CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 10006/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 697/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/02/2021 R.G.N. 612/2020;Numero registro generale 22375/2021Numero sezionale 1039/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consNuigmeliroo d i raccolta generale 10006/2026Data pubblicazione 17/04/2026del 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, conveniva ingiudizio l’INPS ed esponeva: di avere lavorato presso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. dal mese di gennaio 2009, di esserestato licenziato nel mese di aprile 2009 e di avere impugnatoil licenziamento e che il Tribunale di Napoli, con sentenza delmese di ottobre 2011 aveva dichiarato illegittimo illicenziamento e ordinato il reintegro; che l’impresaindividuale di [OSCURATO:PERSONA], cessionaria della azienda dellaAntigua s.r.l. e a tanto obbligata ai sensi dell’art. 2112 c.c.non aveva dato esecuzione alla sentenza e che, nel mese didicembre del 2014 il medesimo ricorrente aveva comunicatodi avvalersi dell’opzione alternativa alla reintegra e relativaalle quindici mensilità di retribuzione e nel contempo avevacomunicato alla cessionaria dell’azienda recesso per giustacausa dal rapporto di lavoro. Con istanza del mese di gennaiodel 2015 il ricorrente proponeva all’INPS richiesta diconcessione dell’indennità di disoccupazione ASPI ai sensidell’art. 2, della legge 92 del 2012 e l’INPS negava laprestazione. Tanto premesso il ricorrente chiedevacondannarsi l’INPS al pagamento della indennità didisoccupazione. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo ilrigetto della domanda.1.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro,con sentenza n. 2156/2019 rigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] che difettava, per la concessione del beneficio, ilpresupposto della disoccupazione volontaria e tanto perché ilrapporto, ricostituito in virtù della sentenza che avevaNumero registro generale 22375/2021Numero sezionale 1039/2026dichiarato illegittimo il licenziamento, si era risolto in virNtuùm edroi d i raccolta generale 10006/2026Data pubblicazione 17/04/2026questi dell’opzione per l’indennità pari a quindici mensilitàdisposta dal Giudice in via alternativa alla reintegrazione.2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso in appello. L’INPS si costituiva nel giudizio di secondogrado chiedendo il rigetto dell’appello. Con la sentenza n.697/2021 depositata in data 23/02/2021 la Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, rigettava l’impugnazione.3.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando tre motivi. L’INPS si ècostituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/02/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 2119c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e sicensura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma chela comunicazione dell’esercizio del diritto di opzione ex art. 18dello Statuto dei lavoratori, non potrebbe mai determinareuno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini dellapercezione dell’indennità di disoccupazione. Secondo la partericorrente ai fini della configurabilità dello stato didisoccupazione involontaria ciò che rileverebbe, sarebbe laragione sottesa alla scelta dell’indennità alternativa allareintegra e il ricorrente avrebbe effettuato tale scelta perchénon aveva mai percepito le retribuzioni medio temporematurate a far data dal giorno del licenziamento, così comeNumero registro generale 22375/2021Numero sezionale 1039/2026accertato anche in virtù del decreto ingiuntivo n. 1198/N2u0m1er4o d i raccolta generale 10006/2026Data pubblicazione 17/04/2026del Tribunale di Napoli.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art.116 c.p.c., dell’art. 2119 c.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3. c.p.c. Si censura l’affermazione contenuta nellasentenza alla pagina impugnata secondo cui non sarebbeconfigurabile la contestualità tra esercizio dell’opzione erivendicazione della giusta causa perché dopo la sentenza cheha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoroe condannato il datore al risarcimento del danno, il fattoprecedente del licenziamento illegittimo e ogni fatto anterioreall’illegittima risoluzione, non sarebbe più idoneo a fondareuna giusta causa legalmente tipizzata di dimissioni dalrapporto di lavoro.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente,perché logicamente e giuridicamente connessi, e sonoinfondati.4. Le censure si dilungano nella deduzione di una serie dicircostanze che non trovano riscontro nella sentenzaimpugnata.4.1. Al fine di confutare la decisione d’appello, il ricorrentepropugna la tesi dell’esercizio del diritto di opzione impostodal protratto inadempimento della parte tenuta al ripristinodella funzionalità del rapporto e, quindi, della ricorrenza diuna situazione di “dimissioni per giusta causa”.4.2. Tuttavia, tale prospettazione, ribadita anche nellamemoria illustrativa, a tacer d’altro, contrasta con il diversoaccertamento condotto dai giudici d’appello -e qui non piùsindacabile- in base al quale si ha solo che, all’esito delNumero registro generale 22375/2021Numero sezionale 1039/2026provvedimento di reintegrazione, il ricorrente ha optatoNu mpeeror d i raccolta generale 10006/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità.5. Va, pertanto, esente da censure la sentenza della Corte diAppello nella parte in cui, nel rilevare che a dicembre del 2014il lavoratore aveva esercitato il diritto di opzione perl’indennità risarcitoria rinunciando al diritto allareintegrazione, afferma che difetta il presupposto delladisoccupazione involontaria.5.1. In questa ipotesi il lavoratore ha posto volontariamentefine al rapporto di lavoro che, in ragione della reintegra, eraancora efficace tra le parti. L’esercizio del diritto di opzioneesclude che, per il periodo successivo, la disoccupazionepossa considerarsi involontaria con conseguenteinsussistenza del presupposto richiesto dall’art. 2, comma 4,della legge 28/06/2012, n. 92.6. La sentenza impugnata non merita censura nemmeno nellaparte in cui ha escluso che il rapporto, una volta esercitatal’opzione per l’indennità risarcitoria sostitutiva della reintegra,possa considerarsi risolto per giusta causa. La sentenza dellaCorte di Appello di Napoli esattamente osserva che larisoluzione immediata del rapporto per volontà del lavoratoreè incompatibile con il successivo ed eventuale operare delledimissioni per giusta causa.7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.per omessa pronuncia sul secondo e sul terzo motivodell’appello, ovvero sulla violazione dell’art. 115 c.p.c.principio di non contestazione, e sulla violazione e/o falsaapplicazione della legge dell’art. 4 commi 16-23 della leggen. 92/2012, ratione temporis applicabile. Si censura lasentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo diNumero registro generale 22375/2021Numero sezionale 1039/2026appello del ricorrente, secondo cui la circostanzaN umdeerol d i raccolta generale 10006/2026Data pubblicazione 17/04/2026completamento della procedura di convalida delle dimissioninon era mai stata contestata dall’Inps e pertanto trattandosidi “fatto non contestato”, il giudice di prime cure, ai sensidell’art. 115 c.p.c. l’avrebbe dovuto ritenere provato, errandoquindi nel ritenerle prive di efficacia per non essere presentealcuna prova in atti del completamento della procedura diconvalida prevista dall’art. 4, commi 16-23, della legge n.92/2012 ratione temporis applicabile.8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché non cogliela ratio decidendi della sentenza impugnata e deduce critichegeneriche. La motivazione della sentenza riposa sulleargomentazioni spese circa l’insussistenza delladisoccupazione involontaria e circa l’intervenuta risoluzionedel rapporto di lavoro in ragione dell’opzione per l’indennitàsostitutiva della reintegrazione.9. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.10. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese cheliquida in euro 1.600,00 (milleseicento) per compensi, oltread euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% ed accessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Numero registro generale 22375/2021Numero sezionale 1039/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuNuamretrao d i raccolta generale 10006/2026Data pubblicazione 17/04/2026Sezione civile, del 27 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])