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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 37550/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17117/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 118/16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1318/2019 depositata il28/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI.

Rilevato che, con sentenza resa in data 28/3/2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione, assunta dalla Zuppichin, di reintestare e restituire, in favore degli attori, la titolarità e la gestione della farmacia denominata “[OSCURATO:PERSONA]” sita in Torre di Mosto, che i fratelli Pizzini avevano trasferito alla Zuppichin in forza di un patto fiduciario, nella specie realizzato attraverso il compimento di un atto notarile di trasferimento della titolarità e della gestione della farmacia in favore della Zuppichin, e di una diversa scrittura privata con la quale la Zuppichin, assunta la gestione a titolo oneroso dell’azienda farmaceutica, si obbligava a pagare il corrispettivo convenuto e a restituire la farmacia al termine del rapporto; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato –sulla scorta di quanto già rilevato dal primo giudice – come, a fronte del rigoroso regime formale di natura pubblicistica imposto dalla legge con riguardo al trasferimento e alla gestione delle farmacie, l’atto con il quale la Zuppichin aveva assunto l’obbligo di restituire la farmacia allo scadere del termine convenuto tra le parti era consistito in un documento privo di data e di sottoscrizione del concedente che, oltre a non escludere l’eventualità che il rogito di cessione della farmacia avesse superato ogni altra pattuizione, non avrebbe comunque superato gli impedimenti frapposti dal regime pubblicistico, destinato a escludere la possibilità della dissociazione tra la titolarità formale della farmacia e la relativa gestione; sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineato come l’atto sottoscritto dalla Zuppichin non presentasse alcun collegamento né alcun riferimento al rogito di trasferimento della farmacia, avendo piuttosto, rispetto ad esso, un contenuto del tutto antitetico e incompatibile, non potendo neppure ammettersi l’eventualità (prospettata dagli originari attori) che lo stesso fosse stato redatto dopo la definizione in termini di legge degli accordi di trasferimento della farmacia con effetti reali condizionati unicamente all’autorizzazione costitutiva del Prefetto, non essendo mai risultata la mancanza di tale autorizzazione, attesa la pacifica e regolare prosecuzione nel tempo dell’attività di gestione della farmacia; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (variamente eredi di Cesare, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]) propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha presentato conclusioni; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2556 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto il difetto di prova scritta dell’accordo con il quale era stata prevista la restituzione della farmacia in favore degli originari attori, costituendo un dato incontestabile che la Zuppichin avesse sottoscritto il documento attestante tale accordo e che entrambe le parti avessero puntualmente adempiuto alle prestazioni in esso dedotte, ben potendo la sottoscrizione del concedente desumersi, in ogni caso, dalla notificazione dell’atto di citazione del presente giudizio quale atto ricettizio con effetti anche sostanziali; il motivo è inammissibile; occorre preliminarmente rilevare come la censura in esame, inerendo a un contestato difetto di prova, non risulti articolata, dagli odierni ricorrenti, in iure, essendosi questi ultimi limitati alla mera proposizione di argomentazioni di natura fattuale ¬in relazione alle quali deve ritenersi totalmente trascurato il rispetto dei corrispondenti oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.; oneri il cui assolvimento deve ritenersi indispensabile ai fini dell’assicurazione, alla corte di legittimità, della possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto; osserva peraltro il Collegio come, in ogni caso, pur ammettendo la validità formale dell’accordo concluso attraverso la scrittura privata non sottoscritta dagli odierni ricorrenti (avente ad oggetto un preteso accordo di gestione della farmacia da parte della Zuppichin), la corte territoriale ha comunque sottolineato l’impossibilità di interpretare tale accordo quale elemento costitutivo di una più complessa operazione negoziale fiduciaria unitariamente considerata, attesa la mancanza di alcun riferimento reciproco tra i due atti dal contenuto irriducibilmente incompatibile; con la conseguenza che lo stesso non poteva che considerarsi superato dal rogito e, dunque, dal valore assorbente costituito dall’avvenuto acquisto della farmacia da parte dell’odierna controricorrente; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente interpretato l’atto notarile di cessione della farmacia e la scrittura privata attestante la natura fiduciaria del complessivo accordo unitario intercorso tra le parti, procedendo alla lettura di tali atti in violazione dei canoni di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, tenuto conto che la Zuppichin non aveva mai dedotto che le obbligazioni assunte con la scrittura privata fossero state superate dal rogito notarile, ed avendo la stessa dato puntuale esecuzione ai contenuti dell’accordo sancito dalla scrittura privata dalla stessa sottoscritta, e tenuto altresì conto del valore significativo (nel senso della complessiva natura fiduciaria dei due negozi collegati) dell’insieme delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, gli odierni ricorrenti si sono limitati ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo degli atti negoziali esaminati in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto ai testi interpretati, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità; in particolare, quanto alla violazione dell’art. 1362 c.c., i ricorrenti risultano aver trascurato lo svolgimento di alcuna effettiva enunciazione dell’an e del quomodo della violazione dei plurimi criteri interpretativi da essa previsti; sotto altro profilo postulando, con riguardo all’asserita violazione dell’art. 1363 c.c., l’applicazione del relativo criterio normativo attraverso la combinazione dell’atto notarile con la scrittura, finendo con l’affidare il quid demostandum di tale collegamento allo svolgimento di considerazioni puramente fattuali, prive di qualsivoglia consistenza in iure; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1418 e 1343 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale evidenziato la nullità degli accordi negoziali conclusi inter partes (rog ito e scrittura privata), in ragione dell’illiceità di qualsiasi pattuizione relativa alla gestione di una farmacia la cui proprietà restasse riservata al concedente, senza affermare, quale sua inevitabile conseguenza, la necessità del ripristino dello status quo ante con restituzione della farmacia; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come i ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quoa sostegno della decisione assunta; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 -01); nella specie, varrà rilevare come la corte territoriale non sia affatto giunta alla conclusione dell’avvenuta stipulazione tra le parti di un accordo unitario nullo (tale per aver previsto la dissociazione tra titolarità e gestione di una farmacia), avendone piuttosto separato la considerazione, escludendo alcuna forma di collegamento funzionale di natura fiduciaria; proprio l’esclusione di tale collegamento funzionale – e dunque l’eliminazione dell’ipotesi di un accordo di gestione destinato a dissociare la titolarità della gestione della farmacia –ha consentito alla corte d’appello di ricostruire, secondo la propria lettura della vicenda, l’andamento dei rapporti intercorsi tra le parti, nel senso della valida stipulazione di un rogito di cessione d’azienda farmaceutica rispetto al quale nessuna efficacia eliminativa o impeditiva ha potuto esercitare la scrittura privata invocata dagli odierni ricorrenti; ciò posto, nel proporre la questione della nullità degli accordi negoziali conclusi inter partes(rogito e scrittura privata), in ragione dell’illiceità di qualsiasi pattuizione relativa alla gestione di una farmacia la cui proprietà restasse riservata al concedente, i ricorrenti dimostrano di non essersi punto confrontati con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17117/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 118/16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1318/2019 depositata il28/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 28/3/2019, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione, assunta dalla Zuppichin, di reintestare e restituire, in favore degli attori, la titolarità e la gestione della farmacia denominata “[OSCURATO:PERSONA]” sita in Torre di Mosto, che i fratelli Pizzini avevano trasferito alla Zuppichin in forza di un patto fiduciario, nella specie realizzato attraverso il compimento di un atto notarile di trasferimento della titolarità e della gestione della farmacia in favore della Zuppichin, e di una diversa scrittura privata con la quale la Zuppichin, assunta la gestione a titolo oneroso dell’azienda farmaceutica, si obbligava a pagare il corrispettivo convenuto e a restituire la farmacia al termine del rapporto; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato –sulla scorta di quanto già rilevato dal primo giudice – come, a fronte del rigoroso regime formale di natura pubblicistica imposto dalla legge con riguardo al trasferimento e alla gestione delle farmacie, l’atto con il quale la Zuppichin aveva assunto l’obbligo di restituire la farmacia allo scadere del termine convenuto tra le parti era consistito in un documento privo di data e di sottoscrizione del concedente che, oltre a non escludere l’eventualità che il rogito di cessione della farmacia avesse superato ogni altra pattuizione, non avrebbe comunque superato gli impedimenti frapposti dal regime pubblicistico, destinato a escludere la possibilità della dissociazione tra la titolarità formale della farmacia e la relativa gestione; sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineato come l’atto sottoscritto dalla Zuppichin non presentasse alcun collegamento né alcun riferimento al rogito di trasferimento della farmacia, avendo piuttosto, rispetto ad esso, un contenuto del tutto antitetico e incompatibile, non potendo neppure ammettersi l’eventualità (prospettata dagli originari attori) che lo stesso fosse stato redatto dopo la definizione in termini di legge degli accordi di trasferimento della farmacia con effetti reali condizionati unicamente all’autorizzazione costitutiva del Prefetto, non essendo mai risultata la mancanza di tale autorizzazione, attesa la pacifica e regolare prosecuzione nel tempo dell’attività di gestione della farmacia; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (variamente eredi di Cesare, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]) propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha presentato conclusioni; considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2556 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto il difetto di prova scritta dell’accordo con il quale era stata prevista la restituzione della farmacia in favore degli originari attori, costituendo un dato incontestabile che la Zuppichin avesse sottoscritto il documento attestante tale accordo e che entrambe le parti avessero puntualmente adempiuto alle prestazioni in esso dedotte, ben potendo la sottoscrizione del concedente desumersi, in ogni caso, dalla notificazione dell’atto di citazione del presente giudizio quale atto ricettizio con effetti anche sostanziali; il motivo è inammissibile; occorre preliminarmente rilevare come la censura in esame, inerendo a un contestato difetto di prova, non risulti articolata, dagli odierni ricorrenti, in iure, essendosi questi ultimi limitati alla mera proposizione di argomentazioni di natura fattuale ¬in relazione alle quali deve ritenersi totalmente trascurato il rispetto dei corrispondenti oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.; oneri il cui assolvimento deve ritenersi indispensabile ai fini dell’assicurazione, alla corte di legittimità, della possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto; osserva peraltro il Collegio come, in ogni caso, pur ammettendo la validità formale dell’accordo concluso attraverso la scrittura privata non sottoscritta dagli odierni ricorrenti (avente ad oggetto un preteso accordo di gestione della farmacia da parte della Zuppichin), la corte territoriale ha comunque sottolineato l’impossibilità di interpretare tale accordo quale elemento costitutivo di una più complessa operazione negoziale fiduciaria unitariamente considerata, attesa la mancanza di alcun riferimento reciproco tra i due atti dal contenuto irriducibilmente incompatibile; con la conseguenza che lo stesso non poteva che considerarsi superato dal rogito e, dunque, dal valore assorbente costituito dall’avvenuto acquisto della farmacia da parte dell’odierna controricorrente; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente interpretato l’atto notarile di cessione della farmacia e la scrittura privata attestante la natura fiduciaria del complessivo accordo unitario intercorso tra le parti, procedendo alla lettura di tali atti in violazione dei canoni di ermeneutica negoziale imposti dalla legge, tenuto conto che la Zuppichin non aveva mai dedotto che le obbligazioni assunte con la scrittura privata fossero state superate dal rogito notarile, ed avendo la stessa dato puntuale esecuzione ai contenuti dell’accordo sancito dalla scrittura privata dalla stessa sottoscritta, e tenuto altresì conto del valore significativo (nel senso della complessiva natura fiduciaria dei due negozi collegati) dell’insieme delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso di specie, gli odierni ricorrenti si sono limitati ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo degli atti negoziali esaminati in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto ai testi interpretati, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità; in particolare, quanto alla violazione dell’art. 1362 c.c., i ricorrenti risultano aver trascurato lo svolgimento di alcuna effettiva enunciazione dell’an e del quomodo della violazione dei plurimi criteri interpretativi da essa previsti; sotto altro profilo postulando, con riguardo all’asserita violazione dell’art. 1363 c.c., l’applicazione del relativo criterio normativo attraverso la combinazione dell’atto notarile con la scrittura, finendo con l’affidare il quid demostandum di tale collegamento allo svolgimento di considerazioni puramente fattuali, prive di qualsivoglia consistenza in iure; con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1418 e 1343 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale evidenziato la nullità degli accordi negoziali conclusi inter partes (rog ito e scrittura privata), in ragione dell’illiceità di qualsiasi pattuizione relativa alla gestione di una farmacia la cui proprietà restasse riservata al concedente, senza affermare, quale sua inevitabile conseguenza, la necessità del ripristino dello status quo ante con restituzione della farmacia; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come i ricorrenti abbiano prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quoa sostegno della decisione assunta; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 -01); nella specie, varrà rilevare come la corte territoriale non sia affatto giunta alla conclusione dell’avvenuta stipulazione tra le parti di un accordo unitario nullo (tale per aver previsto la dissociazione tra titolarità e gestione di una farmacia), avendone piuttosto separato la considerazione, escludendo alcuna forma di collegamento funzionale di natura fiduciaria; proprio l’esclusione di tale collegamento funzionale – e dunque l’eliminazione dell’ipotesi di un accordo di gestione destinato a dissociare la titolarità della gestione della farmacia –ha consentito alla corte d’appello di ricostruire, secondo la propria lettura della vicenda, l’andamento dei rapporti intercorsi tra le parti, nel senso della valida stipulazione di un rogito di cessione d’azienda farmaceutica rispetto al quale nessuna efficacia eliminativa o impeditiva ha potuto esercitare la scrittura privata invocata dagli odierni ricorrenti; ciò posto, nel proporre la questione della nullità degli accordi negoziali conclusi inter partes(rogito e scrittura privata), in ragione dell’illiceità di qualsiasi pattuizione relativa alla gestione di una farmacia la cui proprietà restasse riservata al concedente, i ricorrenti dimostrano di non essersi punto confrontati con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate; sulla base di tali premesse, dev’essere dato atto della inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 37550/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris