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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39428/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della c1ecsione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto e trasportato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], un chilogrammo sostanza stupefacente del tipo eroina Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione alla richiesta assolutoria come argomentata nei motivi di appelo. - Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo ia ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento puntuale ed esaustivo.

Considerato che risulta inammissibile il motivo di ricorso per cessazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc, pen. fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della c1ecsione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto e trasportato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], un chilogrammo sostanza stupefacente del tipo eroina Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione alla richiesta assolutoria come argomentata nei motivi di appelo. - Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo ia ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento puntuale ed esaustivo. Considerato che risulta inammissibile il motivo di ricorso per cessazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc, pen. fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39428/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris