CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34976/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROMA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma harideterminato nella misura di mesi otto di reclusione la pena inflitta a FabioRaducci dal Tribunale di Roma con pronuncia del 31/05/2019, in relazione alreato di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 06 ottobre 2011 n. 159, perchécontravveniva agli obblighi a lui imposti con provvedimento del Tribunale diRoma del 27/06/2016, di sottoposizione alla misura della sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno nel Comune di Roma, con prescrizione di non associarsia persone che abbiano subito condanne e che siano sottoposte a misure diprevenzione, per essersi egli associato a [OSCURATO:PERSONA] (soggetto sottopostoalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo disoggiorno nel Comune di Roma e gravato da numerose condanne irrevocabili),oltre che ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi soggettigravati da condanne passate in giudicato).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], lamentando unicamente violazione ex art. 606 comma 1 lett.e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenzadella recidiva ex art. 99 quarto comma cod. pen. La Corte territoriale – in ipotesidifensiva - si sarebbe limitata a richiamare i pregiudizi penali annoverati dalricorrente, mancando di individuare gli indici di maggiore pericolosità,collegandoli poi al lasso di tempo intercorso fra le fattispecie pregresse e quelleda giudicare.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Secondo quanto già precisato in parte narrativa, l’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sopra descritta contestazione ex art. 75 d.lgs. 159 del2011, ha riportato condanna – all’esito del giudizio di secondo grado e in riformadella decisione assunta dal primo giudice – alla pena di mesi otto di reclusione(secondo il calcolo effettuato dalla Corte territoriale, la pena base è stata fissatain anni uno di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto alla contestata eritenuta recidiva qualificata; la riduzione conseguente alla scelta del ritoabbreviato ha consentito di determinare la pena finale nella misura sopraindicata).2.1. Giova precisare che l'apprezzamento inerente alla sussistenza dellarecidiva - nella sua portata di amplificazione sanzionatoria - va operato inconcreto, ossia alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del27/05/2010, Calibè, Rv 247838 (cfr. Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022,dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01 e Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419 - 01). La giurisprudenza di legittimità –quanto allo specifico tema - ha evidenziato come gravi sul giudice il dovere diverificare effettivamente se la reiterazione dell'illecito sia da ritenersi sintomo diaccentuata riprovevolezza della condotta, oltre che di maggior pericolosità delsuo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essisono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti serbati, alladistanza temporale esistente tra i fatti, nonché al livello di omogeneitàriscontrabile tra questi e, infine, all'eventuale occasionalità della ricaduta e adogni altro parametro individualizzante, significativo della personalità del reo e delgrado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formaledell'esistenza di precedenti penali.2.2. A mezzo della presente impugnazione, come detto, la difesa si duoleesclusivamente della ritenuta recidiva, la cui sussistenza contesta sotto il profilodella pretesa assenza di motivazione.Contrariamente alle deduzioni difensive, però, l’avversata decisione èsorretta da un apparato motivazionale esaustivo, logico e congruente, dal qualeè assente il pur minimo spunto di contraddittorietà. La Corte, infatti, ha datocompiutamente atto dei plurimi ed eterogenei pregiudizi annoverati dalricorrente; i Giudici di secondo grado hanno poi ricordato come due di taliprecedenti, afferenti al reato di evasione, siano di natura sostanzialmenteanaloga rispetto a quello per il quale si procede, essendo sempre evocativi di unstessa considerazione, del resto, aveva già fatto propria il Tribunale).In forza di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto ampiamenteprovata la sussistenza di una accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, cheha mostrato una crescente propensione verso la specifica tipologia delittuosa.La doglianza sussunta nell’impugnazione, peraltro, è aspecifica econfutativa, dato che si limita ad affermare la propria tesi, senza poi realmentecolmare di contenuti la critica; la struttura argomentativa della avversatadecisione, in definitiva, non risulta in alcun modo scalfita dalle argomentazioniposte a fondamento del ricorso, che sono di tenore meramente rivalutativo egenerico.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare ineuro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementiper ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]