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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 24314/2023

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3787/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71 , giusta procura speciale a margine de l ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 2601/09/2019, depositata il 17.06.2019.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Dazi– Sanzioni – Ordinanza interlocutoria Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stata chiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; e sul ricorso iscritto al n. 3373/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. p.a . e [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat i e difes i da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lostudio del primo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71 , giust e procur e speciali in calceal ricorso; –ricorrenti – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 238/05/2020, depositata il 30.06.2020.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 1575/22/2017, la CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento, con il quale l’Agenzia delle Dogane (ADM) aveva applicato maggiori dazi, a seguito della revisione della dichiarazione di importazione del 2012, relativa a connettori per trasmissione voce/dati, classificati con la voce doganale 8536 90 10, anziché 8568 69

90. Con la sentenza n. 2601/ 0 9 /201 9 , la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’ADM.

Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassazione la Qubixs.p.a., affidato a tre motivi .

L’ADMresisteva con controricorso.

Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 3787/2020 R.G.

Con la sentenza n. 232/04/2018, laCTP di Padova rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso atti di irrogazione della sanzioni e avvisi di rettifica dell’accertamento, con il quale l’Agenzia delle Dogane (ADM) aveva applicato maggiori dazi e IVA all’importazione, a seguito della revisione di dichiarazioni di importazione effettuate dalla Qubix negli anni 2014, 2015 e 2016, di cui quattro riguardavano anche la [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di rappresentante indiretto in dogana e coobbligata in solido.

Le importazioni avevano ad oggetto connettori RJ45, classificati con la voce doganale 8536 90 10, anziché 8568 69

90. Con la sentenza n. 238/05/2020, la CTR del Veneto rigettava gli appelli proposti dalle contribuenti.

Contro la suddetta decisione proponevanoricorso per cassazione la Qubixs.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. , affidato a tre motivi.

L’ADM resisteva con controricorso.

Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 3373/2021 R.G.

Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata nel procedimento n. 3787/2020 in data 28.03.2023, sottoscritt a dal difensoredella Qubix e, per adesione, dal difensore della controparte, la ricorrente ha dichiarato che intenderebbe rinunciare al ricorso per cassazione, previa riunione della presente causa con quella connessa, iscritta al n. 3373/2021 R.G., nella quale è stata formulata istanza di sospensione ex art. 197 della l. n. 197 del 2022.

Con analoga memoria,depositata nel procedimento n. 3373/2021 R.G. in data 28.03.2023, sottoscritta dal difensore delle ricorrenti e, per adesione, dal difensore della controparte, i ricorrent i ha nno dichiarato che intenderebbero rinunciare al ricorso per cassazione limitatamente alla parte relativa alla contestazione del tributo (peraltro già versato), previa riunione della presente causa con quella connessa, iscritta al n. 3787/2020 R.G., e, contestualmente, la Qubix ha formulato richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali limitatamente alla controversia relativa alle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 3373/2021 R.G. al ricorso iscritto al n. 3787/2020 R.G., di iscrizione più risalente, trattandosi di ricorsi connessi oggettivamente e soggettivamente.

Ciò premesso, con il primo motivodel ricorso n. 3787/2020 R.G., la Qubix deduce la violazione dell’art. 119 reg.

CE 952/2013 (ex art. 220 reg. 2932/1992), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la società importatrice versava in buona fede e non poteva ragionevolmente rendersi conto dell’errore che aveva condotto ad applicare un dazio minore, in quanto la stessa Autorità doganale le aveva più volte indicato in precedenza la voce doganale indicata nella dichiarazione di importazione oggetto di revisione.

Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o per motivazione apparente, laddove la CTR ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla contribuente fosse insufficiente e che non vi fosse prova dell’identità dei prodotti oggetto della presenta rettifica rispetto a quelli indicati nei precedenti citati, sebbene il codice identificativo dell’articolo (RJ45) fosse sempre uguale.

Sempre con il secondo motivo, denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,riproponendo sotto altro profilo la stessa censura.

Con il medesimo motivo, infine, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 23, comma 3, 24, comma 2, e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., rilevando che l’ADM non ha mai contestato in primo grado la documentazione prodotta in giudizio dalla società importatrice, relativa alle precedenti importazioni della stessa merce, avendo solo con le controdeduzioni in appello contestato la mancata coincidenza fra i prodotti.

Con il terzo motivo, denuncia la violazione delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune di cui al Regolamento CE 2658/87 e succ.modif. e delle voci doganali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente ritenuto applicabile la voce doganale 8536 6990, disconoscendo la rilevanza del fattore assemblaggio che necessita di una connessionefra un prodotto ed un altro mediante modalità diverse dal meroinserimento.

Sempre con il terzo motivo, deduce l’omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare la foggia e le modalità di connessione del prodotto importato, desumibili dalle schede tecniche dell’articolo RJ45.

Con il primo motivo del ricorso riunito, iscritto al n. 3373/202 1 R.G., le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o motivazione apparente, nella parte in cui la CTR ha affermato che i prodotti importati in precedenza erano diversi da quelli oggetto della rettifica impugnata nel presente giudizio.

Sempre con riferimento al primo motivo, deducono la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , sotto il profilo dell’errore percettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, riguardante la ritenuta irrilevanza dei precedenti prodotti dalla Qubix.

Con il secondo moti vo, denuncia no la violazione delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune di cui al Regolamento CE 2658/87 e succ. modif. e delle voci doganali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente ritenuto applicabile la voce doganale 8536 69 90, disconoscendo la rilevanza del fattore assemblaggio che necessita di una connessione fra un prodotto ed un altro mediante modalità diverse dal mero inserimento.

Con il terzo motivo, deducono l’omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., in relazione alla richiesta di applicazione dell’esimente di cui all’art. 303, comma 2, del TULD, in quanto i prodotti RJ45 erano stati dichiarati secondo l’esatta denominazione commerciale e merceologica; in relazione alla richiesta di riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, in considerazione della situazione soggettiva di minima rimproverabilità; in relazione alla richiesta subordinata di applicazione della continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Occorre altresì dare atto che, successivamente, con atti notificati all’Agenzia delle entrate, le parti ricorrenti hanno depositat o in data 27.06.2023, con modalità telematiche, sia nel ricorso n. 3787/2020 R.G. che nel ricorso n. 3373/2021 R.G. , distinte dic hiarazion i di rinuncia al ricorsolimitatamente ai (già versati) tributi , sottoscritt e dal difensore dei ricorrenti e, per accettazione, dall’Avvocatura dello Stato, insistendo nell’istanza di sospensione per la sanzione.

In presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, limitatamente alle sanzioni, l’istanzadi sospensione va accolta, sicché i l giudizi o in cui è stata presentata la relativa domanda va sospes o fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e le cause riunitevanno rinviat e a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, riunito al ricorso n. 3787/2020 R.G. il ricorso n. 3373/2021 R.G., sospende il giudizio riguardante il secondo, limitatamente alle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3787/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., rappresentata e difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71 , giusta procura speciale a margine de l ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 2601/09/2019, depositata il 17.06.2019. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Dazi– Sanzioni – Ordinanza interlocutoria Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stata chiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; e sul ricorso iscritto al n. 3373/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. p.a . e [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat i e difes i da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lostudio del primo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71 , giust e procur e speciali in calceal ricorso; –ricorrenti – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 238/05/2020, depositata il 30.06.2020. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del2020; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 1575/22/2017, la CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento, con il quale l’Agenzia delle Dogane (ADM) aveva applicato maggiori dazi, a seguito della revisione della dichiarazione di importazione del 2012, relativa a connettori per trasmissione voce/dati, classificati con la voce doganale 8536 90 10, anziché 8568 69 90. Con la sentenza n. 2601/ 0 9 /201 9 , la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’ADM. Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassazione la Qubixs.p.a., affidato a tre motivi . L’ADMresisteva con controricorso. Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 3787/2020 R.G. Con la sentenza n. 232/04/2018, laCTP di Padova rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso atti di irrogazione della sanzioni e avvisi di rettifica dell’accertamento, con il quale l’Agenzia delle Dogane (ADM) aveva applicato maggiori dazi e IVA all’importazione, a seguito della revisione di dichiarazioni di importazione effettuate dalla Qubix negli anni 2014, 2015 e 2016, di cui quattro riguardavano anche la [OSCURATO:SOCIETA], in qualità di rappresentante indiretto in dogana e coobbligata in solido. Le importazioni avevano ad oggetto connettori RJ45, classificati con la voce doganale 8536 90 10, anziché 8568 69 90. Con la sentenza n. 238/05/2020, la CTR del Veneto rigettava gli appelli proposti dalle contribuenti. Contro la suddetta decisione proponevanoricorso per cassazione la Qubixs.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. , affidato a tre motivi. L’ADM resisteva con controricorso. Il ricorso è stato iscritto a ruolo al n. 3373/2021 R.G. Con memoria ex art. 378 cod. proc. civ., depositata nel procedimento n. 3787/2020 in data 28.03.2023, sottoscritt a dal difensoredella Qubix e, per adesione, dal difensore della controparte, la ricorrente ha dichiarato che intenderebbe rinunciare al ricorso per cassazione, previa riunione della presente causa con quella connessa, iscritta al n. 3373/2021 R.G., nella quale è stata formulata istanza di sospensione ex art. 197 della l. n. 197 del 2022. Con analoga memoria,depositata nel procedimento n. 3373/2021 R.G. in data 28.03.2023, sottoscritta dal difensore delle ricorrenti e, per adesione, dal difensore della controparte, i ricorrent i ha nno dichiarato che intenderebbero rinunciare al ricorso per cassazione limitatamente alla parte relativa alla contestazione del tributo (peraltro già versato), previa riunione della presente causa con quella connessa, iscritta al n. 3787/2020 R.G., e, contestualmente, la Qubix ha formulato richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali limitatamente alla controversia relativa alle sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 3373/2021 R.G. al ricorso iscritto al n. 3787/2020 R.G., di iscrizione più risalente, trattandosi di ricorsi connessi oggettivamente e soggettivamente. Ciò premesso, con il primo motivodel ricorso n. 3787/2020 R.G., la Qubix deduce la violazione dell’art. 119 reg. CE 952/2013 (ex art. 220 reg. 2932/1992), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la società importatrice versava in buona fede e non poteva ragionevolmente rendersi conto dell’errore che aveva condotto ad applicare un dazio minore, in quanto la stessa Autorità doganale le aveva più volte indicato in precedenza la voce doganale indicata nella dichiarazione di importazione oggetto di revisione. Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o per motivazione apparente, laddove la CTR ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla contribuente fosse insufficiente e che non vi fosse prova dell’identità dei prodotti oggetto della presenta rettifica rispetto a quelli indicati nei precedenti citati, sebbene il codice identificativo dell’articolo (RJ45) fosse sempre uguale. Sempre con il secondo motivo, denuncia l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.,riproponendo sotto altro profilo la stessa censura. Con il medesimo motivo, infine, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 23, comma 3, 24, comma 2, e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., rilevando che l’ADM non ha mai contestato in primo grado la documentazione prodotta in giudizio dalla società importatrice, relativa alle precedenti importazioni della stessa merce, avendo solo con le controdeduzioni in appello contestato la mancata coincidenza fra i prodotti. Con il terzo motivo, denuncia la violazione delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune di cui al Regolamento CE 2658/87 e succ.modif. e delle voci doganali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente ritenuto applicabile la voce doganale 8536 6990, disconoscendo la rilevanza del fattore assemblaggio che necessita di una connessionefra un prodotto ed un altro mediante modalità diverse dal meroinserimento. Sempre con il terzo motivo, deduce l’omessa valutazione di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare la foggia e le modalità di connessione del prodotto importato, desumibili dalle schede tecniche dell’articolo RJ45. Con il primo motivo del ricorso riunito, iscritto al n. 3373/202 1 R.G., le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o motivazione apparente, nella parte in cui la CTR ha affermato che i prodotti importati in precedenza erano diversi da quelli oggetto della rettifica impugnata nel presente giudizio. Sempre con riferimento al primo motivo, deducono la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , sotto il profilo dell’errore percettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, riguardante la ritenuta irrilevanza dei precedenti prodotti dalla Qubix. Con il secondo moti vo, denuncia no la violazione delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune di cui al Regolamento CE 2658/87 e succ. modif. e delle voci doganali, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo la CTR erroneamente ritenuto applicabile la voce doganale 8536 69 90, disconoscendo la rilevanza del fattore assemblaggio che necessita di una connessione fra un prodotto ed un altro mediante modalità diverse dal mero inserimento. Con il terzo motivo, deducono l’omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., in relazione alla richiesta di applicazione dell’esimente di cui all’art. 303, comma 2, del TULD, in quanto i prodotti RJ45 erano stati dichiarati secondo l’esatta denominazione commerciale e merceologica; in relazione alla richiesta di riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, in considerazione della situazione soggettiva di minima rimproverabilità; in relazione alla richiesta subordinata di applicazione della continuazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997. Occorre altresì dare atto che, successivamente, con atti notificati all’Agenzia delle entrate, le parti ricorrenti hanno depositat o in data 27.06.2023, con modalità telematiche, sia nel ricorso n. 3787/2020 R.G. che nel ricorso n. 3373/2021 R.G. , distinte dic hiarazion i di rinuncia al ricorsolimitatamente ai (già versati) tributi , sottoscritt e dal difensore dei ricorrenti e, per accettazione, dall’Avvocatura dello Stato, insistendo nell’istanza di sospensione per la sanzione. In presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, limitatamente alle sanzioni, l’istanzadi sospensione va accolta, sicché i l giudizi o in cui è stata presentata la relativa domanda va sospes o fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e le cause riunitevanno rinviat e a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte, riunito al ricorso n. 3787/2020 R.G. il ricorso n. 3373/2021 R.G., sospende il giudizio riguardante il secondo, limitatamente alle
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