CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 16030/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3032/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicili o digital e [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 243 del 15/7/2021 della Corte d’appello di Campo- basso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’espropriazione presso terzi (ex artt. 543 ss. cod. proc. civ.) promossa nei suoi confronti e del terzo pignorato ([OSCURATO:SOCIETA]..) dall’agente della riscossione, preposto al recupero di crediti erariali di Euro 194.257,45, oltre a interessi; in esito a detta procedura, iniziata con atto di pignoramento del 4/3/2011, il giudice dell’esecuzione aveva assegnato all’agente la somma di Euro 39.241,58; −i l Tribunale di Isernia, investito del giudizio di merito dell’opposizione (introdotto con citazione del 26/5/2011), con la sentenza n. 98 del 7/2/2017 confermava il provvedimento di assegnazione, ma, in accoglimento delle contestazioni dell’opponente, rideterminava il credito azionato dall’agente della riscossione in Euro 72.865,01 (rispetto all’importo di Euro 194.257,45 per cui era stato eseguito il pignoramento) in ragione dell’intervenuta prescrizione quinquennale di crediti erariali individuati in cartelle di pagamento risalenti agli anni 2003-2004-2005; −l a Corte d’appello di Campobasso, adita dall’agente della riscossione, con la sentenza n. 243 del 15/7/2021 confermava la pronuncia di primo grado, ponendo a fondamento della decisione le statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633-01, secondo cui l’effetto, exart. 2953 cod. civ., di “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale non riguarda la mancata opposizione agli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva; reputando maturata la prescrizione quinquennale, perciò, dovevano ritenersi estinti i crediti erariali individuati dal primo giudice; −a vverso tale decisione Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; −a ll’esito dell’adunanza del 18/10/202 3, questa Corte ordinava la rinnovazione della notificazione del ricorso (nulla, in quanto eseguita all’intimato, rimasto contumace in appello, presso il suo difensore in primo grado) a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni decorrentedalla comunicazione dell’ordinanza n. 34810 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; −a ll’esito della camera di consiglio del 15 / 5 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA] : −i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e, cioè, entro il termine ex art. 371 - bis cod. proc. civ.), l’Avvocatura Generale dello Stato, difensore ex lege della ricorrente AdER, ha depositato l’avviso di ricevimento di un atto spedito con racco- mandata a [OSCURATO:PERSONA]; −a nche a prescindere dal fatto che non è stata depositata la relata di notificazione, il predetto avviso indica univocamente l’irreperibilità del de- stinatario, attestata dall’agente postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; −non risulta dagli atti che il procedimento di notificazione, previe le dovute ricerche, sia stato tempestivamente ripreso e completato con le at- tività prescritte dall’art. 143 cod. proc. civ.; −s e è vero che non può farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempe- stivamente avviato il procedimento di notificazione, l’esito negativo del me- desimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedi- bili, si deve considerare che il termine per la rinnovazione della notifica in- valida è concesso anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano pre- vedibilmente necessarie e «allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all’atto della notificazione del ricorso» (così, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 11/02/2020, Rv. 656893-01); conse- guentemente, la parte onerata della rinnovazione è onerata di procedere tempestivamente e, nell’ipotesi di notifica non andata a buon fine per ra- gioni non imputabili, appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti col- legati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo comple- tamento, ossia senza superare il limite di tempo parialla metà del termine concesso, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (arg. da Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01); −c ome già esposto, non consta che la ricorrente, avuta contezza dell’esito negativo della notifica, abbia svolto altre attività, salvo il deposito – che attesta la mancata notificazione dell’atto introduttivo – eseguito il 24/1/2024; −conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019, Rv. 654054-01); −non occorre provvedere sulle spese, stante la indefensio dell’intimato ; −va dato atto, tuttavia , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellari- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se do-