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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2019/2024

ECLI:EU:C:2024:1022
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0388 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 12 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 1516 – Grassi ed oli e loro frazioni – Olio di pesce sotto forma di esteri etilici – Esterificazione di acidi grassi con etanolo – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 – Validità» Nella causa C‑388/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 27 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2023, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA] S.A.

contro [OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst/Douane, kantoor [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da A.J.C.

Lindsen e R.R.

Ramautarsing, consulenti tributari; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K.

Bulterman e J.M.

Hoogveld, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. Salyková e F. van Schaik, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione della voce 1516 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 ottobre 2018 ( GU 2018, L 273, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»), nonché, dall’altro, sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 settembre 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU 2019, L 251, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] S.A. e l’[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst/Douane, kantoor [OSCURATO:PERSONA] (ispettore dell’amministrazione tributaria/ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«ispettore dell’amministrazione tributaria»), in merito alla classificazione doganale, all’interno della NC, dell’olio di pesce sotto forma di esteri etilici, recante la denominazione commerciale «[OSCURATO:PERSONA] EE 1050».

Contesto normativo Diritto internazionale Il SA 3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»). 4 L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito all’articolo 6 di tale convenzione. 5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA.

Le note esplicative pubblicate dall’OMD 6 Le note esplicative pubblicate dall’OMD e relative al capitolo 15 del SA indicano quanto segue: «A) [OSCURATO:PERSONA] comprende: 1) I grassi e gli oli di origine animale, vegetale o microbica, greggi, depurati, raffinati o opportunamente trattati (ad esempio, cotti, solforati o idrogenati). 2) Alcuni prodotti derivati dai grassi o dagli oli e in particolare quelli provenienti dalla loro scissione, quali il glicerolo greggio. 3) I grassi e gli oli alimentari sottoposti a particolari lavorazioni, quale la margarina. 4) Le cere di origine animale o vegetale. 5) I residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali.

Sono tuttavia esclusi da questo [OSCURATO:PERSONA]: (...) e) Gli acidi grassi, gli oli acidi di raffinazione, gli alcoli grassi, il glicerolo (diverso dal glicerolo grezzo), le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti derivati dalle sostanze grasse che rientrano nella Sezione

VI. (...) Esclusi l’olio di spermaceti e l’olio di ioioba, i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica sono esteri del glicerolo e degli acidi grassi: in particolare, acido palmitico, stearico e oleico. (...)». 7 Le note esplicative pubblicate dall’OMD e relative alla voce 1516 del SA enunciano quanto segue: «(...) Questa voce comprende i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica sottoposti ad una trasformazione chimica particolare dei tipi enumerati in seguito, ma non altrimenti preparati.

Vi sono ugualmente assegnate le frazioni sottoposte allo stesso trattamento dei grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica. (...) B) Grassi e oli interesterificati, riesterificati o elaidinizzati. 1) Gli oli interesterificati (o transesterificati).

La consistenza di un olio o di un grasso può essere aumentata modificando in modo appropriato la posizione dei radicali degli acidi grassi nei trigliceridi contenuti nel prodotto.

La reazione e lo spostamento degli esteri possono essere stimolati con l’impiego di catalizzatori. 2) I grassi e gli oli riesterificati (detti anche esterificati) sono dei trigliceridi ottenuti per sintesi diretta del glicerolo con delle miscele d’acidi grassi liberi o con degli oli acidi di raffinazione.

La posizione dei radicali degli acidi grassi nei trigliceridi differisce da quella che normalmente si riscontra negli oli naturali. (...)».

Pareri di classificazione adottati dal comitato del SA 8 Il parere di classificazione 1516.10/1, adottato dal comitato del SA in occasione della sessantunesima sessione tenutasi nel mese di marzo del 2018, prevede quanto segue: «1.

Prodotto composto dal 90% di trigliceridi riesterificati di acidi grassi altamente concentrati in omega-3 EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), ottenuto da olio di acciuga greggio.

Il restante 10% del prodotto è costituito essenzialmente da mono- e digliceridi.

Il prodotto contiene EPA (400 mg/g) e DHA (300 mg/g).

La vitamina E (tocoferolo) è stata aggiunta al prodotto come antiossidante.

Durante la fabbricazione del prodotto, l’olio di acciuga greggio è stato sottoposto a processi di disacidificazione, esterificazione etanolica, distillazione, filtrazione, sbiancamento, riesterificazione e deodorizzazione.

Il prodotto si presenta in barili ed è utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari». 9 Conformemente al parere di classificazione 2106.90/36, adottato dal comitato del SA in occasione di detta sessantunesima sessione tenutasi nel mese di marzo del 2018: «36.

Prodotto consistente in esteri etilici di acidi grassi altamente concentrati in omega-3 EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), ottenuto da olio di acciuga greggio.

La vitamina E (tocoferolo) è stata aggiunta al prodotto come antiossidante.

Durante la fabbricazione del prodotto, l’olio di acciuga greggio è stato sottoposto a processi di disacidificazione, esterificazione etanolica, distillazione, filtrazione, sbiancamento e deodorizzazione.

Il prodotto si presenta in barili ed è utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari».

Diritto dell’Unione La NC 10 La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC.

Quest’ultima si basa sul SA.

La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura. 11 Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, prima parte, titolo I, sezione A, del regolamento n. 2658/87: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (...)

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis , dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore.

Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili». 12 La seconda parte della NC comprende una sezione III che contiene il capitolo 15, intitolato «Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale», nonché una sezione IV che contiene il capitolo 21, intitolato «Preparazioni alimentari diverse». 13 Il capitolo 15 della NC contiene le seguenti voci e sottovoci: «(...) Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) (...) (...) (...) 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: 1516 10 – Grassi e oli animali e loro frazioni: 1516 10 10 – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 1516 10 90 – – altrimenti presentati 10,9 (...) (...) (...)». 14 Il capitolo 21 della NC contiene le seguenti voci e sottovoci: «(...) Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) (...) (...) (...) 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: (...) (...) (...) 2106 90 – altre: (...) (...) (...) 2106 90 92 – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola 12,8 (...) (...) (...) (...)».

Regolamento di esecuzione 2019/1661 15 L’allegato del regolamento di esecuzione 2019/1661 è costituito da una tabella suddivisa in tre colonne.

La colonna 1 di tale tabella riprende la designazione delle merci di cui trattasi, la colonna 2 riprende la classificazione di tali merci nella NC e la colonna 3 precisa i motivi di tale classificazione.

Relativamente alla sottovoce 21069092 della NC, detta tabella prevede quanto segue: «(...) Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Un prodotto liquido di colore giallo chiaro, costituito per il 93% da esteri etilici di acidi grassi e per il 7% da oligomeri e gliceridi parziali.

Il prodotto è costituito da oli di pesce provenienti da specie ittiche quali acciuga, sardina e sgombro.

Il processo di produzione comprende la raffinazione, l’idrolisi, l’etilesterificazione e il frazionamento.

Durante l’idrolisi e l’etilesterificazione i trigliceridi sono trasformati in esteri etilici degli acidi grassi.

Il prodotto è destinato a ulteriore trasformazione nell’industria alimentare, dei mangimi e farmaceutica.

È confezionato e trasportato in atmosfera protettiva in fusti di acciaio della capacità di 190 kg. 2106 90 92 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 b) del capitolo 38, nonché del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90

92. La classificazione alla voce 1516 è esclusa in quanto il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione di acidi grassi con etanolo e non con glicerolo.

Il grado di trasformazione che il prodotto ha subito supera pertanto quanto consentito dalla voce 1516 in quanto soltanto i trigliceridi riesterificati possono rientrare in tale voce (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 1516, parte B, punto 2).

Inoltre, gli esteri etilici degli acidi grassi non sono grassi e oli animali o vegetali (cfr. anche le note esplicative del SA relative al capitolo 15, Considerazioni generali, parte A, secondo paragrafo).

È esclusa la classificazione del prodotto nel capitolo 38 in quanto il prodotto ha valore nutritivo ed è utilizzato nella preparazione di alimenti per il consumo umano (cfr. nota 1 b) del capitolo 38).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come altra preparazione alimentare (cfr. anche il parere di classificazione del SA 2106.90/3[6]). (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 [OSCURATO:PERSONA] vende frazioni di olio di pesce, in particolare quella che si presenta sotto forma di esteri etilici, recante la denominazione commerciale «[OSCURATO:PERSONA] EE 1050» (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»). 17 Il 25 novembre 2019 l’ispettore dell’amministrazione tributaria ha rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV»), avente ad oggetto il prodotto di cui trattasi e valida dal 25 novembre 2019 al 24 novembre 2022, in cui ha classificato tale prodotto nella sottovoce 21069092 della NC.

Il dazio doganale per i prodotti classificati in tale sottovoce ammonta al 12,8%. 18 Ritenendo che detto prodotto dovesse essere classificato, al pari dell’olio di pesce sotto forma di trigliceridi, nella voce 15161090, con l’applicazione di un dazio doganale del 10,9%, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un reclamo contro l’ITV del 2019. 19 Con decisione del 28 febbraio 2020, l’ispettore dell’amministrazione tributaria ha respinto tale reclamo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio. 20 Dalla decisione di rinvio risulta che il 12 aprile 2016 l’ispettore dell’amministrazione tributaria aveva rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] una prima ITV nella quale aveva classificato il prodotto di cui trattasi nella sottovoce 21069092 della NC. [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato tale classificazione.

Con sentenza del 3 dicembre 2018, il giudice del rinvio aveva accolto la domanda di quest’ultima e, pertanto, aveva annullato l’ITV rilasciata nel 2016 considerando, in particolare, che le operazioni di trattamento effettuate da tale società sull’olio di pesce greggio fossero contemplate nel testo della voce 1516 del SA.

In tale sentenza, il giudice del rinvio aveva concluso che il prodotto di cui trattasi non poteva essere classificato nella voce 2106 del SA, poiché esso rientrava nella voce 1516 del SA. 21 Tale giudice precisa altresì che l’ispettore dell’amministrazione tributaria non aveva proposto appello avverso la sentenza del 3 dicembre 2018.

Inoltre, di concerto con la [OSCURATO:PERSONA] europea, tale ispettore aveva deciso di consultare il comitato del codice doganale in merito alla classificazione del prodotto di cui trattasi.

In seguito a tale consultazione è stato adottato il regolamento di esecuzione 2019/1661, il quale prevede che un prodotto come il prodotto di cui trattasi debba essere classificato nella sottovoce 21069092. 22 Dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in applicazione delle norme generali per l’interpretazione della NC, il prodotto di cui trattasi doveva essere classificato nella voce 1516 della NC.

A tale riguardo, essa considera che i grassi e gli oli compresi in tale voce corrispondono ai grassi e agli oli animali che compongono tale prodotto e che le operazioni di trattamento e/o di trasformazione previste in detta voce corrispondono alle operazioni di cui detto prodotto sarebbe stato oggetto, vale a dire la raffinazione, l’esterificazione e il frazionamento.

A suo avviso, sarebbe irrilevante che questo stesso prodotto non sia esterificato con glicerolo ma con etanolo.

Per quanto riguarda il regolamento di esecuzione 2019/1661, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], non conformandosi al testo giuridicamente vincolante della voce 1516 della NC e, pertanto, modificando illegittimamente la portata di tale voce, avrebbe ecceduto le proprie competenze.

Tale regolamento sarebbe quindi invalido. 23 Il giudice del rinvio condivide la posizione della [OSCURATO:PERSONA].

Tale giudice rileva, in particolare, che, poiché la voce 1516 della NC riguarda la trasformazione per «esterificazione», senza operare distinzioni a seconda del tipo di alcole utilizzato a tal fine, sarebbe possibile ritenere che anche l’esterificazione con etanolo rientri in tale voce.

Inoltre, sebbene, come risulterebbe dalle note esplicative pubblicate dall’OMD e relative al capitolo 15 del SA, si possa sostenere che, da un punto di vista chimico, gli esteri etilici degli acidi grassi non sono grassi animali, tale constatazione non consentirebbe di escludere che, tenuto conto della formulazione di detta voce, gli esteri etilici dovrebbero essere classificati in questa stessa voce.

In tale contesto, detto giudice rileva che le note esplicative pubblicate dall’OMD, cui si fa riferimento nella motivazione del regolamento di esecuzione 2019/1661, non avrebbero forza vincolante, cosicché non si dovrebbe attribuire loro un valore preponderante. 24 È in tale contesto che il rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la voce NC 1516 debba essere interpretata nel senso che contiene restrizioni relativamente al modo in cui e alla sostanza con la quale un olio animale viene esterificato e, in tal caso, in cosa consistano dette restrizioni. 2) Se, per rientrare nella voce 1516, un olio animale come l’olio di pesce debba essere esterificato con glicerolo. 3) Se un olio animale come l’olio di pesce, esterificato con etanolo, debba essere escluso dalla classificazione alla voce 1516. 4) Se per rispondere alle questioni che precedono assuma rilevanza valutare in che misura il prodotto abbia subito le trasformazioni di cui alla voce 1516 e, in caso affermativo, sulla base di quali criteri debba avere luogo tale valutazione. 5) Se la risposta alle questioni che precedono abbia effetti sulla validità del regolamento di esecuzione [2019/1661], e in tal caso quali».

Sulle questioni pregiudiziali 25 In via preliminare, occorre ricordare che, quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste più nel chiarire al giudice del rinvio i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, che non nel procedere essa stessa a tale classificazione.

Tale classificazione è il risultato di una valutazione unicamente in punto di fatto, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] 2004, C‑292/22 , EU:C:2023:492 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 26 Spetterà, di conseguenza, al giudice del rinvio procedere alla classificazione delle merci in questione alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni sollevate (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] 2004, C‑292/22 , EU:C:2023:492 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 27 Inoltre, si deve sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra il giudice nazionale e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] 2004, C‑292/22 , EU:C:2023:492 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 28 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito del processo di produzione del prodotto di cui trattasi, l’olio di pesce raffinato, che si presenta sotto forma di trigliceridi, è trasformato, per esterificazione, in un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici.

Il giudice del rinvio spiega, a tale riguardo, che la differenza tra questi due oli attiene al tipo di alcole che collega gli acidi grassi.

Nella composizione di un estere etilico, l’alcole utilizzato è l’etanolo, mentre, in quella di un trigliceride, l’alcole utilizzato è il glicerolo.

Tale giudice rileva altresì che le parti nel procedimento principale concordano sulla classificazione dell’olio di pesce che si presenta sotto forma di trigliceridi nella voce 1516 della NC. 29 In tale contesto, il giudice del rinvio, con le sue questioni dalla prima alla quarta, interroga la Corte sull’interpretazione da dare alla voce 1516 della NC ai fini della classificazione doganale di un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici, ottenuto per esterificazione degli acidi grassi con etanolo, e, con la sua quinta questione, chiede alla Corte se, tenuto conto dell’interpretazione che occorre attribuire a tale voce, il regolamento di esecuzione 2019/1661 sia valido.

Sulle questioni dalla prima alla quarta 30 Con le questioni dalla prima alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 1516 della NC debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici, ottenuto per esterificazione degli acidi grassi con etanolo. 31 Occorre ricordare che, ai sensi della regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione doganale delle merci nella NC è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi.

Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 65 e giurisprudenza ivi citata). 32 Secondo il testo della voce 1516 della NC, quest’ultima comprende i «grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati».

Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], una siffatta formulazione implica che i prodotti rientranti in tale voce possano essere considerati grassi od oli o frazioni di tali grassi o di tali oli. 33 In proposito, occorre rilevare che né la NC né le sue note esplicative definiscono i termini «grassi e oli». 34 In tale contesto, si deve rilevare che, ai sensi di una costante giurisprudenza, la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 25 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑368/22 , EU:C:2023:427 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 35 Per quanto riguarda il senso abituale nel linguaggio corrente dei termini «grassi e oli», risulta da diversi dizionari che, nelle lingue francese, tedesca e inglese, tali termini sono comunemente definiti come sostanze grasse, di origine animale o vegetale, formate principalmente da gliceridi, ossia da esteri di glicerolo associati ad acidi grassi. 36 Tale definizione è peraltro corroborata dalle note esplicative pubblicate dall’OMD e relative al capitolo 15 del SA.

Infatti, tali note esplicative precisano che, «esclusi l’olio di spermaceti e l’olio di ioioba, i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica sono esteri del glicerolo e degli acidi grassi». 37 In proposito, occorre rilevare che la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono un valido orientamento per l’interpretazione della stessa (sentenza del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 38 Dalle considerazioni che precedono risulta che una caratteristica propria dei grassi e degli oli è che essi sono costituiti principalmente da esteri di glicerolo e di acidi grassi, che assumono la forma di trigliceridi.

Pertanto, un prodotto costituito principalmente da esteri etilici, che sono esteri sintetici ottenuti a partire dall’etanolo e dagli acidi grassi, non rientrerebbe nella voce 1516 della NC. 39 Inoltre, il testo di tale voce prevede che i grassi e gli oli animali o vegetali nonché le loro frazioni possano essere stati «parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati».

Pertanto, tale voce comprende i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica che sono stati sottoposti a una trasformazione chimica particolare del tipo di quelle menzionate in detta voce, ma che non sono stati altrimenti preparati. 40 Per quanto riguarda i processi di interesterificazione e di riesterificazione degli oli e dei grassi, che sono pertinenti nell’ambito del procedimento principale, le note esplicative pubblicate dall’OMD e relative alla voce 1516 del SA precisano in cosa consiste la trasformazione chimica ottenuta mediante tali processi. 41 Pertanto, la parte B, punto 1, di tali note afferma, per gli «oli interesterificati (o transesterificati)», che «[l]a consistenza di un olio o di un grasso può essere aumentata modificando in modo appropriato la posizione dei radicali degli acidi grassi nei trigliceridi contenuti nel prodotto.

La reazione e lo spostamento degli esteri possono essere stimolati con l’impiego di catalizzatori». 42 Per quanto concerne i «grassi e gli oli riesterificati (detti anche esterificati)», la parte B, punto 2, di dette note enuncia che «sono dei trigliceridi ottenuti per sintesi diretta del glicerolo con delle miscele d’acidi grassi liberi o con degli oli acidi di raffinazione.

La posizione dei radicali degli acidi grassi nei trigliceridi differisce da quella che normalmente si riscontra negli oli naturali». 43 Da queste stesse note discende quindi che i prodotti risultanti da tali processi chimici costituiscono sempre trigliceridi.

Pertanto, per poter rientrare nella voce 1516 della NC dopo aver subito questo tipo di processi, tali prodotti devono sempre rispondere alla definizione di «grassi o (...) oli», quale prevista al punto 38 della presente sentenza, ed essere quindi principalmente composti da esteri di glicerolo e di acidi grassi, che assumono la forma di trigliceridi.

Di conseguenza, un prodotto che, dopo l’esterificazione, è composto principalmente da esteri etilici non può rientrare in detta voce. 44 Peraltro, una tale interpretazione è corroborata dai pareri di classificazione adottati dal comitato del SA in occasione della sessantunesima sessione tenutasi nel mese di marzo del 2018.

Così, il parere di classificazione 1516.10/1 approvato dall’OMD precisa, per quanto riguarda i grassi e gli oli animali e le loro frazioni, che il prodotto che deve essere classificato nella voce 1516 del SA è composto, in particolare, dal 90% di trigliceridi riesterificati di acidi grassi.

Per contro, conformemente al parere di classificazione 2106.90/36 approvato dall’OMD, un prodotto consistente in esteri etilici di acidi grassi deve essere classificato nella voce 2106 del SA. 45 A tale riguardo, occorre ricordare che, pur non essendo giuridicamente vincolanti, nell’ambito della classificazione di un prodotto nella NC, i pareri dell’OMD che classificano una merce nel SA costituiscono indizi che contribuiscono in maniera rilevante ad interpretare la portata delle diverse voci della NC (sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑366/22 , EU:C:2023:876 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 46 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta dichiarando che la voce 1516 della NC deve essere interpretata nel senso che essa non comprende un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici, ottenuto per esterificazione di acidi grassi con etanolo.

Sulla quinta questione 47 Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, tenuto conto dell’interpretazione della voce 1516 della NC adottata in risposta alle questioni dalla prima alla quarta, il regolamento di esecuzione 2019/1661 debba essere considerato valido. 48 In proposito, dalla decisione di rinvio risulta che è pacifico nell’ambito del procedimento principale che le proprietà del prodotto di cui trattasi sono identiche a quelle del prodotto indicato nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato di tale regolamento di esecuzione. 49 [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la classificazione del prodotto contemplato da detto regolamento di esecuzione nella sottovoce 21069092 della NC, precisando, in particolare, che «[l]a classificazione alla voce 1516 [della NC] è esclusa in quanto il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione di acidi grassi con etanolo e non con glicerolo.

Il grado di trasformazione che il prodotto ha subito supera pertanto quanto consentito dalla voce 1516 in quanto soltanto i trigliceridi riesterificati possono rientrare in tale voce».

Lo stesso regolamento di esecuzione rinvia, a quest’ultimo proposito, alle note esplicative pubblicate dall’OMD e relative alla voce 1516 del SA, parte B, punto

2. 50 Inoltre, il regolamento di esecuzione 2019/1661 indica che «gli esteri etilici degli acidi grassi non sono grassi e oli animali o vegetali», e fa riferimento, a tale riguardo, alle note esplicative pubblicate dall’OMD e relative al capitolo 15 del SA, considerazioni generali, parte A, secondo paragrafo. 51 Tenuto conto della risposta fornita alle questioni dalla prima alla quarta, la motivazione relativa alla classificazione del prodotto contemplato da tale regolamento di esecuzione nonché tale classificazione in sé e per sé sono quindi conformi all’interpretazione che occorre adottare della voce 1516 della NC. 52 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], adottando detto regolamento di esecuzione, non ha modificato né il contenuto né la portata di tale voce e, pertanto, non ha ecceduto i suoi poteri. 53 Di conseguenza, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento di esecuzione 2019/1661.

Sulle spese 54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) La voce 1516 della nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 ottobre 2018, deve essere interpretata nel senso che: essa non comprende un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici, ottenuto per esterificazione di acidi grassi con etanolo. 2) L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 settembre 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0388 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 12 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 1516 – Grassi ed oli e loro frazioni – Olio di pesce sotto forma di esteri etilici – Esterificazione di acidi grassi con etanolo – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 – Validità» Nella causa C‑388/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 27 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2023, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] S.A. contro [OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst/Douane, kantoor [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da A.J.C. Lindsen e R.R. Ramautarsing, consulenti tributari; – per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da M. Salyková e F. van Schaik, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione della voce 1516 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 ottobre 2018 ( GU 2018, L 273, pag. 1 ) (in prosieguo: la «NC»), nonché, dall’altro, sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 settembre 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU 2019, L 251, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] S.A. e l’[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst/Douane, kantoor [OSCURATO:PERSONA] (ispettore dell’amministrazione tributaria/ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«ispettore dell’amministrazione tributaria»), in merito alla classificazione doganale, all’interno della NC, dell’olio di pesce sotto forma di esteri etilici, recante la denominazione commerciale «[OSCURATO:PERSONA] EE 1050». Contesto normativo Diritto internazionale Il SA 3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»). 4 L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito all’articolo 6 di tale convenzione. 5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, in secondo luogo, applicando le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA. Le note esplicative pubblicate dall’OMD 6 Le note esplicative pubblicate dall’OMD e relative al capitolo 15 del SA indicano quanto segue: «A) [OSCURATO:PERSONA] comprende: 1) I grassi e gli oli di origine animale, vegetale o microbica, greggi, depurati, raffinati o opportunamente trattati (ad esempio, cotti, solforati o idrogenati). 2) Alcuni prodotti derivati dai grassi o dagli oli e in particolare quelli provenienti dalla loro scissione, quali il glicerolo greggio. 3) I grassi e gli oli alimentari sottoposti a particolari lavorazioni, quale la margarina. 4) Le cere di origine animale o vegetale. 5) I residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali. Sono tuttavia esclusi da questo [OSCURATO:PERSONA]: (...) e) Gli acidi grassi, gli oli acidi di raffinazione, gli alcoli grassi, il glicerolo (diverso dal glicerolo grezzo), le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti derivati dalle sostanze grasse che rientrano nella Sezione VI. (...) Esclusi l’olio di spermaceti e l’olio di ioioba, i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica sono esteri del glicerolo e degli acidi grassi: in particolare, acido palmitico, stearico e oleico. (...)». 7 Le note esplicative pubblicate dall’OMD e relative alla voce 1516 del SA enunciano quanto segue: «(...) Questa voce comprende i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica sottoposti ad una trasformazione chimica particolare dei tipi enumerati in seguito, ma non altrimenti preparati. Vi sono ugualmente assegnate le frazioni sottoposte allo stesso trattamento dei grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica. (...) B) Grassi e oli interesterificati, riesterificati o elaidinizzati. 1) Gli oli interesterificati (o transesterificati). La consistenza di un olio o di un grasso può essere aumentata modificando in modo appropriato la posizione dei radicali degli acidi grassi nei trigliceridi contenuti nel prodotto. La reazione e lo spostamento degli esteri possono essere stimolati con l’impiego di catalizzatori. 2) I grassi e gli oli riesterificati (detti anche esterificati) sono dei trigliceridi ottenuti per sintesi diretta del glicerolo con delle miscele d’acidi grassi liberi o con degli oli acidi di raffinazione. La posizione dei radicali degli acidi grassi nei trigliceridi differisce da quella che normalmente si riscontra negli oli naturali. (...)». Pareri di classificazione adottati dal comitato del SA 8 Il parere di classificazione 1516.10/1, adottato dal comitato del SA in occasione della sessantunesima sessione tenutasi nel mese di marzo del 2018, prevede quanto segue: «1. Prodotto composto dal 90% di trigliceridi riesterificati di acidi grassi altamente concentrati in omega-3 EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), ottenuto da olio di acciuga greggio. Il restante 10% del prodotto è costituito essenzialmente da mono- e digliceridi. Il prodotto contiene EPA (400 mg/g) e DHA (300 mg/g). La vitamina E (tocoferolo) è stata aggiunta al prodotto come antiossidante. Durante la fabbricazione del prodotto, l’olio di acciuga greggio è stato sottoposto a processi di disacidificazione, esterificazione etanolica, distillazione, filtrazione, sbiancamento, riesterificazione e deodorizzazione. Il prodotto si presenta in barili ed è utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari». 9 Conformemente al parere di classificazione 2106.90/36, adottato dal comitato del SA in occasione di detta sessantunesima sessione tenutasi nel mese di marzo del 2018: «36. Prodotto consistente in esteri etilici di acidi grassi altamente concentrati in omega-3 EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), ottenuto da olio di acciuga greggio. La vitamina E (tocoferolo) è stata aggiunta al prodotto come antiossidante. Durante la fabbricazione del prodotto, l’olio di acciuga greggio è stato sottoposto a processi di disacidificazione, esterificazione etanolica, distillazione, filtrazione, sbiancamento e deodorizzazione. Il prodotto si presenta in barili ed è utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari». Diritto dell’Unione La NC 10 La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. Quest’ultima si basa sul SA. La NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura. 11 Ai sensi delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nell’allegato I, prima parte, titolo I, sezione A, del regolamento n. 2658/87: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (...) 6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis , dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili». 12 La seconda parte della NC comprende una sezione III che contiene il capitolo 15, intitolato «Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale», nonché una sezione IV che contiene il capitolo 21, intitolato «Preparazioni alimentari diverse». 13 Il capitolo 15 della NC contiene le seguenti voci e sottovoci: «(...) Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) (...) (...) (...) 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: 1516 10 – Grassi e oli animali e loro frazioni: 1516 10 10 – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 1516 10 90 – – altrimenti presentati 10,9 (...) (...) (...)». 14 Il capitolo 21 della NC contiene le seguenti voci e sottovoci: «(...) Codice NC Designazione delle merci Aliquota dei dazi convenzionali (%) (...) (...) (...) 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: (...) (...) (...) 2106 90 – altre: (...) (...) (...) 2106 90 92 – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola 12,8 (...) (...) (...) (...)». Regolamento di esecuzione 2019/1661 15 L’allegato del regolamento di esecuzione 2019/1661 è costituito da una tabella suddivisa in tre colonne. La colonna 1 di tale tabella riprende la designazione delle merci di cui trattasi, la colonna 2 riprende la classificazione di tali merci nella NC e la colonna 3 precisa i motivi di tale classificazione. Relativamente alla sottovoce 21069092 della NC, detta tabella prevede quanto segue: «(...) Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Un prodotto liquido di colore giallo chiaro, costituito per il 93% da esteri etilici di acidi grassi e per il 7% da oligomeri e gliceridi parziali. Il prodotto è costituito da oli di pesce provenienti da specie ittiche quali acciuga, sardina e sgombro. Il processo di produzione comprende la raffinazione, l’idrolisi, l’etilesterificazione e il frazionamento. Durante l’idrolisi e l’etilesterificazione i trigliceridi sono trasformati in esteri etilici degli acidi grassi. Il prodotto è destinato a ulteriore trasformazione nell’industria alimentare, dei mangimi e farmaceutica. È confezionato e trasportato in atmosfera protettiva in fusti di acciaio della capacità di 190 kg. 2106 90 92 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 b) del capitolo 38, nonché del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. La classificazione alla voce 1516 è esclusa in quanto il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione di acidi grassi con etanolo e non con glicerolo. Il grado di trasformazione che il prodotto ha subito supera pertanto quanto consentito dalla voce 1516 in quanto soltanto i trigliceridi riesterificati possono rientrare in tale voce (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 1516, parte B, punto 2). Inoltre, gli esteri etilici degli acidi grassi non sono grassi e oli animali o vegetali (cfr. anche le note esplicative del SA relative al capitolo 15, Considerazioni generali, parte A, secondo paragrafo). È esclusa la classificazione del prodotto nel capitolo 38 in quanto il prodotto ha valore nutritivo ed è utilizzato nella preparazione di alimenti per il consumo umano (cfr. nota 1 b) del capitolo 38). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come altra preparazione alimentare (cfr. anche il parere di classificazione del SA 2106.90/3[6]). (...)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 [OSCURATO:PERSONA] vende frazioni di olio di pesce, in particolare quella che si presenta sotto forma di esteri etilici, recante la denominazione commerciale «[OSCURATO:PERSONA] EE 1050» (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»). 17 Il 25 novembre 2019 l’ispettore dell’amministrazione tributaria ha rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: l’«ITV»), avente ad oggetto il prodotto di cui trattasi e valida dal 25 novembre 2019 al 24 novembre 2022, in cui ha classificato tale prodotto nella sottovoce 21069092 della NC. Il dazio doganale per i prodotti classificati in tale sottovoce ammonta al 12,8%. 18 Ritenendo che detto prodotto dovesse essere classificato, al pari dell’olio di pesce sotto forma di trigliceridi, nella voce 15161090, con l’applicazione di un dazio doganale del 10,9%, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un reclamo contro l’ITV del 2019. 19 Con decisione del 28 febbraio 2020, l’ispettore dell’amministrazione tributaria ha respinto tale reclamo. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio. 20 Dalla decisione di rinvio risulta che il 12 aprile 2016 l’ispettore dell’amministrazione tributaria aveva rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] una prima ITV nella quale aveva classificato il prodotto di cui trattasi nella sottovoce 21069092 della NC. [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato tale classificazione. Con sentenza del 3 dicembre 2018, il giudice del rinvio aveva accolto la domanda di quest’ultima e, pertanto, aveva annullato l’ITV rilasciata nel 2016 considerando, in particolare, che le operazioni di trattamento effettuate da tale società sull’olio di pesce greggio fossero contemplate nel testo della voce 1516 del SA. In tale sentenza, il giudice del rinvio aveva concluso che il prodotto di cui trattasi non poteva essere classificato nella voce 2106 del SA, poiché esso rientrava nella voce 1516 del SA. 21 Tale giudice precisa altresì che l’ispettore dell’amministrazione tributaria non aveva proposto appello avverso la sentenza del 3 dicembre 2018. Inoltre, di concerto con la [OSCURATO:PERSONA] europea, tale ispettore aveva deciso di consultare il comitato del codice doganale in merito alla classificazione del prodotto di cui trattasi. In seguito a tale consultazione è stato adottato il regolamento di esecuzione 2019/1661, il quale prevede che un prodotto come il prodotto di cui trattasi debba essere classificato nella sottovoce 21069092. 22 Dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in applicazione delle norme generali per l’interpretazione della NC, il prodotto di cui trattasi doveva essere classificato nella voce 1516 della NC. A tale riguardo, essa considera che i grassi e gli oli compresi in tale voce corrispondono ai grassi e agli oli animali che compongono tale prodotto e che le operazioni di trattamento e/o di trasformazione previste in detta voce corrispondono alle operazioni di cui detto prodotto sarebbe stato oggetto, vale a dire la raffinazione, l’esterificazione e il frazionamento. A suo avviso, sarebbe irrilevante che questo stesso prodotto non sia esterificato con glicerolo ma con etanolo. Per quanto riguarda il regolamento di esecuzione 2019/1661, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], non conformandosi al testo giuridicamente vincolante della voce 1516 della NC e, pertanto, modificando illegittimamente la portata di tale voce, avrebbe ecceduto le proprie competenze. Tale regolamento sarebbe quindi invalido. 23 Il giudice del rinvio condivide la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. Tale giudice rileva, in particolare, che, poiché la voce 1516 della NC riguarda la trasformazione per «esterificazione», senza operare distinzioni a seconda del tipo di alcole utilizzato a tal fine, sarebbe possibile ritenere che anche l’esterificazione con etanolo rientri in tale voce. Inoltre, sebbene, come risulterebbe dalle note esplicative pubblicate dall’OMD e relative al capitolo 15 del SA, si possa sostenere che, da un punto di vista chimico, gli esteri etilici degli acidi grassi non sono grassi animali, tale constatazione non consentirebbe di escludere che, tenuto conto della formulazione di detta voce, gli esteri etilici dovrebbero essere classificati in questa stessa voce. In tale contesto, detto giudice rileva che le note esplicative pubblicate dall’OMD, cui si fa riferimento nella motivazione del regolamento di esecuzione 2019/1661, non avrebbero forza vincolante, cosicché non si dovrebbe attribuire loro un valore preponderante. 24 È in tale contesto che il rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la voce NC 1516 debba essere interpretata nel senso che contiene restrizioni relativamente al modo in cui e alla sostanza con la quale un olio animale viene esterificato e, in tal caso, in cosa consistano dette restrizioni. 2) Se, per rientrare nella voce 1516, un olio animale come l’olio di pesce debba essere esterificato con glicerolo. 3) Se un olio animale come l’olio di pesce, esterificato con etanolo, debba essere escluso dalla classificazione alla voce 1516. 4) Se per rispondere alle questioni che precedono assuma rilevanza valutare in che misura il prodotto abbia subito le trasformazioni di cui alla voce 1516 e, in caso affermativo, sulla base di quali criteri debba avere luogo tale valutazione. 5) Se la risposta alle questioni che precedono abbia effetti sulla validità del regolamento di esecuzione [2019/1661], e in tal caso quali». Sulle questioni pregiudiziali 25 In via preliminare, occorre ricordare che, quando la Corte è investita di un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione tariffaria, la sua funzione consiste più nel chiarire al giudice del rinvio i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, che non nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di una valutazione unicamente in punto di fatto, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] 2004, C‑292/22 , EU:C:2023:492 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 26 Spetterà, di conseguenza, al giudice del rinvio procedere alla classificazione delle merci in questione alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni sollevate (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] 2004, C‑292/22 , EU:C:2023:492 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). 27 Inoltre, si deve sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra il giudice nazionale e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni ad essa deferite (sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] 2004, C‑292/22 , EU:C:2023:492 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 28 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, nell’ambito del processo di produzione del prodotto di cui trattasi, l’olio di pesce raffinato, che si presenta sotto forma di trigliceridi, è trasformato, per esterificazione, in un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici. Il giudice del rinvio spiega, a tale riguardo, che la differenza tra questi due oli attiene al tipo di alcole che collega gli acidi grassi. Nella composizione di un estere etilico, l’alcole utilizzato è l’etanolo, mentre, in quella di un trigliceride, l’alcole utilizzato è il glicerolo. Tale giudice rileva altresì che le parti nel procedimento principale concordano sulla classificazione dell’olio di pesce che si presenta sotto forma di trigliceridi nella voce 1516 della NC. 29 In tale contesto, il giudice del rinvio, con le sue questioni dalla prima alla quarta, interroga la Corte sull’interpretazione da dare alla voce 1516 della NC ai fini della classificazione doganale di un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici, ottenuto per esterificazione degli acidi grassi con etanolo, e, con la sua quinta questione, chiede alla Corte se, tenuto conto dell’interpretazione che occorre attribuire a tale voce, il regolamento di esecuzione 2019/1661 sia valido. Sulle questioni dalla prima alla quarta 30 Con le questioni dalla prima alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 1516 della NC debba essere interpretata nel senso che essa ricomprende un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici, ottenuto per esterificazione degli acidi grassi con etanolo. 31 Occorre ricordare che, ai sensi della regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione doganale delle merci nella NC è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenza del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 65 e giurisprudenza ivi citata). 32 Secondo il testo della voce 1516 della NC, quest’ultima comprende i «grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati». Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], una siffatta formulazione implica che i prodotti rientranti in tale voce possano essere considerati grassi od oli o frazioni di tali grassi o di tali oli. 33 In proposito, occorre rilevare che né la NC né le sue note esplicative definiscono i termini «grassi e oli». 34 In tale contesto, si deve rilevare che, ai sensi di una costante giurisprudenza, la determinazione del senso e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 25 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑368/22 , EU:C:2023:427 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 35 Per quanto riguarda il senso abituale nel linguaggio corrente dei termini «grassi e oli», risulta da diversi dizionari che, nelle lingue francese, tedesca e inglese, tali termini sono comunemente definiti come sostanze grasse, di origine animale o vegetale, formate principalmente da gliceridi, ossia da esteri di glicerolo associati ad acidi grassi. 36 Tale definizione è peraltro corroborata dalle note esplicative pubblicate dall’OMD e relative al capitolo 15 del SA. Infatti, tali note esplicative precisano che, «esclusi l’olio di spermaceti e l’olio di ioioba, i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica sono esteri del glicerolo e degli acidi grassi». 37 In proposito, occorre rilevare che la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono un valido orientamento per l’interpretazione della stessa (sentenza del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23 , EU:C:2024:696 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 38 Dalle considerazioni che precedono risulta che una caratteristica propria dei grassi e degli oli è che essi sono costituiti principalmente da esteri di glicerolo e di acidi grassi, che assumono la forma di trigliceridi. Pertanto, un prodotto costituito principalmente da esteri etilici, che sono esteri sintetici ottenuti a partire dall’etanolo e dagli acidi grassi, non rientrerebbe nella voce 1516 della NC. 39 Inoltre, il testo di tale voce prevede che i grassi e gli oli animali o vegetali nonché le loro frazioni possano essere stati «parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati». Pertanto, tale voce comprende i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica che sono stati sottoposti a una trasformazione chimica particolare del tipo di quelle menzionate in detta voce, ma che non sono stati altrimenti preparati. 40 Per quanto riguarda i processi di interesterificazione e di riesterificazione degli oli e dei grassi, che sono pertinenti nell’ambito del procedimento principale, le note esplicative pubblicate dall’OMD e relative alla voce 1516 del SA precisano in cosa consiste la trasformazione chimica ottenuta mediante tali processi. 41 Pertanto, la parte B, punto 1, di tali note afferma, per gli «oli interesterificati (o transesterificati)», che «[l]a consistenza di un olio o di un grasso può essere aumentata modificando in modo appropriato la posizione dei radicali degli acidi grassi nei trigliceridi contenuti nel prodotto. La reazione e lo spostamento degli esteri possono essere stimolati con l’impiego di catalizzatori». 42 Per quanto concerne i «grassi e gli oli riesterificati (detti anche esterificati)», la parte B, punto 2, di dette note enuncia che «sono dei trigliceridi ottenuti per sintesi diretta del glicerolo con delle miscele d’acidi grassi liberi o con degli oli acidi di raffinazione. La posizione dei radicali degli acidi grassi nei trigliceridi differisce da quella che normalmente si riscontra negli oli naturali». 43 Da queste stesse note discende quindi che i prodotti risultanti da tali processi chimici costituiscono sempre trigliceridi. Pertanto, per poter rientrare nella voce 1516 della NC dopo aver subito questo tipo di processi, tali prodotti devono sempre rispondere alla definizione di «grassi o (...) oli», quale prevista al punto 38 della presente sentenza, ed essere quindi principalmente composti da esteri di glicerolo e di acidi grassi, che assumono la forma di trigliceridi. Di conseguenza, un prodotto che, dopo l’esterificazione, è composto principalmente da esteri etilici non può rientrare in detta voce. 44 Peraltro, una tale interpretazione è corroborata dai pareri di classificazione adottati dal comitato del SA in occasione della sessantunesima sessione tenutasi nel mese di marzo del 2018. Così, il parere di classificazione 1516.10/1 approvato dall’OMD precisa, per quanto riguarda i grassi e gli oli animali e le loro frazioni, che il prodotto che deve essere classificato nella voce 1516 del SA è composto, in particolare, dal 90% di trigliceridi riesterificati di acidi grassi. Per contro, conformemente al parere di classificazione 2106.90/36 approvato dall’OMD, un prodotto consistente in esteri etilici di acidi grassi deve essere classificato nella voce 2106 del SA. 45 A tale riguardo, occorre ricordare che, pur non essendo giuridicamente vincolanti, nell’ambito della classificazione di un prodotto nella NC, i pareri dell’OMD che classificano una merce nel SA costituiscono indizi che contribuiscono in maniera rilevante ad interpretare la portata delle diverse voci della NC (sentenza del 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑366/22 , EU:C:2023:876 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 46 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta dichiarando che la voce 1516 della NC deve essere interpretata nel senso che essa non comprende un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici, ottenuto per esterificazione di acidi grassi con etanolo. Sulla quinta questione 47 Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, tenuto conto dell’interpretazione della voce 1516 della NC adottata in risposta alle questioni dalla prima alla quarta, il regolamento di esecuzione 2019/1661 debba essere considerato valido. 48 In proposito, dalla decisione di rinvio risulta che è pacifico nell’ambito del procedimento principale che le proprietà del prodotto di cui trattasi sono identiche a quelle del prodotto indicato nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato di tale regolamento di esecuzione. 49 [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la classificazione del prodotto contemplato da detto regolamento di esecuzione nella sottovoce 21069092 della NC, precisando, in particolare, che «[l]a classificazione alla voce 1516 [della NC] è esclusa in quanto il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione di acidi grassi con etanolo e non con glicerolo. Il grado di trasformazione che il prodotto ha subito supera pertanto quanto consentito dalla voce 1516 in quanto soltanto i trigliceridi riesterificati possono rientrare in tale voce». Lo stesso regolamento di esecuzione rinvia, a quest’ultimo proposito, alle note esplicative pubblicate dall’OMD e relative alla voce 1516 del SA, parte B, punto 2. 50 Inoltre, il regolamento di esecuzione 2019/1661 indica che «gli esteri etilici degli acidi grassi non sono grassi e oli animali o vegetali», e fa riferimento, a tale riguardo, alle note esplicative pubblicate dall’OMD e relative al capitolo 15 del SA, considerazioni generali, parte A, secondo paragrafo. 51 Tenuto conto della risposta fornita alle questioni dalla prima alla quarta, la motivazione relativa alla classificazione del prodotto contemplato da tale regolamento di esecuzione nonché tale classificazione in sé e per sé sono quindi conformi all’interpretazione che occorre adottare della voce 1516 della NC. 52 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], adottando detto regolamento di esecuzione, non ha modificato né il contenuto né la portata di tale voce e, pertanto, non ha ecceduto i suoi poteri. 53 Di conseguenza, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che dall’esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento di esecuzione 2019/1661. Sulle spese 54 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) La voce 1516 della nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 ottobre 2018, deve essere interpretata nel senso che: essa non comprende un olio di pesce che si presenta sotto forma di esteri etilici, ottenuto per esterificazione di acidi grassi con etanolo. 2) L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 della [OSCURATO:PERSONA], del 24 settembre 2019, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2019/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris