CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 1354/2019 depositata il 19/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso ritualmente notificato la AS.VE. M. – Assistenza VelicaMotonautica di [OSCURATO:PERSONA] C. - s.n.c., in persona dei legalirappresentanti p.t., impugnava innanzi alla Commissione TributariaNumero registro generale 16668/2020Numero sezionale 4626/2026Numero di raccolta generale 17963/2026Data pubblicazione 04/06/2026Provinciale di Genova l’avviso di accertamento catastale n. 5623 del23.12.2013, relativo alla presunta omessa denuncia e/o omessoversamento dell’Ici dovuta per l’anno 2008 emesso dal Comune di SantaMargherita Ligure. Ciò in relazione a superficie posta su area demaniale inconcessione per alaggio ed ormeggio imbarcazioni, con servizi connessi.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 1236/2015,depositata il 09.06.2015, di rigetto del ricorso.2. L’appello proposto dalla società veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Liguria con la quale si confermavala sentenza di primo grado e quindi si rigettava l’appello concompensazione delle spese di lite.3. Avverso la pronuncia n. 1354/2019 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Liguria in data 10 settembre 2019, depositata ilgiorno 19 novembre 2019, non notificata, la società contribuenteproponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati conmemoria.4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio,rimanendo quindi intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia “Nullità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n.4), cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4), D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,per aver la CTR fornito una motivazione meramente apparente – e cometale, pertanto, radicalmente carente – in merito all’eccezione sollevatadalla Ricorrente in ordine alla violazione dall’art. 5, comma 3 del D.lgs.504/1992, laddove il Comune non ha applicato il “valore contabile” per ladeterminazione della base imponibile della maggiore ICI liquidata perl’annualità 2008, così come previsto da tale disposizione (art. 360, comma1, n. 4), cod. proc. civ.)”.Numero registro generale 16668/2020Numero sezionale 4626/2026Numero di raccolta generale 17963/2026Data pubblicazione 04/06/20261.1 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta”Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3 del D.lgs. 504/1992 edell’art.1, commi 336 e 337 della L. n. 311/2004, nella parte in cui laCommissione Tributaria Regionale di Liguria ha erroneamente ritenuto diuna rendita presumibilmente attribuibile all’immobile di cui è causa,presentata da un soggetto non munito di specifico mandato professionaleda parte della Società, la valenza di “rendita catastale dichiarata ocomunque attribuita” nel senso voluto dalle norme sopra richiamate eviolate, sulla cui base il Comune poteva validamente liquidare, in viaretroattiva, il debito impositivo per il 2008 facendo applicazione del“criterio catastale” di determinazione della base imponibile ICI, in luogodel “criterio contabile” di cui l’art. 5, comma 3 del D.lgs. 504/1992 (art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.)”.1.2 Con l’ultimo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia“Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 27 luglio2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nella parte in cuila Commissione ha erroneamente ritenuto non compromesso il diritto didifesa del contribuente, nonostante l’omessa indicazione nell’avviso diaccertamento impugnato delle ragioni per cui l’Ente impositore non haritenuto di adottare per la liquidazione dell’ICI il criterio del “valorecontabile” di cui all’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 504/1992 ed ha, percontro, assunto come base imponibile per il calcolo dell’imposta unarendita solo “presunta”, attribuita da un soggetto non munito di specificoincarico professionale, elementi, essenziali per comprendere la rettificaoperata dall’Ufficio (art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.)”.2. Con il primo ed il terzo motivo di ricorso, che vanno trattaticongiuntamente, la società ricorrente lamenta sia la motivazioneapparente che la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenzaimpugnata, la quale non avrebbe esplicitato le ragioni per cui nell’avvisoNumero registro generale 16668/2020Numero sezionale 4626/2026Numero di raccolta generale 17963/2026Data pubblicazione 04/06/2026impugnato non fosse stato adottato il criterio del “valore contabile” per laliquidazione dell’ICI in ordine alla unità immobiliare insistente nel [OSCURATO:PERSONA].2.1 Occorre muovere dalla considerazione che secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte che ha trovato la sua espressionenomofilattica con l’arresto delle Sezioni Unite n. 22232/2016: “…si è inpresenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n.16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass.civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n.161, n. 871 e n. 20112 del 2009)”.Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite si è consolidato - diventando cosìgranitico - l’orientamento di questa giurisprudenza di legittimità che hasancito i confini del vizio della motivazione apparente nei seguenti termini:“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoNumero registro generale 16668/2020Numero sezionale 4626/2026Numero di raccolta generale 17963/2026Data pubblicazione 04/06/2026seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture” (…) (cfr. tra le ultime Cass. n. 1986/25, v. ancheCass. n. 6758/22).Nel caso in esame, il Collegio non riscontra il profilo della motivazioneapparente come denunciato, poiché i giudici regionali, ancorchè conmotivazione succinta, hanno ritenuto che la motivazione dell’avviso diaccertamento fosse connotata da “un profilo logico di sufficientechiarezza”, specificando che era stata allegata la stima tecnica all’avviso diaccertamento con correlata indicazione del metodo di stima.Non si ritiene, quindi, che non sia stato rispettato quel minimocostituzionale della motivazione idoneo a far percepire alla partesoccombente i motivi per i quali non fosse stata ritenuta fondatal’impugnazione proposta avverso il decisum della CTP.Invero, il tentativo di censurare la pronuncia sotto il profilo dellaviolazione di legge non coglie nel segno, in quanto funzionale aprospettare una diversa valutazione di fatto che sorregga l’alternativometodo di stima rispetto a quello contenuto nell’avviso, scivolando quindiverso una forma di sindacato tipica del giudizio di merito ma inammissibilenella presente sede.Non è ultroneo ricordare l’ arresto della Cassazione a Sezioni Unite n.8053 del 2014 che ha escluso categoricamente che il sindacato della Cortepossa estendersi alla sufficienza della motivazione a seguito della nuovaformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), prevista dal d.l. n. 83 del 2012,art. 54: “mentre al compito assegnato alla Corte di cassazione dallaCostituzione resta estranea una verifica della sufficienza e della razionalitàdella motivazione sulle quaestiones facti, la quale implichi un raffronto trale ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e lerisultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice dimerito”.Numero registro generale 16668/2020Numero sezionale 4626/2026Numero di raccolta generale 17963/2026Data pubblicazione 04/06/20263. Merita accoglimento piuttosto il secondo motivo di impugnazione, con ilquale parte ricorrente si duole del fatto che la CTR avrebbe “erroneamenteritenuto di attribuire ad una mera enunciazione informale, contenentel’indicazione di una rendita presumibilmente attribuibile all’immobile di cuiè causa, presentata da un soggetto non munito di specifico mandatoprofessionale da parte della Società, la valenza di “rendita catastaledichiarata o comunque attribuita”.3.1 Non si ritiene che il giudice di secondo grado abbia adeguatamentevalutato le modalità, incontroverse, in cui si è pervenuti alla renditadichiarata sulla base della quale è stato poi calcolato il tributo in manieraretroattiva.Invero, parte ricorrente ha dedotto che la rendita pari ad € 8.000 (base dicalcolo per determinare l’Ici per il 2008) non fosse il prodottodell’iscrizione in catasto del pontile oggetto di accertamento su impulsodel Comune ed a seguito dell’inerzia del contribuente come richiesto dallaprocedura di cui alla legge n. 311/2004.Parte ricorrente ha inoltre evidenziato che la suddetta rendita non fosse ilfrutto nemmeno di un formale atto di aggiornamento redatto ai sensi delDM 701/1994, bensì si trattava di una “mera enunciazione…presentata inrisposta alle pressanti richieste informali dell’ufficio, senza alcun valorecatastale e quindi ai fini ICI”.Mette conto osservare che secondo un costante orientamento di questaCorte, in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibilecollegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto conrendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, ilproprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile,Numero registro generale 16668/2020Numero sezionale 4626/2026Numero di raccolta generale 17963/2026Data pubblicazione 04/06/2026diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione alsistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto apagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in talisensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi,chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (così Cass., SS.UU., n.3160/2011 e, nello stesso senso, Cass., SS.UU., 3666/2011; Cass. n.23600/2011; Cass.13443/2012; Cass.13443/2012; Cass. 18056/2016;Cass. n. 12330/2016; Cass. n. 16793/2017; Cass. n. 4613/2018; Cass. n.11472/2018; Cass. 26397/2021; Cass, 11424/2022).Come chiarito dalla sentenza della Corte n. 3160/2011, in base all’art. 5,comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 (secondo cui per i "fabbricaticlassificabili nel gruppo catastale D", il criterio "contabile" deve essereapplicato "fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto condetermina, ipso iure, il passaggio dal criterio (di determinazione delvalore) contabile a quello catastale e l'attribuzione della rendita, pertanto,fa sorgere (in capo ad entrambi i soggetti del rapporto obbligazionario) ildiritto-dovere di determinare (e, quindi, corrispondere) l'imposta sulla(sola) base imponibile individuata, come per tutti i "fabbricati iscritti incatasto", ai sensi del art. 5, comma 2 (cfr. Cass. 7652/2018).Difatti, il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricatisimilari già iscritti produce effetti meramente provvisori (cioè fino alla“comunicazione” della "rendita attribuita"), mentre la comunicazione diconcernente l'ICI di determinare l'imposta effettivamente dovuta, ancheper le annualità pregresse, in base alla "rendita attribuita" (cfr. Cass. S.U.,3160/2011, Cass. 14402/2017, tutte citate da Cass. n. 7652/2018).Ora è dato pacifico che l’accatastamento dell’area e l’attribuzione diun’autonoma rendita catastale risalgono all’anno 2014, quando è statapresentata la docfa da parte della società e pertanto, con riferimentoNumero registro generale 16668/2020Numero sezionale 4626/2026Numero di raccolta generale 17963/2026Data pubblicazione 04/06/2026all’anno 2008, la rendita è stata calcolata, non solo senza che si fosseproceduto alla notifica di una rendita sulla base di iniziativa dell’ Ufficio,ma soprattutto sul presupposto di un’indicazione fornita informalmente daun tecnico che non poteva assumere alcun effetto dichiarativo ai fini ICIquanto al valore da attribuire al cespite.Tale circostanza inficia irrimediabilmente la fondatezza dell’avviso diaccertamento impugnato, senza che i giudici regionali abbiano presocontezza di tale aspetto (determinazione del tributo in base ad una renditanon comunicata, e neppure formalmente stabilita), dirimente ai fini dellacongrua determinazione del dovuto per l’annualità in esame.Ne consegue che deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e quindicassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributariadi II grado della Liguria, anche per la liquidazione delle spese di questogiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati gli altri motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese di questo grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]