CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inistrative ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32219/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei [OSCURATO:PERSONA] e Paolo n. 25, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Comune di MONTICHIARI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, come da delibera di Giunta comunale n. 192 del 14 novembre 2018; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 643/2018, pubblicata il 6 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. C.p.C. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ordinanza prot. n. 15748 del 17 maggio 2010 il Comune di Montichiari ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della sanzione amministrativa di euro 2.767.500,00 per la svolta attività di escavazione abusiva di materiali litoidi per mc. 450.000, in violazione dell'art. 29, secondo comma, della legge regionale Lombardia n. 14/1998. 2.- Quindi, con ricorso depositato il 22 giugno 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione contro tale ordinanza-ingiunzione, sostenendo: che l'autore materiale della escavazione doveva essere identificato nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cui la stessa aveva ceduto i diritti di coltivazione della cava; che il provvedimento sanzionatorio non era stato notificato all'autore materiale della violazione, in spregio agli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981; che non era stato indicato il titolo solidale della sua obbligazione, in violazione dell'art. 6 della legge n. 689/1981; che il quantum dei metri cubi indicati nell'ordinanza opposta era incerto, inattendibile ed erroneo. Il Comune di Montichiari resisteva all'opposizione, chiedendo che l'ordinanza-ingiunzione fosse confermata sulla base delle seguenti argomentazioni: titolare dell'autorizzazione nonché proprietario dell'area interessata dall'escavazione sarebbe stata la [OSCURATO:SOCIETA].; quest'ultima non avrebbe mai comunicato la cessione dei diritti di cava; peraltro, la cessione sarebbe stata illegittima ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge regionale Lombardia n. 14/1998, in quanto l'autorizzazione avrebbe avuto carattere personale e il suo trasferimento avrebbe dovuto essere subordinato ad un previo provvedimento provinciale. Nel corso del procedimento l'opponente proponeva querela di falso in ordine alla relazione ARPA del 16 giugno 2008 e alla tavola 1, allegata alla relazione ARPA, deducendo la ricorrenza di errori di rilevazione e di calcolo. La querela era dichiarata inammissibile ed era disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, da cui si ricavava che la misura del materiale scavato doveva essere ridotta a mc. 156.389,77. Il Tribunale adito, con sentenza n. 10838 del 12 ottobre 2013, accoglieva in parte qua l'opposizione, riducendo la sanzione irrogata al minimo edittale di euro 1.032.172,49. Respingeva le altre doglianze sollevate e, in particolare, rilevava che la cessione dei diritti di coltivazione della cava, senza averne dato comunicazione alla Provincia, integrava una forma di concorso materiale e morale nella condotta sanzionata, confermando l'inammissibilità della querela di falso sulla scorta della negazione della fede privilegiata dei rilievi eseguiti da ARPA, della sua formulazione senza indicazione degli elementi e delle prove del falso e della sostanziale introduzione di un motivo aggiunto di opposizione. In ultimo, faceva proprie le risultanze dell'elaborato peritale, che aveva calcolato la quantità di materiale estratto raffrontando lo stato dei luoghi al momento del rilascio dell'autorizzazione e al momento dell'accertamento di ARPA, in ragione dell'impossibilità di eseguire un nuovo rilievo per il sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi. 2.- Sui gravami proposti in via principale dal Comune di Montichiari, con citazione notificata il 20 novembre 2013, e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con citazione notificata il 27 novembre 2013, all'esito della riunione, la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava gli appelli interposti e confermava la pronuncia appellata.A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava: a) che l'appello era stato deciso secondo il rito ordinario, senza la discussione orale della causa, poiché, in ragione del momento in cui si era determinata la litispendenza, non avrebbe trovato applicazione il d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150 e che, in ogni caso, le modalità concrete di trattazione della fase decisoria non avevano leso il principio del contraddittorio; b) che la [OSCURATO:SOCIETA]. doveva ritenersi responsabile solidale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981, in quanto l'illecito era avvenuto su terreno di sua proprietà, senza che fosse stata offerta la prova liberatoria dell'utilizzazione del terreno, a cura dell'autore materiale della violazione, contro la volontà del proprietario, non essendo all'uopo sufficienti il richiamo al contenuto dei contratti di cessione e alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione; c) che la mancata notifica al trasgressore non inficiava la legittimità dell'irrogazione della sanzione all'obbligato solidale; d) che il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un terzo, previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981, era alternativo al ricorso in opposizione ed era ammesso nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Erano altresì respinti i motivi di gravame avanzati dal Comune, con cui era contestato il metodo attraverso cui la pronuncia di prime cure era pervenuta alla riduzione della sanzione. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 4.- Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia su uno dei motivi svolti dall'appellante.Sul punto, la parte istante deduce che, a fronte della rinnovata proposizione nel giudizio di gravame della querela di falso dichiarata inammissibile dalla sentenza di primo grado, il Giudice d'appello non si sarebbe affatto pronunciato, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. All'uopo, il ricorrente trascrive testualmente il motivo di appello proposto e le conclusioni rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per l'omessa lettura in udienza del dispositivo della pronuncia e per la mancata applicazione del rito del lavoro. In particolare, ad avviso del ricorrente, la Corte di merito, nel disporre la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, avrebbe violato gli artt. 429 e 430 c.p.c., in ordine all'applicazione del rito del lavoro nei procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione anche con riferimento al giudizio di appello. 3.- Attraverso il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 116, primo comma, e 221 c.p.c., con riferimento alla proposta querela di falso, nonché l'omesso esame del valore probatorio del verbale di accertamento dell'ARPA e dei relativi allegati, ai sensi dell'art.2700 c.c. In ordine a questo mezzo, la parte istante obietta che la pronuncia impugnata avrebbe trascurato di considerare il costante orientamento della giurisprudenza in ordine alla fede privilegiata riconosciuta al verbale di accertamento effettuato da organi tecnici. 4.- Il quarto motivo afferisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., alla violazione o falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 689/1981, in tema di responsabilità solidale del trasgressore, nonché dell'art. 651 c.p.p., in tema di efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto. Con riferimento a tale mezzo, il ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente configurato la responsabilità solidale del proprietario della cava, che sarebbe invece esclusa allorché sussista la detenzione qualificata della cava medesima in favore del concessionario- conduttore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale unico responsabile dell'estrazione abusiva, come accertato dalla sentenza penale di condanna in ordine ai medesimi fatti. 5.- Per ragioni di priorità logica, deve anzitutto essere scrutinato il secondo motivo. 5.1.- La critica in esso contenuta è priva di pregio. Infatti, il giudice d'appello ha precisato, con argomentazioni esenti da vizi giuridici e logici: a) per un verso, che la prescrizione sull'applicazione del rito del lavoro nei giudizi di opposizione a ordinanza- ingiunzione, di cui all'art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, non si applica al giudizio di specie, atteso che esso è stato introdotto prima dell'entrata in vigore del decreto delegato sulla semplificazione dei riti, e segnatamente con ricorso depositato il 22 giugno 2010; b) per altro verso, che nella fattispecie trovava applicazione l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vigente ratione temporis, secondo cui le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non erano automaticamente estensibili anche al giudizio di gravame. 5.2.- Tale ricostruzione è pertinente. Ed invero, se, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice, nel pronunciare la sentenza, deve, anche in grado di appello ed a pena di nullità insanabile, dare lettura del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38521 del 6/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33520 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 2, Sentenza n. 21257 del 5/10/2020; Sez. 6 2, Sentenza n. 72 del 04/01/2018), nondimeno, ai sensi dell'art. 36, primo e secondo comma, dello stesso d.lgs. n. 150/2011, le norme del decreto si applicano ai soli procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, ossia ai procedimenti instaurati a decorrere dal 6 ottobre 2011. Con la conseguenza che, nelle more, le norme abrogate o modificate dal decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5295 del 01/03/2017). In osservanza dei suddetti principi, nella fattispecie non ricorrevano le condizioni per l'applicazione delle regole sulla semplificazione dei riti, atteso che il ricorso introduttivo dell'opposizione è stato depositato il 22 giugno 2010. Da tale ricostruzione storica sull'applicazione dei riti discende che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge n. 689/1981, come quello di specie, le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non sono automaticamente estensibili anche a quello d'appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, con l'effetto che non si applica in sede di gravame la previsione che richiede, a pena di nullità, la lettura del dispositivo in udienza (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 24587 del 05/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12954 del 23/06/2015; Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014). D'altro canto, conformemente a tale rilievo, è stato lo stesso ricorrente ad introdurre il giudizio d'appello con citazione. Ne deriva che nessuna nullità si è determinata per il fatto che il giudizio di gravame, in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, si è svolto nelle forme del rito ordinario, con decisione conseguita alla trattazione scritta e, dunque, senza l'udienza di discussione e senza la lettura del dispositivo in udienza. 6.- Deve essere ora esaminato il primo motivo di ricorso. 6.1.- Il mezzo è fondato.6.1.1.- In via preliminare, si osserva che il ricorrente ha dedotto che il giudice di merito è stato investito della rinnovata domanda di ammissione della querela di falso in via incidentale, dichiarata inammissibile dalla sentenza di prime cure, con separato motivo ritualmente e inequivocabilmente formulato. All'uopo, tale motivo di doglianza è stato riportato puntualmente nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo nel quale esso è stato proposto, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014). Ancora, il ricorrente, sostenendo che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello, e segnatamente sulla censura inerente alla reiterazione della querela di falso dichiarata inammissibile in prime cure, ha precisato che il motivo è stato mantenuto nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 41205 del 22/12/2021; Sez. 3, Sentenza n. 5087 del 03/03/2010). In ultimo, la censura con cui è stato denunciato l'omesso esame della questione inerente alla reiterata querela di falso è stata espressa ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., trattandosi di error in procedendo determinato dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., e con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito avrebbe mancato di pronunciarsi (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25359 del 20/09/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017; Sez. L, Sentenza n. 22759 del 27/10/2014). 6.1.2.- Tanto premesso sotto il profilo della verifica dell'ammissibilità del mezzo di critica proposto in cassazione, nel merito, dal tenore della sentenza impugnata si evince inequivocabilmente che la Corte territoriale non ha affatto provveduto, neanche implicitamente, sulla delibazione di tale motivo di gravame.Infatti, nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alla reiterata proposizione nel giudizio di gravame della querela di falso. A ciò consegue che la sentenza d'appello è inficiata dal vizio di omessa pronuncia su tale specifico motivo di gravame, ai sensi dell'art.112 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 19/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 24/01/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 20439 del 29/07/2019). È necessario, al riguardo, evidenziare che il vizio di omessa pronuncia, che integra una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di pronuncia su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa una pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18212 del 2/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18797 del 16/07/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012). Ricade in questa definizione l'odierna fattispecie di omesso esame della riproposta querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 26/03/2002), che apre un sub-procedimento autonomo avente per oggetto l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7243 del 22/03/2017). 7.- L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri motivi proposti, in quanto le relative doglianze sono dirette contro statuizioni che, per il loro carattere accessorio, sono destinate ad essere travolte dall'annullamento che viene disposto in ordine al motivo accolto. Infatti, sia il tema del valore probatorio del verbale di accertamento dell'ARPA e dei relativi allegati, sia quello attinente alla responsabilità solidale della ricorrente, quale proprietaria dell'area su cui l'escavazione abusiva è avvenuta, dipendono dall'esito della querela di falso che dovrà essere esaminata. 8.- Sulla scorta delle osservazioni che precedono, deve essere accolto il primo motivo e disatteso il secondo, con assorbimento delle altre censure proposte. All'esito, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà esaminare il motivo di gravame di cui è stata omessa la decisione, tenendo conto dei rilievi svolti, e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle sp