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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33576/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 20,7944); che, in particolare, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere l'insussistenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo del reato di riciclaggio, non si confronta con la sentenza impugnata, che argomenta correttamente, alla pagina 8, come l'alterazione degli elementi identificativi del veicolo e la sostituzione dell'organo motore siano condotte che integrano l'elemento materiale e nel contempo sintomatiche della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e dello scopo perseguito; che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che propone la riqualificazione della condotta come ricettazione, non tiene conto delle specifiche considerazioni, a pagina 9 della sentenza impugnata, relative alla sostituzione dell'organo motore cm,e all'abrasione del numero di telaio, sicuri indici quanto meno del fine di rendere a; i ,, c.t-t_ kt hicut PvQ-ii~- attlA2. più/di le»el proveniènza illecita del bene; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO - Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 20,7944); che, in particolare, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere l'insussistenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo del reato di riciclaggio, non si confronta con la sentenza impugnata, che argomenta correttamente, alla pagina 8, come l'alterazione degli elementi identificativi del veicolo e la sostituzione dell'organo motore siano condotte che integrano l'elemento materiale e nel contempo sintomatiche della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e dello scopo perseguito; che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che propone la riqualificazione della condotta come ricettazione, non tiene conto delle specifiche considerazioni, a pagina 9 della sentenza impugnata, relative alla sostituzione dell'organo motore cm,e all'abrasione del numero di telaio, sicuri indici quanto meno del fine di rendere a; i ,, c.t-t_ kt hicut PvQ-ii~- attlA2. più/di le»el proveniènza illecita del bene; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 sette
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