CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07376/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 2 - 12 - 19 8 7 , avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Siracusa ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dalPubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 marzo 2024, de positata i l 1 5 marzo 2024 , il G.I.P. del Tribunale di Siracusa convalidava il provvedimento eme ss o il 9 marzo 202 4 , con cui il Questore di Siracusaaveva imposto a [OSCURATO:PERSONA] , in aggiunta al divieto di accedere per 5 anni, in Italia e all’estero, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche, agonistiche o amichevoli ampiamente pubblicizzate , l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per 5 anni, presso la Questura di Siracusa , in occasione di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio del Siracusa . Il provvedimento del Questore veniva adottato a causa della partecipazione del ricorrente ai disordini verificatisi il 1° novembre 202 3 , in occasionedell’incontro di calcio disputatosi tra le squadre del Siracusa e del Licata. 2. Avverso l’ordinanza del G.I.P. aretuseo, [OSCURATO:PERSONA],tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deducela violazione del diritto di difesa, evidenziando in particolare che il G.I.P., pur dando atto del deposito di una memoria difensiva, l’ha riferita al 14 marzo 2024, mentre in realtà la stessa risale al 13 marzo 2024, essendo evidente che tale memoria non è stata proprio letta, anche perché alle 8.10 del 14 marzo 2024 è pervenuta al difensore di [OSCURATO:PERSONA] dalla pec [OSCURATO:EMAIL] la comunicazione della mancata accettazione di depositi penali “di qualsivoglia natura”sulla medesima pec. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione del provvedimento impugnato rispetto all’omessa valutazione della memoria difensiva, nella quale era stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non ha trasgredito le prescrizioni impostegli nel “daspo” del 22 dicembre 2021, atteso che egli non ha violato il divieto di avvicinarsi entro i l raggio di 500 metri allo stadio di Siracusa, trovandosi fermo nei pressi di un bar distante650 metri dall’impianto sportivo, cui il ricorrente non si è mai avvicinato, a differenza di quanto erroneamente indicato nel provvedimento del Questore, che è stato acriticamente recepito dal G.I.P., senza alcun preventivo confronto con i rilievi esposti nella memoria difensiva. Con il terzo motivo, la difesa deduce la manifesta illogicità della motivazione, nella misura in cui il medesimo G.I.P., per fatti esattamente identici a quelli che riguardano [OSCURATO:PERSONA], ha provveduto a non convalidare l’obbligo di comparizione imposto ad altro tifoso attinto da “daspo” emesso dal medesimo Questore, venendo in tal modo violato il principio diuguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 3. Con requisitoria scritta del 21 ottobre 2024, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso, dovendosi intendere, alla luce di una lettura unitaria della requisitoria, come un mero refuso il termine “annullare” che precede il termine “rigettare” nelle conclusionidella richiesta in esame .[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre innanzitutto rilevare che, nel provvedimento impugnato, il G.I.P. ha dato atto di aver letto la memoria depositata per conto del ricorrente il 14marzo 2024, affermazione questa coerente con il dato documentato dalla stessa difesa, secondo cui la memoria difensiva è stata spedita in forma telematica in data 13 marzo 2024, alle ore 16.12. Néa conclusioni diverse può g iungersi in ragione del fatto che , alle ore 8.10 del 14 marzo 2024 , è pervenuto all ’ indirizzo pec del difensore di [OSCURATO:PERSONA] il messaggio, proveniente dall’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], con cui è stato comunicato che a quel recapito “non si accettano depositi penali d i qualsivoglia natura”,dovendosi considerare in prop osito che , il giorno prima , la memoria difensiva era stata spedita non soltanto all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], ma anc he a ll ’ ulteriore indirizzo [OSCURATO:EMAIL],indirizzo quest o da cui non sono pervenut e comun icazion i circa l ’ eventuale mancata accettazione , per cui deve ritenersi chela memoria in esame sia stata ritua l mente rec apitata. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, il G .I.P. , anche dal punto di vista sostanziale, non ha mancatodi confrontarsi con le de duzioni difensive articolate nella memoriainviata dal di fensore d el ricorrente , ma le ha aff rontate e supera te con argomentazioni pertinenti escevre da vizi di manifesta i llogici tà . Sono stati infatti richiama ti gli accertamenti d ella Digos , da cui è emers o che [OSCURATO:PERSONA], in occasionedell’incontro di calcio disputatosi il 1° novembre 202 3 tra le squadre del Siracusa e del Licata, ha partecipato a un corteo non autorizzato in prossimità del campo sportivo “[OSCURATO:PERSONA]” di Siracusa, avvicinandosi a circa 300 metri dallo stadio, come emerso dalla visione delle immagini allegat e all’informativa della Digos del 3 novembre2023. C on tale condotta, il ricorrente è stato dunque ritenuto responsabile di aver violato una delle prescrizioni inflittegli con il precedente “daspo” emesso nei suoi confronti il 22 dicembre 2021, ovvero quelladi non avvicinarsi a l predet t o impianto sportivo entro i l raggio di 500 metri , essendosi al riguardo precisato che l’incrocio dove è stato visto [OSCURATO:PERSONA] ( q uello tra via Piave e viale Teocrito)si trova a meno di 500 metri dallo stadio di Siracusa. 2. Orbene, a fronte di un apparato argomentativon on i llogico e saldamente ancorato alle risultanze investigative acquisite, la cui valenza dimostrativa non può essere seriamente messa in discussione almeno in questa sede, non vi è spazio per l’accoglimento delle ob iezioni difensive, che invero sollecitano differe nti apprezzamenti di meritoche esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.2.1. Resta solo da precisare che l ’ adegu atezza e la razionalità del percorso motivazionale del provvedimento impugnato non possono ritenersi inficiat e dal rilievo che nei confronti di altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], coinv olto nei medesimi fatti ascritti al ricorrente, il G.I.P. non ha convalidato un analogo“daspo” del Questore: dalla lettura della decisione allegata dalla difesa, infatti, si desume cheil precedente “ d aspo ” emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] in altra data, ossia il 22 novembre2021, non conteneva anche il divieto di avvicinarsi entro i l raggio di 500 metri allo stadio di Siracusa, per cui la posizion e di Fa vara n on è e videntemente assimilabile a quella di [OSCURATO:PERSONA],destinatario di un precedente “ d aspo ” , emesso in una data diversa e, in ogni caso,differente dal punto di vista contenutistico , il che consente di escludere idedotti profili di disparità di trattamento. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13.11.2024 Il consigliere e