CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07198/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8249/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Gregoriana n. 54. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni n. 268/A. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza delle Iris 18. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- Oggetto: compensi professionali avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2576/2016, pubblicata in data 22.4.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di gestione per il realizzo s.p.a. (da ora [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto distinte opposizioni ai decreti ingiuntivi ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] (da ora Inthar), società di ingegneria internazionale di diritto bulgaro, e da [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso - risp ettivamente - per la progettazione degli interventi volti al recupero e alla valorizzazione dell'area dell'antica filanda in località [OSCURATO:PERSONA] in Castrezzato mediante realizzazione di residenze sanitarie assistite per anziani (RSA), nonché per la valorizzazione di immobili siti in località S. Gemini di Terni mediante la costruzione di una struttura alberghiera. La società opponente ha eccepito la mancanza dei necessari poteri rappresentativi in capo al funzionari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano sottoscritto gli atti di incarico e le istanze amministrative; ha dedotto che l’elaborato costituiva una progettazione di massima e non una progettazione esecutiva, come invece sostenuto dai professionisti, disconoscendo la documentazione depositata in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, chiedendo la chiamata in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere manlevata. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per la conferma delle ingiunzioni. Disposta l’integrazione del contraddittorio e la riunione dei due giudizi ad una terza causa in cui la Intarh aveva chiesto il pagamento del saldo del compenso, il Tribunale ha respinto le opposizioni, accogliendo anche la domanda di pagamento proposta in via ordinaria, regolando le spese. La sentenza, impugnatain via principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e in via incidentale dalla Intarh e di [OSCURATO:PERSONA], è stata parzialmente riformata in appello. Respinta l’eccezione di improcedibilità del gravame e ritenuta la ritualità della costituzione in giudizio dell’appellante principale pur senza il deposito dell’originale dell’atto di citazione, la Corte distrettuale ha ritenuto che la collaborazione professionale affondasse le proprie radici inuna prassi consolidata di affidamento di incarichi di progettazione urbanistica, coerentemente con gli scopi sociali di liquidazione del beni alle migliori condizioni possibili. Ha evidenziato che laS.[OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita dai maggiori creditori della [OSCURATO:PERSONA] con lo scopo di liquidarne il patrimonio e che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la società aveva il potere di gestirne i beni in vista della loro successiva vendita, potendo porre in essere anche gli interventi di manutenzione indispensabili per la conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare residuo. Erano dunque coerenti con l’oggetto sociale anche le attività di progettazione, considerato che la Regione avrebbe contributo alla realizzazione della RSA con investimenti a fondo perduto, con un evidente vantaggio per la società, risultando notevolmente accresciuto il valore degli immobili destinati alla vendita. Vi era poi – secondo la pronuncia - una copiosa documentazione che dimostrava la legittimità dell'operato degli ing. Frosina e Agamennone: era stata intessuta, difatti, tutta una rete di attività rispetto alla quale era improbabile che a muovere le fila fosse stato un soggetto estraneo alla società ed era ampiamente provato lo svolgimento di un iter che trovava un inequivoco presupposto nel pregresso conferimento dell’incarico di progettazione, pur se non formalizzato per iscritto. Le acquisizioni processuali conducevano, infatti, a ritenere che il rapporto era stato costituito per facta concludentia dai funzionari muniti del potere di impegnare la società, dato il ruolo da essi rivestito nell’ambito dell’organizzazione aziendale, a prescindere dai limiti delle procure rilasciate dalla SGR. La Corte di merito ha infine revocato i decreti ingiuntivi ed ha quantificato il compenso in € 203.386 in favore della Intarh e di € 153.894 in favore dell'arch. Reali, osservando che i progetti risultavano perfettamente definiti in senso architettonico e planivolumetrico ed erano assimilabili ad un livello di progettazione intermedio in grado di condurre all’ottenimento del permesso a costruire, ma non erano idonei alla immediata esecuzione delle opere, necessitando di sostanziali integrazioni. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]., quale avente causa dalla S.G.R., propone ricorso in sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati controricorsi, con ricorsi incidentali in due motivi, cui la Smia ha replicato con controricorso ex art. 371, comma quarto, c.p.c.. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la pronuncia abbia desunto la prova del conferimento dell’incarico da due fax del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 2.4.2017 immediatamente disconosciuti e di cui non era stata confermata l’autenticità, documenti di cui non poteva tenersi conto ai fini della decisione. Nell’accertare il perfezionamento del rapporto professionale la Corte avrebbe poi dato rilievo ad elementi presuntivi privi di univocità e gravità, non tenendo conto della qualità delle parti e della natura e dell’oggetto del contratto, che non si prestava, per la sua rilevanza economica, al perfezionamento per facta concludentia. Erano irrilevanti anche le missive, datate 4.8.1997 e 11.2.1997, non riguardanti la progettazione esecutiva, nonché le lettere del 16.10.1996 del 30.1.1997, del 7.3.1997, inviate dal Comune di Castrezzato e non riferibili ai contraenti, peraltro relative alla pratica amministrativa di rilascio della concessione e non al perfezionamento del contratto professionale. Il motivo è inammissibile. Nel richiamare una pluralità di documenti di cui contesta la valenza probatoria, il ricorso non ne riproduce minimamente il contenuto, tralasciando che questa Corte non ha il potere di accedere agli atti di causa ove siano dedotte violazioni di norme sostanziali. La ricorrente estrae, poi, quasi a campione, dalla notevole massa di acquisizioni processuali, un numero limitatissimo di atti, proponendone una personale lettura, che non può avere ingresso in cassazione. Le contestazioni sollevate in ricorso non inficiano, pertanto, con la dovuta compiutezza, l’articolato impianto argomentativo della sentenza, che ha ricostruito l’intero iter di perfezionamento del contratto di incarico mediante l’esame di una notevole mole di atti, ritenuti convergenti nel loro significato probatorio, giungendo alla motivata conclusione che la collaborazione professionale era stata il frutto di una prassi negoziale consolidata tra le parti. Quanto ai fax del giugno e aprile 1997, la Corte di merito li ha ritenuti non decisivi, evidenziando che vi era altra “copiosa documentazione che comprovava la legittimità dell'operato dei protagonisti, sia interni alla S.G.R., ing. Frosina e ing. Agamennone, come dei professionisti esterni Intarh e arch. Reali” (cfr. sentenza, pag. 15). Dai numerosi documenti, compresi quelli volti al rilascio dei permessi a costruire, era emersa la prova – secondo il giudice distrettuale – di una rete di attività di cui erano parte a ttiva soggetti interni ed esterni a SGR; proprio in considerazione della particolare rilevanza economica dell’operazione, era improbabile che l’affare fosse stato deciso all’insaputa della società, reale beneficiaria della valorizzazione degli immobili, o che quest’ultima non si si fosse avveduta di un’eventuale macchinazione ai suoi danni. Gli atti dei procedimenti di rilascio delle concessioni edilizie non hanno costituto - dunque - l’esclusiva fonte del convincimento del giudice, ma elementi rafforzativi posti in raffronto alle restanti acquisizioni di causa. Non era infine preclusa la prova indiretta del contratto di incarico, potendo il giudice valore anche le presunzioni (o la prova per testi) in deroga allimite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c ., in virtù del potere discrezionale conferito dall'art. 2721, comma 2 c.c., in relazione alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza. Il relativo apprezzamento – sorretto, nella specie, da ampia e logica motivazione – appare incensurabile (Cass. 23692/2004; Cass. 13621/2004; Cass. 575/1982; Cass. 5746/1981; Cass.1741/1975; Cass. 4314/1974). 2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Corte distrettuale omesso di considerare che la SGR aveva conferito, prima del giugno 1997, due distinti incarichi di progettazione urbanistica in vista dell’espletamentodelle procedure amministrative volte alla valorizzazione dei siti di [OSCURATO:PERSONA] e di Castrezzato. I documenti di cui ha tenuto conto la sentenza riguardavano i rapporti instaurati precedentemente e non l’incarico oggetto di causa. Il motivo è inammissibile. Riguardo al perfezionamento del contratto di incarico, la pronuncia ha risolto le questioni in fatto, su punti dirimenti, in modo conforme alla decisione del Tribunale, che ha riformato solo relativamente al quantum debeatur, senza porre in dubbio che la società, tramite i suoi funzionari, avesse effettivamente conferito l’incarico della progettazione relativa alle residenze di Castrezzato e [OSCURATO:PERSONA] di cui si discute nel presente giudizio. Una diversa valutazione, derivante dall’omessa considerazione di elementi documentali, è preclusa, stante il disposto dell’art. 348 ter, commi IV e V, c.p.c.. Il fatto storico del conferimento dell’incarico appare inoltre esaminato, non potendo procedersi ad un ulteriore apprezzamento delle prove sulla base di una diversa interpretazione degli atti di causa, profilo che concerne il merito della lite, non censurabile in cassazione sotto i profili dedotti in ricorso (Cass. s.u. 8053/2014). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2384 e 2384 bis c.c., sostenendo che l’oggetto sociale non ricomprendeva anche la possibilità di conferire incarichi di progettazione esecutiva per la realizzazione di una residenza per anziani, avendo la società il solo scopo di acquisire il patrimonio di Federconsorzi e di procedere alla sua liquidazione senza finalità di lucro, considerato inoltre che il potere di autorizzare atti di valore superiore ai duecento milioni di lire competeva al Consiglio di amministrazione e non ai singoli funzionari. Si sostiene che anche in passato erano stati conferiti solo incarichi estimativi e di progettazione urbanistica e mai di progettazione di massima o esecutiva, in coerenza con l’oggetto sociale, i cui limiti erano opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2384 bis c.c.. Il motivo non è fondato. La sentenza ha stabilito che l’attività di progettazione era compatibile con lo scopo sociale, interpretando le clausole statutarie in raffronto con la relazione illustrativa di bilancio 1999, ove era previsto che le finalità di gestione e conservazione del patrimonio immobiliare acquisito da Federconsorzi non escludevano la valorizzazione dei cespiti, sia pure in previsione della successiva vendita a terzi. Ha poi spiegato che la progettazione era finalizzata all’ottenimento delle concessioni amministrative per la costruzione della RSA, alla cui realizzazione la Regione Lombardia avrebbe contribuito per il 50% delle spese edili, strutturali, impiantistiche e di arredamento- allestimento, mediante somme erogate a fondo perduto, con un importante ritorno economico per la ricorrente, data la consistente lievitazione del valore di mercato dei cespiti destinati alla vendita. Era perciò necessaria la predisposizione di un progetto architettonico ai fini della concessione edilizia e per ottenere la preventiva approvazione dell'Azienda sanitaria Locale secondo le previsioni della normativa regionale. A conferma della compatibilità dell’operazione con lo scopo sociale, si è evidenziato che la realizzazione delle RSA non avrebbe comportato un impegno diretto di spesa da parte di SGR, essendo programmato solo l’avvio della procedura al fine di ottenere la concessione per le opere che sarebbero state realizzate dai futuri acquirenti. Appare – in definitiva - correttamente valorizzato il profilo funzionale delle attività deliberate (e degli incarichi professionali ad esse strumentali) rispetto all’oggetto sociale, ponendo in rilievo che la società si era fatta carico di svolgere tutta l’attività preparatoria – di carattere tecnico ed amministrativo – volta alla successiva realizzazione – ad opera dei potenziali acquirenti - delle RSA, ma pur sempre nell’ottica della liquidazione del patrimonio alle condizioni più favorevoli. In effetti, per stabilire se una data attività sia coerente con l'oggettosociale e sia vincolante per la società ai sensi dell'art.2384 c.c., deve valutarsi la strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggettosociale, inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente. Non sono sufficienti né il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (la cui elencazione non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, funzionali all'esercizio di una determinata attività, né assicurando l'espressa previsione statutaria di un atto tipico che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività), né il criterio della conformità dell'atto all'interesse della società (cfr., letteralmente, Cass. 16416/2002; Cass. 17761/2016; Cass.61213/2017). Giova infine rammentare che l'interpretazionedell'atto costitutivo e dello statuto di unasocietà, così come quella di ogniatto contrattuale, richiedendo l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, ed è pertanto censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione tale da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice per attribuire all'atto un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (Cass. 26683/2006; Cass. 2836/1987; Cass. 3330/1979). Su tali premesse, ribadita l’incensurabilità dell’accertamento delle attività ricomprese nell’oggetto sociale, non può darsi rilievo alle previsioni degli artt. 2384 e 2384 bis c.c., norme che si riferiscono al diverso caso in cui gli organi rappresentativi abbiano posto in essere atti in violazione dei limiti dello statuto o dei poteri legali di rappresentanza, non coerenti con gli scopi perseguiti dalla società. 4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che con la domanda monitoria era stato chiesto il compenso per la progettazione esecutiva, mentre la sentenza, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha riconosciuto il compenso per la progettazione urbanistica finalizzata al rilascio della concessione edilizia. Il motivo è infondato. La Corte di merito – dando conto che il compenso era stato richiesto per la progettazione esecutiva – ha valutato i medesimi elaborati posti a fondamento della richiesta di pagamento e, in adesione alle conclusioni del c.t.u., ha evidenziato che mancavano i calcoli esecutivi e i grafici e che la progettazione aveva le connotazioni che caratterizzano i progetti definitivi, idonei per l’ottenimento del permesso a costruire (cfr. sentenza, pag. 27). Non è quindi ravvisabile alcuna diversità - dal punto di vista oggettivo - tra le prestazioni per le quali la sentenza ha riconosciuto il compenso e quelle che Intarh e il Reali avevano sostenuto di aver effettuato in esecuzione degli incarichi ricevuti e per le quali hanno chiesto il pagamento, avendo la sentenza operato solo una diversa qualificazione delle attività professionali concretamente svolte. L’art. 112 c.p.c. implica, invece, il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda e deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione ("petitum" e "causa petendi"; Cass. 9255/2021). La norma non osta alla possibilità di una qualificazionegiuridica dei fatti acquisiti al processo (Cass. 513/2019; Cass. 11289/2018). Ad ulteriore confutazione del motivo di censura è utile evidenziare che – a pag. 29 della pronuncia – la Corte di merito ha spiegato di non poter riconoscere il corrispettivo per la progettazione esecutiva, oggetto di domanda, ma solo quanto spettante per la progettazione di massima e per un progetto preventivo o sommario, poiché quello esecutivo implicava un impegno di risorse non compatibile con i limiti degli scopi sociali della committente, che non potevano non esser noti ai professionisti, avendo essi già collaborato con SGR “secondo un sistema già praticatoin passato”. 5. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 2206 e ss. c.c., per aver il giudice riconosciuto agli ing. Frosina ed Agamennone la qualifica di procuratori commerciali, pur essendo essi preposti allo svolgimento di atti di natura puramente esecutiva, senza possibilità di adottare scelte riservate all’imprenditore. Il potere di rappresentanza generale che compete ai procuratori commerciali sarebbe sempre contenuto nei limiti dell’oggetto sociale e, comunque, lo specifico affare doveva ritenersi atto di alta amministrazione che eccedeva dai poteri attribuiti con le procure, i cui limiti erano pienamente opponibili ai terzi. Il motivo è infondato. Come si è in precedenza evidenziato, il giudice distrettuale ha motivatamente negato che l’affare fosse incompatibile con lo scopo sociale, potendo SGR legittimamente perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare e, dunque, anche mediante la prevista realizzazione delle RSA (nel senso innanzi precisato) con i benefici derivanti dalle erogazioni pubbliche accordate all’intervento edificatorio. Tale premessa, che qui trova conferma, conduce a negare che l’operazione fosse sottratta alle competenze del Consiglio di amministrazione, né trova alcun avallo nella pronuncia che l’affare fosse stato autonomamente deliberato dai procuratori commerciali in virtù di una loro scelta gestionale della quale fosse all’oscuro –o di cui fosse stata inconsapevole vittima –la società. Era stata, invece, “intessuta tutta una rete di attività cui avevano partecipato diversi soggetti interni ed esterni, rispetto alla quale rete è improbabile che a muovere le fila fosse stato un soggetto estraneo alla società, con le conseguenze e i rischi propri legati al considerevole impegno di spesa derivante alfa società committente, senza che ciascuno degli altri organi coinvolti si rendesse conto per tempo della macchinazione. Il carattere assolutamente dirompente degli accadimenti prospettati da S.G.R., diretti a scardinare ogni interno riparto di competenze, di interesse, in ipotesi, anche penalistico, è contraddetto dalla portata stessa dell'affare, diretto a produrre notevole incremento patrimoniale dei beni di proprietà della S.G.R. che qui si pretende lesa, né è pensabile il concorso di una pluralità di persone, avvero le quali S.G.R. non ha esercitato alcuna iniziativa”. E’ apparso in proposito decisivo il ruolo rivestito dai funzionari nell’ambito della compagine sociale, precisando che il potere di rappresentanza,rispetto allo specifico affare considerato, costituiva l’effetto naturale della loro collocazione nell’organizzazione dell’impresa, che poi aveva utilizzato i risultati dell’attività svolta, non venendo neppure in rilievo i limiti della procura, essendo il potere rappresentativo diretta emanazione delle mansioni affidate ai singoli funzionari e connaturale al ruolo ricoperto (cfr. sentenza, pag. 24 e 35). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente -l’Agamennone e il Frosina non avevano agito motu proprio, ma nell’esercizio di un potere che aveva anche trovato avallo nel convergente operato degli altri organi sociali rispetto a un’operazione che non eccedeva dall’oggetto sociale e che detti funzionari non avevano - comunque -autonomamente deliberato (cfr. sentenza, pag. 25 e 26). 6. Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 336, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver la sentenza immotivatamente respinto la domanda di restituzione delle maggiori somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado a causa della mancata indicazione degli importi da restituire, che erano invece agevolmente quantificabili mediante il calcolo matematico della differenza tra le somme oggetto della condannadi primo grado e quelli minori liquidate in appello. Il motivo è infondato. Il vizio di motivazione è insussistente: nel sostenere che l’appellante non aveva specificato l’ammontare dell’importo oggetto della domanda di restituzione, la sentenza ha – si a pure con motivazione sintetica - inteso riferirsi alla somma effettivamente versata in esecuzione della sentenza di primo grado, trattandosi di dato imprescindibile per calcolare il dovuto. In mancanza di allegazione e di prova degli esborsi sostenuti – prova che competeva alla ricorrente (Cass. 11115/2021) – il giudice ha legittimamente motivazione esente da vizi logici, ha negato il diritto al rimborso, non potendosi diversamente stabilire l’eventuale spettanza e l’esatto ammontare delle somme da restituire, in confronto alle somme definitivamente liquidate in appello. 7. Il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., affermando che la ricorrente non doveva rispondere delle spese, essendo i professionisti parzialmente soccombenti a seguito della notevole riduzione delle richieste economiche avanzate in giudizio. Il motivo è infondato. L’accoglimento in misura minore a quella richiesta di una domanda costituita da un unico capo non dà luogo a soccombenza parziale, la quale postula il rigetto di domande contrapposte o l’accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi. Nel primo caso possono al più configurarsi le gravi ed eccezionali regioni per disporre la compensazione delle spese (art. 92 c.p.c. ), che resta facoltativa ed il cui mancato esercizio non è censurabile in cassazione (Cass. s.u. 32061/2022). In queste ipotesi il sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte (Cass.18128/2020; Cass. 24502/2017; Cass. 19613/2017; Cass.8421/2017) 8. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione delle LL. 143/1949, 143/1958, 340/176, dei DD.MM. 21.8.1958,25.2.1965, 18.11.1971, 13.4.1976, 29.6.1981, 11.6.1987, degli artt. 16, comma 4, e 17, comma 14 ter, L. 109/1994, nonché la violazione del principio di ragionevolezza. Si lamenta che la Corte, pur avendo ammesso che i professionisti avevano elaborato i progetti architettonici esecutivi e di massima delle strutture e degli impianti, abbia riconosciuto quanto spettante per la sola progettazione di massima e nulla abbia liquidato per la progettazione degli arredi. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., censurando la contraddittorietà della decisione per aver affermato che il Reali aveva elaborato un progetto definitivo, liquidando il solo compenso spettante per la redazione di un progetto di massima. Il primo motivo del ricorso incidentale della Intarh denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che, come emerso anche dalla c.t.u., la ricorrente era stata incaricata di redigere una progettazione di livello intermedio (tra quello di massima e quello esecutivo) assimilabile alla progettazione definitiva ed utile ad ottenere il permesso a costruire, ma che doveva altresì presentare un grado di dettaglio pari alla progettazione esecutiva, per cui il compenso doveva essere quantificato in applicazione dei parametri previsti per quest’ultima attività, sulla base del parere di congruità del Consiglio dell’ordine professionale. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., lamentando che la Corte di merito, pur avendo stabilito che la società aveva elaborato una progettazione definitiva, abbia riconosciuto il compenso per una progettazione di massima. Il terzo motivo ripropone le questioni ritenute assorbite dalla Corte di appello riguardo alla ratifica degli incarichi conferiti alla società dall’ing. Frosina e alla responsabilità professionale di quest’ultimo verso la Intarh. I due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed i primi due motivi del ricorso della Intarh possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. La Corte di merito ha dato motivatamente conto delle ragioni per le quali, pur avendo affermato che i tecnici avevano elaborato una progettazione definitiva, ha poi liquidato il compenso per quella di massima, specificando a pag. 29 della sentenza – sia pure con riferimento alla maggiorazione per incarico sospeso - che la redazione di un progetto esecutivo avrebbe richiesto un impegno di risorse non compatibile con i limiti degli scopi sociali della committente - che non potevano essere ignorati dai professionisti -avendo essi già collaborato con la S.G.R. per le medesime finalità e secondo sistema già praticato in passato. La riduzione delle spettanze professionali, rispetto alle richieste recepite anche nel parere di congruità del Consiglio dell’ordine professionale, non è scaturita da un’errata valutazione o da un travisamento del contenuto della prestazione svolta, ma dalla constatazione che non era stato redatto un progetto esecutivo e che potevano, comunque, liquidarsi solo importi corrispondenti alle attività che la società, compatibilmente con l’oggetto sociale, avrebbe potuto commissionare. Appare dunque valorizzata l’impossibilità che la società assumesse un ben più gravoso impegno economico, statuizione quest’ultima con cui non si confrontano minimamente i due ricorsi incidentali, proponendo censure non pertinenti rispetto al contenuto effettivo della pronuncia. Non sussiste alcun omesso esame di circostanze decisive, avendo il giudice esaminato le prestazioni svolte e motivatamente disatteso le richieste della società. In conclusione, è respinto il ricorso principale, mentre il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato inammissibile. I primi due motivi del ricorso incidentale della Intarh sono, per le medesime ragioni, inammissibili, mentre il terzo è assorbito, essendo proposto in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale. Le spese di legittimità sono integralmente compensate in relazione all’esito del presente giudizio. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibili entrambi i ricorsi incidentali e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il vers