscontrati nell'opera realizzata in esecuzione del contratto sipresumono, in assenza di prova contraria, imputabili all'assuntoredel lavoro (ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 5624/1984 e successive intema).4.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218 e 1227,comma 2, c.c., in punto di quantificazione del danno; si duole ilricorrente che il comportamento del committente, consapevole sindall’autunno del 2018 del mancato funzionamento dell’impiantoinstallato, avesse atteso oltre un anno prima di incaricare altrotecnico a fronte di “appena 2/3 giorni di lavoro per emendare ilvizio”.Il motivo è inammissibile per assoluta novità rispetto all’asseritaviolazione dell’art. 1227, comma 2 c.p.c., e infondato in relazioneall’art. 1218 c.c.La motivazione, pur sintetica, individua le voci di danno (costo diripristino e disagio), il nesso causale e il criterio equitativo diliquidazione, soddisfacendo il “minimo costituzionale” richiestodall’art. 111 Cost. (Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; Cass., Sez. 1, n.1986/2025).Numero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026In tema di liquidazione equitativa, è sufficiente che il giudice diaconto dell’impossibilità o difficoltà di una precisa quantificazione eindichi i criteri seguiti, anche in forma sintetica (Cass., Sez. 3, n.8630/2026; Cass., n. 13515/2022).5.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato nel suo complesso.6.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.7.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile del 27.05.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iulio Micioni e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 377/2020depositata il 11/08/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello di Perugia n. 377/2020, che,Numero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026dichiarata la nullità della decisione di primo grado per vizio dicostituzione del giudice, ha deciso nel merito confermando lacondanna dell’appellante al pagamento, in favore di Giovannettidanni da vizi dell’impianto di condizionamento installato presso lostudio professionale veterinario di quest’ultimo.2. Il giudice di appello ha accertato che: l’impianto realizzato dovevaqualificarsi, secondo il progetto, come impianto di condizionamentoe ricambio d’aria; lo stesso non funzionava secondo lecaratteristiche progettuali; tale difformità era riconducibile a viziesecutivi, in particolare all’errato posizionamento della batteria; ivizi avevano natura occulta ed erano stati conosciuti solo a seguitodi relazione tecnica del novembre 2009; la denuncia e l’azionerisultavano tempestive ex art. 1667 c.c.; il danno era liquidatoequitativamente comprendendo costi di ripristino e disagio.3. Ricorre, sulla base di quattro motivi [OSCURATO:PERSONA]. L’intimato nonha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.1667, comma 2, c.c., per omessa declaratoria della decadenza dallagaranzia, assumendo l’erronea qualificazione dei vizi riscontraticome occulti.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.In disparte che il motivo critica la valutazione meritale diqualificazione del vizio, dedicando solo l’ultimo cpv al precettoasseritamente violato - art. 1667 c.c. in tema di limiti temporali -questa Corte (da ultimo Cass., Sez. 2, n. 18409/2025) è consolidataNumero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026nell’affermare che, in tema di appalto, l'obbligo di denunziare, apena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, ledifformità o i vizi dell'opera, ex art. 1667, comma 2, c.c.,presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazionedell'opera, espressa, tacita o presunta, del committente, almomento della consegna o della verifica.La Corte territoriale ha accertato in fatto che i vizi derivavano dadifformità esecutive non immediatamente percepibili, richiedenti unaverifica tecnica circa la corrispondenza tra opera realizzata eprogetto.Tale accertamento si sottrae al sindacato di legittimità, risolvendosiin un apprezzamento di merito, conforme al principio secondo cui ladistinzione tra vizi apparenti e occulti costituisce valutazione di fattoriservata al giudice del merito (Cass., Sez. 2, n. 19146/2013; Cass.,Sez. 2, n. 7267/2023).È altresì principio consolidato che il vizio va qualificato come occultoquando non sia rilevabile con l’ordinaria diligenza e richiedacognizioni tecniche o verifiche specialistiche (Cass., Sez. 2, n.24002/2025; Sez. 2, n. 22649/2025; Cass., Sez. 2, 24002/2025).Né assume rilievo il collaudo, avendo la Corte territoriale accertatoche esso riguardava il funzionamento della macchina e non laconformità dell’impianto al progetto; accertamento che si pone inlinea con l’indirizzo secondo cui l’accettazione dell’opera nonpreclude la garanzia per i vizi non riconoscibili.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto controversodecisivo in relazione al collaudo e alla verifica dell’impianto avvenutaNumero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026il 15 dicembre 2008, che avrebbe disvelato senza possibilità diequivoci il vizio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato solo il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il motivo è inammissibile.A seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., èdenunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, conesclusione di ogni censura attinente alla valutazione delle prove oalla ricostruzione del fatto (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass.,Sez. U., 8054/2014).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha esaminato i fatti allegati,escludendone la decisività, con motivazione non apparente; sicché lacensura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito,inammissibile in questa sede (Cass., Sez. 3, n. 15276/2021; Cass.,Sez. 1, n. 6519/2019).3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1668 c.c., per avere la decisioneimpugnata riconosciuto il diritto al risarcimento del danno delcommittente in difetto del requisito della colpa dell’appaltatore.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, pur senza esplicita menzione del requisitodella colpa, l’ha implicitamente accertata attraverso la verifica dellemodalità esecutive dell’opera, risultate difformi dal progetto.Secondo consolidato orientamento, infatti, l’accertamento di vizi odifformità dell’opera imputabili all’esecuzione, integra, in difetto diprova contraria, anche il presupposto della colpa dell’appaltatore aifini del risarcimento del danno (Cass., Sez. 2, n. 5525/2024, inNumero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026motivazione pagg.5 e 6) poiché “il committente, il quale agisce neiconfronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. per ilrisarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera, non ètenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto,vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa èpresunta fino a prova contraria” (Cass., Sez. 2, n. 21269/2009).È stato anche affermato che “In tema di appalto, i vizi fattualmenteriscontrati nell'opera realizzata in esecuzione del contratto sipresumono, in assenza di prova contraria, imputabili all'assuntoredel lavoro (ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 5624/1984 e successive intema).4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1218 e 1227,comma 2, c.c., in punto di quantificazione del danno; si duole ilricorrente che il comportamento del committente, consapevole sindall’autunno del 2018 del mancato funzionamento dell’impiantoinstallato, avesse atteso oltre un anno prima di incaricare altrotecnico a fronte di “appena 2/3 giorni di lavoro per emendare ilvizio”.Il motivo è inammissibile per assoluta novità rispetto all’asseritaviolazione dell’art. 1227, comma 2 c.p.c., e infondato in relazioneall’art. 1218 c.c.La motivazione, pur sintetica, individua le voci di danno (costo diripristino e disagio), il nesso causale e il criterio equitativo diliquidazione, soddisfacendo il “minimo costituzionale” richiestodall’art. 111 Cost. (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass., Sez. 1, n.1986/2025).Numero registro generale 6844/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17092/2026Data pubblicazione 31/05/2026In tema di liquidazione equitativa, è sufficiente che il giudice diaconto dell’impossibilità o difficoltà di una precisa quantificazione eindichi i criteri seguiti, anche in forma sintetica (Cass., Sez. 3, n.8630/2026; Cass., n. 13515/2022).5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato nel suo complesso.6. Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.7. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile del 27.05.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 17092/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris