CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46069/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. TI Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro, respingeva l'istanza di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari sulla base della sussistenza di un grave quadro indiziario per il reato di rapina aggravata. Si contestava al Catroppa di avere accompagnato con l'auto il complice per consumare la rapina ai danni della anziana persona offesa che veniva depredata dei monili d'oro che indossava. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: si deduceva che il Tribunale per il riesame aveva omesso di tenere in considerazione le allegazioni difensive in ordine al difetto di credibilità della persona offesa, alla convergenza e gravità degli indizi ed alla attribuzione al ricorrente della condotta concorsuale. Si deduceva (a) che la vettura avvistata dalla persona offesa era grigia e non bianca, (b) che non era stato verificato il funzionamento delle telecamere che avrebbero ritratto la autovettura del ricorrente passare sul luogo del delitto, (c) che dal filmato non riusciva a leggersi la targa dell'auto, (d) che non era emerso che sulla auto bianca ritratta nei filmati vi fosse lo Stranieri, riconosciuto dalla persona offesa come autore materiale della aggressione, (e) che la progressione dichiarativa della vittima era discontinua tenuto conto che la stessa effettuava una identificazione fotografica fallace prima di indicare nell'effige ritraente lo Stranieri, coindagato del ricorrente, l'autore della rapina, (f) che la conversazione ritenuta confermativa del coinvolgimento del ricorrente era suscettibile di interpretazioni alternative e non indicava in modo univoco il coinvolgimento dello stesso nella consumazione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il ricorrente contesta la gravità indiziaria e, segnatamente la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa che ha offerto una progressione discontinua, prima non riconoscendo, e poi identificando - in foto - il coindagato Stranieri come autore materiale dell'aggressione. Il collegio rileva invece che la motivazione in ordine al quadro indiziario non presenta vizi logici o difetti di valutazione decisivi degli elementi di prova raccolti e che - allo stato degli atti - la misura cautelare contestata trova un adeguato supporto indiziario ricostruito con motivazione logica nel provvedimento impugnato. Invero dalla motivazione del tribunale emerge che (a) la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere visto due autovettura e non una sola di colore grigio, (b) che la verifica del funzionamento delle telecamere appare un elemento non decisivo tenuto conto dell'accertamento che veniva effettuato attraverso la visione di filmati che consentiva di accertare che il ricorrente si trovava nel tempo e nel luogo dell'aggressione a bordo della sua fiat panda riconosciuta in base al modello ed alla targa (contrariamente a quanto dedotto); (c) che la vittima effettuava un riconoscimento fotografico fallace, ma nel corso della seconda seduta ricognitiva, effettuata attraverso la somministrazione di foro attuali, indicava con sicurezza nello Stranieri l'autore del delitto, (d) che il Catroppa conosceva e frequentava lo Stranieri dato che da una conversazione intercettata a bordo della sua autovettura emergeva con chiarezza la preoccupazione del ricorrente per il fatto che lo Stranieri era stato sorpreso con la disponibilità di un'ara con matricola abrasa. 1.2. Nonostante le incertezze nel riconoscimento effettuato dalla vittima nel corso della prima seduta ricognitiva, non vi sono elementi per ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata presenti carenze o insufficienze. La valutazione delle progressione dichiarativa dell'offesa è stata infatti effettuata nel rispetto delle consolidate indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini costituisce una "prova atipica", la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 - dep. 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27554801). La natura di prova atipica di tale modalità di identificazione esclude, contrariamente a quanto dedotto, che la ricognizione fotografica debba rispettare lo statuto processuale della prova tipica, ovvero dell'individuazione di persona o della ricognizione, sicché non è necessario che prima del riconoscimento il dichiarante descriva le fattezze dell'autore del reato (contra sulla opportunità della descrizione, risalente ed isolata: Sez. 5, n. 1858 del 26/11/1998 - dep. 12/02/1999, Makraoui D, Rv. 212467). Più precisamente si è chiarito che l'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020 Signorelli, Rv. 279437, Sez. F, Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985; Sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Jonovic, Rv. 258173). Nel caso in esame l'attendibilità della ricognizione del complice del ricorrente veniva giustificata sulla base (a) delle modalità dell'aggressione che avevano consentito alla donna di memorizzare le fattezze dell'autore della rapina, dettagliatamente riferite nel corso della individuazione e coincidenti con quelle dello Stranieri, (b) delle concrete modalità della seconda ricognizione, che era stata effettuata attraverso la somministrazione di foto attuali, che consentivano alla vittima di individuare con certezza il suo aggressore. Si rilavava inoltre che la vittima riferiva che il rapinatore aveva tratti somatici coincidenti con quelli dello Stranieri (pag. 8 della sentenza impugnata).Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze procedimentali che ritiene - allo stato degli atti - grave il quadro indiziari raccolto. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann