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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 1998

Cassazione n. 23652/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1998 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 17 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 6 febbraio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina.

Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce l'erronea qualificazione dei fatti, essendo stata ritenuta configurata la rapina in luogo del delitto di danneggiamento - è reiterativo di censure già disattese dal Collegio d'appello con una compiuta e lineare motivazione: v. pagina 9 della sentenza impugnata, in cui si dà atto che l'imputato aveva strappato di mano il cellulare alla persona offesa e l'aveva gettato per terra, così integrando il reato di rapina, il cui profitto può essere costituito anche da un'utilità non economica, quale, per l'appunto, quella di fare uno sfregio alla persona offesa; rilevato che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104 — 01), secondo cui, nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale, che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1998 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 17 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 6 febbraio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce l'erronea qualificazione dei fatti, essendo stata ritenuta configurata la rapina in luogo del delitto di danneggiamento - è reiterativo di censure già disattese dal Collegio d'appello con una compiuta e lineare motivazione: v. pagina 9 della sentenza impugnata, in cui si dà atto che l'imputato aveva strappato di mano il cellulare alla persona offesa e l'aveva gettato per terra, così integrando il reato di rapina, il cui profitto può essere costituito anche da un'utilità non economica, quale, per l'appunto, quella di fare uno sfregio alla persona offesa; rilevato che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104 — 01), secondo cui, nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale, che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris