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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15722/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna in ordine al tentato furto aggravato in concorso tra loro.

Deducono la mancata assunzione di una prova decisiva, tale essendo ritenuta l'invocata ricognizione personale.

I ricorsi sono inammissibili.

Essi, infatti, non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata e, come tali, risultano affetti da genericità.

Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc.

Candita e altri, Rv. 244181).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata evidenzia come correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto che l'individuazione fotografica, effettuata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sia in indagini che in dibattimento, conducesse, senza alcun dubbio, all'identificazione degli imputati quali autori del fatto.

Peraltro, prima ancora di riconoscere gli imputati, la stessa persona offesa aveva fornito degli stessi una descrizione assai precisa.

La Corte di merito ha poi sottolineato la convergenza di ulteriori elementi rappresentati dalla corrispondenza della intestazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'auto usata dagli autori del furto per darsi alla fuga, affermando, infine, di essere in grado di pervenire alla decisione sulla scorta degli atti e delle prove già assunte nel giudizio di primo grado.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna in ordine al tentato furto aggravato in concorso tra loro. Deducono la mancata assunzione di una prova decisiva, tale essendo ritenuta l'invocata ricognizione personale. I ricorsi sono inammissibili. Essi, infatti, non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata e, come tali, risultano affetti da genericità. Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181). Nel caso di specie, la sentenza impugnata evidenzia come correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto che l'individuazione fotografica, effettuata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sia in indagini che in dibattimento, conducesse, senza alcun dubbio, all'identificazione degli imputati quali autori del fatto. Peraltro, prima ancora di riconoscere gli imputati, la stessa persona offesa aveva fornito degli stessi una descrizione assai precisa. La Corte di merito ha poi sottolineato la convergenza di ulteriori elementi rappresentati dalla corrispondenza della intestazione a [OSCURATO:PERSONA] dell'auto usata dagli autori del furto per darsi alla fuga, affermando, infine, di essere in grado di pervenire alla decisione sulla scorta degli atti e delle prove già assunte nel giudizio di primo grado. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Preside
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