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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 22431/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16158/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio separato allegato al ricorso, con domicilio legalein Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,con [OSCURATO:PERSONA], ( già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Co.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio separato allegato al controricorso, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via Boezion. 16; –resistente – Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza n. 4612/2021 pubblicata in data 14/12/2021 della Corte d’Appello di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Co. di pagare Euro 92.032,61,con decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], basatosu un assegno bancario tratto sull’[OSCURATO:PERSONA] di Torino,protestato in data 10.12.1992 , e su n. 31 effetti cambiari , di vario importo, emessi nel periodo tra il 2.12.1992 e il 3.10.1995,del valore complessivo di Lire 178.200.000, oltre interessi e spese.

Il decreto veniva opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] chiamava in causa [OSCURATO:PERSONA], chiedendone, in caso di soccombenza, il pagamento delle somme di cui fossestatadichiarata debitrice.

Si costituivano chiamato e opposto, insistendo per il rigetto dell’opposizione.

IlTribunale rigettava l’opposizione, con conferma del decreto monitorio.

2. La Corte d’appello di Napo li acco glieva integralmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Esposito, e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, revoc ava il decreto ingiuntivo,rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società opponente, con condanna alle spese e dichiarando assorbita la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi.

Ha resistitola [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA],sebbene intimato, non ha svolto difese.

Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “ la violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 214, 216 e 220 c.p.c.”.

2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia “ la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 4 c.p.c degli artt. 1988 ss. e 116 c.p.c. in relazione all’interpretazione del contenuto del provvedimento di riconoscimento del debito e per omesso esame e contraddittorietà ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’interpretazione del contenuto dell’atto di riconoscimento del debito nonché in relazione alla interpretazione delle consulenze del procedimento penale”.

3. [OSCURATO:PERSONA] intende rimarcare prima dell’esame dei motivi l’inammissibilità delle produzioni “integrative”(rispetto a quelle effettuate nel giudizio di merito) contenute nel “fascicoletto di Cassazione” del ricorrente - in quanto tardive. 4.Il primo motivo è inammissibile.

Va evidenziato in via generale che il ricorrente non ha impugnato la sentenza sulla necessità delle scritture di comparazione, ma ha affermato e ribadito soltanto di averle prodotte e si è lamentato dell’errore di interpretazione commesso dal Collegio napoletano laddove ha ritenuto che alcunascrittura di comparazione fosse stata indicata e nell’aver considerato le consulenze del procedimento penale quali documenti di comparazione a sostegno della istanza di verificazione.

In particolare, vale notare che con il motivo di censura in esame, il ricorrenteformalmente denuncia violazioni o false applicazioni di legge, ma sostanzialmente intende contestare profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello e censura ancora l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza che, del resto, ha accertato - dando ampiamente conto sulla base degli atti e dell’istruzione C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 16158/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi compiuta –che l’opposto, [OSCURATO:PERSONA], non aveva assolto all’onere di produzione su di lui incombente per la verificazione della scrittura privata disconosciuta.

In proposito, difatti, la Corte d’appello ha osserva to che il predetto si era limitato «a produrre copia delle due consulenze tecniche disposte nell’ambito del procedimento penale, prive delle scritture e dei documenti ad esse allegate e che,comunque, non sarebbero state sufficienti a far ritenere assolto l’onere sopra richiamato; sul punto, la Corte d’appello ha rilevato che nessuna scrittura di comparazionerisultava indicata dall’opposto a sostegno della propria istanza di verificazione, sebbene vi fossero in atti sottoscrizioni della opponente «quantomeno la procura rilasciata dalla Leonelli a margine dell’atto di opposizione, la sottoscrizione sia della querela presentata alla Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sia dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata al G.I.P. di detto Tribunale, nonché la sottoscrizione in calce alla ricognizione del debito, firme tutte sicuramente riconducibili alla predetta» (pag. 8 della sentenza impugnata).

Inoltre, il giudice d’appello ha aggiunto che : - il ricorrente non aveva indicato nessuna scrittura di comparazione, - che le due consulenze del procedimento penale non erano state espletate in contraddittorio con la società [OSCURATO:PERSONA], parte del solo giudizio civile, - che non risultava una chiara corrispondenza tra i titoli esaminati in quella sede e quelli azionati nel giudizio civile, - che la consulenza a f i rma della dr.ssa Saracino era stata esibita soltanto nella parte finale relativa alle conclusioni (da pagg. 20 a 25), - che le risultanze delle due consulenze penali (l’una a firma della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] disposta dal P.M. , l’altra della dr.ssa Saracino disposta dal G.IP. ) non risultavano convergenti tra loro (pag. 9 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha in conclusione affermato che non sussistevano allora «elementi sufficienti per ritenere effettivamente riconducibili alla società destinataria dell’ingiunzione le firme apposte nei titoli posti a base della avversa pretesa, titoli che peraltro non sono ora presenti nel fascicolo e non C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi risulta neppure che siano stati prodotti in originale dall’attuale appellato nel giudizio di appello» (pag. 9 della sentenza impugnata).

A fronte di una tale chiara e specifica motivazione resa dalla Co rte d’appello, che ha ritenuto la necessità dell’allegazione in atti delle scritture di comparazione, non ritenendo a tale scopo sufficiente la mera produzione delle consulenze esperite in ambito penale, il ricorrente si limita a sostenere, inammissibilmente, di aver prodotto le scritture di comparazione, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dal giudice d ’ appello .

In particolare, si evidenzia che a p. 9 del ricorso si rinvia, del tutto genericamente, quanto alla documentazione che si assume indicata e allegata a sostegno dell’istanza di verificazione, agli atti di primo grado, “(cfr. doc giudizio di primo grado)”, né è consentito rimediare a tale genericità con la memoria (v. p. 3), che ha funzione meramente illustrativa (Cass., ord., 22 febbraio 2016, n. 3471). 5.Parimenti inammissibile il secondo motivo.

Quanto alle denunciateviolazioni o falsa applicazione di legge, anch’esso attienea profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello e censuraancora l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza, edin particolare,l’interpretazione del contenuto dell’atto di riconoscimento del debito nonché nuovamente del valore probatorio speciale delle due consulenze esperite nel procedimento penale , anche sotto il profilo dell’omesso esame e contraddittorietà ex art. 360, n. 5 c.p.c. ; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).

Osserva il Collegio che non sussist ono l’omesso esame e la contraddittorietà motivazione della sentenza impugnata lamentat e in C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi relazione alla valutazione delle due consulenze esperite nel procedimento penale per le medesime ragioni già indicate nel motivo precedente.

E le stesse censur e non sussist ono neppure in ordine all 'accertamento del contenuto dell’atto di riconoscimento di debitoche è stato condotto dalla Corte d’appello in modo congruoe privo di vizi logici e giuridici , giungendo ad escluderne la valenza probatoria ai fini della pretesa monitoria ; difatti, il giudice d’appello hacorrettamente premesso c he è indubbio che la parte che ha prodotto il documento disconosciuto e chiesto la verificazione ha, poi l’onere di provare l’autenticità della sottoscrizione, seppur con ogni mezzo, per poi ritenere che il ricorrente in primo grado non avesse assolto a ta le onere, essendo complessivamente carente la prova offerta per dimostrare l’autenticità dei titoli sui quali aveva basato la propria pretesa creditoria; ha rilevato poi che «la Leonelli non avesse in alcun modo riconosciuto che la società odierna controricorrente/ingiunta fosse debitrice proprio di quelle somme portate dai titoli posti a base del ricorso monitorio azionato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima società.

Né, peraltro, vi sono state altre istanze istruttorie da parte dell’opposto, dirette a fornire elementi probatori favorevoli all’assunto da lui dedotto» (v. pag. 10 della sentenza impugnata). 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente,liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che si C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi liquidano in complessivi Euro7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16158/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio separato allegato al ricorso, con domicilio legalein Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,con [OSCURATO:PERSONA], ( già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Co.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio separato allegato al controricorso, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], via Boezion. 16; –resistente – Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza n. 4612/2021 pubblicata in data 14/12/2021 della Corte d’Appello di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Co. di pagare Euro 92.032,61,con decreto emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], basatosu un assegno bancario tratto sull’[OSCURATO:PERSONA] di Torino,protestato in data 10.12.1992 , e su n. 31 effetti cambiari , di vario importo, emessi nel periodo tra il 2.12.1992 e il 3.10.1995,del valore complessivo di Lire 178.200.000, oltre interessi e spese. Il decreto veniva opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] chiamava in causa [OSCURATO:PERSONA], chiedendone, in caso di soccombenza, il pagamento delle somme di cui fossestatadichiarata debitrice. Si costituivano chiamato e opposto, insistendo per il rigetto dell’opposizione. IlTribunale rigettava l’opposizione, con conferma del decreto monitorio. 2. La Corte d’appello di Napo li acco glieva integralmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Esposito, e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, revoc ava il decreto ingiuntivo,rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società opponente, con condanna alle spese e dichiarando assorbita la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi. Ha resistitola [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA],sebbene intimato, non ha svolto difese. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “ la violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 214, 216 e 220 c.p.c.”. 2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia “ la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 4 c.p.c degli artt. 1988 ss. e 116 c.p.c. in relazione all’interpretazione del contenuto del provvedimento di riconoscimento del debito e per omesso esame e contraddittorietà ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’interpretazione del contenuto dell’atto di riconoscimento del debito nonché in relazione alla interpretazione delle consulenze del procedimento penale”. 3. [OSCURATO:PERSONA] intende rimarcare prima dell’esame dei motivi l’inammissibilità delle produzioni “integrative”(rispetto a quelle effettuate nel giudizio di merito) contenute nel “fascicoletto di Cassazione” del ricorrente - in quanto tardive. 4.Il primo motivo è inammissibile. Va evidenziato in via generale che il ricorrente non ha impugnato la sentenza sulla necessità delle scritture di comparazione, ma ha affermato e ribadito soltanto di averle prodotte e si è lamentato dell’errore di interpretazione commesso dal Collegio napoletano laddove ha ritenuto che alcunascrittura di comparazione fosse stata indicata e nell’aver considerato le consulenze del procedimento penale quali documenti di comparazione a sostegno della istanza di verificazione. In particolare, vale notare che con il motivo di censura in esame, il ricorrenteformalmente denuncia violazioni o false applicazioni di legge, ma sostanzialmente intende contestare profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello e censura ancora l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza che, del resto, ha accertato - dando ampiamente conto sulla base degli atti e dell’istruzione C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 16158/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi compiuta –che l’opposto, [OSCURATO:PERSONA], non aveva assolto all’onere di produzione su di lui incombente per la verificazione della scrittura privata disconosciuta. In proposito, difatti, la Corte d’appello ha osserva to che il predetto si era limitato «a produrre copia delle due consulenze tecniche disposte nell’ambito del procedimento penale, prive delle scritture e dei documenti ad esse allegate e che,comunque, non sarebbero state sufficienti a far ritenere assolto l’onere sopra richiamato; sul punto, la Corte d’appello ha rilevato che nessuna scrittura di comparazionerisultava indicata dall’opposto a sostegno della propria istanza di verificazione, sebbene vi fossero in atti sottoscrizioni della opponente «quantomeno la procura rilasciata dalla Leonelli a margine dell’atto di opposizione, la sottoscrizione sia della querela presentata alla Procura della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sia dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata al G.I.P. di detto Tribunale, nonché la sottoscrizione in calce alla ricognizione del debito, firme tutte sicuramente riconducibili alla predetta» (pag. 8 della sentenza impugnata). Inoltre, il giudice d’appello ha aggiunto che : - il ricorrente non aveva indicato nessuna scrittura di comparazione, - che le due consulenze del procedimento penale non erano state espletate in contraddittorio con la società [OSCURATO:PERSONA], parte del solo giudizio civile, - che non risultava una chiara corrispondenza tra i titoli esaminati in quella sede e quelli azionati nel giudizio civile, - che la consulenza a f i rma della dr.ssa Saracino era stata esibita soltanto nella parte finale relativa alle conclusioni (da pagg. 20 a 25), - che le risultanze delle due consulenze penali (l’una a firma della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] disposta dal P.M. , l’altra della dr.ssa Saracino disposta dal G.IP. ) non risultavano convergenti tra loro (pag. 9 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha in conclusione affermato che non sussistevano allora «elementi sufficienti per ritenere effettivamente riconducibili alla società destinataria dell’ingiunzione le firme apposte nei titoli posti a base della avversa pretesa, titoli che peraltro non sono ora presenti nel fascicolo e non C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi risulta neppure che siano stati prodotti in originale dall’attuale appellato nel giudizio di appello» (pag. 9 della sentenza impugnata). A fronte di una tale chiara e specifica motivazione resa dalla Co rte d’appello, che ha ritenuto la necessità dell’allegazione in atti delle scritture di comparazione, non ritenendo a tale scopo sufficiente la mera produzione delle consulenze esperite in ambito penale, il ricorrente si limita a sostenere, inammissibilmente, di aver prodotto le scritture di comparazione, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dal giudice d ’ appello . In particolare, si evidenzia che a p. 9 del ricorso si rinvia, del tutto genericamente, quanto alla documentazione che si assume indicata e allegata a sostegno dell’istanza di verificazione, agli atti di primo grado, “(cfr. doc giudizio di primo grado)”, né è consentito rimediare a tale genericità con la memoria (v. p. 3), che ha funzione meramente illustrativa (Cass., ord., 22 febbraio 2016, n. 3471). 5.Parimenti inammissibile il secondo motivo. Quanto alle denunciateviolazioni o falsa applicazione di legge, anch’esso attienea profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello e censuraancora l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza, edin particolare,l’interpretazione del contenuto dell’atto di riconoscimento del debito nonché nuovamente del valore probatorio speciale delle due consulenze esperite nel procedimento penale , anche sotto il profilo dell’omesso esame e contraddittorietà ex art. 360, n. 5 c.p.c. ; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). Osserva il Collegio che non sussist ono l’omesso esame e la contraddittorietà motivazione della sentenza impugnata lamentat e in C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi relazione alla valutazione delle due consulenze esperite nel procedimento penale per le medesime ragioni già indicate nel motivo precedente. E le stesse censur e non sussist ono neppure in ordine all 'accertamento del contenuto dell’atto di riconoscimento di debitoche è stato condotto dalla Corte d’appello in modo congruoe privo di vizi logici e giuridici , giungendo ad escluderne la valenza probatoria ai fini della pretesa monitoria ; difatti, il giudice d’appello hacorrettamente premesso c he è indubbio che la parte che ha prodotto il documento disconosciuto e chiesto la verificazione ha, poi l’onere di provare l’autenticità della sottoscrizione, seppur con ogni mezzo, per poi ritenere che il ricorrente in primo grado non avesse assolto a ta le onere, essendo complessivamente carente la prova offerta per dimostrare l’autenticità dei titoli sui quali aveva basato la propria pretesa creditoria; ha rilevato poi che «la Leonelli non avesse in alcun modo riconosciuto che la società odierna controricorrente/ingiunta fosse debitrice proprio di quelle somme portate dai titoli posti a base del ricorso monitorio azionato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima società. Né, peraltro, vi sono state altre istanze istruttorie da parte dell’opposto, dirette a fornire elementi probatori favorevoli all’assunto da lui dedotto» (v. pag. 10 della sentenza impugnata). 6.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente,liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che si C.C. 28.02.2023 r.g.n. 16158/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi liquidano in complessivi Euro7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr
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