Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30905/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha parzialmente riformato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen. riqualificando lo stesso nella forma tentata e rideterminando conseguentemente la pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione e euro seicento di multa; Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso - che vedono sul trattamento sanzionatorio, specificamente in merito alla quantificazione della misura della riduzione di pena per il tentativo, sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il loro bilanciamento con la circostanza aggravante contestata, e sulla determinazione della pena base rispetto al minimo edittale - sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha parzialmente riformato la condanna per il reato di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen. riqualificando lo stesso nella forma tentata e rideterminando conseguentemente la pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione e euro seicento di multa; Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso - che vedono sul trattamento sanzionatorio, specificamente in merito alla quantificazione della misura della riduzione di pena per il tentativo, sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il loro bilanciamento con la circostanza aggravante contestata, e sulla determinazione della pena base rispetto al minimo edittale - sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05
Sentenza Cassazione n. 30905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris