CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/5/2021 dalla Corte di appello dia -2etté?-- - visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio, rideterminava le pene nei confronti dei ricorrenti, secondo i principi affermati nella sentenza rescindente resa dalla Seconda sezione di questa corte (n.16006 del 2020). 2. Avverso la suddetta pronuncia, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] formulando due motivi: con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello - cui era stato demandato di rideterminare la pena applicando l'aumento per la recidiva reiterata, anziché per quella reiterata ed infraquinquennale, nonché l'aumento per la continuazione - avrebbe operato il ricalcolo richiamando i limiti di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., senza adeguatamente indicare le ragioni poste a base del percorso motivazionale; inoltre, si assume che l'imputato, al momento della commissione del fatto, non era stato dichiarato recidivo e, quindi, non poteva neppure applicarsi l'aumento per la forma reiterata; con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che non sarebbe stata compiuta alcuna valutazione in ordine ai criteri di determinazione dell'aumento, sia con riguardo alla recidiva che alla continuazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso: con il primo deduce violazione di legge in relazione alla rideterminazione dell'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. in relazione all'art. 1 cod. pen.; sottolinea il ricorrente come la Corte di appello abbia applicato l'aumento di 2/3 rispetto alla pena base, con la conseguenza che la pena in concreto irrogata sarebbe equivalente a quella prevista per due reati, nonostante la condotta sia stata unica; con il secondo motivo deduce la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede che l'aumento di 2/3 è obbligatorio, non consentendo al giudice di graduare l'entità dell'incremento sanzionatorio. 4. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], sia pur con separati ricorsi, propongono la medesima doglianza, entrambi, infatti, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rideternninazione della pena computata a titolo di continuazione, essedo stata indicata senza alcuna motivazione in ordine ai criteri applicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati.2. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di Castrofilippo possono essere esaminati congiuntamente. La sentenza rescindente aveva accertato che era stata erroneamente ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale, in luogo di quella solo reiterata, rimettendo alla Corte di appello la conseguente rideterminazione della pena. Quanto detto comporta che, in questa sede, sono inammissibili le censure con le quali il ricorrente contesta la sussistenza della recidiva reiteratac invocato il riconoscimento di quella semplice, posto che sul punto si è formato il giudicato interno e la questione, pertanto, non può essere più dedotta. 2.1. Per quanto concerne le doglianze relative al computo dell'aumento, si rileva che la Corte di appello ha ritenuto di applicare il dettato dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., tenendo conto delle sentenze che determinavano l'aumento per la recidiva, pur se queste ultime non erano poste in continuazione con il reato per il quale si procedeva. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte non è, in effetti, lineare, ma in concreto rispettoso del disposto dell'art. 99, comma sesto, cod. pen., da intendersi correttamente applicato, anche alla luce della sentenza rescindente, così da pervenire ad un criterio riduttivo, volto a mitigare gli effetti della circostanza aggravante, posto che le pene inflitte con precedenti condanne, rilevanti per la recidiva, ma non poste in continuazione, non determinavano alcun limite all'aumento da applicare nel procedimento de quo. Sulla base del calcolo descritto nella sentenza impugnata, infatti, la pena base è stata mantenuta in quella, già irrogata in primo grado, di anni tre di reclusione ed €3.000,00 di multa, rispetto alla quale l'aumento della recidiva - consentito fino alla metà - è stato contenuto in mesi sei di reclusione ed €1.084,56 di multa, ulteriormente aumentata ad anni quattro e mesi 6 di reclusione ed €4.500,00 per la continuazione. 2.2. Infondate sono anche le doglianze concernenti la rideterminazione dell'aumento per la continuazione. A tal riguardo occorre premettere che la sentenza di annullamento, nel disporre il rinvio per la rideterminazione dell'aumento ex art. 81 cod. pen., ha espressamente statuito che il giudice di rinvio si dovesse attenere al principio di diritto secondo cui non sussiste l'obbligo di specifica motivazione degli aumenti per i reati satellite, valendo a questi fini le ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena base (Sez.2, n 18944 del 22/3/2017, Innocenti, Rv. 270361). Tale orientamento è stato recentemente superato dalla pronuncia con la quale le Sezioni unite hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv. 282269). Tale regola, tuttavia, non può trovare applicazione al caso di specie, in quanto nel giudizio di rinvio sussiste l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie (Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Geraci, Rv. 278848). Ne consegue che legittimamente il giudice di rinvio si è limitato a ricalcolare l'aumento per la continuazione a nulla rilevando che nella determinazione della pena non abbia espressamente motivato in merito ai criteri utilizzati, fermo restando che la pena risulta concretamente rispettosa del criterio di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen. 3. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza rescindente aveva ritenuto erroneamente sussistente la continuazione interna al reato, ritenendo che le plurime condotte poste in essere erano finalizzate ad un unico trasporto di droga e, quindi, integravano una sola violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sulla base di tale presupposto, al giudice del rinvio era demandata la rideterminazione della pena escludendo l'aumento per la continuazione, fermo restando quello per la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. . La Corte di appello ha provveduto a tale operazione, mantenendo ferma la pena base già precedentemente irrogata, pari ad anni tre ed €2.800,00 di multa, aumentata per la recidiva di 2/3 ad anni cinque di reclusione ed €4.666,00 di multa, successivamente ridotta per il rito. 3.1. I motivi di ricorso dedotti dall'imputato sono manifestamente infondati. In primo luogo, non è condivisibile la tesi secondo cui l'aumento applicato per la recidiva condurrebbe al medesimo effetto conseguente al riconoscimento di due reati anziché del solo episodio accertato. La Corte di appello non ha in alcun modo ipotizzato di riconoscere più fatti di reato, ma ha semplicemente applicato quelle che è l'aumento previsto per la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. 3.2. Manifestamente infondata è anche la dedotta questione di legittimità costituzionale concernente la compatibilità di un aumento fisso della recidiva rispetto ai principi di gradualità e finalità della pena. La questione è stata già affrontata dalla Corte costituzionale e risolta nel senso dell'insussistenza dei lamentati vizi. Va ribadito, in quanto pienamente condivisibile, il principio secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., come modificato dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui A9 / stabilisce che - nei casi di recidiva reiterata - la pena possa essere aumentata nella misura fissa indicata anziché "fino alla" misura stessa. Premesso che la scelta e la quantificazione delle sanzioni per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, in sede di sindacato di costituzionalità, la scelta legislativa di prevedere per talune forme di recidiva un aumento di pena fisso e per altre (la sola recidiva aggravata) un aumento variabile, non comporta alcuna violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, non essendo dimostrato che la soluzione normativa adottata sia atta a produrre sperequazioni prive di qualsiasi ratio giustificativa, nel trattamento sanzionatorio di situazioni omogenee; né sussiste l'asserita violazione degli artt. 25 e 27 Cost., in quanto la tendenziale contrarietà delle pene fisse al "volto costituzionale" dell'illecito penale deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non anche ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide ed articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice, ai fini dell'adeguamento della risposta punitiva alle singole fattispecie concrete, tanto più che, nell'ipotesi considerata, il giudice è chiamato previamente a valutare se applicare o meno l'aumento di pena per l'aggravante in questione (Corte cost., ord. n. 91 del 2008). 4. I ricorsi proposti da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati, limitandosi a dedurre la mancanza di motivazione in ordine ai criteri seguiti per la determinazione dell'aumento della pena a titolo di continuazione, senza considerare che la Corte di appello ha, sia pur in estrema sintesi, dato atto di aver compiuto un giudizio di congruità, anche indicando sommariamente la condotta oggetto del reato posto in continuazione. Peraltro, la manifesta infondatezza del ricorso discende anche dalle argomentazioni svolte in precedenza con riguardo alla efficacia vincolante nel principio di diritto in sede di rinvio. 5. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi vanno dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen