CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2024
Cassazione n. 28116/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11153/2023) proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. depositata il 3 maggio 2024, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1443/2022, pubblicata il 14 novembre 2022; R.G.N. 11153/23 C.C.1/10/2024 Fornitura – Mancanza delle qualità promesse – Risoluzione – Restituzione prezzo – Risarcimento danni udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vista l’opposizione tempestivamente spiegata dalla ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bisc.p.c.; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Fermo, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendo che fosse accertato che la [OSCURATO:PERSONA] si era resa inadempiente nell’esecuzione del contratto di vendita dei materiali specificati nelle fatture n. 181 del 24 luglio 2013 e n. 280 del 30 ottobre 2013, poiché rivelatisi inidonei all’uso a cui erano destinati, e – per l’effetto – che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della fornitrice, con la condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme versate, anche a titolo di posa in opera, per la realizzazione della fontana e/o al pagamento della somma dovuta per l’eliminazione definitiva dei difetti riscontrati (fluorescenza e sbiancamento della fontana posta all’ingresso della sede della B.A.G.) e per provvedere al ripristino della relativa pavimentazione, ovvero – in via subordinata – alla restituzione della somma corrisposta per la fornitura di euro 20.159,35 e al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie, negando che i vizi lamentati fossero riconducibili al materiale venduto o ad omissioni o inosservanze nelle regole dell’arte ed escludendo, quindi, l’inadempimento contrattuale che le era stato ascritto. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 863/2018, depositata il 27 dicembre 2018, rigettava le domande spiegate e compensava interamente tra le parti le spese di lite. 2.– Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2019, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che erroneamente il Tribunale aveva escluso che la scoloritura dell’ardesia determinasse la sua inidoneità all’uso per cui era destinata; 2) che la responsabilità della fornitrice non poteva essere negata per il fatto che nell’ordine di acquisto si facesse semplicemente riferimento all’ardesia nera, essendo comunque la fornitrice tenuta a garantire che il colore permanesse inalterato nel tempo; 3) che indebitamente non si era tenuto conto delle risultanze della disposta consulenza tecnica d’ufficio. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale eccepiva l’inammissibilità del gravame e, nel merito, insisteva per il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la compravendita aveva avuto ad oggetto semplicemente ardesia nera e che il materiale fornito corrispondeva all’oggetto della vendita; b) che la circostanza secondo cui l’ardesia, per sue caratteristiche proprie, tendesse inevitabilmente a scolorirsi non costituiva un vizio della cosa, ma una sua precipua qualità; c ) che neanche poteva ritenersi che la scoloritura rendesse il materiale inidoneo a fungere da pavimentazione di una fontana, posto che tale funzione era comunque assolta, essendo stato lamentato il solo cambio di colore, che non incontrava il gradimento (puramente soggettivo) dell’acquirente; d) che, per l’effetto, non si ricadeva nell’ambito di un materiale inidoneo all’uso e neppure poteva configurarsi una mancanza di qualità promesse, poiché nel preventivo non era in alcun modo esplicitato che il colore della pietra dovesse rimanere inalterato nel tempo (né era indicato per quanto tempo tale colore dovesse rimanere inalterato, stante che nulla era immodificabile in eterno); e) che, dunque, non si poteva imputare al venditore di aver fornito un materiale non conforme, per il semplice fatto che il materiale era esattamente quello ordinato e che non poteva pretendersi, in capo al fornitore, la conoscenza dei gusti estetici del compratore, per imputargli una mancanza di qualità che non era stata per nulla promessa. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito, con controricorso, l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 25 marzo 2024, depositata il 26 marzo 2024, accettata il 27 marzo 2024, comunicata il 27 marzo 2024, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. Con atto depositato il 3 maggio 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio. 5.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Innanzitutto, devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente. 1.1.– In primis , la [OSCURATO:PERSONA] obietta che il ricorso di legittimità sarebbe privo del requisito dell’autosufficienza. La censura è infondata, posto che dalla lettura del ricorso emerge l’esposizione sufficiente dei fatti di causa, secondo l’evolversi della vicenda processuale nelle sue plurime articolazioni, con l’esposizione delle argomentazioni essenziali sia della sentenza di prime cure, sia della sentenza censurata. 1.2.– Quindi, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la formazione del giudicato interno ed implicito sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d’ufficio in ordine al fatto che i problemi lamentati sarebbero stati riconducibili all’errata posa in opera del materiale fornito. La doglianza è infondata, stante che i motivi di ricorso in cassazione si appuntano sulle argomentazioni esposte nella sentenza d’appello a fondamento dell’esclusione dell’inidoneità all’uso e della mancanza di qualità promesse del materiale fornito. 1.3.– In ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’integrazione di una fattispecie di “doppia conforme”, poiché le pronunce di primo grado e d’appello sarebbero fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo. La censura è infondata, in quanto entrambi i motivi proposti dalla ricorrente si sostanziano in asseriti vizi di violazione e di falsa applicazione di norme di legge ed entro tali ristretti limiti dovranno essere scrutinati. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1366, 1497 e 1453 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito – a fronte dell’espressa volontà liberamente manifestata dalle parti di individuare la qualità del prodotto da fornire per il rivestimento della fontana in ardesia nera – tralasciato di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] – nonostante l’impegno assunto – non aveva applicato alcun trattamento volto a ripristinare il colore nero. Osserva, ancora, l’istante che, “per espressa volontà delle parti liberamente manifestata, anzi, per proposta della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., accettata dalla [OSCURATO:SOCIETA].”, come da proposta del 6 maggio 2013, le parti avrebbero pattuito la qualità del prodotto da fornire per rivestire la fontana in ardesia nera e, all’esito della fornitura, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto il problema. Con la conseguenza che sarebbe risultato che la fornitrice non aveva fornito il materiale corrispondente alla caratteristica “colore nero” contrattualmente pattuita “ardesia nera”, il che avrebbe giustificato la risoluzione della fornitura per mancanza delle qualità promesse nella merce fornita (in quanto la pavimentazione aveva perso l’originario colore nero, sino a giungere al colore giallo-nocciola). 3.– Con il secondo motivo svolto la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale disatteso, irragionevolmente e senza alcuna adeguata argomentazione, le risultanze peritali, da cui sarebbe emerso che l’ardesia utilizzata per l’assemblaggio della fontana non era idonea all’uso, in quanto non avrebbe garantito nel tempo la qualità e intensità cromatica richiesta dalla committente, ossia il colore nero, indipendentemente dai trattamenti eventualmente praticati. Sicché la Corte distrettuale, all’atto della decisione, a fronte dei rilievi “altamente tecnici” del consulente d’ufficio incaricato, avrebbe scavalcato del tutto le risultanze peritali ed emesso una sentenza dissociata da ogni risultanza processuale, oltre che “avulsa da ogni crisma tecnico suggerito dalla consulenza tecnica d’ufficio nonché giuridico”. 4.–I motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica –sono infondati. 4.1.– Ora, la mera fornitura (e non già l’installazione o posa in opera) richiesta dalla B.A.G. aveva ad oggetto il materiale di rivestimento (interno ed esterno) di una fontana (anche relativamente alla pavimentazione e ai muretti) costituito da “ardesia nera” di prima scelta, come da preventivo del 6 maggio 2013, che è stato redatto dalla fornitrice, appunto all’esito della “richiesta” dell’acquirente, in ordine alla spesa necessaria per l’acquisto del materiale commissionato. E ciò in sintonia con l’asserto su cui si fonda la sentenza impugnata, secondo cui il materiale corrispondeva esattamente a quello “ordinato dal compratore”, tanto da escludere che al venditore potesse essere imputato di avere fornito un materiale non conforme (vedi pag. 4, righi 17 e 18, della sentenza d’appello). Il preventivo di spesa è infatti redatto rispetto alla commissione del materiale proveniente dal cliente e diviene vincolante, in ordine all’ammontare del prezzo della fornitura, allorché sia accettato dall’ordinante. Ma non è affatto significativo – anzi è in antitesi – con la formulazione di una proposta contrattuale di acquisto del materiale proveniente dal venditore. Non può dunque sostenersi che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto di tale preventivo di spesa, ai fini di comprovare che la proposta del materiale per il rivestimento della fontana (proposta di ardesia nera) fosse riconducibile al fornitore. Per l’effetto, è stata la B.A.G. ordinante a scegliere il tipo di pietra da utilizzare per il rivestimento, in quanto reputato funzionale a soddisfare il fine dell’ordine, e –all’esito – il fornitore ha provveduto appunto a fornire il materiale prescelto, previa redazione del preventivo di spesa del materiale richiesto. Aspetto questo che, peraltro, non può essere sindacato in sede di legittimità, in quanto attinente ad una valutazione meritale, collegata all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, senza che vi sia stato alcun elemento probatorio costituendo che abbia accertato una diversa dinamica delle circostanze fattuali dedotte. Rispetto alla predetta ricostruzione, è dunque preclusa in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Tanto più che, nel corpo della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, la stessa B.A.G. ha sostenuto di avere acquistato dalla Set il materiale “ardesia” per la realizzazione della pavimentazione della fontana posta all’ingresso della sede della società acquirente, vendita per la quale erano state emesse la fattura n. 181/2013 e il documento di trasporto n. 260/2013, lamentando l’inidoneità all’uso dello specifico materiale fornito (e dunque non dell’ardesia in sé, ma della partita di ardesia concretamente fornita), senza alcun riferimento alla circostanza che tale tipo di materiale fosse stato scelto, indicato o proposto dalla venditrice. 4.2.– A fronte di questa scelta (che non risulta, nei fatti accertati di causa, effettuata dalla fornitrice), il consulente tecnico d’ufficio, secondo la ricostruzione riportata dalla stessa ricorrente, ha chiarito che l’ardesia (recte il tipo di materiale scelto e non già la partita fornita), utilizzata per l’assemblaggio della fontana oggetto di lite, non è idonea “all’uso” (recte alla conservazione del colore nero), in quanto non garantisce nel tempo la qualità ed intensità cromatica richiesta dalla committente, ossia il colore nero, che non avrebbe potuto essere raggiunto neanche all’esito di vari trattamenti protettivi-lucidanti, i quali non avrebbero potuto consentire il risultato di un colore nero durevole nel tempo, poiché l’ardesia nera, a contatto con l’acqua e i raggi solari, qualsiasi sia il trattamento aggiunto, non avrebbe potuto mantenere mai il colore nero iniziale (tendendo a virare dal nero antracite al grigio, sino a giungere al grigio bruno con aloni color nocciola). Sicché – secondo l’assunto non contestato dell’espletato accertamento tecnico –la non idoneità a mantenere il colore nero nel tempo non dipendeva dalla carenza di qualità della specifica partita di ardesia nera fornita in concreto, bensì – a monte – dal tipo di pietra prescelto (l’ardesia nera non è idonea in sé a mantenere il colore nero nel tempo a contatto con l’acqua e i raggi solari), a prescindere dai trattamenti praticati su tale materiale dopo la posa in opera. Nei termini anzidetti l’ausiliario del giudice consigliava la sostituzione delle lastre utilizzate, non già con altre lastre dello stesso materiale (ardesia nera), bensì con granito nero assoluto (dello Zimbabwe) o con materiale ceramico sintetico tipo Lapitec. Orbene, in base a quanto innanzi esposto, la scelta del tipo di materiale era ascrivibile alla committente della fornitura e, dunque, la fornitrice non può rispondere di tale scelta. Né può rispondere dei mancati o degli inadeguati trattamenti sul materiale fornito, stante che neanche i vari trattamenti protettivi-lucidanti sulla carta praticabili avrebbero potuto consentire il risultato di un colore nero durevole nel tempo. 4.3.– Sempre secondo le risultanze di causa, la consulenza tecnica d’ufficio (e più precisamente l’analisi mineralogico- petrologica del tecnico di cui il consulente si è avvalso) aveva altresì chiarito che le fluorescenze biancastre rilevate sul bordo verticale erano imputabili a dissoluzione del carbonato presente nella malta a base di colla e cemento al calcare / calce utilizzata per la posa in opera delle lastre in ardesia, sicché le modalità di posa in opera (posa non curata dalla Set) hanno contribuito ad ingenerare l’effetto contestato dalla destinataria della fornitura. Sicché risulta essere stato individuato altresì un fattore concausale – unitamente alla scelta del tipo di materiale – della perdita dell’originario colore nero, anch’esso non imputabile alla fornitrice. In proposito, emerge dagli atti di causa che alla posa in opera del materiale non ha provveduto la fornitrice [OSCURATO:PERSONA] (nella richiamata citazione introduttiva del giudizio di primo grado la B.A.G. fa semplicemente riferimento alla fornitura del materiale “ardesia” e di due prodotti per il trattamento preventivo della pietra). Ne discende che le argomentazioni della consulenza tecnica d’ufficio non sono state affatto disattese od omesse, poiché la motivazione della sentenza impugnata è del tutto compatibile con dette argomentazioni. 4.4.– In conseguenza, non è configurabile l’inidoneità della cosa venduta all’uso cui è destinata, allorché tale inidoneità non si riferisce alla cosa così come, nella sua essenza (intrinseca), ha formato oggetto del contratto, ma ad un elemento ad essa estraneo (estrinseco), come nella fattispecie la persistenza della colorazione nera, che non risulta esplicitamente pattuita nella fornitura (e garantita dal fornitore), secondo quanto riportato – con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede – dalla pronuncia impugnata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1522 del 29/03/1989; Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 21/02/1983; Sez. 2, Sentenza n. 5411 del 21/11/1978; Sez. 3, Sentenza n. 2185 del 06/05/1978). Il che esclude l’integrazione di un vizio redibitorio, che riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa. Né è dato rinvenire – per le ragioni anzidette – un’ipotesi di mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), inerente alla natura della merce e concernente tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che ad un’altra (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13214 del 14/05/2024; Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 23604 del 02/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 36360 del 13/12/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 28069 del 14/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 23/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016; Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013; Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 18/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008; Sez. 2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 13925 del 25/09/2002; Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 21/12/1994). Appunto perché l’ardesia nera in sé, a contatto con l’acqua e gli agenti atmosferici (in particolare, i raggi solari), tende a scolorirsi, quale requisito proprio del tipo di materiale utilizzato per il rivestimento della fontana. 4.5.–A fortiori, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. (norma invocata nell’articolazione di entrambe le censure svolte), qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Condizioni che difettano nella fattispecie, in base ai termini esposti di articolazione delle censure e all’attinenza delle deduzioni rassegnate nella pronuncia impugnata agli esiti dei mezzi istruttori acquisiti in giudizio. 5.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 1.500,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.5