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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 05252/2023

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6 aprile 2018 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello depositato in data 10 gennaio 2012 da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 10 novembre 2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato di violazione dei sigilli.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato che sostiene la tempestività dell'appello poiché dal verbale d'udienza del 10 novembre 2011 non risultava che il Giudice avesse dato lettura dei motivi di fatto e di diritto della sentenza quel giorno stesso.

Sostiene pertanto che l'atto di appello del 10 gennaio 2012 era tempestivo rispetto alla notifica dell'estratto della sentenza all'imputato in data 12 dicembre 2011. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Risulta agli atti il deposito della sentenza che reca nel frontespizio l'indicazione della motivazione contestuale con il timbro del cancelliere in data 10 novembre 2011.

Il verbale d'udienza però non .è stato correttamente compilato dal cancelliere che non ha annotato l'ora in cui il Giudice si è ritirato per la deliberazione e l'ora in cui ha dato lettura della sentenza allegata.

Né alcuna informazione si trae dal verbale stenotipico che si ferma al momento in cui il Giudice ha chiesto alle parti di concludere.

Non è possibile, quindi, risalire con certezza al momento della lettura della sentenza in udienza, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

Pertanto, l'atto d'appello deve considerarsi tempestivo in quanto proposto nei trenta giorni dalla notifica della sentenza all'imputato contumace.

La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per l'errata dichiarazione d'inammissibilità con restituzione degli atti al giudice competente per la celebrazione del processo, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 26 dicembre 2014.

Le Sezioni unite hanno infatti affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, il 3 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 aprile 2018 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello depositato in data 10 gennaio 2012 da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 10 novembre 2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato di violazione dei sigilli. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato che sostiene la tempestività dell'appello poiché dal verbale d'udienza del 10 novembre 2011 non risultava che il Giudice avesse dato lettura dei motivi di fatto e di diritto della sentenza quel giorno stesso. Sostiene pertanto che l'atto di appello del 10 gennaio 2012 era tempestivo rispetto alla notifica dell'estratto della sentenza all'imputato in data 12 dicembre 2011. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Risulta agli atti il deposito della sentenza che reca nel frontespizio l'indicazione della motivazione contestuale con il timbro del cancelliere in data 10 novembre 2011. Il verbale d'udienza però non .è stato correttamente compilato dal cancelliere che non ha annotato l'ora in cui il Giudice si è ritirato per la deliberazione e l'ora in cui ha dato lettura della sentenza allegata. Né alcuna informazione si trae dal verbale stenotipico che si ferma al momento in cui il Giudice ha chiesto alle parti di concludere. Non è possibile, quindi, risalire con certezza al momento della lettura della sentenza in udienza, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. Pertanto, l'atto d'appello deve considerarsi tempestivo in quanto proposto nei trenta giorni dalla notifica della sentenza all'imputato contumace. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per l'errata dichiarazione d'inammissibilità con restituzione degli atti al giudice competente per la celebrazione del processo, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 26 dicembre 2014. Le Sezioni unite hanno infatti affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 3 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]