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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00768/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 31840 /202 0 proposto da D’ [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso giusta procura speciale inatti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ags. [OSCURATO:EMAIL] ) ; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia–sezione staccata di Messina - n. 2292 / 0 2 / 20 depositata i n data 27/04/2020,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 08 / 11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: art . 32 dPR 600/73-preclusioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver s o l’ avvis o di accertamento notificatoglia fini IRPEF e addizionali per l’ anno 20 0 8 ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronuncia di appelloil sig. [OSCURATO:PERSONA] e proponeva appello incidentale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigetta va l’appello principale e accoglieval’appello incidentale ; - ricorr e a questa Cort e il contribuente c on atto affidato a tre motiv i ; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso ; - all’adunanza camerale dell’8 giugno 2022, stante la mancata presa di posizione della proposta del Consigliere relatore ex art.380 bis c.p.c. sul terzo motivo di ricorso, la controversia era rinviataa nuovo ruolo; Consideratoche: - va esaminato per primo, in quanto risulta dirimente, il secondo motivodi ricorso; - esso denuncia la violazione e falsa app licazione dell’art. 32 del d.P.R.n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per averela CTR erroneamente ritenuto insussistent e un giustificato motivonella mancata produzione all’Ufficio dei documenti rilasciati dall’UNIRE di Roma, che e bbe a tardare nel rispondere alle richiestedel contribuente e risultando comunque insussistenti le condizioni per la dichiarazione di inutilizzabilità della documentazionein ogge t to; - il motivo è fondato; - invero, non risulta con chiarezza dalla pronuncia impugnata, avuto riguardo alla motivazione ivi espressa, se la preclusione che qui rileva(alla quale è connessa la valutazione del giustificato motivo che deve esser preso in esame) sia riferita all’intera documentazione prodotta dal contribuente, laddove lo stesso avvisodi accertamento dà atto che almeno riguardo ad alcuni dei rilievi esposti, il contribuente ha dato tempestiva risposta al questionario; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - soprattutto, è poi espresso in maniera del tutto assertiva i l giudizio globale,tenuto conto anche del fatto che i rilievi riguardavano fatti diversi indici di capacità contributiva, circa l’inesistenza o inidoneità(non è dato comprendere ) delle circostanze addotte per giustificarela tardiva produzione documental e in giudizio ; - per tali ragioni, il secondo motivo è accolto ; i restanti motivi sono assorbiti; - la sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al giudice dell’appelloper nuovo esame; p.q.m. accoglieil secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - sez. staccata di Messina - in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 31840 /202 0 proposto da D’ [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso giusta procura speciale inatti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ags. [OSCURATO:EMAIL] ) ; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia–sezione staccata di Messina - n. 2292 / 0 2 / 20 depositata i n data 27/04/2020,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 08 / 11 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: art . 32 dPR 600/73-preclusioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver s o l’ avvis o di accertamento notificatoglia fini IRPEF e addizionali per l’ anno 20 0 8 ; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronuncia di appelloil sig. [OSCURATO:PERSONA] e proponeva appello incidentale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigetta va l’appello principale e accoglieval’appello incidentale ; - ricorr e a questa Cort e il contribuente c on atto affidato a tre motiv i ; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso ; - all’adunanza camerale dell’8 giugno 2022, stante la mancata presa di posizione della proposta del Consigliere relatore ex art.380 bis c.p.c. sul terzo motivo di ricorso, la controversia era rinviataa nuovo ruolo; Consideratoche: - va esaminato per primo, in quanto risulta dirimente, il secondo motivodi ricorso; - esso denuncia la violazione e falsa app licazione dell’art. 32 del d.P.R.n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per averela CTR erroneamente ritenuto insussistent e un giustificato motivonella mancata produzione all’Ufficio dei documenti rilasciati dall’UNIRE di Roma, che e bbe a tardare nel rispondere alle richiestedel contribuente e risultando comunque insussistenti le condizioni per la dichiarazione di inutilizzabilità della documentazionein ogge t to; - il motivo è fondato; - invero, non risulta con chiarezza dalla pronuncia impugnata, avuto riguardo alla motivazione ivi espressa, se la preclusione che qui rileva(alla quale è connessa la valutazione del giustificato motivo che deve esser preso in esame) sia riferita all’intera documentazione prodotta dal contribuente, laddove lo stesso avvisodi accertamento dà atto che almeno riguardo ad alcuni dei rilievi esposti, il contribuente ha dato tempestiva risposta al questionario; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - soprattutto, è poi espresso in maniera del tutto assertiva i l giudizio globale,tenuto conto anche del fatto che i rilievi riguardavano fatti diversi indici di capacità contributiva, circa l’inesistenza o inidoneità(non è dato comprendere ) delle circostanze addotte per giustificarela tardiva produzione documental e in giudizio ; - per tali ragioni, il secondo motivo è accolto ; i restanti motivi sono assorbiti; - la sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al giudice dell’appelloper nuovo esame; p.q.m. accoglieil secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia - sez. staccata di Messina - in
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