CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 055DR5H nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato-enwise-al~- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, ha applicato, a [OSCURATO:PERSONA], la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, di anni due e mesi otto di reclusione e C 12.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi - Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato quale violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. - Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art. comma 50, ha modificato rart.448 cod. proc. pen., contemplando al comma 50 una disciplina transitoria, cosicchè per le istanze di patteggiamento proposte successivamente al 3 agosto 2017 valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette la proponibilità del motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sull'esclusione della fattispecie di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Va detto che il ricorso per cassazione avverso alla sentenza di applicazione di pena su richiesta, è ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica e all'illegalità della pena o misura di sicurezza. Quanto alla qualificazione giuridica, anche dopo la novella della legge n. 103 del 2017, essa può costituire motivo di ricorso, avuto riguardo alla natura del rito speciale che si connota per l'accordo tra le parti su una pena in relazione ai reati contestati, in cui l'imputato rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa ed esonera l'accusa dall'onere probatorio dei fatti, solo qualora si versi in un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brighitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012, Bisignani, Rv. 254865; Sez. 4, n. 10692 dell11/03/2010, Hernandez, Rv. 246394; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666). Al di fuori dei casi in cui tale qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione non è ammissibile il ricorso per cassazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che si limiti a contestare in definitiva il contenuto dell'accordo prospettando una mancata motivazione sul riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 20