CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
depositata il 18/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] ricorre con nove motivi avverso la sentenza dellaCTR della Lombardia indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello erarialee rigettato l’appello incidentale del contribuente, affermando la legittimitàdegli impugnati avvisi di accertamento per Irpef, relativi agli anni diimposta 2009 e 2010;l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;in data 13/02/2026 e 9/04/2026 rispettivamente l’Agenzia delle entrateed il ricorrente hanno depositato istanze con cui hanno richiesto diNumero registro generale 13494/2018Numero sezionale 3406/2026Numero di raccolta generale 11642/2026Data pubblicazione 29/04/2026dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere,per adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall’art.6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018;ritenuto che:viste le concordi istanze depositate dalle parti, e rilevato che entrambehanno dato atto che con note del 14/11/2019 e del 26/02/2020 laDirezione Provinciale II di Milano dell’Agenzia delle entrate ha comunicatoche il contribuente ha presentato domande di definizione dellacontroversia ex art. 6 del d.l. 119/2018, che sono risultate regolari;che il processo si è pertanto estinto con il decorso del termine del 31dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere lafissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc.civ.;che, in conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazionedella materia del contendere;che le spese di lite vanno poste a carico di chi le ha anticipate;che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si devedare atto della non sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.MLa Cortedichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.Spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.La PresidenteRoberta Crucitti