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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 46039/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/12/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso ed il rigetto delle richieste del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Napoli, in data 24/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rachid, SABRI Abdelkarim e MOISE [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di rapina pluriaggravata in danno di NESTA Ibrahimm loro ascritto in concorso.

In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del SABRI per essere il reato estinto per morte dell'imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il MOISE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla credibilità della persona offesa e alla valutazione delle risultanze istruttorie.

Si censura la sentenza per non aver considerato quanto dedotto in appello in ordine al fatto che le immagini acquisite dalle telecamere installate in zona avevano smentito la persona offesa al punto da inficiarne la credibilità.

Si evidenzia, al riguardo, che le difformità nella dinamica riguardavano sia le modalità dell'offerta al NESTA della bevanda contenente benzodiazepine (effettuata non da un gruppo di persone comprendente il MOISE, ma da un soggetto non identificato), sia le condizioni della persona offesa (che veniva vista muoversi da sola senza essere aiutata né tantonneno trasportata di peso), sia la presenza di una ragazza (in realtà uscita di scena prima che il MOISE si allontanasse dalla stazione).

Con riferimento alla cronologia dei fatti, si lamenta il mancato apprezzamento delle considerazioni critiche svolte in appello (emergendo dagli atti che il fermo degli imputati era avvenuto alle 2.30, la perquisizione alle 8 e la denuncia era stata verbalizzata alle 12.30) in ordine alla diversa ricostruzione accolta in sentenza (stando alla quale il fermo era stato subito seguito dalla denuncia della persona offesa, all'esito della quale si era proceduto a perquisizione).

Si censura altresì l'omessa valutazione delle ulteriori deduzioni svolte in appello quanto al fatto che, stando agli stessi verbalizzanti, i tre soggetti controllati non vennero perquisiti subito, perché nell'immediatezza la persona offesa, non essendo in grado di parlare, non aveva ancora sporto denuncia (lo avrebbe fatto in seguito, solo dopo aver visto i filmati).

Si ribadisce, inoltre, che la persona offesa aveva interesse a mentire, dovendo giustificare il mancato rientro in carcere a Vasto dopo aver fruito di un permesso premio di alcune ore.

Il difensore lamenta altresì il mancato apprezzamento dell'ulteriore discrasia tra quanto esposto in sentenza (secondo cui solo la persona offesa aveva bevuto dal bicchiere contenente la sostanza) e quanto emerso dalle telecamere e riferito dal ricorrente, secondo cui anche quest'ultimo aveva assunto la bevanda (circostanza confermata dalla positività alle benzodiazepine).

2.2. Violazione di legge con riferimento alle aggravanti contestate e alla recidiva.

Si censura l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite, sia perché il MOISE era stato ripreso sempre da solo con il NESTA nelle fasi precedenti la presunta rapina, sia perché le immagini che avevano ripreso gli imputati non avevano consentito di ricostruire gli eventi.

Si censura anche l'applicazione dell'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 628, terzo comma, cod. pen., e si ribadisce l'erroneità del bilanciamento con una recidiva che non era stata contestata al ricorrente, all'epoca dei fatti incensurato.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che le doglianze difensive si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite.

Si rileva altresì la manifesta infondatezza delle ulteriori censure.

4. Con atto del 19/10/2021, il difensore insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge una ricostruzione lineare dell'intera vicenda, stando alla quale (cfr. pag. 4) il sopraggiungere della barcollante persona offesa NESTA Ibrahim aveva trasformato un ordinario controllo, finalizzato alla identificazione di persone "sospette" nella zona della stazione ferroviaria di Napoli negli opportuni accertamenti (perquisizione personale) volti alla verifica di quanto denunciato dal NESTA (rapina subita previa assunzione di una bevanda che gli aveva causato malessere e sonnolenza: assunzione cui era stato costretto da un gruppo di persone comprendente il MOISE).

Dalla sentenza emerge inoltre (pag. 6) che tale dinamica dei fatti risultava riscontrata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in zona, anche quanto al fatto che nessun altro, al di fuori del NESTA, aveva bevuto dal bicchiere a lui offerto.

2.1. La ricostruzione della Corte d'Appello evita, peraltro, di confrontarsi con le plurime osservazioni critiche svolte dalla difesa con i motivi di gravame, e riproposti in questa sede proprio nell'ottica della mancata risposta alle obiezioni difensive.

Osservazioni imperniate non solo sull'evidente interesse del NESTA a porsi in una posizione idonea a giustificare il proprio mancato rientro nel carcere di Vasto quella stessa notte, dopo aver fruito di un permesso, ma anche su una minuta elencazione delle riprese, filmate dalle varie telecamere, comprovanti una dinamica del tutto diversa.

Interessa qui evidenziare che, tra le diverse discrasie segnalate, il ricorrente aveva posto l'accento in appello (ottava pagina) e in questa sede (quinta pagina) su quella relativa al mancato apprezzamento delle immagini della telecamera TC52 dalle quali era emerso, che alle 24.15, il MOISE aveva bevuto dallo stesso bicchiere utilizzato dal NESTA.

Si tratta, con ogni evidenza, di un passaggio di assoluto rilievo per l'intero costrutto accusatorio, secondo il quale il NESTA sarebbe stato posto in condizioni di incapacità, da parte del gruppo criminale, proprio con l'invito a bere da un determinato bicchiere.

Sulla specifica questione posta dalla difesa, peraltro, non c'è stato alcun tipo di confronto da parte della Corte territoriale: risulta quindi apodittica l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui "nessuno degli imputati ha bevuto da quel bicchiere, nonostante all'inizio fosse stato rifiutato dalla vittima" (cfr. pag. 6).

2.2. Sotto altro profilo, il ricorrente ha vivacemente contestato anche la fondatezza della piana ricostruzione del succedersi dei fatti, desumibile dalla sentenza, connotata dalla sequenza cronologica "controllo per identificazione / sopraggiungere del NESTA e denuncia della rapina / perquisizione personale e fermo".

In particolare, la difesa ha richiamato le risultanze del verbale del 27/05/2019 e le dichiarazioni dell'agente GALLETTI da cui emergeva tutt'altro: il fermo degli imputati sarebbe avvenuto alle 2.30, le perquisizioni non sarebbero state eseguite al momento del fermo (perché il NESTA non era in quel momento in grado di riferire alcunchè, per le precarie condizioni) ma alle successive ore 8, e le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state acquisite solo alle 12.30, dopo aver visto i filmati (cfr. la quarta e quinta pagina del ricorso per cassazione, e la decima e undicesima pagina dell'atto di appello, in cui si richiamano tra l'altro le dichiarazioni del NESTA stando alle quali egli era stato informato dagli operanti della rapina subita).

Anche in questo caso, si tratta di rilievi idonei, se fondati, a porre in dubbio la complessiva tenuta dell'impianto accusatorio: anche in relazione ad essi, peraltro, la sentenza della Corte d'Appello risulta del tutto silente.

3. Le lacune motivazionali fin qui esposte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori censure prospettate, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/12/2019 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso ed il rigetto delle richieste del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Napoli, in data 24/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rachid, SABRI Abdelkarim e MOISE [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di rapina pluriaggravata in danno di NESTA Ibrahimm loro ascritto in concorso. In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del SABRI per essere il reato estinto per morte dell'imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il MOISE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla credibilità della persona offesa e alla valutazione delle risultanze istruttorie. Si censura la sentenza per non aver considerato quanto dedotto in appello in ordine al fatto che le immagini acquisite dalle telecamere installate in zona avevano smentito la persona offesa al punto da inficiarne la credibilità. Si evidenzia, al riguardo, che le difformità nella dinamica riguardavano sia le modalità dell'offerta al NESTA della bevanda contenente benzodiazepine (effettuata non da un gruppo di persone comprendente il MOISE, ma da un soggetto non identificato), sia le condizioni della persona offesa (che veniva vista muoversi da sola senza essere aiutata né tantonneno trasportata di peso), sia la presenza di una ragazza (in realtà uscita di scena prima che il MOISE si allontanasse dalla stazione). Con riferimento alla cronologia dei fatti, si lamenta il mancato apprezzamento delle considerazioni critiche svolte in appello (emergendo dagli atti che il fermo degli imputati era avvenuto alle 2.30, la perquisizione alle 8 e la denuncia era stata verbalizzata alle 12.30) in ordine alla diversa ricostruzione accolta in sentenza (stando alla quale il fermo era stato subito seguito dalla denuncia della persona offesa, all'esito della quale si era proceduto a perquisizione). Si censura altresì l'omessa valutazione delle ulteriori deduzioni svolte in appello quanto al fatto che, stando agli stessi verbalizzanti, i tre soggetti controllati non vennero perquisiti subito, perché nell'immediatezza la persona offesa, non essendo in grado di parlare, non aveva ancora sporto denuncia (lo avrebbe fatto in seguito, solo dopo aver visto i filmati). Si ribadisce, inoltre, che la persona offesa aveva interesse a mentire, dovendo giustificare il mancato rientro in carcere a Vasto dopo aver fruito di un permesso premio di alcune ore. Il difensore lamenta altresì il mancato apprezzamento dell'ulteriore discrasia tra quanto esposto in sentenza (secondo cui solo la persona offesa aveva bevuto dal bicchiere contenente la sostanza) e quanto emerso dalle telecamere e riferito dal ricorrente, secondo cui anche quest'ultimo aveva assunto la bevanda (circostanza confermata dalla positività alle benzodiazepine). 2.2. Violazione di legge con riferimento alle aggravanti contestate e alla recidiva. Si censura l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite, sia perché il MOISE era stato ripreso sempre da solo con il NESTA nelle fasi precedenti la presunta rapina, sia perché le immagini che avevano ripreso gli imputati non avevano consentito di ricostruire gli eventi. Si censura anche l'applicazione dell'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 628, terzo comma, cod. pen., e si ribadisce l'erroneità del bilanciamento con una recidiva che non era stata contestata al ricorrente, all'epoca dei fatti incensurato. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che le doglianze difensive si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze acquisite. Si rileva altresì la manifesta infondatezza delle ulteriori censure. 4. Con atto del 19/10/2021, il difensore insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge una ricostruzione lineare dell'intera vicenda, stando alla quale (cfr. pag. 4) il sopraggiungere della barcollante persona offesa NESTA Ibrahim aveva trasformato un ordinario controllo, finalizzato alla identificazione di persone "sospette" nella zona della stazione ferroviaria di Napoli negli opportuni accertamenti (perquisizione personale) volti alla verifica di quanto denunciato dal NESTA (rapina subita previa assunzione di una bevanda che gli aveva causato malessere e sonnolenza: assunzione cui era stato costretto da un gruppo di persone comprendente il MOISE). Dalla sentenza emerge inoltre (pag. 6) che tale dinamica dei fatti risultava riscontrata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in zona, anche quanto al fatto che nessun altro, al di fuori del NESTA, aveva bevuto dal bicchiere a lui offerto. 2.1. La ricostruzione della Corte d'Appello evita, peraltro, di confrontarsi con le plurime osservazioni critiche svolte dalla difesa con i motivi di gravame, e riproposti in questa sede proprio nell'ottica della mancata risposta alle obiezioni difensive. Osservazioni imperniate non solo sull'evidente interesse del NESTA a porsi in una posizione idonea a giustificare il proprio mancato rientro nel carcere di Vasto quella stessa notte, dopo aver fruito di un permesso, ma anche su una minuta elencazione delle riprese, filmate dalle varie telecamere, comprovanti una dinamica del tutto diversa. Interessa qui evidenziare che, tra le diverse discrasie segnalate, il ricorrente aveva posto l'accento in appello (ottava pagina) e in questa sede (quinta pagina) su quella relativa al mancato apprezzamento delle immagini della telecamera TC52 dalle quali era emerso, che alle 24.15, il MOISE aveva bevuto dallo stesso bicchiere utilizzato dal NESTA. Si tratta, con ogni evidenza, di un passaggio di assoluto rilievo per l'intero costrutto accusatorio, secondo il quale il NESTA sarebbe stato posto in condizioni di incapacità, da parte del gruppo criminale, proprio con l'invito a bere da un determinato bicchiere. Sulla specifica questione posta dalla difesa, peraltro, non c'è stato alcun tipo di confronto da parte della Corte territoriale: risulta quindi apodittica l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui "nessuno degli imputati ha bevuto da quel bicchiere, nonostante all'inizio fosse stato rifiutato dalla vittima" (cfr. pag. 6). 2.2. Sotto altro profilo, il ricorrente ha vivacemente contestato anche la fondatezza della piana ricostruzione del succedersi dei fatti, desumibile dalla sentenza, connotata dalla sequenza cronologica "controllo per identificazione / sopraggiungere del NESTA e denuncia della rapina / perquisizione personale e fermo". In particolare, la difesa ha richiamato le risultanze del verbale del 27/05/2019 e le dichiarazioni dell'agente GALLETTI da cui emergeva tutt'altro: il fermo degli imputati sarebbe avvenuto alle 2.30, le perquisizioni non sarebbero state eseguite al momento del fermo (perché il NESTA non era in quel momento in grado di riferire alcunchè, per le precarie condizioni) ma alle successive ore 8, e le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state acquisite solo alle 12.30, dopo aver visto i filmati (cfr. la quarta e quinta pagina del ricorso per cassazione, e la decima e undicesima pagina dell'atto di appello, in cui si richiamano tra l'altro le dichiarazioni del NESTA stando alle quali egli era stato informato dagli operanti della rapina subita). Anche in questo caso, si tratta di rilievi idonei, se fondati, a porre in dubbio la complessiva tenuta dell'impianto accusatorio: anche in relazione ad essi, peraltro, la sentenza della Corte d'Appello risulta del tutto silente. 3. Le lacune motivazionali fin qui esposte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori censure prospettate, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso il
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