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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34740/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17082/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere la tenuità dell'offesa (in particolare la notevole durata dell'allontanamento; v. pp. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, dal momento la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la concreta gravità del fatto, la personalità dell'imputato nonché l'assenza di alcun segno di resipiscenza (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17082/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere la tenuità dell'offesa (in particolare la notevole durata dell'allontanamento; v. pp. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico, dal momento la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la concreta gravità del fatto, la personalità dell'imputato nonché l'assenza di alcun segno di resipiscenza (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 34740/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris