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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 36910/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30248/2014 R.G., proposto DA la "Ing. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", in liquidazione, con sede in Bari, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studic in Bari, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Baronissi (SA), in persona del Sindaco pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli - Sezione Staccata di Salerno il 14 maggio 2014 n. 4624/02/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "Ing. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli - Sezione Staccata di Salerno il 14 maggio 2014 n. 4624/02/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impuqnazione di ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di C 34.000,01 in dipendenza di sei avvisi di liquidazione per la COSAP relativa agli anni dal 2004 al 2009, dopo la proposizione di altrettante opposizioni dinanzi al Tribunale Civile di Salerno - Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] (SA), all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno il 30 dicembre 2010 n. 617/15/2010, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248 (Corte Cost., sent., 14 marzo 2008, n. 64), la giurisdizione sulle controversie in materia di COSAP spettasse al giudice 2 ordinario.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Il Comune di Baronissi (NA) è rimasto intimato.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 37 e 329, comma 2, cod. proc. civ., 136 Cost., 1 della Legge Costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 e 30, comma 3, della Legge 11 marzo 19.57 n. 87, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello il rilievo della formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, essendosi pronunziata nel merito la sentenza del giudice di prime cure, senza che il successivo appello investisse anche l'implicita pregiudiziale affermazione della giurisdizione del giudice tributario.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 37 e 329, comma 2, cod. proc. civ., 136 Cost., 1 Legge Costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 e 30, comma 3, della Legge 11 marzo 1957 n. 87, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario sul presupposto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Come si è anticipato, sul presupposto della violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, «nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»» (Corte Cost., sent., 14 marzo 2008, n. 64).

Pertanto, questa Corte ha ritenuto che, a seguito di tale pronuncia, in tema di riparto di giurisdizione, le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) spettano alla giurisdizione del giudice ordinario (in termini: Cass., Sez.

Un., 26 novembre 2008, n. 28161; Cass., Sez.

Un., 3 luglio 2009, n. 15993; Cass., Sez.

Un., 30 marzo 2011, n. 7190; Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2015, n. 21950; Cass., Sez.

Un., 30 dicembre 2019, n. 34575). 1.2 Ciò non di meno, la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in materia di giurisdizione del giudice tributario (vale a dire, l'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n.248) non si riverbera in modo automatico sui procedimenti in corso, che sono soggetti alle preclusioni insite nel regime ordinario delle impugnazioni.

Come si è detto nella esposizione degli antefatti processuali, nonostante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, il giudice di prime cure non ha affrontato la questione della giurisdizione ed ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso della contribuente.

Rimasta soccombente, quest'ultima ha proposto appello, censurando il merito della decisione di prime cure, senza, tuttavia, formulare alcuno specifico motivo di impugnazione in punto di giurisdizione.

Quindi, la questione di giurisdizione è stata affrontata e risolta d'ufficio dal giudice d'appello.

Sicché la sentenza impugnata si è posta in contrasto col consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (si veda, in particolare: Cass., Sez.

Un., 22 aprile 2013, n. 9693 - nel medesimo senso, tra le tante: Cass., Sez.

Un., 9 settembre 2013, nn. 20590, 20591, 20592, 20593, 20594 e 20595; Cass., Sez. 1", 16 luglio 2014, n. 16276; Cass., Sez. 5", 16 novembre 2016, n. 23339; Cass., Sez.

Un., 28 giugno 2018, n. 17121; Cass., Sez. 6^-5, 23 settembre 2019, n. 23586; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, n. 25493; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2020, n. 427; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, nn. 15505 e 15506; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2020, n. 16142; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2022, n. 15138), secondo cui, poiché ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell'impugnazione non può riesaminare d'ufficio quest'ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, ed è irrilevante che nella sentenza d'appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata. 1.3 Difatti, la regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, deve essere coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore; ove questa vi sia, invece, stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude l'esame (tra le tante: Cass., Sez. 6"- 3, 22 settembre 2017, n. 22207). 1.4 La questione dell'intervenuto giudicato interno sulla giurisdizione tributaria può essere esaminata in questa sede perché veicolata dal motivo d'impugnazione, che coinvolge appunto la questione di giurisdizione.

La mera prospettazione della questione di giurisdizione, difatti, consente a questa Corte di accertare il consolidamento in capo al giudice tributario del potere di giudicare per effetto della formazione a suo beneficio di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione, e quindi senza che venga statuita la cogenza di quest'ultima alla stregua del quadro normativo (in termini: Cass., Sez.

Un., 25 ottobre 2013, n. 24150; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, n. 25493; Cass., Sez. 6^-5, 11 marzo 2020, n. 6994; Cass., Sez.

Un., 28 novembre 2020, nn. 26497 e 26498).

Sarebbe stata, invero, d'ostacolo a tale rilievo del giudicato interno in questa sede soltanto la pronuncia del giudice di secondo grado che avesse deciso, pur se implicitamente, sull'esistenza o meno del suddetto giudicato: soltanto in tal caso la pronuncia non si sarebbe potuta rimuovere se non per effetto di espressa impugnazione (Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2019, n. 5133; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, n. 25493).

2. Stante la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania (ora, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30248/2014 R.G., proposto DA la "Ing. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", in liquidazione, con sede in Bari, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studic in Bari, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Baronissi (SA), in persona del Sindaco pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli - Sezione Staccata di Salerno il 14 maggio 2014 n. 4624/02/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "Ing. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].", in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli - Sezione Staccata di Salerno il 14 maggio 2014 n. 4624/02/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impuqnazione di ingiunzione di pagamento per la somma complessiva di C 34.000,01 in dipendenza di sei avvisi di liquidazione per la COSAP relativa agli anni dal 2004 al 2009, dopo la proposizione di altrettante opposizioni dinanzi al Tribunale Civile di Salerno - Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] (SA), all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno il 30 dicembre 2010 n. 617/15/2010, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248 (Corte Cost., sent., 14 marzo 2008, n. 64), la giurisdizione sulle controversie in materia di COSAP spettasse al giudice 2 ordinario. Il ricorso è affidato a due motivi. Il Comune di Baronissi (NA) è rimasto intimato. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 37 e 329, comma 2, cod. proc. civ., 136 Cost., 1 della Legge Costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 e 30, comma 3, della Legge 11 marzo 19.57 n. 87, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello il rilievo della formazione del giudicato interno sulla giurisdizione, nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, essendosi pronunziata nel merito la sentenza del giudice di prime cure, senza che il successivo appello investisse anche l'implicita pregiudiziale affermazione della giurisdizione del giudice tributario. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 37 e 329, comma 2, cod. proc. civ., 136 Cost., 1 Legge Costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 e 30, comma 3, della Legge 11 marzo 1957 n. 87, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente dichiarato dal giudice di appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario sul presupposto della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Come si è anticipato, sul presupposto della violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, «nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»» (Corte Cost., sent., 14 marzo 2008, n. 64). Pertanto, questa Corte ha ritenuto che, a seguito di tale pronuncia, in tema di riparto di giurisdizione, le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) spettano alla giurisdizione del giudice ordinario (in termini: Cass., Sez. Un., 26 novembre 2008, n. 28161; Cass., Sez. Un., 3 luglio 2009, n. 15993; Cass., Sez. Un., 30 marzo 2011, n. 7190; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2015, n. 21950; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2019, n. 34575). 1.2 Ciò non di meno, la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in materia di giurisdizione del giudice tributario (vale a dire, l'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n.248) non si riverbera in modo automatico sui procedimenti in corso, che sono soggetti alle preclusioni insite nel regime ordinario delle impugnazioni. Come si è detto nella esposizione degli antefatti processuali, nonostante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del D.Lvo 31 dicembre 1992 n. 546, nel testo modificato dall'art. 3 -bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, il giudice di prime cure non ha affrontato la questione della giurisdizione ed ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso della contribuente. Rimasta soccombente, quest'ultima ha proposto appello, censurando il merito della decisione di prime cure, senza, tuttavia, formulare alcuno specifico motivo di impugnazione in punto di giurisdizione. Quindi, la questione di giurisdizione è stata affrontata e risolta d'ufficio dal giudice d'appello. Sicché la sentenza impugnata si è posta in contrasto col consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (si veda, in particolare: Cass., Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9693 - nel medesimo senso, tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 settembre 2013, nn. 20590, 20591, 20592, 20593, 20594 e 20595; Cass., Sez. 1", 16 luglio 2014, n. 16276; Cass., Sez. 5", 16 novembre 2016, n. 23339; Cass., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17121; Cass., Sez. 6^-5, 23 settembre 2019, n. 23586; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, n. 25493; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2020, n. 427; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, nn. 15505 e 15506; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2020, n. 16142; Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2022, n. 15138), secondo cui, poiché ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell'impugnazione non può riesaminare d'ufficio quest'ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, ed è irrilevante che nella sentenza d'appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata. 1.3 Difatti, la regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, deve essere coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore; ove questa vi sia, invece, stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude l'esame (tra le tante: Cass., Sez. 6"- 3, 22 settembre 2017, n. 22207). 1.4 La questione dell'intervenuto giudicato interno sulla giurisdizione tributaria può essere esaminata in questa sede perché veicolata dal motivo d'impugnazione, che coinvolge appunto la questione di giurisdizione. La mera prospettazione della questione di giurisdizione, difatti, consente a questa Corte di accertare il consolidamento in capo al giudice tributario del potere di giudicare per effetto della formazione a suo beneficio di un giudicato implicito sulla relativa attribuzione, e quindi senza che venga statuita la cogenza di quest'ultima alla stregua del quadro normativo (in termini: Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24150; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, n. 25493; Cass., Sez. 6^-5, 11 marzo 2020, n. 6994; Cass., Sez. Un., 28 novembre 2020, nn. 26497 e 26498). Sarebbe stata, invero, d'ostacolo a tale rilievo del giudicato interno in questa sede soltanto la pronuncia del giudice di secondo grado che avesse deciso, pur se implicitamente, sull'esistenza o meno del suddetto giudicato: soltanto in tal caso la pronuncia non si sarebbe potuta rimuovere se non per effetto di espressa impugnazione (Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2019, n. 5133; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, n. 25493). 2. Stante la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania (ora, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia
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