CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021
Cassazione n. 38163/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lodi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2021 il Tribunale di Lodi ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, disponendo inoltre la confisca della somma sequestrata, pari ad euro 6.500,00, ritenuta provento del reato. L 2. Ha presentato ricorso l'imputato tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla disposta confisca, con riguardo alla somma di euro 6.400,00, eccedente quella di euro 100,00 costituente profitto del reato sub A). Per il resto la somma era stata sottoposta a sequestro in quanto sproporzionata rispetto ai redditi del ricorrente, ma tale elemento non avrebbe potuto valorizzarsi ai fini della confisca di cui all'art. 85 -bis d.P.R 309 del 1990, non consentita per l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit. Sarebbe stata dunque necessaria la specifica correlazione della somma alla detenzione del quantitativo di cocaina detenuto ed oggetto del capo B), mentre il Giudice si era limitato ad affermare che si trattava di provento del reato. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio relativamente alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' stata disposta la confisca della somma di euro 6.500,00, già sottoposta a sequestro, a fronte di due imputazioni, la prima concernente una cessione di cocaina in cambio di euro 100,00 e la seconda riguardante la detenzione di un quantitativo di cocaina. A fronte di ciò, il Giudice ha genericamente motivato, rilevando che l'intera somma era provento di reato. Va però osservato che in relazione ad una condotta di mera detenzione di sostanza stupefacente, riferita ad un quantitativo determinato, la provenienza della somma sequestrata da quel delitto non avrebbe potuto desumersi in termini di autoevidenza e non sarebbe stata comunque ravvisabile secondo l'id quod plerumque accidit, salva l'indicazione di elementi specifici di segno diverso, non potendosi d'altro canto fare riferimento al profilo della sproporzione reddituale, attesa l'inapplicabilità, nei casi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, della confisca contemplata dall'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85 -bis d.P.R. 309 cit. (si rinvia su tali punti a Sez. 6, n. 21208 del 24/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], non massinnata). 3. Posto che il ricorso riguarda un punto della sentenza non oggetto dell'accordo tra le parti e risulta dunque ammissibile ai sensi dell'art. 606 cod.L proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), discende da quanto osservato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 6.400,00, che deve essere dissequestrata e restituita all'avente diritto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca di euro 6.400,00, di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica di Lodi per quanto di competenza. Così deciso il 20/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M sinno iarelli [OSCURATO:PERSONA]