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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07099/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35088/23 Petrillo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato contestato sono generiche, limitandosi a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto altresì che neppure il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2); Ritenuto infine che la questione relativa alla maturata prescriziDne, oltre a non essere stata precedentemente dedotta, è manifestamente infondata dal momento che il reato è stato commesso in data 24 luglio 2012 e che al termine decennale (in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.) debbono aggiungersi giorni 1183 di sospensione, con conseguente consumazione del termine al 19 ottobre 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35088/23 Petrillo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato contestato sono generiche, limitandosi a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto altresì che neppure il secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2); Ritenuto infine che la questione relativa alla maturata prescriziDne, oltre a non essere stata precedentemente dedotta, è manifestamente infondata dal momento che il reato è stato commesso in data 24 luglio 2012 e che al termine decennale (in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.) debbono aggiungersi giorni 1183 di sospensione, con conseguente consumazione del termine al 19 ottobre 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07099/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris