Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25237/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA /i sul ricorso 22859-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - non chè contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1288/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22859 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg r. 22859/2020 SKS365 [OSCURATO:PERSONA] ci Agenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: SKS365 [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'Agenzia delle dogane e dei Moropoli per la cassazione della sentenza n.1288/19 della CTR Pierionte dep. 4/12/2019 che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs, n.504/1998 per l'anno 2011, ha respinto l'appello della società, confermando la legittimità della pretesa imp Dsitiva.

La società, dinanzi alla CTP di Torino, aveva contestato la pretesa imppsitiva per effetto del perfezionamento della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'art. 1, comma 643,

I. 23 dicembre 2014 n. 190.

La 2TP aveva rigettato il ricorso sostenendo che la procedura di regolarizzazione non si era perfezionata, non essendo il CTD, con cui la società era obbligata in solido, attivo alla data del 30.10.2014.

La contribuente impugnava la pronuncia e la CTR del Piemonte riteneva che la sentenza impugnata doveva confermarsi dovendosi ritenere pieramente condivisibili le considerazioni svolte dai primi giudici e co-rentemente motivata la sentenza gravata sulla scorta della normativa di riferimento.

L'Egenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria, con istanza di rimessione alla pubblica udienza ovvero rinvio pregiudiziale ala Corte di giustizia UE e/o rimessione alla Corte cost.; insistendo nei motivi di ricorso.

Cerisiderato che: non sussiste una evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandata alla cancelleria per i relativi adempimenti.

Roma, 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA /i sul ricorso 22859-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]365 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - non chè contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1288/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22859 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg r. 22859/2020 SKS365 [OSCURATO:PERSONA] ci Agenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: SKS365 [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'Agenzia delle dogane e dei Moropoli per la cassazione della sentenza n.1288/19 della CTR Pierionte dep. 4/12/2019 che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata in capo alla società, la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs, n.504/1998 per l'anno 2011, ha respinto l'appello della società, confermando la legittimità della pretesa imp Dsitiva. La società, dinanzi alla CTP di Torino, aveva contestato la pretesa imppsitiva per effetto del perfezionamento della procedura di regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'art. 1, comma 643, I. 23 dicembre 2014 n. 190. La 2TP aveva rigettato il ricorso sostenendo che la procedura di regolarizzazione non si era perfezionata, non essendo il CTD, con cui la società era obbligata in solido, attivo alla data del 30.10.2014. La contribuente impugnava la pronuncia e la CTR del Piemonte riteneva che la sentenza impugnata doveva confermarsi dovendosi ritenere pieramente condivisibili le considerazioni svolte dai primi giudici e co-rentemente motivata la sentenza gravata sulla scorta della normativa di riferimento. L'Egenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria, con istanza di rimessione alla pubblica udienza ovvero rinvio pregiudiziale ala Corte di giustizia UE e/o rimessione alla Corte cost.; insistendo nei motivi di ricorso. Cerisiderato che: non sussiste una evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M. Rinvia la causa alla sezione quinta, dando mandata alla cancelleria per i relativi adempimenti. Roma, 25
Sentenza Cassazione n. 25237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris