CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05046/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28104/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 1546/2016 della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 27 settembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 agosto 2014 il Tribunale di Grosseto, in parziale accoglimento delle domande proposte dal notaio [OSCURATO:PERSONA], condannò il notaio [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'attore C. 413.554, dovuti in conseguenza dello scioglimento, per iniziativa dell'attore, del rapporto associativo esistente fra tali professionisti per la gestione associata di studio notarile. 2. Adita da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Firenze rigettò l'appello con sentenza pubblicata il 27 settembre 2016. 2.1 La motivazione di tale sentenza può così essere sintetizzata: il primo motivo di appello è inammissibile perché aspecifico "e, comunque, infondato", in quanto: lo studio associato notarile è equiparabile non a una società di persone, bensì a un'associazione non riconosciuta, il cui atto costitutivo "non sembra prevedere la necessità di alcun preavviso" per il recesso da tale associazione ("le modalità di recesso dell'associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo per le associazioni riconosciute, dall'art. 24 c.c."); dalla corrispondenza intercorsa tra i due notai dopo la lettera di recesso di Ciampolini, risulta che Baldassarri aveva, inizialmente, convenuto che lo scioglimento si era verificato alla data del 31 dicembre 2002; dal contenuto dell'atto di appello non è chiaro se l'appellante intenda sostenere che il recesso aveva avuto efficacia dopo tre mesi dal preavviso ovvero che esso aveva avuto l'efficacia impressagli dal recedente, sia pure illecitamente, "e dunque con obbligo di risarcimento del danno"; nemmeno è chiaro in cosa consistano i danni, posto che il recesso aveva comportato semplicemente la necessità di liquidare la quota dell'associato receduto ("tenendo conto anche di tutte le spese e di tutti gli introiti della fase transitoria"), sicché era inutile anche accertare in quale data si era verificato "lo scioglimento dello studio associato"; il secondo motivo di appello è invece infondato perché vi è prova che la proprietà dei quadri d'autore in contestazione ("nella perizia del [OSCURATO:PERSONA], redatta su incarico del convenuto, i quadri in questione non compaiono tra i beni dello studio associato") appartiene al notaio Ciampolini che, non solo li aveva pagati, come riferito dal testimone [OSCURATO:PERSONA], ma, pacificamente, li aveva sempre tenuti in casa sua e non nello studio notarile, senza che Baldassarri avesse mai "preteso che i quadri in questione fossero presenti nei locali dello studio". 3. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente cinque motivi di impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma l'inammissibilità del primo motivo di appello da lui proposto per la riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, è nulla (violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ.) per omessa "pronuncia sui motivi della declaratoria di inammissibilità dell'appello"; evidenziando, in particolare che con il primo motivo di appello la sentenza di primo grado era stata con chiarezza censurata per non avere qualificato le domande contrapposte delle parti alla luce del contenuto della lettera del notaio Ciampolini del 27 dicembre 2002: tale qualificazione era necessaria in quanto lo scioglimento dell'associazione presuppone la volontà comune degli associati, mentre il recesso da un rapporto a tempo indeterminato necessita di un congruo preavviso (tre mesi), nella specie mancato e la stessa era rilevante tanto in riferimento alla determinazione del valore della quota da liquidare all'associato (da calcolarsi al 31 marzo 2003 e non al 31 dicembre 2002) che "al danno da liquidarsi in favore" di esso ricorrente, "che aveva subito un recesso illegittimo perché senza preavviso". 2. Con il secondo motivo si afferma che la sentenza è nulla perché, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., omette di pronunciarsi sulla domanda da esso ricorrente proposta, avente quale presupposto la qualificazione della menzionata lettera del notaio Ciampolini come recesso ad nutum, come tale determinante lo scioglimento del vincolo associativo dopo tre mesi dalla sua comunicazione all'associazione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente afferma che la sentenza è caratterizzata da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: se, cioè, la sopra menzionata lettera avesse determinato lo scioglimento del rapporto associativo fra il recedente Ciampolini e l'associazione professionale con effetto alla scadenza del terzo mese successivo a quello dalla sua comunicazione (come da esso ricorrente sostenuto e come dallo stesso Ciampolini dedotto in via subordinata) ovvero lo scioglimento di questa (come da Ciampolini affermato in via principale). 4. Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata dal ricorrente perché caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 24 e 2285 cod. civ., in relazione all'art. 113 cod. proc. civ. e 12 delle preleggi, dal momento che l'atto costitutivo dello studio associato non prevedeva "alcuna modalità di recesso", con la conseguenza che per il caso di recesso di uno degli associati deve trovare applicazione in via analogica l'art. 24 cod. civ., in tema di recesso da associazione riconosciuta come persona giuridica ovvero, in alternativa, l'art. 2285 cod. civ., in tema di recesso da società di persone. 5. Tali quattro motivi sono da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione fra le diverse questioni dagli stessi rispettivamente indicate. I motivi sono inammissibili, in quanto, nonostante talune vischiosità riscontrabili nella motivazione della sentenza impugnata: essa è quanto mai chiara nel respingere il primo motivo di appello e nel qualificare come recesso dal rapporto associativo a tempo indeterminato fra i due notai litiganti il contenuto della lettera del 27 dicembre 2002 da Ciampolini indirizzata a Baldassarri; essa è del pari quanto mai chiara nell'escludere che dal recesso potesse farsi scaturire una condanna del receduto Ciampolini al risarcimento del danno (richiesta da Baldassarri) in ragione dell'affermata indeterminatezza della domanda quanto alla relativa causa petendi, non essendo in essa precisate le ragioni della pretesa e in cosa consistessero i lamentati danni (punto c), nelle pagg. 4 e 5 della sentenza); da tale conclusione inferendo l'inutilità, ai fini della decisione, dell'accertamento del giorno in cui si verificò l'evento costituente il presupposto della determinazione della quota; tale specifica ragione della decisione non viene colta dal ricorrente e, quindi, non è da lui efficacemente contestata; a fronte, poi, di una determinazione giudiziale del valore della quota del receduto Ciampolini al 31 dicembre 2002, il ricorrente - che pure risulta avere depositato agli atti del giudizio di merito una relazione di stima redatta dal ragioniere [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 della sentenza; pagg. 6 e 7 del ricorso, contenenti la riproduzione delle conclusioni dall'odierno ricorrente formulate nella comparsa di risposta da lui depositata nel giudizio svoltosi avanti il Tribunale di Grosseto) - non chiarisce, né soprattutto afferma di avere chiarito in sede di appello, in quale modo l'accoglimento della sua tesi in diritto (il rapporto associativo sarebbe cessato alla scadenza del terzo mese successivo alla comunicazione del recesso, in applicazione analogica della disposizione contenuta nell'art. 24, secondo comma, cod. civ. ovvero, in alternativa, di quella recata dal successivo art. 2285, terzo comma) avrebbe in concreto determinato un valore della quota spettante al notaio receduto inferiore a quello determinato dal Tribunale di Grosseto; soprattutto tenuto conto del fatto che detto valore venne liquidato in misura pari complessivi C. 413.554, notevolmente inferiore a quella da lui pretesa (C. 850.867,17, secondo quanto risulta dalle conclusioni da Ciampolini rassegnate nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, per come riprodotte nel ricorso e nel controricorso); tale, ulteriore, questione di diritto è dunque dal ricorrente in questa sede proposta in maniera solo astratta. 6. Con il quarto motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nel rigettare il secondo motivo di appello da lui proposto per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Grosseto (che aveva erroneamente affermato che la proprietà dei quadri d'autore di cui si era discusso apparteneva al notaio Ciampolini, anziché allo studio associato, come da esso ricorrente dedotto), è incorsa in falsa applicazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697, 2721 e 2722 cod. civ., in quanto: attribuisce "valore di prova in ordine alla proprietà alle dichiarazioni testimoniali in aperto dispregio delle norme di cui agli artt. 2721, 2722 e 2726 c.c."; dal contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dal testimone [OSCURATO:PERSONA] (nel ricorso riprodotte), la sentenza impugnata ha tratto tale conclusione "incurante del fatto che il prof. [OSCURATO:PERSONA] non abbia saputo riferire a chi erano intestate le fatture né da quale soggetto provenissero gli assegni"; invero, il notaio Ciampolini, in quanto associato, "ben poteva disporre del blocchetto di assegni del conto corrente dello studio associato per cui in assenza della produzione dell'estratto del conto corrente personale del notaio Ciampolini ed in presenza della registrazione dei quadri nel registro dei beni ammortizzabili dello studio associato, non può darsi la prevalenza alla deposizione testimoniale del prof. Fagioli"; il contenuto delle dichiarazioni rese del testimone tenderebbe poi a sconfessare il contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio affermativa della proprietà di tali cose mobili in capo allo studio associato alla luce del contenuto dei documenti esaminati (scritture contabili e sottoposizione ad ammortamento dei beni stessi). 7. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che il precetto contenuto nell'art. 2726 cod. civ. prevede l'applicabilità anche al pagamento dei limiti, e delle relative eccezioni, stabiliti dai precedenti artt. 2721-2725, con la precisazione secondo cui le limitazioni stabilite in via generale dalle citate disposizioni di legge non trovano applicazione quando il pagamento non sia stato effettuato in favore della parte in lite ma abbia avuto per destinatario un terzo estraneo al processo (in questo senso, cfr. Cass. n. 1617 del 1970). Il ricorrente non offre alcun argomento a sostegno di una interpretazione della norma contenuta nel citato art. 2726 cod. civ. diversa da quella testé esposta; che non può, dunque, che essere confermata in questa sede. La prima parte del motivo è pertanto infondata, avendo la sentenza impugnata, valorizzato, in funzione della prova relativa alla proprietà esclusiva dei quadri d'autore oggetto di lite, in primo luogo il contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone escusso (per come riprodotto nel motivo) che narrò che il pagamento dei prezzi di acquisto di tutte le cose in discorso venne da lui eseguito mediante consegna ai commercianti venditori ("galleristi") di danaro contante ovvero di assegni bancari allo stesso testimone previamente consegnati allo scopo dal notaio Ciampolini. La sentenza impugnata indica specificamente anche gli indizi da cui desume, alla luce di quanto narrato dal testimone, che, in contrasto con le risultanze della contabilità dello studio associato, la proprietà di tali oggetti era del notaio receduto. Le argomentazioni ulteriori sviluppate sul punto dal ricorrente attengono al merito dell'interpretazione, riservata al giudice di merito, degli elementi di prova acquisiti al processo e come tali sono inammissibili nel giudizio di legittimità. 8. In conclusione: il ricorso è da rigettare; in applicazione del principio di soccombenza il ricorrente è condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione da questi anticipate nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese processuali da questi anticipate nel presente giudizio, liquidate in euro 200 per esborsi e in euro 8.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a tito