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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03712/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 luglio 2021, il Tribunale del riesame di Bologna confermava l'ordinanza del 29 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Bologna aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata ad autorizzare l'imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ad assentarsi quotidianamente dal luogo di esecuzione della misura per ragioni attinenti alla tutela del diritto alla salute.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale felsineo, Benfaleh, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta il difetto di motivazione rispetto alla mancata considerazione del tempo di sottoposizione dell'imputato alla restrizione domestica, pari a oltre 3 anni e 6 mesi, aspetto questo che avrebbe giustificato la necessità di allontanarsi anche solo per un breve periodo dal luogo di dimora, essendo tale situazione di fatto idonea a integrare una possibile compressione del diritto alla salute del ricorrente, al di là di eventuale documentazione medica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Occorre premettere,`‘'' nell'ordinanza L) nell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame ha innanzitutto ripercorso le fasi principali della vicenda cautelare relativa a [OSCURATO:PERSONA], ricordando che questi è stato destinatario della misura degli arresti domiciliari con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 31 gennaio 2018, eseguita il 21 febbraio 2018, in quanto gravemente indiziato di essere il "capo, promotore e organizzatore" di un sodalizio dedito alla commissione di vari episodi di acquisto e rivendita di sostanze stupefacenti, tra cui principalmente cocaina ed eroina, essendo egli punto di riferimento di [OSCURATO:PERSONA], reggente dell'associazione, nel reperire e nel ricevere la droga.

Con sentenza del 9 maggio 2019, il G.U.P. del Tribunale di Bologna condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato associativo e di una pluralità di reati-fine, mentre la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 luglio 2020, riduceva la pena ad anni 10 e giorni 20 di reclusione, essendo stato nelle more il ricorrente autorizzato a trasferire il luogo di esecuzione della misura da Bologna a [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, la Corte di appello, con ordinanza del 29 giugno 2021, rigettava l'istanza difensiva volta ad autorizzare l'imputato ad allontanarsi quotidianamente dal luogo di domicilio coatto, non ritenendo sussistenti le indispensabili esigenze di vita richieste dall'art. 284 comma 3 cod. proc. pen.Tale decisione è stata condivisa dal Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata, nella quale è stata rimarcata l'assenza di specifiche e indilazionabili attività che richiedano la presenza di Benfaleh al di fuori dello spazio domestico, non potendo estendersi al regime degli arresti domiciliari la norma (art. 10) dell'ordinamento penitenziario che consente al detenuto di restare all'aria aperta per almeno due ore, costituendo il paventato rischio per la salute fisica e psichica dell'imputato oggetto di una prospettazione generica ed eventuale, non suffragata da alcuna documentazione sanitaria e/o da ulteriori riscontri obiettivi,

2. Orbene, l'impostazione seguita dai giudici cautelari appare immune da censure, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, Rv. 279532), secondo cui, in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata.

Tali situazioni peculiari nel caso di specie non risultano né comprovate né dedotte, avendo la difesa evocato in termini ipotetici una "possibile compressione del diritto alla salute", che invero non può essere implicita nella prolungata permanenza obbligata dell'imputato tra le mura domestiche, tanto più che, come sottolineato dal Tribunale, non consta che le condizioni dell'immobile in cui vive il ricorrente siano tali da rendere insalubre la sua costante presenza in casa.

A ciò peraltro deve aggiungersi che il titolo di reato per cui si procede (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) prevede una presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore, per cui già l'applicazione degli arresti domiciliari costituisce una scelta premiale dell'imputato, essendo un'autorizzazione generale ad allontanarsi ogni giorno dal domicilio, in assenza di specifiche esigenze personali, idonea a vanificare in modo significativo le esigenze cautelari (anch'esse oggetto di presunzione relativa) sottese all'imposizione della misura.

3. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, l'ordinanza impugnata non presta il fianco alle obiezioni difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui il ricorso proposto nell'interesse di Benfaleh deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 luglio 2021, il Tribunale del riesame di Bologna confermava l'ordinanza del 29 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Bologna aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata ad autorizzare l'imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ad assentarsi quotidianamente dal luogo di esecuzione della misura per ragioni attinenti alla tutela del diritto alla salute. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale felsineo, Benfaleh, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta il difetto di motivazione rispetto alla mancata considerazione del tempo di sottoposizione dell'imputato alla restrizione domestica, pari a oltre 3 anni e 6 mesi, aspetto questo che avrebbe giustificato la necessità di allontanarsi anche solo per un breve periodo dal luogo di dimora, essendo tale situazione di fatto idonea a integrare una possibile compressione del diritto alla salute del ricorrente, al di là di eventuale documentazione medica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Occorre premettere,`‘'' nell'ordinanza L) nell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame ha innanzitutto ripercorso le fasi principali della vicenda cautelare relativa a [OSCURATO:PERSONA], ricordando che questi è stato destinatario della misura degli arresti domiciliari con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 31 gennaio 2018, eseguita il 21 febbraio 2018, in quanto gravemente indiziato di essere il "capo, promotore e organizzatore" di un sodalizio dedito alla commissione di vari episodi di acquisto e rivendita di sostanze stupefacenti, tra cui principalmente cocaina ed eroina, essendo egli punto di riferimento di [OSCURATO:PERSONA], reggente dell'associazione, nel reperire e nel ricevere la droga. Con sentenza del 9 maggio 2019, il G.U.P. del Tribunale di Bologna condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato associativo e di una pluralità di reati-fine, mentre la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 luglio 2020, riduceva la pena ad anni 10 e giorni 20 di reclusione, essendo stato nelle more il ricorrente autorizzato a trasferire il luogo di esecuzione della misura da Bologna a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, la Corte di appello, con ordinanza del 29 giugno 2021, rigettava l'istanza difensiva volta ad autorizzare l'imputato ad allontanarsi quotidianamente dal luogo di domicilio coatto, non ritenendo sussistenti le indispensabili esigenze di vita richieste dall'art. 284 comma 3 cod. proc. pen.Tale decisione è stata condivisa dal Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata, nella quale è stata rimarcata l'assenza di specifiche e indilazionabili attività che richiedano la presenza di Benfaleh al di fuori dello spazio domestico, non potendo estendersi al regime degli arresti domiciliari la norma (art. 10) dell'ordinamento penitenziario che consente al detenuto di restare all'aria aperta per almeno due ore, costituendo il paventato rischio per la salute fisica e psichica dell'imputato oggetto di una prospettazione generica ed eventuale, non suffragata da alcuna documentazione sanitaria e/o da ulteriori riscontri obiettivi, 2. Orbene, l'impostazione seguita dai giudici cautelari appare immune da censure, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, Rv. 279532), secondo cui, in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata. Tali situazioni peculiari nel caso di specie non risultano né comprovate né dedotte, avendo la difesa evocato in termini ipotetici una "possibile compressione del diritto alla salute", che invero non può essere implicita nella prolungata permanenza obbligata dell'imputato tra le mura domestiche, tanto più che, come sottolineato dal Tribunale, non consta che le condizioni dell'immobile in cui vive il ricorrente siano tali da rendere insalubre la sua costante presenza in casa. A ciò peraltro deve aggiungersi che il titolo di reato per cui si procede (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990) prevede una presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore, per cui già l'applicazione degli arresti domiciliari costituisce una scelta premiale dell'imputato, essendo un'autorizzazione generale ad allontanarsi ogni giorno dal domicilio, in assenza di specifiche esigenze personali, idonea a vanificare in modo significativo le esigenze cautelari (anch'esse oggetto di presunzione relativa) sottese all'imposizione della misura. 3. In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, l'ordinanza impugnata non presta il fianco alle obiezioni difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui il ricorso proposto nell'interesse di Benfaleh deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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